Corte II I
C-721/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentata da Patronato ENAPA,
Via Case Vecchie, 13, IT-73058 Tuglie,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 19 dicembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-721/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 19 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato ad A._______, cittadina svizzera, nata il , che la sua
richiesta del 12 ottobre 2006 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile;
con gravame del 1° febbraio 2008, A._______, rappresentata dal
Patronato ENAPA, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità;
a suffragio delle sue conclusioni produce un certificato del 25 gennaio
2008 del Dott. Minonne;
chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al
Service médical régional Rhône, Dott. Paripovic, il quale, nella sua
nota del 2 giugno 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti
completivi approfonditi in psichiatria;
l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 5 giugno
2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
in data 11 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione e l'ha
invitata a volersi esprimere in merito entro 20 giorni dalla ricezione
dell'ordinanza;
l'interpellata non ha risposto;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che le indagini specialistiche in psichiatrica
appaiono indispensabili, i pareri essendo in contrasto fra di loro
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa
(o attendere alle usuali faccende domestiche) e, se del caso, in quale
misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Vista la
memoria di ricorso, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 500.-, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 19 dicembre 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI
intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 500.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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