Corte II I
C-7245/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7245/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1961 al 1969, versando i contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 24).
Il 25 novembre 2004 l'assicurata ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS), una domanda per l'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 a 16).
Con scritto del 19 gennaio 2005, la CSC ha comunicato all'assicurata
che l'età ordinaria di pensionamento in Svizzera, per le donne, è di
sessanta quattro anni, per cui la domanda del 25 novembre 2004
sarebbe prematura, aggiungendo che è comunque possibile anticipare
il diritto alla rendita di uno o due anni, con una riduzione del 3.4%
della rendita per ogni anno d'anticipo (doc. 18).
Il 31 gennaio 2005 l'assicurata ha confermato di voler beneficiare della
rendita di vecchiaia, con la conseguente riduzione del suo ammontare,
a partire dal sessantaduesimo anno d'età (doc. 23).
Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurata
concernente i contributi all'AVS (doc. 24 a 40), la CSC ha emanato
una decisione il 24 febbraio 2005, con copia per conoscenza all'INPS,
mediante la quale ha concesso all'interessata il diritto ad una rendita
ordinaria di vecchiaia svizzera, a decorrere dal 1° febbraio 2005,
ridotta per anticipazione, sulla base di un reddito annuo determinante
di Fr. 24'510.- e di una durata di contribuzione di settanta due mesi
(doc. 45).
B.
Il 27 febbraio 2007 l'assicurata ha formulato opposizione contro questa
decisione, sostenendo di avere lavorato a (...) nel 1964, come
inserviente presso l'ospedale psichiatrico (...), per dodici mesi, e non
solamente per un mese (doc. 59).
La CSC ha quindi esperito un complemento d'istruttoria. Da un lato,
l'"Ausgleichskasse (...)" ha constatato, il 27 giugno 2007, che il periodo
di contribuzione per il 1964 non era stato dichiarato dall'allora datore
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di lavoro, aggiungendo di considerare comunque corretto l'ammontare
del reddito iscritto nel conto individuale dell'assicurata per il detto anno
(doc. 73). Dall'altro lato, l'"Einwohnerkontrolle (...)" ha fatto sapere, il
30 giugno 2007, che l'assicurata aveva soggiornato in questa città dal
13 settembre 1961 al 10 maggio 1967 e dal 20 giugno 1967 al 27
gennaio 1970, senza tuttavia specificare di quale tipo di permesso
disponeva (doc. 76). Il 13 agosto 2007 il detto ufficio ha potuto
comunque precisare che l'assicurata aveva risieduto nella città di (...),
dal 3 ottobre 1961 al 5 luglio 1967, con un permesso di tipo B (doc.
79).
Il 27 agosto 2007 la CSC ha così emanato due decisioni su
opposizione, riconoscendo all'assicurata il diritto ad una rendita
ordinaria di vecchiaia svizzera, ridotta per anticipazione, sulla base di
un reddito annuo determinante di Fr. 23'868.- e di un periodo di
contribuzione totale di novanta cinque mesi, di cui sei mesi nel 1964,
dell'ammontare di Fr. 220.-, dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2006,
di Fr. 226.-, dal 1° al 31 gennaio 2007, e di Fr. 227.-, dal 1° febbraio
2007 (doc. 93 e 97). Mediante scritto del 28 agosto 2007, la CSC ha
spiegato all'assicurata le ragioni della riconsiderazione della decisione
del 24 febbraio 2005, sottolineando tuttavia che il reddito per il 1964 è
rimasto invariato (doc. 100).
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 ottobre 2007,
chiedendo il riesame del periodo contributivo per quanto riguarda il
1964.
La CSC ha risposto il 22 novembre 2007, proponendo la conferma
della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.
D.
Con scritto dell'11 agosto 2009, questo Tribunale ha invitato lo
"Zentraler Personaldienst (...)" a verificare se la ricorrente era stata
alle dipendenze dell'ospedale "(...)" nel 1964, e, nell'affermativa, per
quanto tempo (incarto Tribunale amministrativo federale/TAF, doc. 6).
