° B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7199/2018
Sen t en z a d e l 2 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Gehring, Michael Peterli,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Portogallo)
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità, rendita limitata nel tempo
(decisione del 20 novembre 2018).
C-7199/2018
Pagina 2
Visto in fatto:
A.
A._______ (di seguito: A._______), cittadina portoghese, nata il (…), divor-
ziata, con due figli, frontaliera, ha lavorato in Svizzera in qualità di cuci-
trice/sarta dal marzo 2011. A seguito della comparsa di due carcinomi della
mammella sx QC e QSE e di un nodulo alla mammella destra, che l’hanno
costretta ad un ricovero presso l’Ospedale di B._______ dal 29 aprile al
6 maggio 2013, ha interrotto la propria attività lavorativa il 5 aprile 2013
(doc. 1, 8, 13, 14 e allegato al doc. 19 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicura-
zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]).
B.
B.a In data 2 agosto 2013 l’interessata ha formulato, all’attenzione dell’Uf-
ficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI), una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità (doc. UAIE 8), prevalendosi di un’incapacità lavorativa totale
per malattia dal 5 aprile 2013.
B.b Ai fini istruttori l’autorità inferiore ha assunto agli atti i documenti com-
ponenti l’incarto della D._______ assicurazioni, assicuratore malattia
dell’assicurata, di data intercorrente tra aprile 2013 e maggio 2015
(doc. CM 1-27), fra i quali si segnalano in particolare:
- La relazione clinica del 6 maggio 2013 del dott. E._______, specialista
in chirurgia generale e oncologica, inerente l’intervento di mastecto-
mia, linfoadenectomia di I e II livello e quadrantectomia a destra ese-
guito in data 29 aprile 2013 (doc. CM 8).
- La relazione di visita oncologica di controllo del 10 aprile 2014
(doc. CM 19), in cui il dott. F._______, la cui specializzazione non è
nota, ha indicato che l’interessata era “ libera da malattia “.
- La perizia, commissionata da D._______, del 2 dicembre 2014 in cui
dott. G._______, specialista in medicina interna, ha posto le diagnosi
di “ esiti di mastectomia sinistra per un carcinoma del seno (…), esiti
di quadrantectomia destra (…), chemioterapia adiuvante, esiti di cole-
cistectomia per colecistolitiasi 06.2014 e stato depressivo ansioso
reattivo “ (allegato al doc. CM 27).
- L’autorità di prime cure si è pure fondata sulla perizia medica partico-
lareggiata E213 del 22 febbraio 2016 (doc. UAIE 65), prodotta dalla
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Pagina 3
ricorrente, nella quale il dott. H._______, specialista in medicina in-
terna generale, ha posto le diagnosi di “ limitazione funzionale arto su-
periore destro dopo intervento di osteosintesi omero destro, stato dopo
tumore mammelle bilateralmente “ (pag. 8). Alla luce delle importanti
limitazioni funzionali all’arto superiore destro, l’assicurata è stata con-
siderata inabile al 100% dal febbraio 2015, sia nell’attività abituale di
sarta che in attività sostitutive adeguate (pag. 10).
C.
C.a Il 1° febbraio 2015, a seguito di una caduta, l’assicurata si è inoltre
infortunata alla spalla destra (doc. UAIE 38 e allegati). Il caso è stato as-
sunto dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI).
C.b L’UAIE ha quindi assunto agli atti l’incarto dell’INSAI di data intercor-
rente tra febbraio 2015 e febbraio 2019 (doc. INSAI 1-91), in particolare:
- Il rapporto, richiesto dall’INSAI, del 19 gennaio 2016 in cui il dott.
I._______, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha posto la
diagnosi di “ anchilosi spalla destra in stato dopo osteosintesi tramite
placca Philos “ (doc. INSAI 38), patologia che ha reso necessario un
intervento chirurgico eseguito in data 27 giugno 2016 (doc. INSAI 49).
- Il rapporto di visita medico-circondariale del 6 aprile 2017 (doc. INSAI
70) in cui il dott. L._______, specialista in chirurgia ortopedica e trau-
matologica dell’apparato locomotore, dopo aver visitato l’assicurata il
31 marzo 2017, ha posto le diagnosi di “ importante deficit funzionale
doloroso quasi completo della spalla dominante con/su: contusione
spalla destra del 01.02.2015 con frattura a 3 frammenti dell’estremità
prossimale dell’omero destro, stato dopo riduzione frattura e fissa-
zione con placca Philos e applicazione d’inserto spongioso del
06.02.2015 (…), stato dopo artroscopia spalla destra, artrolisi, artroto-
mia, liberazione delle aderenze, asportazione del materiale di osteo-
sintesi e decompressione sotto-acromiale su anchilosi spalla destra
dopo frattura metafisaria prossimale osteosintetizzata con placca Phi-
los del 27.06.2016 “ (pag. 3).
Il medico ha ritenuto l’interessata inabile al 100% nell’attività abituale
di cucitrice dal 1° febbraio 2015, mentre abile in misura totale in un’at-
tività sostitutiva rispettosa di determinati limiti funzionali (in particolare
lavori leggeri che non implicano il trasporto di pesi medi/pesanti/molto
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Pagina 4
pesanti fino all’altezza dei fianchi, di pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza
del petto e che non necessitano l’utilizzo di attrezzi pesanti e la deam-
bulazione frequente su terreno accidentato) dal 31 marzo 2017
(pag. 3-4).
- Il rapporto di visita medico-circondariale di chiusura del 6 luglio 2018
(doc. INSAI 88) in cui il dott. L._______, dopo aver visitato l’assicurata
il giorno precedente, ha sostanzialmente ripreso le argomentazioni e
conclusioni espresse nella valutazione testé esposta.
C.c L’INSAI ha dal canto suo erogato indennità giornaliere dal 18 settem-
bre 2015 (doc. INSAI 27) al 28 febbraio 2018 (doc. INSAI 83). L’assicura-
tore infortuni non si è per contro ancora pronunciato quo al diritto dell’assi-
curata ad una rendita a far capo dal 1° marzo 2018 (doc. INSAI 90, email
del 12 febbraio 2019 con cui l’INSAI comunica all’Ufficio AI l’intenzione di
pronunciarsi in tempi brevi su questo aspetto [doc. INSAI 91]).
D.
Con rapporto finale del 6 settembre 2018 (doc. UAIE 115) il dott.
M._______, medico del Servizio medico regionale (SMR), specialista in
medicina interna generale, ha posto, in virtù delle menzionate valutazioni
mediche, le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
“ 1.2.2015: infortunio fratturativo alla spalla destra che dopo ripetute ope-
razioni e artroscopie evolve in anchilosi e grave deficit motorio di questa
spalla destra dominante “ e le diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa di “ neo mammaria sin pT2 N1 M0 (4.2013), mastectomia
sin/chemioterapia, quadrantectomia destra x 2 lesioni sospette, colecistec-
tomia 6.2014 “. Il medico interpellato ha riconosciuto un’incapacità lavora-
tiva totale nella professione abituale di cucitrice dal 5 aprile 2013, mentre
un’incapacità lavorativa del 100% dalla stessa data al 30 marzo 2017 e
nulla dal giorno successivo in attività sostitutive idonee, rispettose di deter-
minate limitazioni funzionali.
E.
E.a Mediante progetto di decisione del 12 settembre 2018 l’UAIE ha rico-
nosciuto ad A._______ una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2014 al
30 giugno 2017. Esso ha per contro respinto la domanda di rendita per il
periodo successivo, fissando un grado di invalidità dello 0% (doc. UAIE
114).
C-7199/2018
Pagina 5
E.b Il 17 settembre/3 ottobre 2018 (doc. UAIE 116/118), agendo per il tra-
mite del suo patrocinatore, avv. Alessandro Mazzoleni, l’assicurata si è op-
posta al progetto di decisione, evidenziando che, essendo la procedura
LAINF ancora pendente, una decisione in ambito di invalidità appariva pre-
matura. Essa ha inoltre comunicato l’intenzione di valutare, previa nuovo
consulto specialistico, l’eventualità di un intervento di protesi alla spalla e
contestato infine il calcolo del confronto dei redditi effettuato dall’autorità di
prime cure.
E.c Con rapporto del 15 ottobre 2018 (doc. UAIE 120), allestito su richiesta
dell’assicurata, il dott. N._______, specialista in ortopedia e chirurgia orto-
pedica, ha in particolare rilevato che “ (…) siamo davanti ad una situazione
disastrosa a livello della spalla destra con un’anchilosi sub totale, con in
più un deficit di estensione del gomito di 50° “. Il medico ha ritenuto l’assi-
curata totalmente inabile al lavoro dal giorno dell’infortunio e probabilmente
a titolo definitivo, precisando nel contempo che “ è ovvio che qualsiasi ri-
conversione professionale con uno stato attuale del braccio destro che è
da considerare equivalente alla perdita completa dell’utilizzo del braccio,
dell’avambraccio e della mano impedisce qualsiasi altro lavoro e non entra
in considerazione “.
E.d Chiamato a pronunciarsi in merito al succitato rapporto, con annota-
zione del 25 ottobre 2018 (doc. UAIE 123) il dott. M._______ ha ritenuto la
situazione descritta sovrapponibile a quando già noto e valutato nelle visite
INSAI del 31 marzo 2017 e 5 luglio 2018 (consid. C.b).
E.e Con decisione del 20 novembre 2018 (doc. UAIE 127) l’autorità infe-
riore ha confermato il tenore del progetto di decisione del 12 settembre
precedente.
F.
F.a Il 19 dicembre 2018, sempre per il tramite dell’avv. Alessandro Mazzo-
leni, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, chiedendo, dopo che l’assicuratore contro gli infortuni avrà con-
cluso definitivamente la sua procedura, l’annullamento della decisione im-
pugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici
pluridisciplinari ed economici (doc. TAF 1 e allegati). Essa ha in particolare
sostenuto che l’autorità di prime cure, limitandosi a rinviare agli accerta-
menti in ambito INSAI, malgrado gli stessi non fossero ancora terminati,
non aveva operato un esame medico completo e sufficientemente appro-
fondito nel contesto di una perizia pluridisciplinare.
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Pagina 6
F.b Il 25 gennaio 2019 la ricorrente ha versato l’anticipo spese richiesto
(doc. TAF 4).
G.
Con risposta del 20 febbraio 2019 (doc. TAF 6) l’UAIE, rinviando all’anno-
tazione del 13 febbraio 2019 del dott. O._______, medico SMR, specialista
in psichiatria e psicoterapia, e alla presa di posizione dell’Ufficio AI del
19 febbraio seguente (entrambe allegate al doc. TAF 6), ha proposto al Tri-
bunale adito di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione
al fine di completare l’istruttoria.
H.
A._______, con scritto del 5 marzo 2019, ha dichiarato di accettare la pro-
posta avanzata dall’autorità inferiore, precisando nel contempo che la pe-
rizia pluridisciplinare dovrà comprendere, oltre all’aspetto oncologico e psi-
chiatrico, pure quello reumatologico ed ortopedico (doc. TAF 8).
e considerato in diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre
che la LAI non deroghi alla LPGA.
Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto
tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA
nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
C-7199/2018
Pagina 7
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
3.
3.1
3.1.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità euro-
pea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
3.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci-
sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
3.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti-
colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009
4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in-
terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009
621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
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Pagina 8
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re-
golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
3.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro-
cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen-
naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2
con rinvii).
3.2
3.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2).
3.2.2 La decisione impugnata, con cui è stata riconosciuta all’assicurata
una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° aprile 2014 al 30 giu-
gno 2017, è stata emessa il 20 novembre 2018. Ne consegue che sono
applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) en-
trate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive inter-
venute fino alla data della decisione impugnata.
4.
4.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di
causa, era il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici
pluridisciplinari ed economici, alfine di stabilire il diritto alla rendita dopo il
30 giugno 2017. Il diritto alla rendita intera per il periodo precedente a far
tempo dal 1° aprile 2014 è per contro incontestato da entrambe le parti.
C-7199/2018
Pagina 9
4.2 Con risposta del 20 febbraio 2019 (doc. TAF 6), alla quale la ricorrente
ha aderito, postulando altresì pure l’espletamento di una perizia
reumatologica ed ortopedica (doc. TAF 8), l'autorità inferiore ha proposto
l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per
completare l'istruttoria tramite l’esperimento della perizia pluridisciplinare
(oncologica e psichiatrica) richiesta dal SMR. Nell’annotazione del
13 febbraio 2019 il dott. O._______, posta la necessità di un
aggiornamento dell’incarto in ambito dell’assicurazione infortuni, essendo
il caso ancora aperto, come indicato dalla ricorrente, ha infatti evidenziato
la necessità di procedere mediante perizia pluridisciplinare al fine di
determinare l’andamento del quadro clinico e precisare l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa dell’assicurata, sia nella sua abituale professione
di cucitrice che in altre attività adeguate al suo stato di salute, dal mese di
aprile 2013 (allegato al doc. TAF 6).
5.
5.1 La proposta dell’autorità inferiore, che concorda con quanto chiesto
pendente causa dalla ricorrente, è senz’altro giustificata dalla necessità di
completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per
l'assicurazione invalidità.
