Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7232/2009
Sentenza del 31 maggio 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(decisione su opposizione del 20 ottobre 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come operaio dal 1962 al 1965 e dal 1968 al 1984,
versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25 e 26).
Il 3 aprile 2009 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera
(doc. 1 a 28).
Mediante decisione del 28 luglio 2009 (doc. 29 a 41), la CSC ha
riconosciuto all'assicurato, sulla base in particolare delle "Tabelle per la
determinazione della durata presumibile di contribuzione" per gli anni tra il
1948 e il 1968 (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale"), pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il diritto ad una
rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 746.- al mese, dal 1° luglio 2009, in
funzione di una durata di contribuzione di 18 anni e 9 mesi (di cui 8 mesi
nel 1962, 10 mesi nel 1963, 8 mesi nel 1964, 3 mesi nel 1965 e 5 mese
nel 1968), di un reddito annuo medio determinante di Fr. 47'880.- e in
applicazione della scala delle rendite 18.
B.
Con scritto del 12 agosto 2009 (doc. 48), l'assicurato ha formulato
opposizione contro questa decisione, pretendendo che sia tenuto conto
della durata contributiva effettiva di diciotto anni e nove mesi, compreso
l'anno 1984.
Dopo avere riesaminato l'incarto, la CSC ha respinto l'opposizione
mediante decisione del 20 ottobre 2009 (doc. 52 a 54), nella quale ha
esposto il modo di determinare i periodi contributivi prima e dopo il 1968
ed ha constatato che l'assicurato non ha provato l'esistenza di una durata
contributiva superiore rispetto a quella stabilita nella decisione del 28
luglio 2009.
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
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al Tribunale amministrativo federale il 16 novembre 2009, chiedendo che
la sua rendita di vecchiaia sia rivalutata "in base all'inflazione economica",
ed ha prodotto copie di diversi permessi di soggiorno per gli anni dal 1963
al 1965.
La CSC ha risposto al ricorso il 16 dicembre 2009, proponendone il
rigetto con la conseguente conferma della decisione su opposizione
impugnata, sulla base di una durata contributiva di 18 anni e 9 mesi, di un
reddito annuo medio pari a Fr. 47'102.-, comprensivo di un importo
relativo agli accrediti per compiti educativi di Fr. 17'510.-, e della scala
delle rendite 18.
Invitato da questo Tribunale a presentare la sua replica, il ricorrente non
si è più manifestato.
D.
Allo scopo di completare l'istruzione del caso, questo Tribunale ha chiesto
all'Ufficio degli abitanti di …, il 10 maggio 2011, dei ragguagli rispetto al
soggiorno del ricorrente nel detto comune.
Mediante scritto dell'11 maggio 2011, l'Ufficio degli abitanti di … ha
confermato che il ricorrente aveva soggiornato in questo comune, con
permesso A e da solo, dal 10 gennaio 1962 al 20 dicembre 1963, dal 14
febbraio 1964 al 12 dicembre 1964 e dal 17 gennaio 1965 al 2 maggio
1965.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1
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della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
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cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta, quant'anche non esplicitamente, la durata del
periodo contributivo all'AVS e la rivalutazione dei suoi redditi considerati
nella decisione su opposizione impugnata.
4.
4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un
anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato,
un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali gli sono stati
versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia
(art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
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4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora
Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro
attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente
delle Tabelle pubblicate dall'UFAS a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i
conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non
contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
4.5. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia
apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente
trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di
salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi
alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di
lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del
conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione
dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv.
1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato
pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del
principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le
regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito
delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in
questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).
4.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere
una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio
1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in
Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza,
giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata
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per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il
contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di
permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di
certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
5.
5.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1
LAVS).
Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art.
29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a)
durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo
coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
5.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti
per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art.
29quater LAVS).
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha
allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
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).
5.3. La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione
dell'indice delle rendite previsto all'art. 33ter LAVS. Il Consiglio federale
determina annualmente i fattori di rivalutazione (art. 30 cpv. 1 LAVS). La
somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS)
Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale
adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando,
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su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite (art. 33ter
cpv. 1 LAVS). L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica
dell’indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d’economia, e
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 33ter cpv. 2 LAVS).
5.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle
rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
(parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio
determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS).
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art.
38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto
arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e
quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle
modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
5.5. L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe
d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il
corrispettivo numero della scala delle rendite.
Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una
rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe
d'età comporti almeno il 97.73%.
Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite.
5.6. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli
anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più
fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori
che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due
crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti
educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua
minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2
LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di
matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero
di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS).
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno
civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono
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invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv.
1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello
scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata
attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI).
6.
In concreto, come esposto dalla CSC nella decisione su opposizione
impugnata e nella risposta al ricorso, la durata contributiva all'AVS è pari
a 18 anni e 9 mesi, ossia 225 mesi. A questo proposito, il complemento
istruttorio operato da questo Tribunale ha rivelato che il ricorrente era
titolare di un permesso A (stagionale) negli anni 1962, 1964 e 1965, per
cui è a giusto titolo che la CSC ha applicato le Tabelle per stabilire la
durata contributiva durante i detti anni. Considerato inoltre che sono
determinanti unicamente gli anni interi di contribuzione, vale a dire in
concreto 18 anni e non 18 anni e 9 mesi o 19 anni, come sembra
sottintendere il ricorrente, la CSC ha applicato correttamente la scala
delle rendite 18. Per il resto, la somma dei redditi realizzati dal ricorrente
in Svizzera, previo "splitting" per gli anni di matrimonio dal 1969 al 1979,
equivale a Fr. 402'647.-, ossia, dopo rivalutazione in funzione del fattore
1.378 (Tabelle), Fr. 554'848.-. A questo valore si aggiungono gli accrediti
per compiti educativi pari a Fr. 11'085.-, tenuto conto di otto mezzi
accrediti educativi e di quattro completi dal 1972 al 1984 nonché di una
rendita di vecchiaia mensile minima di Fr. 1'140.- nel 2009 (1'140 x 12 x 3
x 12 x 8 : 311), per cui il reddito annuo medio ammonta a Fr. 47'102.- e,
arrotondato all'importo superiore secondo le Tabelle, Fr. 47'880.-. A
questo reddito annuo medio corrisponde, sempre in conformità con le
Tabelle, una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 746.- nel 2009.
Così procedendo, la CSC ha eseguito in modo corretto il calcolo della
rendita di vecchiaia del ricorrente.
7.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
8.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
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In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per
spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata A/R);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
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RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: