Corte II I
C-7218/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dal Centro Consulenze, Direzione centrale,
Belpstrasse 11, 3007 Berna,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1°ottobre
2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7218/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 1° ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 3 luglio 2007.
2.
Il 13 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale uno scritto mediante il quale ha comunicato di
introdurre un ricorso provvisorio contro la decisione resa dall'UAIE il
1° ottobre 2008 ed ha espresso la propria volontà di completare il
gravame una volta ricevuti gli atti di causa dell'autorità inferiore.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9
gennaio 2009 (notificata il 13 gennaio 2009; cfr. risultanze
processuali), ha invitato l'insorgente a regolarizzare il ricorso, nel
senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA),
nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla
notificazione della menzionata decisione incidentale, con
Pagina 2
C-7218/2008
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA) e ha pure trasmesso al
ricorrente l'incarto dell'UAIE.
6.
Il 23 gennaio 2009, il ricorrente ha presentato una domanda di
fissazione di un termine suppletorio per regolarizzare il ricorso.
7.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20
febbraio 2009 (notificata il 23 febbraio 2009; cfr. risultanze
processuali), ha accordato al ricorrente un termine di grazia di 3
giorni, a decorrere da quello successivo alla notificazione della
menzionata decisione incidentale, per regolarizzare il ricorso del
13 novembre 2008, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle
conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA), con comminatoria di inammissibilità del
ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).
8.
8.1 Il 27 febbraio 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di
regolarizzazione della dichiarazione di ricorso del 13 novembre 2008.
8.2 Giova rilevare che giusta l'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando
dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e
deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione. Peraltro, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde
all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l'ultimo giorno del termine.
8.3 La succitata decisione incidentale di questo Tribunale del
20 febbraio 2009 è stata notificata al ricorrente il 23 febbraio 2009 (cfr.
risultanze processuali, e in particolare l'attestazione di ricevuta [doc.
TAF 7]). Considerato che il termine di grazia di 3 giorni assegnato
all'insorgente stesso per regolarizzare il ricorso del 13 novembre 2008
ha iniziato a decorrere il 24 febbraio 2009 ed è scaduto il 26 febbraio
2009, l'atto di regolarizzazione inoltrato il 27 febbraio 2009 lo è stato
tardivamente. Per conseguenza, il ricorso del 13 novembre 2008 è
inammissibile.
Pagina 3
C-7218/2008
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 4
C-7218/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5