Corte II I
C-7285/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7285/2009
Fatti:
A.
Nel 2006 A._______, cittadina dominicana nata il ..., aveva ottenuto,
assieme ai genitori, un visto per la durata di 30 giorni al fine di visitare
la sorella, rispettivamente la figlia B._______, residente in Ticino.
B.
Il 27 settembre 2006, l'interessata aveva nuovamente presentato una
domanda di visto per un periodo di un anno. Tale richiesta è stata
successivamente annullata per motivi di studio ed è stato postulato un
rilascio di un visto della durata di tre mesi, rifiutato dall'Ufficio federale
della migrazione (UFM) il 19 febbraio 2007.
C.
L'8 luglio 2009 A._______ ha nuovamente presentato una domanda
d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per un periodo di 25
giorni presso l'Ambasciata svizzera di Santo Domingo allo scopo di
rendere visita alla sorella in Ticino. All'istanza la richiedente ha allega-
to una dichiarazione dell'"Universidad C._______" del 23 febbraio 2009
attestante l'iscrizione della stessa, una dichiarazione dell'invitante me-
diante la quale si rende responsabile per tutta la durata del soggiorno
e una copia del visto ottenuto nel 2006. Tale richiesta è stata respinta
con decisione informale dalla suddetta Rappresentanza elvetica il 22
luglio 2009 siccome l'intenzione di uscire dallo spazio Schengen non
poteva essere considerata come sufficientemente garantita.
Con scritto del 27 luglio 2009 all'attenzione dell'Ambasciata, l'invitante
ha osservato che si trovava nella necessità di vedere sua sorella per
motivi estremamente personali. Ha poi sottolineato che, assieme ai
famigliari, l'interessata era già entrata in Svizzera il 19 marzo 2006. In
riguardo all'attuale richiesta essa ha dichiarato di assumersi tutti i costi
relativi al soggiorno e al viaggio dell'invitata e che alla stessa manca
un solo anno al fine di conseguire la laurea in medicina.
L'invitante ha ribadito tali affermazioni in data 1° settembre 2009.
D.
Con decisione del 10 novembre 2009, l'UFM ha rifiutato di concedere
il visto all'interessata. In sostanza il detto Ufficio ha osservato che la
legislazione in ambito di visti non garantisce nessun diritto all'entrata
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nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora il richie-
dente adempia tutte le condizioni. Ha inoltre ritenuto che la situazione
personale della richiedente e quella socioeconomica prevalente nel
suo Paese d'origine non permettevano di considerare sufficientemente
garantita la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno
auspicato. Tenuto conto della prassi restrittiva prevalente in materia, il
desiderio di visitare parenti non basta a giustificare il rilascio di un vi -
sto. L'UFM ha infine ritenuto che l'insieme delle circostanze fa sorgere
seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno.
E.
Il 20 novembre 2009 l'invitante ha interposto ricorso avverso la suddet-
ta decisione, chiedendo il rilascio del visto a favore della sorella. In so-
stanza essa ha rilevato che la richiedente ha esibito tutti i documenti
autentici necessari per la richiesta del visto nonché il documento atte -
stante la sua iscrizione per il mese di settembre/ottobre 2009 all'Uni-
versità di Santo Domingo, documento vincolante per il suo rientro. La
ricorrente ha poi precisato che A._______ ha vissuto buona parte del-
la sua vita in un convento di ordine Cattolico Romano prendendo i voti
di suora. Essa ha dovuto tuttavia rinunciare a proseguire gli studi in
seguito ad un decesso in famiglia che ha costretto l'interessata ad
accudire quattro bambini. Terminata tale incombenza, ha intrapreso gli
studi in medicina. Per quanto riguarda lo scetticismo manifestato
dall'UFM, essa ha osservato che in precedenza tutta la sua famiglia
(quattro persone) si erano recati in Ticino a renderle visita.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 5 gennaio 2010 l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In so-
stanza ha ribadito quanto asserito nella sua decisione ed ha inoltre ri -
tenuto che la presenza in Svizzera della sorella potrebbe costituire un
ulteriore motivo per l'interessata di trasferirvisi a sua volta, non avendo
particolari obblighi o legami in Patria che potrebbero ostacolare
un'eventuale emigrazione.
G.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
10 febbraio 2010, la ricorrente ha precisato che l'invitata svolgeva un
praticantato su base volontaria. Ha ritenuto poi privo di congruenza e
di logica l'argomento avanzato dall'autorità inferiore secondo cui la si -
tuazione di povertà del Paese di provenienza nonché quella personale
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della richiedente possano fondare la motivazione di una partenza irre-
golare dalla Svizzera senza tuttavia considerare la costosa retta d'i -
scrizione all'Università pagata dalla richiedente. B._______ ha allegato
alla replica il certificato d'immatricolazione alla suddetta Università del
26 gennaio 2010 e la ricevuta del pagamento della retta d'iscrizione.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con duplica del
10 marzo 2010 l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e
di diritto considerando che le argomentazioni complementari addotte
come pure il certificato di frequentazione dell'Università non
consentivano di modificare l'apprezzamento del caso. Esso ha infine
precisato che le decisioni in materia di visti non rimetto assolutamente
in causa la buona fede dei richiedenti né quella dei loro ospiti in
Svizzera.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d
LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in
via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra
1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 B._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ri -
cevibile (art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio
citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS
142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105
del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schen-
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gen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Que-
sti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi
che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti
(let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione
Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub -
blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e).
4.2 Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen cor-
rispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 e 2 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Tali
disposizioni esigono tra l'altro che la persona interessata giustifichi lo
scopo e le condizioni del soggiorno auspicato e che presenti delle ga-
ranzie che lascerà il Paese nei termini previsti (cfr. DTAF 2009/27 con-
sid. 5).
5.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi
terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne degli Stati membri. Considerato che la Repubblica dominicana figu-
ra in questo allegato, A._______ soggiace all'obbligo del visto.
6.
6.1 Secondo una pratica costante delle autorità competenti, un'auto-
rizzazione d'entrata in Svizzera non può essere rilasciata a persone
cui il ritorno nel loro Paese d'origine o di provenienza non è garantito
in seguito alla situazione politica o economica ivi prevalente o a causa
della situazione personale del richiedente.
6.2 Al fine di esaminare se il richiedente presenta le garanzie neces-
sarie in vista di un'uscita puntuale (conformemente all'art. 5 cpv. 2
LStr), l'autorità si basa, da una parte, sugli indizi dati dalla situazione
personale, famigliare o professionale della persona interessata che
desidera recarsi in Svizzera e, dall'altra, sulla valutazione del compor-
tamento del richiedente una volta entrato in Svizzera, tenuto conto del-
le premesse succitate. Non si potrà rimproverare all'autorità inferiore di
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aver pronunciato una decisione contraria alla legge qualora essa abbia
considerato gli indizi concreti e la valutazione summenzionata per ap-
plicare la detta disposizione.
6.3 Tali elementi d'apprezzamento devono essere esaminati nel conte-
sto della situazione generale prevalente nel Paese di residenza della
persona invitata, nella misura in cui non può essere escluso a priori
che una situazione politicamente, socialmente o economicamente
meno favorevole che quella conosciuta in Svizzera possa influenzare il
comportamento della persona interessata.
7.
7.1 Nella fattispecie, per quanto riguarda gli studi in medicina, il Tribu-
nale constata che la richiedente era iscritta nel 2006 all'"Universidad
D._______" per il 10° e l'11° quadrimestre. Essa ha tuttavia proseguito
gli studi entrando nel 12° quadrimestre soltanto nel 2010 in un'altra
università, l'"Universidad C._______". Ora, nessuna delucidazione in me-
rito è stata fornita nell'ambito della procedura atta a chiarire il percorso
universitario della richiedente. Tra l'iscrizione all'11° quella al 12° qua-
drimestre, infatti, sono trascorsi più di tre anni e non è stata fornita al -
cuna spiegazione in merito al cambiamento di università.
La ricorrente si prevale nello scritto del 27 luglio 2009 di essere nella
necessità di vedere sua sorella per motivi estremamente personali
senza apportare alcuna delucidazione in merito. Nell'atto ricorsuale del
20 novembre 2009 dichiara inoltre di essere afflitta da una profonda
depressione. Se si può ritenere giustificato e comprensibile una certa
riserva nell'esporre i propri problemi personali, tuttavia una mera affer-
mazione di fatto priva di alcun indizio non permette un esame obiettivo
della fattispecie e non è sufficiente per prendere in considerazione le
motivazioni sollevate dalla ricorrente.
Tenuto conto di quanto precede, lo scopo del soggiorno non risulta es-
sere sufficientemente chiaro (cfr. art. 12 cpv. 2 let. c OEV). Anche solo
per questo motivo il rifiuto di concedere il visto all'interessata appare
giustificato.
7.2 Quo alla situazione nel Paese della richiedente, si rileva che
l'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a
partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tra-
collo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003.
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Infatti a partire dal 2005 la crescita economica – che nel 2006 corri-
spondeva al 10.7 % - si è stabilizzata, mentre l'inflazione - pari al 5 % -
risulta essere relativamente bassa. In seguito all'indebolimento gene-
rale dell'economia mondiale, anche la crescita economica dominicana
è tendenzialmente diminuita e negli ultimi anni la crisi finanziaria inter-
nazionale ha penalizzato il Paese più di quanto previsto inizialmente.
Per quanto concerne il prodotto interno lordo (PIL), esso corrisponde-
va nel 2008 a 4'626 USD e nel 2009 a 4'798 USD (cfr.
, Länder, Reisen und Sicherheit >
Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, Wirtschaft, ultimo aggior-
namento: febbraio 2010, visitato in settembre 2010). Anche se il Paese
può definirsi stabile, la difficile situazione economica può portare a
scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le forze dell'ordi-
ne e in conflitti violenti. È stato inoltre constatato un progressivo
espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr.
, Consigli di viaggio > Destinazioni di viag-
gio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiorna-
mento: il 18 marzo 2010, visitato in settembre 2010).
7.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine
della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizze-
ra, la valutazione dell'UFM, secondo cui il rischio di un'uscita non con-
forme ai termini prestabiliti sia elevato, non può essere contestata.
Inoltre, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il pro-
prio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si
trovano all'estero, la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperien-
za, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non
hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origi-
ne.
7.4 Occorre infine esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali pos-
sono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dal-
la Svizzera.
7.5 Per quanto attiene alla situazione personale della richiedente,
dalla documentazione agli atti risulta che ha 36 anni, è nubile e non ha
figli. Essa svolge un'attività di volontariato in un ospedale nel proprio
Paese ed è iscritta alla facoltà di medicina con un cursus universitario,
come si è visto, non chiaramente definito. Da quanto precede non
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emergono pertanto vincoli di carattere professionale o famigliare atti
ad ostacolare un'eventuale emigrazione.
8.
Visto quanto precede, il desiderio espresso dalla ricorrente, perfetta-
mente comprensibile, di invitare la sorella in Svizzera non può costitui-
re di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto
conto del numero importante di domande di concessioni dell'autorizza-
zione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in con-
siderazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio
d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo sog-
giorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità com-
petenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione re-
strittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle au-
torizzazioni d'entrata nello spazio Schengen.
In queste circostanze, non può essere escluso che la richiedente sia
tentata di prolungare il suo soggiorno in Svizzera, anche se in maniera
temporanea, soggiornando dalla sorella.
9.
A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invi -
tante non sono messe in discussione. In effetti nell'esame del rischio
di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possi -
bile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti.
Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio
Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostan-
ze del caso, la dichiarazione fornita dalla ricorrente con la quale si por-
ta garante per tutte le spese di soggiorno della sorella, non è tale da
impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilir-
visi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9). In effetti le garanzie fi -
nanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazio-
ni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono di garan-
tire la volontà della richiedente di uscire dallo spazio Schengen e di
assicurarne la partenza entro i termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 10 novembre 2009 non ha
né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamen-
to; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incom-
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pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA).
11.
Visto l'esito della procedura le spese processuali vengono poste a
carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 2
dicembre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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