Corte II I
C-7307/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di
dimora e rinvio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7307/2007
Fatti:
A.
Il 5 ottobre 1998 A._______, cittadino costaricano nato il ... e
B._______, cittadina svizzera nata il ... sono convolati a nozze a San
José in Costa Rica. Giunto in Svizzera il 7 giugno 2000, l'interessato è
stato posto a beneficio di un permesso annuale di dimora nel Canton
Ticino in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 26
marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS,
CS 1 117), rinnovato a scadenze annuali, l'ultima volta fino al 6 giugno
2007. Da questa unione sono nate C._______, il ... e D._______, il ... .
B.
L'8 aprile 2002 il Procuratore pubblico della Repubblica e Cantone Ti-
cino ha emesso un decreto d'accusa, cresciuto in giudicato, nei con-
fronti dell'interessato per circolazione in stato di ebrietà, infliggendogli
una pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni e una multa di fr. 1200.-. Di conseguenza la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha pronunciato il 23
maggio 2002 una decisione di ammonimento nei suoi confronti, ren-
dendolo attento che in caso di recidiva o di comportamento scorretto
sarebbe stata decretata una misura amministrativa.
C.
Con udienza del 10 dicembre 2002, il Pretore della Pretura di Locarno-
Campagna ha autorizzato mediante transazione giudiziale i coniugi a
vivere separati ed ha conferito l'autorità parentale sulle figlie a
B._______ e fissato il contributo per il mantenimento delle figlie e della
moglie a carico di A._______.
D.
Con decreto d'accusa del 9 febbraio 2004, cresciuto in giudicato,
A._______ è stato condannato per circolazione in stato di ebrietà,
infrazioni alle norme della circolazione nonché inosservanza dei doveri
in caso di infortunio alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di
fr. 1000.- e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale
concessa alla precedente pena.
E.
Il 9 settembre 2004 B._______ ha introdotto un'azione di divorzio per
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motivi gravi ai sensi dell'art. 115 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC, RS 210) trasformata in seguito in divorzio su ri-
chiesta comune con accordo parziale. Con sentenza del 28 novembre
2006 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto
per divorzio il suddetto matrimonio, attribuendo l'esercizio esclusivo
dell'autorità parentale alla madre. Nei confronti dell'interessato è stato
sancito un diritto di visita sorvegliato e l'obbligo di versare i contributi
di mantenimento.
F.
L'8 febbraio 2007 la SPI ha trasmesso la causa all'Ufficio federale del-
la migrazione (UFM) al fine di approvare la proroga del permesso di di-
mora nei confronti dell'interessato.
Con scritto del 2 marzo 2007 l'UFM ha comunicato al ricorrente la sua
intenzione di rifiutare la suddetta proroga, conferendogli al contempo
la possibilità di esprimersi in merito.
G.
Con sentenza del 7 marzo 2007, la Corte delle assise correzionali di
Locarno ha condannato l'interessato per aver commesso nei confronti
delle figlie atti sessuali ripetuti con fanciulli e atti sessuali ripetuti con
persone incapaci di discernimento, per pornografia e ripetuta violazio-
ne del dovere d'assistenza e educazione ad una pena detentiva di tre
anni, al versamento di fr. 5000.- rispettivamente di fr. 1000.- alle figlie
quale torto morale e alla revoca della sospensione condizionale della
pena di 90 giorni di detenzione inflittagli il 9 febbraio 2004. Le suddette
pene sono state sospese in applicazione dell'art. 63 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) per dar luogo ad un
trattamento ambulatoriale.
Con scritto del 2 maggio 2007, agendo per il tramite del suo patrocina-
tore, l'interessato ha informato l'UFM che il rapporto con le figlie era
molto buono e che soltanto mediante la sua presenza in Svizzera gli
sarebbe stato possibile terminare la misura ambulatoriale ordinata dal
Tribunale penale. Egli ha infine osservato che la petizione di divorzio è
stata introdotta nel 2004 e la rispettiva sentenza è cresciuta in giudica-
to nel 2006, non trattandosi pertanto di un matrimonio di breve durata.
H.
Con decisione del 2 ottobre 2007, l'UFM ha rifiutato l'approvazione
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della proroga del permesso di dimora nei confronti dell'interessato, im-
partendogli un termine per lasciare la Svizzera al 7 gennaio 2008.
