Corte II I
C-7219/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Alberto Meuli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, Spagna,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 20 giugno 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7219/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina spagnola, nata (...), coniugata dal (...) con prole,
ha lavorato in Svizzera per il periodo (...), solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale arco temporale. In Spagna ha lavorato (...) in
proprio, segnatamente in un'azienda agricola insieme al coniuge,
allorquando si è ritirata definitivamente dal lavoro per ragioni che
imputa alle sue condizioni precarie di salute. È invalida, ai sensi della
legislazione spagnola, dal (...). In data 9 agosto 2004, A._______ ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. La richiedente è stata
visitata il 20 settembre 2004 presso i servizi medici dell'istituto
nazionale della sicurezza sociale di A Coruña (INSS), ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva
cronica, protrusioni discali L3-L4/L4-L5/L5-S1 e sindrome
fibromialgica” e, dopo aver precisato che l'assicurata è in grado di
svolgere l'ultimo lavoro svolto nella misura del 20% come pure
un'attività lavorativa adeguata (ad es. cucitrice oppure addetta alla
reception) nella misura del 50%, ha posto un tasso di invalidità totale
per l'ultimo lavoro svolto (doc. 17). Nell'ambito di tale richiesta è stato
esibito un insieme di documenti medici obiettivi ed in particolare: un
certificato medico del 26 febbraio 2004 riportante la diagnosi di
sindrome ansioso-depressiva cronica a causa della quale devono
essere assunti farmaci antidepressivi e ansiolitici; un certificato
medico del 10 marzo 2004 attestante la diagnosi di lievi protrusioni
discali L3-L4/L4-L5/L5-S1 e di fibromialgia ed un ulteriore certificato
medico del 20 aprile 2004 di contenuto analogo. È stato pure esibito
un certificato medico del 3 marzo 2005 giusta il quale la paziente
risulta essere affetta da sindrome ansioso-depressiva trattata dal
1996, protrusioni discali L4-L5/L5-S1 sinistra con sindrome di
compressione radicolare e fibromialgia dal 2003. Nel corso
dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario per l'assicurato, il questionario per agricoltori indipendenti
ed il questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
tutti del 9 marzo 2005 (doc. 1-18).
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B.
Nel suo rapporto del 25 maggio 2005, la Dott.ssa L_______, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha fissato a partire
dal 3 dicembre 2003 un tasso d'incapacità al lavoro parziale del 50%
nella precedente attività dell'assicurata (lavoratrice in proprio in
un'azienda agricola insieme al coniuge) ma l'ha considerata abile
all'80% in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative
(quali, ad esempio, custode di un immobile, guardiana di un cantiere,
cassiera, addetta alla distribuzione della posta interna, addetta
all'accoglienza o alla reception, telefonista) ed impedita nelle sue
mansioni di casalinga nella misura del 26.75% (doc. 19-20). In un
calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che,
nell'ambito delle predette attività sostitutive, l'interessata avrebbe
subito una perdita di guadagno del 33% (doc. 21).
C.
Mediante decisione del 29 giugno 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato
all'assicurata che la sua richiesta di prestazioni era stata respinta per
carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 22).
Con opposizione pervenuta all'amministrazione in data 15 agosto 2005
l'assicurata ha avversato la decisione menzionata chiedendo nel
contempo di essere sottoposta ad una perizia medica in Svizzera o in
Spagna. Nulla ha prodotto a suffragio delle proprie conclusioni
(doc.25). L'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti alla
Dott.ssa L, la quale, nel suo rapporto del 6 marzo 2006, ha ritenuto
necessario completare l'istruttoria dal punto di vista psichiatrico e
reumatologico (doc. 26).
Mediante decisione su opposizione del 21 marzo 2006 l'UAIE ha
pertanto ammesso parzialmente l'opposizione ed ordinato il
complemento d'istruttoria richiesto dal proprio medico (doc. 27). Sono
quindi stati esibiti agli atti:
- un certificato medico steso il 23 agosto 2006 dal Dott. G_______ dal
quale risulta che l'assicurata è affetta da “disturbo misto ansioso-
depressivo” trattato farmacologicamente con antidepressivi (doc. 30);
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- un certificato medico del Dott. C_______ del 10 ottobre 2006
riportante la diagnosi di artrosi delle mani, sindrome ansioso-
depressiva, sindrome fibromialgica, lombalgia cronica e polidiscopatia
lombare (doc. 31 );
- un certificato medico steso il 10 ottobre 2008 dal Dott. BB_______,
medico psichiatra, il quale ritiene l'assicurata affetta da “disturbo misto
ansioso-depressivo”, costantemente trattato farmacologicamente con
antidepressivi e ansiolitici dal 2001, i cui sintomi residuali si
presentano di bassa-media intensità: irritabilità, fluttuazioni ansiose
sotto forma di svariate somatizzazioni, oscillazioni nel rendimento del
sonno, ecc. (doc. 32);
- un modulo E 213 del 14 novembre 2006 nel quale il sanitario
incaricato ha attestato la diagnosi di “disturbo misto ansioso-
depressivo, polidiscopatia lombare, lombalgia cronica, artrosi delle
mani e fibromialgia” e, dopo aver precisato che l'assicurata non è in
grado di svolgere l'ultimo lavoro svolto (lavoratrice in proprio in
un'azienda agricola insieme al coniuge) ma può esercitare un'attività
lavorativa adeguata nella misura del 50%, ha posto un tasso di
invalidità totale per l'ultimo lavoro svolto (doc. 33).
L'amministrazione ha, quindi, sottoposto nuovamente gli atti alla
Dott.ssa L_______ che, nel suo rapporto del 14 gennaio 2007,
fondandosi sull'incarto aggiornato, è giunta alla conclusione che
l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa nella misura del 50%
anche nelle attività sostitutive a decorrere dal 3 dicembre 2003 (doc.
36). E` quindi stato esibito il questionario per l'assicurato aggiornato
(doc. 40).
Con progetto di decisione del 1° marzo 2007 l'amministrazione ha
comunicato all'assicurata che la sua richiesta volta al conseguimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità sarebbe stata
accolta riconoscendole il diritto ad una mezza rendita a decorrere dal
3 dicembre 2004 (doc. 37 e 38). Entro il termine impartito per
presentare eventuali osservazioni, l'assicurata è rimasta silente. Con
decisione del 20 giugno 2007 l'amministrazione ha, pertanto,
riconosciuto il diritto dell'assicurata ad mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal 1° dicembre 2004 (doc.44).
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D.
Con gravame depositato in data 24 luglio 2007, A._______, chiede
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 70% e della
corrispondente prestazione. Nulla produce a suffragio delle proprie
conclusioni.
Nelle osservazioni responsive del 19 dicembre 2007 l'amministrazione
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Invitata a replicare,
la ricorrente ha ribadito, con scritto del 24 gennaio 2008, la propria
posizione processuale.
Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2008, notificata il 12 febbraio
successivo, il Tribunale ha ingiunto alla ricorrente di versare entro 30
giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell'ammontare di 300.--
franchi in garanzia delle probabili spese processuali, con la
comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso.
Con scritto del 13 febbraio 2008 la ricorrente ha chiesto implicitamente
di essere esonerata dal pagamento delle spese processuali.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto procedurale, che, secondo la
giurisprudenza, non è ammissibile rendere una decisione su
opposizione di natura cassatoria, nel senso che si limiti ad annullare la
decisione precedente in seguito alla necessità di dover procedere ad
un'istruttoria complementare. Dopo aver completato l'incarto, infatti,
l'amministrazione deve riformare la decisione iniziale con una
decisione su opposizione ponendo fine alla procedura di prima istanza
(ATF 131 V 407).
5.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare altresì,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
6.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 19 ottobre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 19 ottobre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 20 giugno 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
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7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino spagnolo deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
8.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
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miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
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completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi è condivisa essenzialmente da
tutti i medici che si sono espressi in merito. L'assicurata risulta essere
affetta da "disturbo misto ansioso-depressivo, polidiscopatia lombare,
lombalgia cronica, atrosi delle mani e fibromialgia” (moduli E 213 del
20 settembre 2004 e del 14 novembre 2006; rapporti medici della
Dott.ssa L_______ del 25 maggio 2005, del 6 marzo 2006 e del 14
gennaio 2007; certificati medici del 26 febbraio e del 10 marzo 2004,
del 3 marzo 2005, del 23 agosto e del 10 ottobre 2006). Il collegio
giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
10.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.3 Secondo una giurisprudenza recente del Tribunale federale, la
fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore
somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato
attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati
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dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere
che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati
grazie a sforzi personali ragionevolmente esigibili. Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme, si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per
la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di simili
sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i
seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per
la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso da più anni senza remissione durevole, l'esistenza
di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in
tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso
delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole
dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque
un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore
somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute
giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un'esagerazione dei sintomi (DTF
132 V 65 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate al considerando 10.1, il sanitario medico dell'INSS, nel
suo rapporto del 20 settembre 2004, dopo aver precisato che
l'assicurata è in grado di effettuare l'ultimo lavoro svolto nella misura
del 20% come pure un'attività lavorativa adeguata (ad es. cucitrice
oppure addetta alla reception) nella misura del 50%, ha posto un tasso
di invalidità totale per l'ultimo lavoro svolto (doc. 17). Nel successivo
modello E 213 del 14 novembre 2006 il sanitario incaricato dell'INSS,
ha precisato che l'assicurata non è in grado di svolgere l'ultimo lavoro
svolto (lavoratrice in proprio in un'azienda agricola insieme al coniuge)
ma può esercitare un'attività lavorativa adeguata nella misura del 50%
(doc. 33). Dal canto suo il medico dell'amministrazione, nel suo
rapporto del 25 maggio 2005, ha fissato a partire dal 3 dicembre 2003
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un tasso d'incapacità di lavoro parziale del 50% dell'assicurata nella
sua attività precedente (lavoratrice in proprio in un'azienda agricola
insieme al coniuge) ma l'ha nel contempo considerata abile all'80% in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (quali, ad
esempio, custode di un immobile, sorvegliante di cantiere, cassiera,
addetta alla distribuzione della posta interna, addetta all'accoglienza o
alla reception, telefonista: doc. 19-20). Tuttavia, dopo che l'istruttoria è
stata debitamente completata, il medico dell'amministrazione, nel suo
rapporto del 14 gennaio 2007, è giunto alla conclusione che
l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa nella misura del 50% in
qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal 3 dicembre 2003 (doc. 36).
