Corte II I
C-7215/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7215/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 18 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la domanda di A._______, cittadino italiano residente in Italia,
tendente al riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità
svizzera (doc. 60),
che, il 31 ottobre 2009, l'assicurato ha interposto ricorso contro questa
decisione davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità
possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo
federale,
che, secondo l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
applicabile per il rinvio dell'art. 1 cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, il ricorso dev’essere
depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
impugnata,
che le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA),
che, il 1° giugno 2002, sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11),
che, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71),
che, nella misura in cui l'Accordo, e in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC),
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura
come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di
invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
257 consid. 2.4),
che, in virtù dell'art. 86 cpv. 1 del Regolamento n° 1408/71, le
domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione
di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine
presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale
Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso
un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di
un altro Stato membro. In tal caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo
giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande,
dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo
giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le
autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le
domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso
un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo
Stato è considerata come la data di prestazione presso l’autorità,
l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito,
che, da quanto emerge dagli atti, la decisione impugnata è stata
notificata il 30 settembre 2009 (doc. 66), sicché il termine di ricorso è
scaduto il 30 ottobre successivo (art. 38 LPGA),
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che il ricorso, inoltrato il 31 ottobre 2009 (data del timbro postale
italiano), è tardivo e di conseguenza inammissibile,
che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso,
che, in concreto, non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA
per restituire il termine ricorsuale,
che, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa,
non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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