L'autorità inferiore ha rilevato in primo luogo che la procedura di divor-
zio era stata introdotta dall'ex-moglie per motivi gravi ai sensi dell'art.
115 CC a seguito dei reati che hanno portato alla condanna del 7 mar-
zo 2007. Essendo inoltre la separazione tra i coniugi avvenuta dopo
circa quatto anni di vita coniugale, l'art. 7 cpv. 1 LDDS non può essere
applicato. L'autorità di prime cure ha osservato che tenuto conto della
gravità degli atti commessi nei confronti delle figlie, la buona volontà
dell'interessato a ricostituire un rapporto con loro non risulta determi-
nante. L'UFM ha constatato che l'interessato era stato condannato al-
tre volte per aver infranto le norme sulla circolazione stradale e che
dopo una ponderazione degli interessi in causa esso era giunto alla
conclusione che i presupposti per la proroga del permesso di dimora
non sono adempiuti. Per quanto attiene al diritto di visita, l'autorità in-
feriore ha osservato che quest'ultimo può essere esercitato anche dal-
l'estero. Infine, ai sensi all'art. 14a cpv. 1 LDDS, un rinvio risulterebbe
conforme agli accordi in materia di diritto internazionale della Svizzera.
I.
Il 24 ottobre 2007 A._______ è insorto contro la suddetta decisione,
postulandone l'annullamento. In sostanza il ricorrente ha contestato la
competenza dell'UFM ad approvare o rifiutare il rilascio del permesso
di soggiorno, trattandosi in concreto di un rinnovo e non di una
proroga. Il ricorrente ha fatto inoltre valere una violazione della
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107),
sostenendo che il diritto di visita non può essere esercitato dall'estero
poiché la tecnologia nel suo Paese d'origine non è all'avanguardia
come in Svizzera e sostenendo che tale decisione è arbitraria e spro-
porzionata. Egli ha infine affermato di aver sempre lavorato presso lo
stesso datore di lavoro, ciò che attesta un'unità di carattere e di
pagare regolarmente i contributi di mantenimento, prestazioni queste,
che non potrebbe più fornire qualora fosse costretto a fare rientro in
Costa Rica, dove un salario ammonta all'incirca a 150.00 - 200.00
dollari USA.
J.
In data 3 dicembre 2007, l'interessato è convolato a nozze con
E._______, cittadina svizzera nata il ... .
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K.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 20 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ne ha postulato la reie-
zione. In primo luogo essa ha affermato di essere competente per de-
cidere in merito a tale causa. Per quanto attiene al primo matrimonio,
l'UFM ha osservato di trattarsi di un abuso di diritto contratto al fine di
risiedere in Svizzera. L'UFM ha asserito che secondo la giurispruden-
za del Tribunale federale, il diritto di un cittadino straniero si estingue
in presenza di una condanna ad una pena privativa di libertà di due o
più anni ed ha considerato il rapporto con le figlie non particolarmente
stretto data la gravità dei fatti commessi nei loro confronti e la frequen-
za ridotta dei loro incontri. Una volta tornato in Patria, egli potrà co-
munque organizzarsi in modo da rimanere in contatto con le figlie. Infi-
ne l'UFM ha affermato che il versamento dei contributi di mantenimen-
to in favore delle figlie non può giustificare la proroga del permesso di
dimora.
L.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
29 gennaio 2008, il ricorrente ha contestato quanto affermato dall'UFM
in merito alla sua unione matrimoniale con E._______, sostenendo di
intrattenere una relazione sentimentale con essa dal 2006 e di essere
convolato a nozze con la stessa nel dicembre 2007. Al fine di attestare
l'autenticità del loro matrimonio, il ricorrente ha prodotto una dichiara-
zione dell'11 gennaio 2008 controfirmata da alcuni amici e conoscenti.
M.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
4 marzo 2008 rispettivamente del 19 marzo 2008, l'UFM ha osservato
che l'attuale matrimonio non può giustificare una proroga del permes-
so di dimora, richiamandosi infine alle sue precedenti considerazioni.
N.
Con decreto d'accusa dell'11 agosto 2008, l'interessato è stato con-
dannato per danneggiamento alla pena pecuniaria di 20 aliquote gior-
naliere da fr. 70.- ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 1'400.- e
alla multa di fr. 200.- senza revocare il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di tre anni inflittagli con
sentenza del 7 marzo 2007 ma ammonendo formalmente ai sensi del-
l'art. 46 cpv. 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP,
RS 311.0).