Il 12 agosto 2009 il detto ufficio ha annunciato di avere trasmesso la
richiesta per competenza alla "Pensionskasse (...)", la quale, dopo
avere eseguito le ricerche necessarie nei propri archivi, ha comunicato
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per posta elettronica, il 20 agosto 2009, che non sono state ritrovate
informazioni riguardo alla ricorrente (incarto TAF, doc. 7).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del
21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
La ricorrente contesta la durata del suo periodo di contribuzione
all'AVS per l'anno 1964, ritenuta nella decisione impugnata.
4.
4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere
computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
L'uso delle Tavole edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), è obbligatorio per il calcolo delle rendite (art. 30bis LAVS).
4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero
dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui
quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una
rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale ha stabilito che, in
assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività,
occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle per la determinazione
della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale" edite dall'UFAS; DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali
che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la
registrazione della durata contributiva in mesi.
Al fine di stabilire se è stata versata la contribuzione minima per un
periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta
all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare
adempiuto l'obbligo di contribuzione, si applica l'Allegato I delle
Tabelle.
4.5 Secondo l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun
estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
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rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano
evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può
operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un
datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi
versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le
parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
4.6 In materia di prova della durata contributiva, il Tribunale federale
ha precisato che, nel caso in cui venga documentato che lo straniero
era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B
(annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza
H 94/84 del Tribunale federale, del 24 luglio 1985). In altre parole, il
permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art.
24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a
LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata
di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo
minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso
stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati
di lavoro (cfr. sentenza inedita H 90/97 del Tribunale federale, del 22
aprile 1998).
5.
5.1 In concreto, la ricorrente afferma che la durata totale del suo
periodo di contribuzione all'AVS per il 1964 ammonta a dodici mesi, e
non a sei mesi come risulta dalla decisione impugnata.
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La ricorrente chiede pertanto la rettificazione delle registrazioni fatte
nel suo conto individuale per il 1964, al momento in cui si è verificato
l'evento assicurato, ossia il raggiungimento dell'età di pensionamento
(anticipato), e ciò in conformità con l'art. 141 cpv. 3 OAVS.
5.2 La ricorrente non ha però prodotto alcun giustificativo, né nel
quadro della procedura d'opposizione, né nell'ambito della presente
procedura, a suffragio della sua pretesa.
In ossequio al principio inquisitorio, la CSC ha provveduto ad eseguire
degli accertamenti presso l'"Ausgleichskasse (...)" e presso
l'"Einwohnerkontrolle (...)" (doc. 73, 76 e 79), dai quali è risultato, in
particolare, che nel 1964 la ricorrente ha soggiornato in Svizzera
come titolare di un permesso B. Sulla base di questa risultanza e
dell'iscrizione, nel conto individuale della ricorrente per il 1964, di un
reddito di Fr. 150.-, la CSC ha ritenuto un periodo contributivo per
l'anno in questione di sei mesi, conformemente all'Allegato I delle
Direttive.
Nel quadro della presente procedura, questo Tribunale ha compiuto un
ulteriore complemento d'istruttoria l'11 agosto 2009, al fine di stabilire
se, e per quanto tempo, la ricorrente avesse effettivamente lavorato
nel 1964 presso l'ospedale "(...)". Rispondendo per posta elettronica il
20 agosto 2009, il "Zentraler Personaldienst (...)", le "(...)" e la
"Pensionskasse (...)" hanno comunicato di non avere ritrovato
informazioni riguardo alla ricorrente.
5.3 Da quanto esposto si evince che la ricorrente non è riuscita a
provare, nemmeno dopo i complementi d'istruttoria operati dalla CSC
e da questo Tribunale in virtù del principio inquisitorio, che il suo conto
individuale relativo ai contributi all'AVS contiene un errore di
registrazione.
Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, si è basata
sull'Allegato I delle Direttive per stabilire il periodo contributivo nel
1964, equivalente a sei mesi, ed ha fissato a novanta cinque mesi la
durata contributiva totale della ricorrente.
6.
Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale respinge, quale
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giudice unico, il ricorso del 19 ottobre 2006, per il motivo che esso è
manifestamente infondato (art. 23 cpv. 1 LTAF e 85bis cpv. 3 LAVS).
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in
modo temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si accordano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- alla ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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