Corte II I
C-7255/2009
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S e n t e n z a d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'11 settembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7255/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'11 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 9 febbraio 2009.
2.
Il 12 novembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE
contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di una rendita AI. Il 18 novembre 2009, l'UAIE ha
trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per
competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
6 gennaio 2010 (notificata il 12 gennaio 2010; cfr. risultanze
processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30
giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a dimostrare, sempre
entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla
notificazione della citata decisione incidentale del 6 gennaio 2010, la
tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Già
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per questo motivo il ricorso è inammissibile (art. 23 PA), senza che vi
sia necessità d'esaminare la questione della tempestività del gravame
(peraltro il ricorrente non ha prodotto alcun elemento suscettibile di
dimostrare la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009).
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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