Corte II I
C-7244/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Assicurazione invalidità, decisione del 16 ottobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7244/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante tre decisioni del 16 ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2006 al 31
gennaio 2007, una rendita intera dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 e
tre quarti di rendita dal 1° agosto 2008;
in data 14 novembre 2008, il nominato, regolarmente rappresentato
dal Patronato INCA di Basilea, è insorto contro queste decisioni
postulando il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI a
partire dal 1° gennaio 2008;
a suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del 29
ottobre 2008 del Dott. Iorno, psichiatra e un referto della Dott.ssa
Fazzini (medico di fiducia dell'interessato) del 6 novembre 2008;
ambedue i sanitari attestano un peggioramento del quadro patologico
del paziente dal punto di vista psichiatrico;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
18 novembre 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente in merito all'esame
materiale della domanda di rendita, ha sottoposto l'incarto ai propri
medici consulenti, Dott.ri Erba e Uslenghi, i quali, nella loro relazione
del 22 dicembre 2008, alla luce delle documentazione prodotta, hanno
affermato che il caso presenta un'importante discrepanza di
valutazione della problematica psichiatrica e che il trattamento
medicamentoso in atto apparirebbe manifestamente insufficiente a
fronte della patologia denunciata; essi propongono quindi di sottoporre
l'assicurato ad una nuova perizia psichiatrica;
l'Ufficio AI cantonale, nella sua risposta di causa del 23 dicembre
2008, propone pertanto di rinviargli la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
anche l'UAIE, nella sua presa di posizione del 6 gennaio 2009,
propone l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti per nuovi
accertamenti;
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in data 9 gennaio 2009, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le
osservazioni degli Uffici AI con copia del parere dei Dott.ri Erba e
Uslenghi;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che una nuova indagine specialistica
(psichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di
loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 lett. b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, le
decisioni impugnate annullate e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
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in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore (art. 7 e
seg. Regolamento sulle tassse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullate le impugnate
decisioni del 16 ottobre 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
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(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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