La documentazione esibita sia in sede amministrativa che pendente ricorso
ha infatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima dell’emis-
sione della decisione impugnata, riguardo l’approfondimento del quadro
clinico e l’evoluzione della capacità lavorativa dall’aprile 2013, più in parti-
colare a partire dal marzo 2017. In primo luogo la procedura LAINF non è
ancora terminata, non essendosi l’INSAI ancora determinato su un even-
tuale diritto alla rendita dopo il 28 febbraio 2018 data a partire dalla quale
ha soppresso le indennità giornaliere (consid. C.c). Inoltre con rapporti del
22 febbraio 2016 (doc. UAIE 65), rispettivamente del 15 ottobre 2018
(doc. UAIE 120), sia il dott. H._______ che il dott. N._______, contraria-
mente al dott. L._______ (doc. INSAI 70 e 88), hanno ritenuto l’insorgente
inabile al 100% dal febbraio 2015, sia nell’attività abituale di sarta che in
attività sostitutive adeguate. Tali contraddizioni, come detto sopra, sono
state messe in evidenza dal medico fiduciario dell’amministrazione e vanno
pertanto colmate nel senso indicato, come del resto chiesto dalla ricorrente
(cfr. annotazione allegata al doc. TAF 6).
5.2 Questo Tribunale rileva inoltre che – alla luce della documentazione
prodotta e delle affezioni riscontrate dal punto di vista fisico per le quali,
C-7199/2018
Pagina 10
nonostante le prese a carico chirurgiche e i trattamenti riabilitativi, persi-
stono limitazioni funzionali e dolori (doc. UAIE 120) – anche un approfon-
dimento specialistico – nell’ambito dell’esperimento della perizia pluridisci-
plinare proposta - in ambito ortopedico-reumatologico risulta in concreto
giustificato. Il solo aggiornamento dell’incarto INSAI come suggerito dal
dott. O._______, che non dispone, tra l’altro, di una specializzazione in
ambito ortopedico o reumatologico, non pare infatti sufficiente, alla luce in
particolare delle emergenze cliniche riferite dal dott. N._______ e delle
conclusioni tratte da quest’ultimo in punto all’abilità lavorativa.
5.3 L’autorità inferiore procederà pertanto all’accertamento dello stato di
salute e della capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo,
segnatamente oncologico, psichiatrico e ortopedico-reumatologico, tramite
l’esperimento di una perizia pluridisciplinare da esperire in Svizzera, con-
formemente ai principi della più recente giurisprudenza del Tribunale fede-
rale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di depressione (DTF 143 V
409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8).
5.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia specialistica nel
senso indicato sopra, essendo un accertamento pluridisciplinare del tutto
carente agli atti. In assenza di un’istruttoria complementare in tal senso,
non risulta pertanto possibile determinarsi con il necessario grado della ve-
rosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per il riconosci-
mento di una prestazione assicurativa della LAI.
6.
Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministra-
zione, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurata, secondo le
regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridi-
sciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una
visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate ai consid. 4.2 e
5.2, in particolare oncologica, psichiatrica e ortopedica/reumatologica e
C-7199/2018
Pagina 11
alla luce delle nuove risultanze l'amministrazione AI si pronuncerà nuova-
mente sul diritto dell'assicurata ad essere ammessa al beneficio di una ren-
dita di invalidità dal 1° luglio 2017, fermo restando il diritto alla rendita dal
1° aprile 2014 al 30 giugno 2017 che è, non solo incontestato dalle parti,
bensì comprovato dalla documentazione assunta agli atti dall’amministra-
zione.
Alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare, l’autorità inferiore
procederà anche ad una nuova valutazione delle deduzioni sociali dal red-
dito da invalido per tenere debitamente conto dei fattori professionali e per-
sonali del caso (DTF 126 V 75). Al riguardo va infatti rammentato che la
deduzione del salario statistico da invalido deve permettere di avvicinarsi il
più possibile al salario che l'interessato potrebbe effettivamente percepire
da invalido: quindi è necessario procedere a una nuova valutazione della
riduzione del salario da invalido ogni qualvolta si procede ad un raffronto
dei redditi. Infine l’UAIE si pronuncerà in special modo in merito alle richie-
ste di parallelizzazione dei redditi nonché del pagamento degli arretrati uni-
tamente ad interessi di mora formulate dall’insorgente (doc. TAF 1
pag. 12).
7.
7.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato il 25 gennaio 2019
(doc. TAF 4) verrà restituito alla ricorrente.
7.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandata-
rio professionale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del rego-
lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr.
pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in 2'500 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
C-7199/2018
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 novembre
2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda
al completamento dell’istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto di
A._______ ad una rendita di invalidità ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.- versato il 25 gen-
naio 2019 sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata, allegato: doc. TAF 8)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-7199/2018
Pagina 13
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: