B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-731/2015
Sen t en z a d e l 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Caroline Bissegger,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato E.N.A.S.C.O.,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 16 dicembre 2014).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera in qualità
di muratore nel 1974 e dal 1976 al 1998 solvendo regolari contributi all’as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 19, 39
[pag. 2], 51 e 60). In seguito, l’interessato è rientrato in Italia.
B.
Il 22 dicembre 2008, l’assicurato ha formulato una domanda volta all’otte-
nimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 10
pag. 7 e doc. 11).
C.
C.a Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti diversa documen-
tazione, in particolare i referti medici di esami reumatologici e neurologici
eseguiti in Italia tra ottobre e novembre del 2009 trasmessi dall’assicurato
(cfr. doc. 4 [ripetuto in doc. 17], 5 [ripetuto in doc. 16] e 6 [ripetuto in doc.
15]), la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 dicembre 2013 (doc.
39), nella quale è posta la diagnosi di “spondiloartrosi a moderata incidenza
funzionale; ICD 7210” ed è indicato che l’assicurato può svolgere a tempo
pieno il suo lavoro di titolare di edicola e che conformemente alle disposi-
zioni di legge del Paese di residenza, ossia l’Italia, l’invalidità per l’ultimo
lavoro svolto è pari al 40%. Tra gli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore
emergono, tra l’altro, il questionario per indipendenti del 14 maggio 2014
(doc. 44) e il questionario per l’assicurato del 27 maggio 2014 (doc. 46),
dai quali è emerso che l’assicurato ha svolto l’attività lavorativa di brac-
ciante agricolo fino a maggio 2008, di artigiano edile indipendente da otto-
bre 2008 fino a dicembre 2010, e di titolare di edicola da giugno 2012.
C.b Nel rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 14 agosto
2014 (doc. 52), è stata posta la diagnosi di “cervico-dorso-lombalgie croni-
che in presenza di disturbi degenerativi; M53.9” e sono stati indicati i limiti
funzionali (segnatamente non mantenere posizioni statiche prolungate,
evitare lavori pesanti ed evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori a
20 Kg). Il medico del SMR ha ritenuto nell’attività abituale di muratore un’in-
capacità lavorativa del 40% da novembre 2009. Per contro, in attività so-
stitutive rispettose dei limiti funzionali, il medico del SMR ha ritenuto una
totale capacità lavorativa. Il medico SMR ha altresì indicato che l’attività
attualmente esercitata di titolare di edicola è un’attività sostitutiva confa-
cente alle limitazioni funzionali.
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C.c Con progetto di decisione del 28 agosto 2014, l’UAIE ha prospettato il
respingimento della domanda di rendita conto tenuto che dal raffronto dei
redditi è risultato un grado d’invalidità dell’1%, insufficiente per l’erogazione
di una rendita d’invalidità (doc. 54; cfr. anche doc. 53 [foglio di calcolo]).
C.d Con osservazioni del 7 ottobre 2014 (cfr. timbro postale), l’interessato
ha contestato il menzionato progetto di decisione e chiesto il riconosci-
mento di un quarto di rendita d’invalidità. L’assicurato ha trasmesso il ver-
bale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile,
delle condizioni visive e della sordità del 18 giugno 2012, nel quale l’inte-
ressato è stato ritenuto invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura del 46% a decorrere dal 26 aprile 2012. L’interessato
ha altresì allegato alle proprie osservazioni il certificato medico del 2 otto-
bre 2014 del medico curante dott. B._______, medico chirurgo, il quale ha
posto le diagnosi di discopatia lombosacrale L5/S1, discopatia cervicale
C6/C7, parestesie (formicolio) alle dita degli arti inferiori con intorbida-
mento, lombosciatalgie e lombalgie ricorrenti (doc. 57, cfr. anche doc. 55 e
56 [documentazione allegata alle osservazioni]).
C.e Nelle prese di posizione del SMR del 31 ottobre 2014 (doc. 59) e del 4
dicembre 2014 (doc. 62), il medico del SMR ha ritenuto che non vi fossero
nuovi elementi medici atti a modificare la propria precedente valutazione.
In particolare, il medico ha osservato che le patologie indicate dal medico
curante dell’assicurato sono note e sono già state considerate nelle prece-
denti valutazioni del Servizio medico (cfr. doc. 59) e che l’attività di titolare
di edicola attualmente esercitata è confacente con le limitazioni funzionali
rilevate ed esigibile in misura del 100% (cfr. doc. 62).
D.
Con decisione del 16 dicembre 2014, l’UAIE ha respinto la domanda di
rendita formulata dall’interessato. L’autorità inferiore ha ritenuto, sulla base
delle valutazioni mediche di cui all’incarto, un’incapacità lavorativa del 40%
nell’attività precedentemente svolta di muratore da novembre 2009, e una
totale capacità lavorativa in attività confacenti e rispettose dei limiti funzio-
nali da sempre. Dal confronto del reddito da valido di Euro 1'306.09/mese,
percepito in qualità di artigiano muratore indipendente, con il reddito da
invalido di Euro 1'290.05/mese (determinato secondo i dati statistici dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro [OIL] e applicando una riduzione
giurisprudenziale del 15%, conto tenuto delle circostanze personali e pro-
fessionali del caso), è risultato un grado d’invalidità dell’1%. L’autorità infe-
riore ha altresì confrontato il reddito da valido di Euro 1'306.09/mese con il
reddito da invalido di Euro 1'279.75/mese, percepito in qualità di titolare di
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edicola, da cui è risultato un grado d’invalidità del 2%. In entrambi i casi è
risultato un grado d’invalidità insufficiente per l’erogazione di una rendita
d’invalidità (doc. 64; cfr. anche doc. 53 [foglio di calcolo] e doc. 46 pag. 10
[Estratto conto previdenziale]).
E.
E.a Il 2 febbraio 2015, l’interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, me-
diante il quale ha chiesto il riconoscimento di un quarto di rendita. Il ricor-
rente ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente
rilevanti (doc. TAF 1 e allegati).
E.b Con scritto del 23 febbraio 2015, l’insorgente ha trasmesso ulteriore
documentazione di natura economica. L’assicurato ha altresì chiesto il ri-
conoscimento di un quarto di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2009 (doc.
TAF 4 e allegati).
F.
Con versamento del 4 marzo 2015, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.- a
copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 6).
G.
Con risposta al ricorso del 25 marzo 2015, l’autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF
8).
H.
Il 20 aprile 2015, il ricorrente ha inoltrato l’atto di replica, mediante il quale
ha confermato le richieste ricorsuali. In particolare, l’interessato ha indicato
che “il calcolo sull’incapacità al guadagno non può essere effettuato sulla
differenza dei contributi INPS” (doc. TAF 11).
I.
I.a Con duplica del 13 maggio 2015, l’autorità inferiore ha ripetuto la pro-
posta di reiezione del ricorso e di conferma della decisione impugnata. In
particolare, l’UAIE ha indicato che gli argomenti sollevati e la documenta-
zione trasmessa dal ricorrente non permettono di modificare la propria va-
lutazione (doc. TAF 13).
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Pagina 5
I.b Con provvedimento del 21 maggio 2015, questo Tribunale ha tra-
smesso al ricorrente una copia della duplica per conoscenza (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 4 marzo 2015 (doc. TAF 6), il ri-
corrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21
cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
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assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
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4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nel caso concreto la domanda di rendita è stata presentata il 22
dicembre 2008 (cfr. consid. B del presente giudizio). Pertanto, si applicano,
da un lato, le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto
attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall’altro lato,
e per il periodo successivo, le nuove norme materiali in vigore dal 1° gen-
naio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF
130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 16 dicembre
2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
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contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
È incontestato che il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per più di 3 anni (cfr. doc.
51 e 60).
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
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5.4 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
6.
In virtù dell’art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicem-
bre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle
parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le
prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro
non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia
rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia
procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'am-
ministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non
viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio.
In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria
nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef-
fettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007
del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
C-731/2015
Pagina 10
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
C-731/2015
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7.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
8.
Nel caso concreto, occorre esaminare se prima dell’emanazione della de-
cisione impugnata del 16 dicembre 2014, l’autorità inferiore abbia proce-
duto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti o
avrebbe necessariamente dovuto fare eseguire ulteriori esami medici per
potersi determinare con cognizione di causa, secondo il grado della vero-
simiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di
salute e sulla capacità lavorativa residua dell’insorgente.
9.
La decisione impugnata si basa sul rapporto finale del SMR del 14 agosto
2014 (doc. 52), nonché sulla presa di posizione del SMR del 31 ottobre
2014 (doc. 59). Per i motivi che saranno indicati di seguito, si rileva fondata
la censura sollevata dal ricorrente d’accertamento insufficiente dei fatti giu-
ridicamente rilevanti avendo i medici dell’amministrazione tratto conclu-
sioni affrettate sulla base di un’istruttoria carente. Infatti, dalla documenta-
zione di cui all’incarto dell’autorità inferiore – di data anteriore alla decisione
impugnata –, emerge che il ricorrente, oltre alla diagnosi ritenuta dal me-
dico del SMR di “cervico-dorso-lombalgie croniche in presenza di disturbi
degenerativi” (cfr. doc. 52), presenta pure delle problematiche neurologi-
che e reumatologiche sinora non sufficientemente acclarate e suscettibili
d’incidere sulla residua capacità lavorativa dell’interessato.
9.1
9.1.1 Questo Tribunale osserva in particolare che nella EMG del 20 ottobre
2009 (doc. 6 [ripetuto in doc. 15]), è stato segnalato “marcata sofferenza
neurogena, con segni di denervazione in atto nel muscolo tibiale anteriore
sinistro (territorio L5); sofferenza neurogena, senza segni di denervazione
in atto e con segni di reinnervazione collaterale, nei territori di S1 a sinistra,
di L5 a destra, e di C5-C6; lieve sofferenza neurogena nei restanti distretti
esplorati”. Nella RM cervicale del 23/24 ottobre 2009 (doc. 5 [ripetuto in
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doc. 16]), è indicato “presenza di diffusi segni di spondilodiscoartrosi a ca-
rico del tratto del rachide esaminato con riduzione plurisegmentaria dei dia-
metri del canale spinale, da componente mista discoartrosica anche poste-
riore da C3 a C7; il disco C6-C7 è marcatamente protruso posteriormente
ad ampio raggio con leggera prevalenza a sinistra”. Dal certificato dell’am-
bulatorio di neurochirurgia di C._______ del 6 novembre 2009 (doc. 4 [ri-
petuto in doc. 17]), risulta inoltre che l’interessato è affetto da “spondilodi-
scoartrosi lombare e cervicale con interessamento radicolare; all’esame
del 9 ottobre 2009 radicolite bilaterale L5 e parestesie agli arti superiori;
alla TC ernie discali multiple lombari; all’EMG sofferenza radicolare L5 ed
S1 bilaterale con denervazione del tibiale anteriore a sinistra; alla RM cer-
vicale riduzione plurisegmentaria dei diametri del canale spinale da C3 a
C7 con protrusione C6-C7; alla EMG cervicale sofferenza neurogena C5-
C6”.
9.1.2 Da parte sua, nel rapporto finale del SMR del 14 agosto 2014 (doc.
52) e nella presa di posizione del 31 ottobre 2014 (doc. 59), il dott.
D._______, medico del SMR, specialista in medicina generale, esperto
certificato SIM, ha segnalato una possibile radicolopatia in L5, ma ha rite-
nuto che la stessa, sulla base della perizia medica particolareggiata E 213
del 19 dicembre 2013 (cfr. doc. 39), non presenta deficit motorio o sensi-
tivo.
9.1.3 Questo Tribunale ritiene che la valutazione del medico SMR, se-
condo cui non vi sarebbero affezioni di tipo neurologico suscettibili di avere
un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, non può essere con-
divisa. Innanzitutto, nonostante i referti menzionati (cfr. consid. 9.1.1 della
presente sentenza), tra cui figura un certificato di un ambulatorio di neuro-
chirurgia, indichino la presenza di verosimili problematiche neurologiche –
segnatamente attestano la presenza di sofferenze neurogene, di protru-
sioni discali, di radicolite bilaterale, parestesie, nonché di ernie discali – si
rileva che il medico SMR, peraltro non specialista in neurologia, ha “scar-
tato” la menzionata documentazione medica fondandosi sulla perizia me-
dica particolareggiata E 213 del 19 dicembre 2013 (doc. 39). Tuttavia – e
a prescindere dal fatto che il referto Xgrafico della colonna vertebrale ese-
guito il 14 marzo 2012 menzionato in detta perizia particolareggiata (cfr.
doc. 39 pag. 7) non risulta agli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore –,
la menzionata perizia particolareggiata E 213 non appare essere stata re-
datta da un neurologo, è estremamente generica (riportando indicazioni
quanto allo stato di salute dell’interessato succinte e a tratti lacunose, non
essendo infatti stata data alcuna risposta a diverse domande di detto que-
stionario medico), e non è dato sapere se la documentazione medica di cui
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al consid. 9.1.1 della presente sentenza sia stata esaminata dal medico
incaricato dell’esame (manca comunque una qualsiasi indicazione precisa
al riguardo). Basti ancora rilevare che un approfondimento istruttorio si ren-
deva e rende necessario anche in virtù delle risultanze di cui al verbale
della Commissione medica italiana per l’accertamento dell’invalidità civile,
delle condizioni visive e della sordità del 18 giugno 2012 (prodotto dall’in-
sorgente con le osservazioni al progetto di decisione [cfr. doc. 56 pag. 1 e
2]) con riferimento alla constatata incapacità lavorativa del 46%. Questa
valutazione dell’incapacità lavorativa, benché non vincolante per le autorità
svizzere, non può essere senz’altro scartata, senza ulteriori approfondi-
menti medici oggettivi o almeno una solida motivazione, che nella fattispe-
cie fanno difetto. Ne consegue che l’istruttoria risulta insufficiente già dal
profilo delle affezioni neurologiche evidenziate.
9.2 Peraltro, anche dal profilo reumatologico, l’istruttoria va necessaria-
mente completata conto tenuto che non è stato eseguito nessun accerta-
mento specialistico approfondito quanto al diffuso quadro artrosico di cui
soffre l’insorgente, segnatamente la spondilodiscoartrosi lombare e cervi-
cale (cfr. doc. 4 [ripetuto in doc. 17], 5 [ripetuto in doc. 16], 7, 39 e 52).
9.3 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti, segnatamente
in ambito reumatologico e neurologico, l’istruttoria eseguita dall’autorità in-
feriore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali condizioni, de-
terminarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente e la relativa con-
seguenza sulla sua residua capacità lavorativa.
10.
In conclusione, la decisione impugnata del 16 dicembre 2014, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale e deve essere annullata.
11.
11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
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326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia interdisciplinare reumatologica e neurologica non
essendo sufficiente esaminare le affezioni mediante perizie isolate (cfr.
sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rin-
vii; cfr., anche, sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte
circostanze [accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridica-
mente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, detta autorità non avendo
fatto eseguire la necessaria perizia interdisciplinare] DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute della ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pro-
nunciare una nuova decisione.
11.2 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell’esito della lite,
l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente, segnatamente quella sulla valu-
tazione economica (cfr. consid. H del presente giudizio e doc. TAF 11 [atto
di replica]), può restare indecisa, l’autorità inferiore dovendo nuovamente
pronunciarsi sul caso.
11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 16 dicembre 2014 l'autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dall’interessato.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 4 marzo 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando il
presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
12.2 Ritenuto che l’insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V
57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
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segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro-
filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com-
plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi
i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF
C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del
lavoro utile e necessario (relativamente limitato) svolto dal rappresentante
del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 16 dicembre
2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché
proceda al completamento dell’istruttoria ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 4
marzo 2015, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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