11.2 Ora, dalla documentazione agli atti, si evince che l'assicurata è
affetta da disturbo misto ansioso-depressivo trattato farmacolo-
gicamente con antidepressivi e ansiolitici da svariati anni. Benché
questa affezione non sia eccessivamente grave, è tuttavia cronicizzata
e questo elemento è determinante per la valutazione della capacità
lavorativa. Dal punto di vista neurologico, la ricorrente presenta una
fibromialgia, discopatie senza incidenza neurologica ed un'artrosi della
dita, affezioni che giustificano un'incapacità lavorativa del 50%. Per
tener conto dell'influsso della vulnerabilità psichica che presenta
un'evoluzione fluttuante, bisogna ammettere che, anche nelle attività di
sostituzione, la capacità di lavoro dell'assicurata è limitata nella misura
del 50%. In effetti, il quadro clinico psichiatrico è presente sin già dal
1996 ed ha quindi sicuramente avuto avuto un influsso significativo
sulla somatizzazione dei disturbi causati dalla fibromialgia.
11.3 Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene che il parere
dei medici che si sono espressi in merito alla diagnosi ed al tasso
d'incapacità lavorativa della ricorrente, fondato su un'analisi
approfondita del suo stato di salute, è pressochè unanime e può quindi
concludere che il grado di inabilità lavorativa dell'assicurata in
qualsiasi attività lavorativa (e, quindi, anche nella sua precedente
attività di lavoratrice in proprio in un'azienda agricola insieme al
coniuge) è del 50% dal 3 dicembre 2003.
Visto che l'interessata può riprendere almeno parzialmente la sua
professione precedente, non è necessario, nella specie, procedere ad
un raffronto dei redditi. Il Tribunale federale ha infatti ritenuto che nei
casi in cui i redditi da comparare non sono determinabili con
esattezza, specie trattandosi di agricoltori, la fissazione del grado
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d'invalidità può essere effettuata senza procedere ad una valutazione
concreta dei redditi da raffrontare. Il reddito ipotetico che l'assicurato
realizzerebbe senza invalidità corrisponde ad un tasso del 100%, il
reddito realizzabile da invalido corrisponde ad un tasso inferiore,
fissato tenendo conto, in particolare, delle constatazioni mediche e di
altre circostanze determinanti (DTF 114 V 310 consid. 3a, 104 V 135
consid. 2b e c: Prozent-Vergleich, 97 V 56). E` inoltre ancora
opportuno aggiungere che a giusta ragione l'amministrazione non ha
adottato il metodo specifico di valutazione dell'invalidità riservato alle
persone che non esercitano un'attività lucrativa, in particolare le
casalinghe, in quanto la ricorrente ha sempre affermato di aver svolto
a tempo pieno l'attività nell'azienda agricola (10 ore al giorno).
Nella specie, il grado di invalidità corrisponde all'incapacità di lavoro
nell'ultima attività svolta. Pertanto, tenuto conto del termine di attesa di
un anno (cfr. consid. 10.2), A._______ ha diritto a mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 3 dicembre
2004. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
12.
Con scritto del 13 febbraio 2008 A._______ ha sostanzialmente
formulato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese
processuali inerenti alla presente procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare
la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi
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(DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o
le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Lo scrivente Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che dalla
documentazione agli atti risulta in effetti comprovata la situazione
d'indigenza del ricorrente (cfr. dichiarazioni dei redditi: doc. 8-10) ed il
gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito
favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b), motivi per cui
la ricorrente è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e,
pertanto, non vengono prelevate spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R);
- autorità inferiore;
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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