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O.
Con decreto d'accusa del 24 novembre 2008, il ricorrente è stato nuo-
vamente condannato per guida in stato di inattitudine e infrazione alle
norme della circolazione alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
da fr. 120.- ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 10'800.- e alla
multa di fr. 1'200.- senza revocare il beneficio della sospensione condi-
zionale concesso alla pena detentiva di tre anni inflittagli con sentenza
del 7 marzo 2007 ma ammonendolo formalmente ai sensi dell'art. 46
cpv. 2 CP.
P.
Invitato a fornire delle delucidazioni in merito alla sua situazione per-
sonale, famigliare nonché professionale, l'interessato ha inoltrato un
documento del suo datore di lavoro del 28 ottobre 2009, uno scritto del
9 novembre 2009 della Commissione tutoria regionale di F._______ e
l'estratto del casellario giudiziale del 21 ottobre 2009. Con ulteriore
scritto del 29 gennaio 2010 la commissione tutoria regionale ha fornito
un quadro generale circa lo svolgimento attuale del diritto di visita e di
eventuali modifiche future.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni prese in applicazione
dell'art. 5 PA dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare,
le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un
permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale
costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art.
33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF.
1.2 Di principio le sentenze del TAF in materia di permessi o
autorizzazioni sono definitive (cfr. art. 83 let. c cifra 2 e 4 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] in
relazione con l'art. 1 cpv. 2 LTAF). Sono salvi i casi in cui il diritto
federale o internazionale conferiscono un diritto all'ottenimento di un
permesso di soggiorno (DTF 135 I 143 consid. 1.1).
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1.3 Eccetto i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ri-
corso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è rice-
vibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen-
to, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abro-
gazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con
l'allegato 2, cifra I. Ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure in-
trodotte prima del 1° gennaio 2008 permane applicabile il diritto previ-
gente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). La decisione impugnata è stata
emessa anteriormente all'entrata in vigore della LStr, per la valutazio-
ne materiale del presente ricorso ci si deve dunque riferire alla norma-
tiva previgente, segnatamente alla LDDS e alle corrispondenti ordi-
nanze di applicazione, anch'esse abrogate il 1° gennaio 2008 (cfr. art.
91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
3.2 Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle
domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr è retta dal
nuovo diritto.
3.2.1 Ai sensi dell'art. 99 LStr, il Consiglio federale determina i casi in
cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora, di domicilio e le
decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato di la-
voro, sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo
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può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione canto-
nale (art. 40 cpv. 1 LStr).
3.2.2 Ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente
per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve dura-
ta, di dimora o domicilio e della proroga dei permessi di dimora se ri-
tiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate cate-
gorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rilevi indi-
spensabile per un singolo caso. Conformemente all'art. 85 cpv. 3
OASA l'autorità cantonale competente in materia degli stranieri può
sottoporre all'UFM per approvazione una decisione cantonale sull'esa-
me delle condizioni secondo il diritto federale.
3.2.3 Le norme procedurali succitate corrispondono nella loro portata
alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986
che limita l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 4, 15
cpv. 3, 18 cpv. 1 a 4 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20
aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri
[OPADS, RU 1983 535]).
Nell'esercizio della sua competenza, l'UFM non è vincolato dall'ap-
prezzamento formulato dalle autorità cantonali e può quindi discostarsi
da un eventuale preavviso favorevole in ragione della libertà di apprez-
zamento di cui esso gode (cfr. art. 4 LDDS; DTF 127 II 49 consid. 3;
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-670/2007 del 19 gen-
naio 2010, consid. 3.4 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è il caso ad
esempio per la proroga del permesso di soggiorno dopo lo scioglimen-
to della comunione matrimoniale contratta con una persona svizzera o
nel caso di subentrato decesso di quest'ultima qualora la persona stra-
niera non è cittadina di uno Stato membro dell'EU o di uno Stato mem-
bro dell'AELS (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
1872/2007 del 20 settembre 2007 consid. 3.2). Di conseguenza né il
Tribunale né l'UFM sono legati dal preavviso favorevole della SPI e
possono dunque distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa
autorità.
La censura del ricorrente in ordine alla non competenza dell'UFM per
approvare il rilascio o la proroga di un permesso di dimora non è per-
tanto fondata.
4.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
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che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un siffatto permesso.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e
dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o
di domicilio (art. 4 LDDS). Essa non può essere pregiudicata da alcun
atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della
legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [ODDS del
1949, RU 1949 I 233]). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a
concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed econo-
mici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art.
16 cpv. 1 LDDS). A questo proposito occorre osservare che la Svizzera
conduce una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e
d'immigrazione, segnatamente con lo scopo di garantire un rapporto
equilibrato tra la popolazione svizzera e quella straniera, di migliorare
la situazione del mercato del lavoro e di garantire un equilibrio ottimale
nell'ambito degli impieghi.
Lo straniero è tenuto a lasciare il territorio elvetico quando gli sia rifiu-
tata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il per-
messo gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LDDS
ovvero quando lo straniero lo abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (let. a), quando
non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessio-
ne del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gra-
vi lagnanze (let. b) e infine quando il permesso sia stato accordato sol-
tanto con riserva di revoca (let. c). In questi casi l'autorità gli assegna
un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire
vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo stra-
niero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può tra-
sformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la
Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS).
5.
5.1 Lo straniero non gode di principio di un diritto al rilascio di un per-
messo di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stes-
so) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione
particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale pre-
rogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).
Pagina 9
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5.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, il coniuge straniero di un citta-
dino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimo-
ra. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al
permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS). Questi diritti non
sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni
in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle
sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS).
Secondo la giurisprudenza, il fatto di invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS può
essere costitutivo di un abuso di diritto anche in assenza di un
matrimonio contratto al fine di eludere le disposizioni concernenti la
dimora e il domicilio degli stranieri ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LDDS. Se il
coniuge straniero, allo scopo di ottenere il rinnovo del suo premesso di
soggiorno, invoca un matrimonio esistente ormai solo dal profilo
formale, ovvero un legame in cui è intervenuta una rottura definitiva,
senza alcuna possibilità di riconciliazione. Le cause e i motivi
all'origine di questa rottura non sono determinanti (cfr. DTF 130 II 113
consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a e riferimenti ivi citati; sentenza del
Tribunale federale 2C_31/2009 del 9 aprile 2009, consid. 5.2 e
riferimenti ivi citati).
5.3 In concreto, per quanto concerne il primo matrimonio, con decisio-
ne del 10 dicembre 2002 il Pretore ha autorizzato i coniugi A e B a
vivere separatamente. Il 9 settembre 2004 B._______ ha introdotto
un'azione di divorzio per motivi gravi giusta l'art. 115 CC trasformata
successivamente in divorzio con accordo parziale. La sentenza di
divorzio è stata pronunciata il 28 novembre 2006. Dagli atti di causa si
evince come durante i diversi anni di separazione i coniugi non
abbiano mai ripreso delle relazioni di carattere matrimoniale. Pertanto,
sebbene il matrimonio sia durato formalmente più di cinque anni,
quanto esposto permette di concludere che la vita coniugale in comu-
ne aveva definitivamente preso fine già a decorrere dal 10 dicembre
2002, ossia prima dello spirare del suddetto termine di cinque anni di
cui all'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS. Da quel momento il ricorrente non
poteva più prevalersi del diritto al rilascio, rispettivamente alla proroga,
di un permesso di dimora in ragione del suo statuto di coniuge di una
cittadina elvetica.
Per quanto concerne il secondo matrimonio celebrato il 3 dicembre
2007 con una cittadina svizzera, quest'ultima ha dichiarato mediante
scritto del 15 gennaio 2008 (verosimilmente del 15 gennaio 2009) che
da diversi mesi lei e il marito avevano preso di comune accordo la de-
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cisione di separarsi e che al momento non si sentiva pronta a ripren-
dere la convivenza. In effetti, già a partire dal 1° agosto 2008 l'interes-
sato aveva cambiato domicilio (cfr. contratto di locazione del 30 luglio
2008 e rapporto di contravvenzione del 22 gennaio 2009). Dalle risul-
tanze agli atti non emerge che i coniugi abbiano ripreso nuovamente a
vivere in comune. Il Tribunale ritiene dunque che l'attuale matrimonio
sussista solamente formalmente e l'interessato non può dunque preva-
lersi dell'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS. Anche tenendo conto dell'art. 42
cpv. 1 LStr peraltro più restrittivo, il quale prevede la coabitazione del
coniuge straniero con il coniuge svizzero, il ricorrente non potrebbe
prevalersi di questo matrimonio. Egli commette dunque un abuso di
diritto invocando il secondo matrimonio per ottenere la proroga del suo
permesso di soggiorno ai sensi della precitata giurisprudenza (cfr.
consid. 5.2).
6.
Nell'atto ricorsuale il ricorrente ha affermato di intrattenere delle rela-
zioni con le figlie C._______ e D._______, prevalendosi quindi del
diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Egli si è
inoltre prevalso di una violazione della Convenzione del 20 novembre
1989 sui diritti del fanciullo (di seguito: Convenzione ONU, RS 0.107).
6.1 Per quanto concerne la Convenzione ONU, in parte di natura pro-
grammatica, essa non conferisce un diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno. Ad ogni modo in riferimento alla giurisprudenza del Tribu-
nale federale, se ne terrà conto nell'ambito della ponderazione degli
interessi in applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 135 I 153 consid.
2.2.2).
6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU per impedire
la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità
nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma,
egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una
persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza
duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un
diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora,
vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di
un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid.
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5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal
[RDAF] 1997, p. 285). Si osserva inoltre che l'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101), anch'esso garante del diritto al rispetto della vita privata e
familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU.
Tale disposizione non conferisce in materia degli stranieri alcun diritto
o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2 e riferimenti ivi
citati).
6.2.1 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF
129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c).
Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono
prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione del-
la loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali ne-
cessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un
diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Salvo cir-
costanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore
che non gode dell'autorità parentale non necessita la presenza di que-
st'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di
vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato
dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla
sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere
più complicato (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta
inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio
2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). A
questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della
relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe
lo straniero dalla Svizzera (DTF 120 Ib 1 consid. 1 e 3; 120 Ib 22 preci-
tato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale
2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004
consid. 3.1; WURZBURGER, op. cit., p. 285). Un diritto all'ottenimento di un
permesso di dimora può semmai sussistere se i rapporti con i figli
sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se que-
sti rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del
paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in
Svizzera è stato irreprensibile (sentenze del Tribunale federale
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2C_618/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 4.2.1 e 2C_371/2009
dell'8 settembre 2009 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Un comporta-
mento è irreprensibile se non esiste alcun motivo secondo il diritto de-
gli stranieri di allontanare questo genitore o di mantenerlo all'estero, in
altre parole, se egli non si è reso colpevole di alcun comportamento
represso dal diritto degli stranieri o dal diritto penale (sentenza del Tri-
bunale federale 2C_621/2008 del 9 settembre 2008 consid. 6.1 e riferi-
menti ivi menzionati). Bisogna inoltre considerare che un legame affet-
tivo particolarmente forte esiste allorquando il diritto di visita è accor-
dato largamente, è esercitato in maniera regolare, spontanea e senza
difficoltà (sentenza del Tribunale federale 2C_436/2009 del 1° dicem-
bre 2009 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati). Solo a queste condizioni
l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno
degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (sentenza del
Tribunale federale 2C_657/2007 del 26 maggio 2008 consid. 2.3).
6.2.2 La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto
non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv.
1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costitui-
sce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della mora-
le, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2
CEDU). Il rifiuto della proroga del permesso di soggiorno si deve fon-
dare su una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati del
caso specifico di modo che risulti proporzionale. A tale scopo l'autorità
competente tiene conto della gravità del reato commesso, del lasso di
tempo trascorso dall'epoca dei fatti nonché del suo comportamento
durante questo periodo, delle conseguenze per la persona principal-
mente interessata e per i membri della sua famiglia e di ulteriori pecu-
liarità del caso in esame (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.3). Al riguardo,
il Tribunale federale ha deciso che, in quest'ambito è ammesso conti-
nuare a riferirsi ad una costante giurisprudenza secondo la quale ad
uno straniero condannato ad una pena detentiva di due anni o più e il
cui soggiorno in Svizzera è stato di breve durata non può più, di
regola, essere concessa un'autorizzazione di soggiorno nemmeno
quando la partenza della moglie svizzera non è - o solo difficilmente –
esigibile (cfr. cosiddetta prassi "Reneja" in: DTF 135 II 377 consid.
4.4). Questa prassi non può tuttavia essere applicata senza riserve se
la permanenza della persona interessata in Svizzera è di lunga durata
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(DTF 134 II 10 consid. 4.3, DTF 131 II 329 consid. 4.3 e sentenza del
Tribunale federale 2C_858/2008 del 24 aprile 2009 consid. 4.2).
6.2.3 Nella specie, il ricorrente soggiorna in Svizzera dal 7 giugno
2000. Nel corso della sua permanenza in questo Paese egli è stato
condannato cinque volte. In particolare, con sentenza del 7 marzo
2007 è emerso che il ricorrente è stato condannato per atti sessuali ri-
petuti con fanciulli e atti sessuali ripetuti con persone incapaci di di-
scernimento per avere compiuto atti sessuali con le figli nate rispetti-
vamente nel 1999 e nel 2001 in un numero imprecisato di circostanze
tra l'inizio ed il dicembre 2002 e tra gennaio e giugno 2004, indotto le
stesse a commettere atti sessuali su di lui e tra loro nonché coinvolto
le stesse in atti sessuali, per pornografia e ripetuta violazione del do-
vere di assistenza ed educazione ad una pena detentiva di tre anni,
sospesa unicamente per dar luogo ad un trattamento ambulatoriale ai
sensi dell'art. 63 CP. I giudici in sede penale hanno pronunciato il mas-
simo della condanna possibile che una Corte delle assise correzionali
possa emettere (cfr. sentenza del 7 marzo 2007, pag. 6). La colpa del
ricorrente è dunque da ritenersi estremamente grave, tenuto inoltre
conto che tali reati sono stati perpetrati nei confronti delle proprie fi-
glie, mettendone in pericolo la loro integrità fisica e psichica. Conside-
rata la gravità di tali atti, le condizioni disciplinate all'art. 8 cpv. 2 CEDU
sono manifestamente adempiute.
6.2.4 L'autorità parentale sulle figlie C._______ e D._______ che han-
no attualmente quasi 11 rispettivamente 9 anni è stata conferita esclu-
sivamente alla madre. Il ricorrente esercita un diritto di visita in manie-
ra sorvegliata per quattro ore due volte al mese (cfr. sentenza di divor-
zio del 28 novembre 2006 pag. 5). Nella citata sentenza, è stato
espressamente rilevato che era "doveroso predisporre che il diritto di
visita avvenga sotto la sorveglianza di persone che, per le proprie co-
noscenze e la propria esperienza, possano chiarire con la loro presen-
za durante i contatti tra padre e figlie se, nel loro interesse, sia oppor-
tuno concedere al genitore di vederle in maniera libera". A tutt'oggi l'e-
sercizio del diritto di visita si svolge in maniera sorvegliata con una fre-
quenza quindicinale nel giorno di domenica per una durata di due ore,
solo in un prossimo futuro verrà valutata l'eventualità di una modifica
dell'esercizio del diritto di visita proponendo se del caso una forma
parzialmente libera (un momento all'inizio ed alle fine degli incontri),
ma sempre presso la struttura pubblica prevista per l'incontro. La
madre delle bambine non apporterebbe attualmente alcuna modifica al
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diritto di visita (cfr. rapporto del 29 gennaio 2010 della Commissione
tutoria regionale). Sebbene le figlie vedano volentieri il padre, una tale
relazione non può essere considerata stretta, effettiva ed intatta ai
sensi della succitata prassi.
Anche se la partenza del ricorrente dalla Svizzera costituirà indubbia-
mente un ostacolo importante nella gestione delle relazioni con le fi-
glie, essa non li rende comunque impossibili ed è pertanto sostenibile:
la relazione familiare potrà essere mantenuta mediante contatti telefo-
nici e scritti ed eventualmente, più tardi, secondo le decisioni della
Commissione tutoria nell'ambito di soggiorni turistici.
6.2.5 Il ricorrente ha inoltre interessato altre volte le autorità giudizia-
rie, in particolare egli è stato condannato l'8 aprile 2002 per circolazio-
ne in stato di ebrietà a 30 giorni di detenzione. Il 9 febbraio 2004 è
nuovamente stato condannato per circolazione in stato di ebrietà e per
infrazioni alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in
caso di infortunio alla pena di 90 giorni, commettendo questi reati nel
periodo di prova della precedente pena. L'11 agosto 2008 egli è stato
condannato per danneggiamento alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere da fr. 70.- ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 1'400.-
e infine il 24 novembre 2008 è stato condannato per guida in stato di
inattitudine e infrazione alle norme della circolazione alla pena pecu-
niaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna corrispondenti a
10'800.-. Entrambe le pene sono state emesse senza revocare il bene-
ficio della sospensione condizionale concessa alla pena di tre anni di
detenzione ma con ammonimento formale ai sensi dell'art. 46 cpv. 2
CP.
Tale comportamento lascia presupporre che l'interessato non è in gra-
do o non vuole attenersi all'ordine pubblico vigente. Quest'impressione
è inoltre ancor più confortata dalla circostanza che dopo la grave con-
danna del 7 marzo 2007 egli non ha saputo adottare un comportamen-
to rispettoso delle leggi vigenti nonostante fosse già stato ammonito
più volte in precedenza.
6.2.6 Tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, l'interesse
pubblico alla protezione dell'ordine e sicurezza pubblici, dei diritti e
delle libertà altrui risulta preponderante rispetto all'interesse privato
del ricorrente all'annullamento della decisione impugnata.
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7.
7.1 Nella misura in cui il ricorrente non ottiene il rinnovo del suo per-
messo di dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pro-
nunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12 LDDS.
Occorre tuttavia analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è pos-
sibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a
cpv. 2 a 4 LDDS.
7.2 Il ricorrente non ha dimostrato di non essere in possesso dei do-
cumenti necessari per ritornare in Costa Rica e di non poter intrapren-
dere i passi necessari presso la Rappresentanza del suo Paese al fine
di ottenere i detti documenti di viaggio. Ne consegue che l'esecuzione
del suo rinvio non comporta ostacoli insormontabili d'ordine tecnico ed
è pertanto lecita (art. 14 a cpv. 2 LDDS).
7.3 Per quanto concerne le legittimità dell'esecuzione di rinvio il ricor-
rente non ha dimostrato in alcuna maniera che è contraria agli impegni
di diritti internazionale della Svizzera. Infatti egli non ha comprovato di
essere sottomesso a trattamenti inumanti o degradanti ai sensi dell'art.
3 CEDU. Inoltre secondo l'art. 8 CEDU è possibile sospendere l'e-
secuzione del rinvio se ritenuta illecita. In concreto come si è visto nei
considerandi precedenti i criteri d'applicazione della suddetta disposi-
zione non sono adempiuti. Ne discende che ai sensi dell'art. 14a cpv. 3
LDDS il rinvio dalla Svizzera è ammissibile.
7.4 Ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS l'esecuzione del rinvio non è ra-
gionevolmente esigibile se implica per lo straniero l'esposizione con-
creta a pericolo. Questa disposizione si applica in primo luogo ai "rifu-
giati" o agli stranieri che non hanno ottenuto questo statuto ma che
fuggono situazioni di guerra o di violenza. Infine beneficiano di tale di-
sposizione le persone che sarebbero esposte concretamente a perico-
lo rinviandole siccome non potrebbero più ottenere le cure di cui ne-
cessitano. Al contrario le difficoltà socioeconomiche non sono suffi-
cienti per beneficiare dell'ammissione provvisoria. L'autorità competen-
te deve dunque confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione
nella quale si troverebbe lo straniero nel suo Paese dopo l'esecuzione
del rinvio e l'interesse pubblico al suo allontanamento (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-528/2006 del 27 agosto 2009
consid. 15.4.1 e riferimenti ivi citati).
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In applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid.
3.2 pag. 386) la questione dell'esigibilità dell'esecuzione di rinvio dalla
Svizzera del ricorrente non deve essere esaminata in ragione del suo
comportamento delittuoso.
7.5 È quindi a giusto titolo che l'UFM ha pronunciato il suo rinvio dalla
Svizzera conformemente all'art. 12 cpv. 3 LDDS, il quale prevede che
lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o
la proroga di un permesso.
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 2 ottobre 2007 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au-
torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a
3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla
cassa del Tribunale il 14 novembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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