Corte II I
C-7213/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
21 settembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7213/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, ha
lavorato in Svizzera dal maggio del 1987 al febbraio del 1999 alle
dipendenze della B._______ in qualità di ausiliaria di pulizie (doc. 2-1
e 11-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 3-1 nonché doc. 8-4).
Ha interrotto il lavoro a causa di malattia dal 3 febbraio 1999 ed è stata
licenziata con effetto al 31 luglio 2000 (doc. 11-1). L'8 gennaio 2001,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2-1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone C._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
• un rapporto operatorio del 22 aprile 1999 del dott. D._______,
specialista in neurochirurgia, in cui è, da un lato, posta la
diagnosi di ernia discale lombare L4-L5 mediolaterale sinistra
e, dall'altro, segnalato che l'interessata è stata sottoposta ad un
intervento chirurgico per discectomia L4-L5 sinistra (doc. 10-3);
• un rapporto di visita medica del 2 giugno 1999 del dott.
E._______, specialista in neurochirurgia, nel quale è
evidenziato che la paziente presenta segnatamente parestesie
a livello del 1° dito del piede sinistro nonché diminuzione della
sensibilità e dolori intermittenti nel territorio L5, proposto un
trattamento di fisioterapia e confermata una completa
incapacità lavorativa ancora per un mese (doc. 7-3);
• un referto di radicolografia e mielotomografia (colonna lombare)
del 10 novembre 1999 (doc. 7-2);
• un'attestazione del 15 novembre 1999 del dott. E._______, da
cui risulta che l'interessata è stata ricoverata dal 4 al 5
novembre 1999 per recidiva di ernia discale L4-L5 sinistra (doc.
7-1);
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• un rapporto operatorio del 17 novembre 1999 del dott.
E._______ concernente l'intervento chirurgico per revisione,
decompressione, adesiolisi e asportazione dei frammenti di
disco L4-L5 sinistra (doc. 7-6 nonché doc. 10-1);
• una relazione di dimissione del 20 gennaio 2000 concernente il
ricovero dal 16 al 21 novembre 1999, in cui è, da un lato,
evidenziata la diagnosi di recidiva di ernia discale a livello L4-
L5 e, dall'altro, indicato che la paziente è stata sottoposta ad
intervento chirurgico di ripresa di laminectomia L4-L5 per
discectomia a livello L4-L5 a sinistra (doc. 7-8);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 18 dicembre 2000, in cui è segnalata la diagnosi
segnatamente di lombosciatalgia a sinistra su pregressa
discectomia L4-L5 e postulata un'invalidità del 30% sia nella
precedente attività che in un'attività sostitutiva adeguata (doc.
9-1);
• i rapporti medici del 24 e 26 febbraio 2001 del dott. F._______,
nei quali è stata posta la diagnosi segnatamente di ernia
discale L4-L5 (1999), intervento chirurgico di emilaminectomia
per ernia discale L4-L5 (22.04.1999), recidiva di ernia discale
L4-L5 a sinistra (15.11.1999), ripresa di intervento chirurgico di
laminectomia L4-L5 per discectomia L4-L5 a sinistra e
lombosciatalgia sinistra cronica con limitazione funzionale e
ritenuta un'incapacità lavorativa del 100% dall'aprile del 1999
(doc. 12-1 e 12-2);
• il questionario per l'assicurato del 15 marzo 2001 (doc. 13-2);
• i questionari per il datore di lavoro del 23 marzo e 24 aprile
2001 (doc. 11-1 e 17-1).
C.
Nel suo rapporto del 14 novembre 2001, il dott. G._______, dopo
avere evidenziato la diagnosi segnatamente di operazione di ernia
discale L4-L5 sinistra (aprile 1999) con rioperazione per recidiva
(novembre 1999), è giunto alla conclusione che l'interessata doveva
essere sottoposta ad una perizia reumatologica (doc. 20-1).
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D.
Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 5 dicembre 2001
ed aver analizzato la documentazione medica assunta (la paziente è
stata altresì sottoposta ad esami di laboratorio nonché ad esami
radiologici), il dott. H._______, specialista in reumatologia e medicina
interna, nel suo referto peritale del 5 dicembre 2001, ha posto la
diagnosi di sindrome cervicospondilogena a destra cronica, sindrome
radicolare residuale L5 a sinistra in esito da discectomia L4-L5 il
22 aprile 1999 e operazione di recidiva il 17 novembre 1999 nonché
alterazioni degenerative lombari con osteocondrosi bisegmentali L4-L5
e L5-S1, disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancio
muscolare, periartropatia omeroscapolare destra, periartropatia
dell'anca sinistra e obesità (peso 76,5 kg/statura 167 cm). Il dott.
H._______ ha constatato che l'esercizio della precedente attività di
ausiliaria di cure non sarebbe più stato esigibile (incapacità al lavoro
del 100% nella precedente attività a decorrere da febbraio 1999). Ha
nondimeno ritenuto l'assicurata abile al 100% in un'attività sostitutiva
adeguata alle sue condizioni (attività con sollevamento di pesi non
superiori ai 10 kg, che consenta un cambiamento della posizione del
rachide e senza movimenti di flessione e rotazione della colonna
vertebrale), da subito, a condizione che l'interessata si sottoponga ad
una terapia di riabilitazione funzionale della muscolatura con
ricondizionamento della stessa e calo ponderale (almeno 10 kg).
Infine, ha concluso che la medesima presenta un'invalidità del 50%
come casalinga (doc. 22-1).
E.
E.a Nel suo rapporto del 13 giugno 2002, il dott. G._______ ha
ritenuto, in virtù della citata perizia, un'incapacità al lavoro
dell'interessata del 100% nella precedente attività di ausiliaria di
pulizia, ma un'abilità del 100% in un'attività leggera confacente al suo
stato di salute, ossia in un lavoro con sollevamento di pesi non
superiore ai 10 kg, che consenta un cambiamento frequente della
posizione e non comporti la necessità di rimanere seduti nella
medesima posizione con rotazioni ripetitive del rachide (doc. 24-1).
E.b Nel rapporto del 15 ottobre 2002, la consulente I._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha reputato che l'assicurata
non è più in grado di svolgere la precedente attività di ausiliaria di
cure. Ha comunque considerato siccome esigibile da parte della
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medesima l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera adeguata alle sue
condizioni, segnatamente di un lavoro con sollevamento di pesi non
superiore ai 10 kg, che consenta un cambiamento frequente della
posizione e non comporti la necessità di rimanere seduti nella
medesima posizione con rotazioni ripetitive del rachide. La consulente
ha infine proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è
risultato che, svolgendo attività semplici e ripetitive, l'assicurata
subirebbe una perdita di guadagno del 40% ( fr. 39'000.-- - fr. 23'730.--
[25% di fr. 31'460.--] x 100 : fr. 39'000.-- ; doc. 27-1).
E.c Da una nota interna dell'Ufficio AI del 2 dicembre 2002 risulta che
il calcolo comparativo dei redditi andava corretto. L'assicurata
presenterebbe in effetti un grado d'invalidità del 39,15 % (e non del
40%). La richiesta di prestazioni dovrebbe quindi essere respinta (doc.
30-1).
E.d Nel suo rapporto del 3 dicembre 2002, il dott. G._______ ha
confermato, dopo esame degli atti di causa, la valutazione riguardo
alle limitazioni funzionali dell'interessata (di cui alla presa di posizione
del 13 giugno 2002) (doc. 32-1).
F.
Con progetto di decisione del 6 dicembre 2002, l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ ha comunicato
all'interessata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed
ha concesso a quest'ultima la facoltà di formulare, nel termine di 14
giorni, delle obiezioni per iscritto (doc. 33-1).
G.
G.a Con certificato medico del 21 dicembre 2002, il dott. F._______
ha evidenziato che l'assicurata è affetta da esiti di intervento chirurgico
di ernia discale L4-L5 (emilaminectomia 22.04.1999), esiti di
reintervento di recidiva di ernia discale L4-L5 (discectomia
17.11.1999), lombosciatalgia cronica sinistra con sindrome deficitaria
persistente tipo L4-L5. Ha segnalato che lo stato di salute della
paziente è peggiorato da gennaio del 2001 e contestato la valutazione
inerente la capacità lavorativa dell'interessata (doc. 36-1).
G.b Il 30 dicembre 2002, l'Ufficio AI, dopo avere constatato che il
certificato medico del dott. F._______ attesta un peggioramento dello
stato di salute dal gennaio del 2001 e che tale peggioramento è
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anteriore alla valutazione peritale del novembre 2001, ha comunicato
all'assicurata che tale rapporto medico non comporta elementi di cui
non sia già stato tenuto conto nella perizia medica del dott.
H._______. Pertanto, il progetto di decisione del 6 dicembre 2002
sarebbe stato confermato. Infine, ha segnalato all'assicurata che
l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero avrebbe provveduto a
notificare la decisione (doc. 35-1).
H.
Nella decisione del 10 febbraio 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità. Ha rilevato, in virtù della
documentazione medica agli atti, che l'assicurata è completamente
inabile nella precedente attività di ausiliaria di cure. Ha precisato,
tuttavia, che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente al
suo stato di salute (lavoro con sollevamento di pesi non superiore ai
10 kg, che consenta un cambiamento frequente della posizione e non
comporti la necessità di rimanere seduti nella medesima posizione con
rotazioni ripetitive del rachide) è da considerare esigibile. L'autorità
inferiore ha quindi segnalato che l'interessata, nell'ambito di attività di
sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 39,15%, che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 39-1).
I.
Il 13 marzo 2003, l'interessata ha presentato opposizione contro la
decisione del 10 febbraio 2003 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero mediante la quale ha postulato il riconoscimento del suo
diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far tempo da gennaio del
2000. Ha segnalato che il suo stato di salute comporta delle notevoli
limitazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, anche in un'attività
sostitutiva adeguata. Ha fatto valere che presenta una capacità al
lavoro del 50-60% in un'attività confacente al suo stato di salute (doc.
43-1). Il 20 maggio 2003, ha esibito una relazione medica del 16 aprile
2003 del dott. J._______ (doc. 54-1 a 54-5).
J.
Nel suo rapporto del 17 luglio 2003, il dott. K._______ ha rilevato che
la perizia reumatologica del dott. H._______ è datata dicembre 2001.
Tale perizia è quindi anteriore di 14 mesi rispetto alla relazione medica
del dott. J._______ dell'aprile 2003 (documento esibito dall'interessata
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con l'atto di opposizione). Ha altresì evidenziato che sia il perito sia la
consulente in integrazione professionale hanno ritenuto una completa
incapacità lavorativa nell'attività di ausiliaria di cure e non nell'attività
di ausiliaria di pulizie (lavoro che l'interessata ha esercitato). Le due
attività si distinguerebbero nettamente per quanto riguarda i carichi
(segnatamente sollevamento di pesi e sollevamento degli stessi con il
tronco in flessione). Ha infine osservato che manca nell'incarto una
descrizione delle mansioni svolte dall'assicurata quale ausiliaria di
pulizie. Il dott. K._______ ha quindi postulato l'accoglimento
dell'opposizione interposta dall'interessata al fine di accertare
l'evoluzione dello stato di salute della medesima nonché la sua
incapacità al lavoro nella precedente attività di ausiliaria di pulizie
(doc. 59-1).
K.
Il 18 agosto 2003, nella decisione su opposizione, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero ha considerato che, in virtù della
documentazione agli atti, appare necessario procedere ad un
complemento istruttorio al fine di determinare l'incapacità lavorativa
dell'assicurata sia nella precedente attività di ausiliaria di pulizie che in
un'attività sostitutiva adeguata. Pertanto, ha accolto l'opposizione
interposta dall'interessata e annullato la propria decisione del 10
febbraio 2003 (doc. 60-1).
L.
Successivamente, agli atti risultano essere stati prodotti in particolare i
seguenti documenti:
• un'attestazione del 18 settembre 2003 del datore di lavoro, da
cui emerge che l'interessata ha lavorato dal 20 maggio 1987 al
31 luglio 2000 in qualità di ausiliaria di pulizie, che la stessa si
occupava della pulizia degli appartamenti dei residenti e che,
nell'ambito di tale lavoro, normalmente non doveva sollevare
pesi particolari (doc. 64-1);
• un rapporto medico del 15 settembre 2003 del dott. F._______,
giusta il quale lo stato di salute della paziente è suscettibile di
peggioramento e giustificata un'incapacità lavorativa del 100%
nella precedente attività dal 2 febbraio 1999; la paziente è
considerata abile al 40% in un'attività confacente allo stato di
salute, segnatamente un lavoro che consenta un cambiamento
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della posizione ogni 10 minuti e non implichi la necessità di
sollevare pesi (doc. 65-1 e 65-3);
• un rapporto medico del 10 ottobre 2003 del dott. L._______,
secondo cui l'interessata è stata esaminata il 10 gennaio 2003
a seguito di un peggioramento della sua patologia; il medico ha
ritenuto che lo stato di salute dell'assicurata è stazionario
(invariato) rispetto alla valutazione della perizia medica
dell'aprile 2003 del dott. J._______ (doc. 66-1).
M.
Nel suo rapporto del 3 dicembre 2003, il dott. G._______, dopo avere
segnalato che potrebbe essere subentrata una modifica significativa
dello stato di salute dell'assicurata rispetto a dicembre del 2001 (data
della perizia medica del dott. H._______), è giunto alla conclusione
che l'interessata doveva essere sottoposta ad una nuova perizia
reumatologica (doc. 68-1).
N.
La perizia reumatologica del 24 febbraio 2004, effettuata dal dott.
H._______, si fonda su una visita dell'interessata del 23 febbraio 2004,
sugli atti messi a disposizione, le informazioni fornite dalla peritanda e
gli esami radiologici a cui la medesima è stata sottoposta. Il perito ha
posto la diagnosi di sindrome cervicospondilogena cronica a destra,
lombosciatalgie croniche prevalentemente a sinistra in esito da
discectomia L4-L5 il 22 aprile 1999, operazione di recidiva il
17 novembre 1999, alterazioni degenerative lombari con
osteocondrosi bisegmentali L4-L5 e L5-S1 nonché fibromialgia
generalizzata (con 11 su 18 punti positivi). La fibromialgia è l'unico
aspetto nuovo, ma senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Quest'ultima è del 50% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie
(lavoro prevalentemente in piedi e che implica movimenti di
anteflessione e rotazione del tronco), ma del 100% in un'attività
confacente allo stato di salute dell'assicurata, segnatamente in un
lavoro con sollevamento di pesi variabili non superiori ai 10 kg, che
consenta un cambiamento frequente della posizione del rachide e
senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale rispettivamente senza estensione prolungata del rachide.
Infine, lo specialista ha indicato che l'interessata presenta
un'incapacità al lavoro del 50% come casalinga (doc. 72.1).
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O.
O.a Nel suo rapporto del 31 marzo 2004, il dott. G._______ ha
reputato l'assicurata incapace al lavoro al 50% nella precedente
attività di ausiliaria di pulizie, considerandola tuttavia completamente
abile al lavoro in un'attività leggera confacente al suo stato di salute.
Ha precisato che non vi è stato alcun peggioramento dello stato di
salute dell'interessata dal momento che non si intravvedono altre
patologie suscettibili d'avere ripercussioni sulla capacità lavorativa che
non siano già state valutate nella perizia reumatologica. Secondo il
dott. G._______, in siffatte circostanze non sono necessarie ulteriori
valutazioni mediche (doc. 74-1).
O.b Nel rapporto del 10 ottobre 2005, la consulente M._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha reputato l'assicurata
abile al lavoro al 50% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie e
al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (dunque
rispettosa delle limitazioni indicate dal dott. H._______ nella perizia
reumatologica del 24 febbraio 2004), segnatamente quale addetta alla
sorveglianza, confezione, stampa, assemblaggio, produzione,
lucidatura, etichettatura, imballaggio, custode, stiratrice, collaboratrice
nelle economie domestiche, alberghi, ristoranti e venditrice non
qualificata. La consulente ha in particolare effettuato una nuova
valutazione del grado di invalidità della medesima sulla base di un
salario annuale da valida di fr. 38'349.--, conseguibile come ausiliaria
di pulizie nel 2000 (secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc.
17-1) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalida di fr.
36'328.-- in attività semplici e ripetitive, conseguibile in C._______ nel
2000 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica).
Quest'ultimo importo è stato ridotto del 10% (36'328 - 3'632 = 32'695),
per tenere conto della scarsa formazione e relativa potenziale difficoltà
d'adattamento in nuove attività e del fatto che l'interessata può
esercitare solo delle attività leggere. Perciò, detta consulente ha
confrontato un reddito di fr. 38'349.-- ed un introito teorico di
fr. 32'695.--. Ne consegue una perdita di guadagno del 14,74% (doc.
77-1).
P.
Nella decisione del 25 ottobre 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità. Ha rilevato, in virtù della perizia
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reumatologica del dott. H._______, che l'assicurata presenta una
capacità al lavoro del 50% nella precedente attività di ausiliaria di
pulizie, ma del 100% in un'attività confacente al suo stato di salute
(lavoro con sollevamento di pesi variabili non superiori ai 10 kg, che
consenta un cambiamento frequente della posizione del rachide e
senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale rispettivamente senza estensione prolungata del rachide),
quale ad esempio addetta alla sorveglianza, confezione, stampa,
assemblaggio, produzione, lucidatura, etichettatura, imballaggio,
custode, stiratrice, collaboratrice nelle economie domestiche, alberghi,
ristoranti e venditrice non qualificata. L'autorità inferiore ha infine
rilevato che l'interessata, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 15%, che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 80-1).
Q.
L'11 novembre 2005, l'interessata ha presentato opposizione contro la
decisione del 25 ottobre 2005 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero mediante la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto ad
una mezza rendita d'invalidità a decorrere da gennaio del 2000. Ha
segnalato in particolare che nonostante il dott. H._______ nella perizia
medica del febbraio 2004 abbia riscontrato un nuovo elemento
patologico, la fibromialgia, egli ha mantenuto la precedente
valutazione di una capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive
adeguate. Ha altresì fatto valere che il dott. J._______ nella relazione
medica dell'aprile 2003 ha attestato una capacità lavorativa del 60%
con ulteriore diminuzione del rendimento del 20%. Procedendo ai
calcoli di rito su tali basi, si otterrebbe una perdita di guadagno del
55% (doc. 83-1). Il 17 novembre 2006, l'interessata ha esibito un
certificato medico del 6 novembre 2006 del dott. F._______ (doc.
86-1).
R.
Nel rapporto del 6 settembre 2007, il dott. G._______ ha rilevato che il
dott. H._______ nella perizia medica del febbraio 2004, da un lato, ha
esaminato il decorso dello stato di salute dell'assicurata dal dicembre
del 2001 (data della prima valutazione peritale) e, dall'altro, si è
pronunciato in merito alla relazione medica dell'aprile 2003 del dott.
J._______. Il perito ha certo diagnosticato l'insorgenza di una nuova
patologia, segnatamente una fibromialgia, ma senza ripercussioni
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sulla capacità lavorativa. Il dott. G._______ ha altresì osservato che
dalla relazione medica dell'aprile 2003 del dott. J._______ appare che
l'interessata presenta una componente di compromissione
biopsicosociale, componente di cui l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere. Peraltro, nel corso degli anni, i medici curanti non
hanno attestato alcuna patologia di tipo psichiatrico e neppure riferito
di alcun trattamento (specialistico o medicamentoso) a cui si sarebbe
sottoposta la paziente. Infine, il dott. G._______ è giunto alla
conclusione che la perizia reumatologica del febbraio 2004 è da
considerarsi ben redatta nonché conforme ai criteri di una perizia
neutrale specialistica. Pertanto, ha ritenuto che l'assicurata presenta
una capacità al lavoro del 50% nella precedente attività di ausiliaria di
pulizie ed una del 100% in un'attività leggera conforme al suo stato di
salute. A suo giudizio, ulteriori accertamenti a livello medico non sono
necessari (doc. 95-1).
S.
Nella decisione su opposizione del 21 settembre 2007, l'Ufficio AI per
gli assicurati residenti all'estero, dopo avere rilevato che l'assicurata
ha contestato la valutazione del dott. H._______ in merito alla sua
capacità lavorativa, senza avere apportato alcun nuovo elemento
clinico oggettivo, è giunto alla conclusione che non vi sono motivi per
discostarsi dalla valutazione peritale alla base della decisione
impugnata. Pertanto, ha respinto l'opposizione dell'interessata e
confermato la propria decisione del 25 ottobre 2005 (doc. 97-3).
T.
Il 23 ottobre 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione
dell'UAIE del 21 settembre 2007 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza
rendita d'invalidità a far tempo da gennaio del 2000. Ha segnalato che
le patologie di cui soffre, fra cui segnatamente un'importante
lombosciatalgia dovuta a residua e/o reazione cicatriziale L4-L5,
importante formazione erniaria L5-S1 ed insufficienza della cuffia
rotatoria destra, comportano un'incapacità lavorativa del 50% anche in
un'attività leggera confacente allo stato di salute. Ha esibito una
relazione ortopedica dell'8 ottobre 2007 del dott. N._______ (doc.
TAF 1).
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U.
Con risposta del 5 dicembre 2007, l'UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 3 dicembre 2007, secondo il quale – in virtù del
rapporto medico del 30 novembre 2007 del dott. G._______ – la
relazione ortopedica dell'ottobre 2007 non comporta alcun nuovo
elemento clinico tale da giustificare una modifica della valutazione
della capacità lavorativa nonché della determinazione delle attività
esigibili da parte dell'assicurata. Pertanto, ha proposto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione su opposizione resa il 21
settembre 2007 (doc. TAF 3).
V.
Nella replica del 20 dicembre 2007, la ricorrente si è riconfermata, in
virtù della documentazione agli atti, nelle proprie argomentazioni di
fatto e di diritto di cui al ricorso del 23 ottobre 2007 (doc. TAF 5).
W.
Con decisione incidentale dell'8 gennaio 2008 (notificata il 10 gennaio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato
l'11 febbraio 2008 (doc. TAF 6 a 8).
X.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
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combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
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retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b)
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
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sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.5 Peraltro, in deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che,
se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto
ad una rendita dell'assicurazione invalidità, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
Pagina 16
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110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
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C-7213/2007
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
Pagina 18
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provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
Pagina 19
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che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di sindrome cervicospondilogena cronica a
destra, lombosciatalgie croniche prevalentemente a sinistra in esito da
discectomia L4-L5 il 22 aprile 1999, operazione di recidiva il
17 novembre 1999, alterazioni degenerative lombari con
osteocondrosi bisegmentali L4-L5 e L5-S1 nonché fibromialgia
generalizzata.
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata abbia
diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione invalidità e, in caso
affermativo, se la stessa debba esserle riconosciuta, come da lei
postulato, da gennaio 2000, ciò che presuppone un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno senza interruzione
notevole (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
10.2 Il 3 febbraio 1999 la ricorrente ha interrotto il lavoro, allora svolto
al 100%, per motivi di salute (doc. 11-1). L'autorità inferiore ha
pertanto calcolato il grado d'invalidità dell'insorgente secondo il
metodo generale del raffronto dei redditi, considerando giustamente
che se non fosse sopraggiunto il danno alla salute la stessa avrebbe
continuato, con probabilità preponderante, a lavorare al 100% nella
sua precedente attività.
Pagina 20
C-7213/2007
10.3 Questo Tribunale osserva, altresì, che la perizia reumatologica
del 24 febbraio 2004 del dott. H._______ (doc. 72-1) si fonda su
informazioni fornite dalla persona esaminata e dal medico curante,
sull'esame del quadro clinico e sulle risultanze della visita
dell'insorgente nonché della documentazione medica agli atti (in
particolare del referto peritale del medesimo dott. H._______ del
dicembre 2001 nonché del rapporto reumatologico dell'aprile 2003 del
dott. J._______, medico curante della paziente). Il rapporto di perizia
comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto,
indicazioni della peritanda, risultati d'esami, la diagnosi, la discussione
nonché la risposta alle domande poste. A giusta ragione, il dott.
G._______, nel suo rapporto del 6 settembre 2007 (doc. 95-1), ha
ritenuto tale perizia come mezzo probatorio idoneo per la valutazione
dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di
un'attività sostitutiva adeguata, fermo restando che dagli atti di causa
dell'autorità inferiore trasmessi a questo Tribunale risulta essere stato
prodotto dall'insorgente un unico documento medico di data posteriore
alla perizia del febbraio 2004, ossia il rapporto dell'8 ottobre 2007 del
dott. N._______ (doc. TAF 1), di cui si dirà in dettaglio di seguito.
10.4 Certo, la ricorrente ha affermato, in sede ricorsuale, l'esistenza di
un danno alla salute più importante rispetto alla valutazione effettuata
dall'autorità inferiore e tale da comportare una riduzione di rendimento
del 50% in attività leggere confacenti allo stato di salute. Tuttavia, non
vi è agli atti di causa alcuna documentazione medica, segnatamente di
data anteriore alla decisione impugnata, suscettibile di dimostrare la
sussistenza di limitazioni funzionali maggiori di quelle ritenute dal
perito nonché dal medico dell'Ufficio AI del Cantone C._______ e
suscettibili d'incidere anche sull'esercizio a tempo completo di
un'attività di sostituzione leggera. Per quanto attiene alla relazione
medica dell'8 ottobre 2007 – di data posteriore alla decisione
impugnata – del dott. N._______, specialista in ortopedia, giova
osservare che nella misura in cui si riferisce alla nota diagnosi,
segnatamente di esiti di interventi per ernia discale, lombosciatalgia e
dolori all'articolazione scapolo-omerale, non apporta alcun nuovo
elemento decisivo nel senso indicato dalla ricorrente per la valutazione
della sua capacità lavorativa. Inoltre, nella misura in cui in tale
relazione medica è fatto riferimento ad un recente esame radiologico e
a nuove patologie, non è preteso, tanto meno dimostrato, che
quest'ultime esistessero anteriormente alla decisione impugnata e che
avessero un'incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, la
Pagina 21
C-7213/2007
relazione di cui trattasi non comportando alcuna indicazione in merito
ad una specifica inabilità lavorativa e neppure al relativo grado, in
particolare in attività sostitutive leggere.
10.5 La ricorrente ha altresì contestato che il perito dott. H._______
possa correttamente fissare un grado residuo di capacità lavorativa
identico nelle perizie del dicembre del 2001 e del febbraio 2004
benché in quest'ultima abbia aggiunto una nuova diagnosi, quella di
fibromialgia.
10.5.1 Il Tribunale federale ha stabilito che non vi è motivo per
l'amministrazione e il giudice di mettere in discussione la diagnosi di
fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti
medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica,
dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare
per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di
fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della
stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (DTF 132 V 65 con riferimento alla
giurisprudenza sviluppata in DTF 131 V 49). Come in tema di disturbi
da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione
la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità
e costanza, rendono la persona incapace di simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita d'integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita o la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In
presenza di una componente psichiatrica, si deve tenere conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristalizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque
un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore
somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute
Pagina 22
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giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un'esagerazione dei sintomi.
10.5.2 Nell'evenienza concreta, i suddetti requisiti non sono adempiuti
entro la data della decisione impugnata. A giusto titolo il medico
dell'Ufficio AI del Cantone C._______, dott. G._______, ha considerato
nella sua presa di posizione del 6 settembre 2007 che la diagnosticata
fibromialgia non comporta un'incapacità lavorativa in assenza di
patologie di tipo psichico o di trattamenti specialistici o medicamentosi,
(sia aggiunto in questa sede) praticati secondo la regola d'arte e che
non avrebbero avuto successo nonostante l'attitudine cooperativa
dell'insorgente.
10.6 Anche l'evocata problematica psicosociale non soccorre la
ricorrente. In effetti, fattori socioculturali o psicosociali non
determinano un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti
psichiatrici da essi distinguibili (DTF 127 V 294). Nel caso di specie,
tuttavia, non è stata posta alcuna diagnosi psichiatrica, neppure
indirettamente nella relazione ortopedica dell'8 ottobre 2007. La
problematica psicosociale evocata dalla ricorrente non può pertanto
essere presa in considerazione, come rettamente rilevato dal dott.
G._______ nella più volte citata presa di posizione del 6 settembre
2007.
10.7 Va ancora osservato che sulla scorta delle risultanze processuali
– in particolare delle perizie reumatologiche di dicembre 2001 e
febbraio 2004 nonché delle valutazioni del dott. G._______ e della
consulente in integrazione professionale – l'UAIE ha ritenuto che la
ricorrente ha una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente
professione di ausiliaria di pulizie, ma del 100% in attività sostitutive
leggere, adeguate alle sue limitazioni funzionali, attività ravvisabili sia
nel settore secondario (in particolare mansioni di confezione, stampa,
assemblaggio, lucidatura, etichettatura, imballaggio) sia nel settore
terziario (in particolare custode, addetta alla sorveglianza, stiratrice,
collaboratrice nelle economie domestiche, alberghi, ristoranti e
venditrice non qualificata; v. segnatamente rapporto della consulente
in integrazione professionale del 10 ottobre 2005; doc. 77-1). Certo,
nei rapporti sulle perizie reumatologiche del 5 dicembre 2001 e del 24
febbraio 2004 non è fatto esplicito riferimento al momento a partire dal
quale l'insorgente, incapace al lavoro nella misura del 50% nella sua
precedente attività a partire da febbraio 1999, sia abile al lavoro nella
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misura del 100% in un'attività sostitutiva leggera adeguata alle sue
condizioni (lo è sicuramente a partire dal 5 dicembre del 2001
secondo il perito H._______; cfr. doc. 22-1 e doc. 72-1). Sennonché, a
giusta ragione la consulente in integrazione professionale e l'autorità
inferiore hanno ritenuto che ciò si è verificato prima della scadenza
dell'anno da quando la ricorrente, nel mese di febbraio del 1999 ha
un'incapacità lavorativa di almeno il 50% nella sua precedente attività.
Tale conclusione trova il suo fondamento nelle citate perizie di
dicembre 2001 e febbraio 2004, da cui si evince che lo stato di salute
dell'insorgente avente un'incidenza sulla sua capacità lavorativa è
sostanzialmente invariato rispetto a quello esistente dopo le due
operazioni del 1999 (cfr. anche il rapporto del dott. F._______ del 26
gennaio 2001; doc. 12-2). Tutt'al più può essere in aggiunta rilevato
che rispetto a febbraio del 2000 (momento in cui avrebbe se del caso
potuto al più presto nascere il diritto per la ricorrente ad una rendita
d'invalidità svizzera [art. 29 cpv. 1 lett. b LAI]), nel novembre del 2000
l'insorgente avverte anche delle cervicobrachialgie, come già indicato
nelle due perizie reumatologiche del 5 dicembre 2001 e del 24
febbraio 2004 (cfr. doc. 22-1 pag. 2 e doc. 72-1 pag. 2). Ora, nella
misura in cui in dette perizie – nel 2004 è stata aggiunta anche la
diagnosi di fibromialgia – l'esperto ha considerato che sussisteva una
capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva leggera adeguata
alle limitazioni funzionali dell'insorgente, tale valutazione non può che
essere valida anche per gennaio del 2000, più di un mese dopo
l'intervento del novembre 1999 (v. su tale intervento pure il rapporto
medico del 20 gennaio 2000; doc. 7-8). Per sovrabbondanza, può
essere soggiunto che nel rapporto peritale E 213 del 18 dicembre
2000 è stata ritenuta al più un'incapacità lavorativa della ricorrente del
30% in attività sostitutiva adeguata (oltre che nella precedente attività;
cfr. doc. 9.1 pag. 6), di modo che anche tenuto conto di tale
valutazione, più favorevole alla ricorrente, non è possibile ritenere
neppure anteriormente al 5 dicembre 2001, data della prima perizia
reumatologica del dott. H._______, un'incapacità lavorativa di almeno
il 40% in media per un periodo di un anno senza notevoli interruzioni.
10.8 In siffatte circostanze, ben si può ritenere, come ha fatto il dott.
G._______ (doc. 95-1), che la situazione medica era stata
sufficientemente acclarata dall'autorità inferiore e che dunque non
erano necessari ulteriori approfondimenti dal profilo medico.
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11.
Occorre infine esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
11.1 Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'UAIE per la
determinazione del grado d'invalidità (cfr. lettera O.b del presente
giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come fissati dalla
consulente in integrazione professionale nel documento del 10 ottobre
2005 (doc. 77-1).
11.2 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito annuale da
valida il salario conseguibile dalla ricorrente nel 2000 (secondo le
indicazioni del datore di lavoro), ossia fr. 38'349.-- (valore a cui si è
giunti tenuto conto di un reddito mensile di fr. 2'359.90, corrispondente
all'80% del salario, vale a dire un reddito mensile effettivo di fr.
2'949.85 su 13 mesi; doc. 17-1).
11.3 L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto quale reddito da invalida, il
salario medio annuale ottenibile nel 2000 in attività semplici e ripetitive
(categoria 4), ossia fr. 36'328.--, secondo i dati statistici regionali
desumibili dalla tabella TA13.
11.3.1 Tuttavia, per giurisprudenza, non è più ammessa la possibilità
di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio
federale di statistica, il reddito ipotetico da invalido dovendo essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 222/06 del 10 luglio 2007).
11.3.2 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalida, giova pertanto osservare che la valutazione operata
dall'autorità inferiore appare favorevole alla ricorrente. In effetti,
richiamando i dati della TA1 dell'ISS per l'anno 2000 in attività semplici
e ripetitive (categoria 4) – salario medio mensile – nel settore
secondario (fr. 3'641.-- per 40 ore lavorative settimanali e fr. 3'777.55
per le abituali 41.5 ore lavorative settimanali del settore) e terziario (fr.
3'663.-- su 40 ore lavorative settimanali e fr. 3'837.-- sulle abituali 41.9
ore lavorative settimanali del settore), ne discenderebbe un reddito
con invalidità di fr. 41'118.-- all'anno ([3'777.55 x 12] + [3'837 x 12] : 2
= 45'687, cifra che va ridotta ancora del 10%, come rettamente
ritenuto nella decisione impugnata), con conseguente tasso d'invalidità
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inferiore a quello ritenuto nella decisione impugnata, ciò pure
nell'ipotesi in cui si volesse effettuare una riduzione massima del 25%
(eccessiva conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie).
11.3.3 Pertanto, anche volendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole
alla ricorrente, prendere in considerazione il reddito da invalida
ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (v. lettera O.b
del riassunto dei fatti del presente giudizio), il tasso d'invalidità (del
15% [con una riduzione del 10%] e del 29% [con una riduzione del
25%] risulta manifestamente insufficiente per giustificare il diritto a
prestazioni AI.
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa
l'11 febbraio 2008.
13.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato l'11 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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