B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 13.06.2017
(9C_369/2017)
Corte III
C-7245/2016
Sen t en z a d e l 3 1 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 28 settembre 2016).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 28 settembre 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli
assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI
presentata dall’interessato il 10 luglio 2015.
2.
L’11 novembre 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la menzionata decisione dell’UAIE mediante
il quale ha chiesto (di accertare e poi) dichiarare il suo diritto a percepire
una rendita d’invalidità svizzera dal momento che, secondo i rapporti
medici allegati in copia, le patologie di cui soffre comportano una completa
incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
4.
Con scritto del 27 gennaio 2017 (che ha fatto seguito ad un provvedimento
di questo Tribunale del 21 dicembre 2016 e ad uno del 16 gennaio 2017
[doc. TAF 3 e 6]), il ricorrente ha dimostrato che il ricorso è stato
consegnato all’Ufficio postale del comune di B._______ all’indirizzo del
Tribunale amministrativo federale l’ultimo giorno del termine ricorsuale,
ossia il 10 novembre 2016.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 14
febbraio 2017 (notificata il 20 febbraio 2017; cfr. in particolare l’estratto
“Tracciamento degli invii” della Posta svizzera [doc. TAF 11]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico del
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4
PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l’insorgente a
produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea
documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestiva-
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mente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
6.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza,
il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da
questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito
tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il
versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella
decisione incidentale di questo Tribunale del 14 febbraio 2017.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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