Corte II I
C-7293/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7293/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che mediante decisione del 19 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita rispettivamente di integrazione professionale
presentata il 6 ottobre 2008 dal cittadino italiano A._______, nato il 23
novembre 1960,
che, con gravame del 18 luglio 2009, A._______, rappresentato dal
Patronato INAS di Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo, l'accoglimento del
ricorso e la concessione di una mezza rendita d'invalidità,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
all'Ufficio AI del canton Ticino (UAI-TI) il quale, fondandosi sul rapporto
del 12 gennaio 2010 steso dal Dott. B._______ del suo servizio
medico, ha rilevato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti
sia in ambito endocrinologico che neurologico ed ha dunque proposto
il rinvio degli atti preavviso del 14 gennaio 2010),
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 21 gennaio 2010 propone
pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 27 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. B._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
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principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE e dall'UAI-TI, incompleta ed il collegio giudicante non
può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
B._______ nel suo rapporto del 12 gennaio 2010,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 800.- franchi a carico dell'UAIE (art.
7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv.
2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
ll ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 1° luglio 2009, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché
completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 800.- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione:
- al ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata),
- all'Ufficio delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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