B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 12.05.2016 (2C_410/2016)
Corte III
C-7272/2014
Sen t en z a d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-7272/2014
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), è giunto in Svizzera in data 30
novembre 1968, ottenendo dapprima un permesso di dimora per stagio-
nali, alla fine del 1974 un permesso di dimora annuale e dal 18 settembre
1991 un permesso di domicilio.
Il 26 gennaio 1970 egli è convolato a nozze con una connazionale. Dalla
loro unione sono nati due figli, affidati alla madre al momento della separa-
zione tra i coniugi intervenuta nel 1982.
A decorrere dal 1983, l'interessato intrattiene una relazione con una citta-
dina elvetica, dalla quale ha avuto altri due figli.
B.
A._______ ha a suo tempo già interessato le autorità penali a più riprese
e a più titoli. Con decisione del 17 maggio 2005, l'Ufficio federale della mi-
grazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronun-
ciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 16
maggio 2010, con la seguente motivazione: «Straniero il cui ritorno in Sviz-
zera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per motivi di ordine
e sicurezza pubblici (infrazione alla LF sulle armi, precedenti in Svizzera)».
L'interessato è insorto con ricorso contro questa misura dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), il quale con sentenza
del 18 marzo 2008 l'ha confermata (cfr. sentenza del TAF
C-39/2006).
C.
Con decreto del 17 giugno 2014 l'interessato è stato condannato dal Pro-
curatore federale ad una pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggra-
vata alla legge federale sul materiale bellico.
Per quest'ultima condanna e sulla base di ulteriori accertamenti effettuati,
da cui è risultato che l'interessato è stato più volte condannato in Patria a
pene detentive importanti per reati commessi anche dopo la decisione di
divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla Svizzera fino al maggio
2010, la SEM ha emesso in data 18 novembre 2014 la misura di allonta-
namento che qui ci occupa, ai sensi dell'art. 67 LStr, fino al 17 novembre
2019 (5 anni).
C-7272/2014
Pagina 3
La SEM ha motivato la misura ritenuta la violazione e minaccia della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi comportavano.
Per i medesimi motivi la SEM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
D.
Con atto del 5 dicembre 2014, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale
postulando, secondo il senso, l'annullamento del querelato provvedimento.
A sostegno del suo gravame egli adduce aver già avuto un divieto di entrata
dal maggio 2005 al maggio 2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una
seconda volta, senza aver commesso altri reati in Svizzera. A suo dire, i
reati commessi nel 2009 e nel 2010 sono avvenuti in territorio italiano e
quindi estranei alla Svizzera. Egli adduce poi di avere figli e nipoti in Sviz-
zera nonché di avervi regolarmente lavorato per trentacinque anni.
E.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, la SEM, con le sue
osservazioni del 15 giugno 2015, trasmesse al ricorrente per conoscenza
e senza che si sia più espresso in replica, ha postulato la reiezione del
ricorso in tutte le sue conclusioni, non consentendo le argomentazioni ad-
dotte dall'interessato di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 con-
sid. 1.1 con rinvii).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
C-7272/2014
Pagina 4
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), fatto salvo il cpv. 5, la
SEM vieta l’entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se, l’allontana-
mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2
lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Nell'ottica del diritto
interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr prescrive che, nell'esercizio del loro potere di-
screzionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e
della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
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Pagina 5
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 195).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC (RS 0.142.112.681).
In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i citta-
dini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta di
identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.2 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave
dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura»
va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva
64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di
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Pagina 6
soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera cir-
colazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977,
1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa,
Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25).
4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 con-
sid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre
2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013
del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 con-
sid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.4 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
C-7272/2014
Pagina 7
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.5 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'es-
sere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e nu-
merosi rinvii).
5.
Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valuta-
zione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto Accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.1 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.2 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi
C-7272/2014
Pagina 8
(membri ALC o meno).
5.3 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
«pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC.
Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità»
dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30
luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pub-
blica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in
una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Dalle tavole processuali risulta che l'interessato ha avuto dei problemi
con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul territorio della Confe-
derazione. Egli è stato infatti condannato a diverse riprese, seppur per reati
di lieve entità, dalle competenti autorità elvetiche tra il 1985 ed il 2003, in
particolare: il 27 novembre 1985, l'Amtsstatthalteramt Sursee l'ha condan-
nato al pagamento di una multa di Fr. 100.- per danni materiali; il 30 agosto
1994, il Richteramt di Thal-Gäu ha condannato l'interessato a 6 settimane
di detenzione, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
per sottrazione di contributi AVS dei dipendenti e truffa; il 25 aprile 1996,
una pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un pe-
riodo di prova di 2 anni, è stata pronunciata nei suoi confronti dal Kriminal-
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gericht del Canton Lucerna, in quanto ritenuto colpevole di truffa per me-
stiere, ripetuta falsità in documenti, tentata falsificazione di documenti e
sottrazioni di cose requisite o sequestrate. A seguito di tale condanna, in
data 29 agosto 1996, l'autorità cantonale competente in materia di polizia
degli stranieri del Canton Ticino ha ammonito formalmente l'interessato,
rendendolo edotto che in caso di recidiva o di comportamento scorretto
sarebbe stata emessa nei suoi confronti una misura amministrativa; il
27 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton
Ticino (SPI; attualmente Sezione della popolazione [SPOP]) ha pronun-
ciato nei suoi confronti un secondo ammonimento per inottemperanza
all'obbligo di versare gli alimenti per i figli nati dalla sua seconda relazione,
informandolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto si sa-
rebbe proceduto alla sua espulsione dal territorio svizzero o al rimpatrio; il
20 marzo 2000, il Ministero Pubblico del Canton Ticino l'ha condannato alla
pena di 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimo-
niali sottoposti a procedimento giudiziale; il 1° gennaio 2003, l'Amtsstat-
thalteramt Sursee gli ha infine inflitto una multa di fr. 700.–, sospesa con-
dizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alle norme
sulla circolazione stradale (eccesso di velocità).
6.2 Va poi di transenna menzionata la decisione del 14 luglio 2000, con la
quale la SPI ha pronunciato il rimpatrio di A._______, ritenendo come la
sua condotta in generale ed i suoi atti permettessero di concludere che egli
non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento del Paese che lo
ospita.
6.3 L'interessato è stato quindi condannato il 17 giugno 2014 del Procura-
tore federale alla pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggravata alla
legge federale sul materiale bellico. Come evidenzia la SEM, da ulteriori
accertamenti sarebbe difatti risultato che l'interessato sia stato più volte
condannato in Patria a pene detentive importanti per reati commessi anche
dopo la decisione di divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla
Svizzera fino al 16 maggio 2010. L'interessato si è reso colpevole segna-
tamente di detenzione illegale di armi, detenzione abusiva di munizioni
nonché detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso.
L'ultima condanna subita dall'interessato, in Italia, gli ha valso più di tre
anni di reclusione per reati commessi tra il settembre 2009 e il gennaio
2010.
6.4 Gli atti illeciti riconosciuti dal ricorrente riguardano crimini particolar-
mente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1;
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125 II 521 consid. 4a/aa). Le persone coinvolte in questo tipo di traffici de-
vono pertanto attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto
di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai
gravi pericoli legati alla circolazione di armi.
6.5 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
A mente del Tribunale gli argomenti avanzati nel ricorso non permettono di
concludere che il rischio di recidiva possa essere senz'altro escluso. Egli
adduce di aver già avuto un divieto di entrata dal maggio 2005 al maggio
2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una seconda volta, senza aver
commesso altri reati in Svizzera. L'argomento è inconferente. Dalle tavole
processuali risulta che durante il periodo di divieto pronunciato, egli ha
commesso ancora atti delittuosi negli anni 2009 e 2010 peraltro di stessa
natura di quelli che avevano portato alla precedente misura del 17 maggio
2005. Ciò testimonia dell'incapacità dell'interessato ad adattarsi all'ordine
stabilito e porta a constatare le reali difficoltà a rispettare l'ordine pubblico,
da cui anche l'impossibilità di fare un pronostico favorevole quanto al com-
portamento a venire. Occorre inoltre rammentare che le autorità elvetiche
possono, sulla base dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, pronunciare un divieto
d'entrata nei confronti dello straniero che, come nella fattispecie, con i suoi
comportamenti ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pub-
blici all'estero; il Tribunale ha già avuto modo di confermare misure di al-
lontanamento di questo tipo (cfr. a titolo di esempio la sentenza del TAF
C-3974/2013 del 5 maggio 2014 consid. 5.6).
Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle in-
frazioni commesse nonché il loro reiterarsi anche posteriormente all'ema-
nazione di una misura di divieto ed alla luce dei beni giuridici estremamente
sensibili toccati, quali la sicurezza, il provvedimento avversato soddisfa le
condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera
circolazione sancito dall'ALC.
7.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta
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Pagina 11
ora da stabilire se la durata della misura, fissata a cinque anni dall'autorità
intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
7.1 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
7.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
7.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera a fare visita a figli e nipoti.
L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa dispo-
sizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato
(cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330
consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129
II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situa-
zioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di pre-
senza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun
rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS-
CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
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trata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La pro-
tection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000,
pagg. 293 e 321).
La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr.
DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe
alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in pre-
senza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento
dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue
relazioni familiari.
In casu, l'interessato si è prevalso del rapporto con figli e nipoti. Dagli atti
risulta che già al momento del divieto di entrata del 2005 i figli fossero in
età adulta. Il rapporto tra genitori e figli maggiorenni non è protetto dalla
suddetta disposizione convenzionale e nemmeno è dato in casu a vedere
che sussista un rapporto di dipendenza dell'interessato con i figli maggio-
renni (DTF 129 II 11 consid. 2). Da quest'ottica la decisione impugnata non
viola quindi l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla
base di tale disposizione.
7.4 Da un punto di vista della situazione personale anche i legami del ri-
corrente con la Svizzera devono essere relativizzati, non intravvedendovi
alcun elemento che possa fare pensare ad un particolare legame o inte-
grazione. Non solo. A seguito del comportamento riprovevole, nell'estate
del 2000 è pure stato allontanato dalla Svizzera.
7.5 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'inte-
resse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su
quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta
valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto
d'entrata di cinque anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione del 18 novembre 2014 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'au-
torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
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giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di fr. 1'000.– che seguono
la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 27 marzo 2015
(1a rata) e 27 aprile 2015 (2a rata).
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: