Corte II I
C-7320/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
V._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7320/2007
Fatti:
A.
V._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come autista, con permesso per confinanti, dal 1970 al 1974
e dal 1976 al 2003, versando i contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 5).
Il 17 novembre 2002 l'assicurato è stato vittima di un infarto
miocardico acuto, che ha necessitato l'impianto di un defibrillatore, a
seguito del quale ha annunciato un'incapacità lavorativa completa alla
Winterthur, l'assicurazione malattia collettiva del suo datore di lavoro
(incarto Winterthur, doc. 1-29). Dopo aver preso a carico l'incapacità
lavorativa durante diversi mesi, la Winterthur ha chiesto al dott.
R._______ di pronunciarsi sul caso. Quest'ultimo, nel suo rapporto
dell'8 luglio 2003, ha posto la diagnosi di cardiopatia ischemica,
diabete mellito e pregresso abuso nicotinico, stabilendo, per l'attività
d'autista, una capacità lavorativa del 50% dal 14 luglio 2003, e
completa dall'11 agosto 2003 (incarto Winterthur, doc. 1-25). Dopo un
fallito tentativo di riprendere la sua attività d'autista, l'assicurato ha
annunciato alla Winterthur una nuova incapacità lavorativa completa il
2 dicembre 2003. Egli è stato quindi nuovamente visitato dal dott.
R._______, il quale, nella sua perizia del 19 aprile 2004, ha
determinato un'incapacità lavorativa completa e duratura, dovuta alla
grave cardiomiopatia ischemica ipertrofica ostruttiva, nella professione
d'autista di camion, come pure in qualsiasi attività medio-pesante, ed
un'esigibilità del 50% in attività veramente leggere come quelle
d'ufficio (incarto Winterthur, doc. 1-4).
Il 16 luglio 2004 l'assicurato, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano di assistenza sociale (INAS), ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI) una domanda per
l'ottenimento di una rendita d'assicurazione svizzera per l'invalidità
(incarto AI, doc. 1 e 5). Dall'incarto non è per contro dato di sapere se
l'assicurato già percepisca una pensione d'invalidità italiana.
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, l'UAI ha acquisito i
documenti seguenti:
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- l'incarto dell'assicurazione malattia collettiva Winterthur e, in
particolare, i rapporti medici del dott. R._______, del 21 febbraio e 8
luglio 2003 e del 19 aprile 2004, nei quali si evidenzia la diagnosi di
cardiopatia ischemica, diabete mellito e pregresso abuso nicotinico
(incarto Winterthur, doc. 1-4, 1-25 e 1-53);
- il rapporto medico del dott. A._______, del 19 agosto 2004, da cui
risulta la diagnosi di cardiopatia ischemica post-infartuale,
cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva moderato-severa e cervicalgia,
con ripercussioni sulla capacità lavorativa, come pure la diagnosi di
diabete mellito e ipertensione arteriosa, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa; nel rapporto si rileva ugualmente che l'assicurato
non può più esercitare nessuna attività, e ciò per l'alto rischio di morte
improvvisa (incarto AI, doc. 9),
- il rapporto medico del dott. Bi._______, dell'11 settembre 2004, da
cui risultano, sostanzialmente, la stessa diagnosi e le stesse
conclusioni riguardo alla capacità lavorativa di quelle determinate dal
dott. A._______ nel suo rapporto del 19 agosto 2004 (incarto AI, doc.
11),
- il questionario per il datore di lavoro, del 16 settembre 2004, dal
quale si evince che l'assicurato ha lavorato come autista per la ditta
"G.A. SA" dal 7 gennaio 1997 al 17 novembre 2002, giorno in cui è
stato vittima di un infarto miocardico, e che avrebbe percepito nel
2004, lavorando nove ore al giorno per quattro giorni e mezzo alla
settimana, un salario di Fr. 51'408.- (incarto AI, doc. 13),
- la perizia medica dettagliata del dott. R._______, del 21 settembre
2004 (formulario E 213), nella quale si evidenzia la diagnosi di
cardiomiopatia ipertensiva ed ischemica in pregresso infarto
miocardico acuto (IMA) trattato con STENT e impianto di defibrillatore,
esiti di meniscectomia del ginocchio sinistro e diabete mellito, come
pure un grado d'invalidità del 75% dal giorno della richiesta d'invalidità,
e l'idoneità dell'assicurato ad esercitare un'attività adeguata diversa da
quella d'autista (incarto AI, doc. 17),
- il rapporto della dott.ssa B._______, medico dell'UAI, del 7 aprile
2005, con il quale è stata richiesta una perizia al Servizio
accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM), in particolare
per stabilire l'influenza della patologia cardiaca sull'incapacità
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lavorativa dell'assicurato (incarto AI, doc. 28),
- la perizia pluridisciplinare del SAM, del 4 luglio 2005, relativa ad
accertamenti ambulatoriali effettuati i giorni 6, 8, 9 e 15 giugno 2005,
facente stato, sostanzialmente, di una capacità lavorativa dell'85% in
un'attività idonea e adatta, che rispetti i criteri posti dal punto di vista
cardiologico e reumatologico (incarto AI, doc. 34 1-19).
Le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM si fondano
specificatamente sui referti seguenti:
• il rapporto reumatologico del dott. Ba._______, del 16 giugno
2005, che attesta cervicalgie e dorsalgie croniche comuni, una modica
sindrome femoropatellare bilaterale, una sospetta modica sindrome
del tunnel carpale destro e modiche alterazioni degenerative lombari
asintomatiche, le quali inducono un'incapacità lavorativa come autista,
senza attività di carico e scarico, del 10-15% (incarto AI, doc. 34,
20-25);
• il rapporto neurologico del dott. B._______, del 10 giugno
2005, che attesta essenzialmente dolori toracici e agli arti superiori, i
quali non determinano comunque nessuna incapacità lavorativa
(incarto AI, doc. 34, 26-29);
• il rapporto psichiatrico del dott. M._______, del 12 giugno
2005, che non rivela sintomi psicopatologici maggiori aventi
un'influenza sulla capacità lavorativa (incarto AI, doc. 34, 30-33);
• il rapporto cardiologico e angiologico del Prof. G._______ e
del dott. Me._______, del 9 giugno 2005, con diagnosi di cardiopatia
ischemica post-infartuale, cardiopatia ipertrofica primitiva e stato dopo
impianto di un defibrillatore, per cui sussiste un'incapacità lavorativa
completa come autista, in particolare per il rischio di morte improvvisa,
e una capacità lavorativa completa in attività con sforzi fisici leggero-
moderati e non in stretta vicinanza di forti campi elettromagnetici
(incarto AI, doc. 34, 34-37);
- il rapporto finale della consulente in integrazione professionale (CIP),
dell'11 novembre 2005, dal quale risulta, in particolare, l'esigibilità di
un'attività leggera nei settori secondario e terziario, con una
diminuzione del rendimento di circa il 10%, come per esempio
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magazziniere, addetto alla manutenzione, venditore o addetto
all'incasso (incarto AI, doc. 37);
- la lettera dell'UAI del 17 novembre 2005, dalla quale risulta che
l'assicurato, secondo il suo estratto AVS, ha guadagnato come autista
Fr. 64'584.- nel 1997, Fr. 62'050.- nel 1998, Fr. 63'018.- nel 1999, Fr.
68'639.- nel 2000, Fr. 64'125.- nel 2001 e Fr. 58'990.- nel 2002, fino al
17 novembre (incarto AI, doc. 39),
- la lettera del datore di lavoro all'UAI, del 23 novembre 2005, nella
quale si spiega che l'assicurato, durante i mesi in cui è stato abile al
lavoro nel 2004, è stato impiegato meno ore rispetto agli anni
precedenti per diminuzione del fabbisogno di personale (incarto AI,
doc. 44),
- la tabella "Determinazione del reddito d'invalido" dell'11 gennaio
2006, con cui l'UAI ha stabilito un reddito ipotetico da valido di Fr.
64'483.-, calcolato tenendo conto del salario percepito negli ultimi
cinque anni, e un reddito da invalido di Fr. 39'924.- per il 2003,
fondandosi sulla Tabella 1 della Rilevazione svizzera della struttura dei
salari (TA1, RSS), per un'attività svolta all'85%, e applicando una
riduzione del 10% (incarto AI, doc. 47).
C.
Il 14 febbraio 2006 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha emesso una decisione di
rigetto della domanda di prestazioni assicurative per l'invalidità
presentata dall'assicurato il 26 luglio 2004, dopo avere calcolato un
grado d'invalidità del 38%, basandosi su di un reddito da valido di Fr.
64'483.- e un reddito da invalido di Fr. 39'924.- nel 2003 (incarto AI,
doc. 53).
Contro questa decisione, per il tramite dell'avvocato S._______, nuovo
rappresentante dell'assicurato, quest'ultimo ha formulato opposizione
cautelativa il 15 marzo 2006, motivata ulteriormente il 25 aprile 2006,
chiedendo principalmente: una riduzione del reddito da invalido di
almeno il 15%, la presa in considerazione di un reddito ipotetico da
valido di Fr. 67'247.- per il 2002, e il riconoscimento del suo diritto ad
una mezza rendita d'invalidità (incarto AI, doc. 58 e 64).
Su richiesta dell'UAI, la CIP ha prodotto un nuovo rapporto, il 5
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settembre 2007, nel quale si fa stato, partendo da un reddito da valido
variante da Fr. 68'010.- a Fr. 70'141.- dal 2003 al 2006 e di un salario
da invalido di Fr. 44'222.- dal 2003, indicizzato a Fr. 43'802.- nel 2004,
Fr. 44'240.- nel 2005 e Fr. 44'771.- nel 2006, di un grado d'invalidità del
34,98% nel 2003 e del 36,17% nel 2004, 2005 e 2006, (incarto AI,
doc. 70). Basandosi su questo rapporto, l'UAIE ha quindi respinto
l'opposizione con decisione del 21 settembre 2007 (incarto AI, doc.
74).
D.
Contro questa decisione su opposizione, sempre per il tramite del suo
avvocato, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 29 ottobre 2007, al
Tribunale amministrativo federale, chiedendo di riconoscere il suo
diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2004, e,
subordinatamente, di annullare la decisione con rinvio dell'incarto
all'UAIE per completamento dell'istruttoria. Inoltre egli ha chiesto che
gli sia concesso, da un lato, un termine supplementare di venti giorni
per sostanziare la motivazione del ricorso, e, dall'altro, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria completa.
Dopo la concessione del termine supplementare di venti giorni da
parte del Tribunale amministrativo federale, il ricorrente si è
riconfermato nelle sue conclusioni, chiedendo in via subordinata il
riconoscimento di un quarto di rendita dal 1° novembre 2003.
E.
Nella risposta del 5 dicembre 2007, rispettivamente dell'11 dicembre
successivo, l'UAI e l'UAIE hanno proposto la reiezione del gravame.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente ha rinunciato a presentare una replica.
Il 30 giugno 2008, su richiesta del Tribunale amministrativo federale, il
ricorrente ha compilato il formulario per l'ottenimento del gratuito
patrocinio, allegando i giustificativi necessari.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
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procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
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corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 16
luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 16 luglio
2003 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 21
settembre 2007, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
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6.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il
danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
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conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, come risulta dai dati economici contenuti nel questionario
per il datore di lavoro del 16 settembre 2004, il ricorrente ha lavorato
come autista a tempo pieno, con normale rendimento, dal 7 gennaio
1997 al 17 novembre 2002 (incarto AI, doc. 13). In seguito, egli è stato
completamente incapace di lavorare fino al 13 luglio 2003, ha poi
tentato la ripresa al 50% della sua attività, ma senza esito positivo. È
quindi lecito concludere che, per il periodo posteriore al 17 novembre
2002, è necessario fondarsi sulla documentazione medica per
verificare se le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità sono soddisfatte.
Ora, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 4 luglio 2005 (incarto AI, doc. 34),
emerge sostanzialmente la seguente diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa: cardiopatia ischemica post-infartuale, cervicalgie e
dorsalgie croniche e modica sindrome femoro-patellare bilaterale.
Considerate le conclusioni convergenti di tutti i referti medici riguardo
a questa diagnosi, il collegio giudicante non intravede nessun motivo
per discostarsene. A questo proposito giova rilevare che il ricorrente
stesso non contesta gli accertamenti medici.
9.
Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di
carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale
prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
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l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
10.
La decisione dell'UAIE si fonda essenzialmente sulla perizia
pluridisciplinare del SAM, redatta il 4 luglio 2005 (incarto AI, doc. 34
1-19).
Secondo questa perizia, le sole affezioni che si ripercuotono sulla
capacità lavorativa del ricorrente sono la cardiopatia ischemica post-
infartuale e la patologia cervico-dorsale, per cui la sua incapacità
lavorativa è completa nella professione d'autista, mentre la sua
capacità lavorativa è pari all'85% in attività adeguate, ossia con sforzi
fisici leggero-moderati e non in stretta vicinanza di forti campi
elettromagnetici.
Il dott. Ba._______, reumatologo, ha constatato che la patologia
cervico-dorsale induce un'incapacità lavorativa come autista del
10-15% (incarto AI, doc. 34 20-25). Ciò significa che, in
considerazione della sola patologia cervico-dorsale, il ricorrente
potrebbe lavorare come autista in ragione dell'85-90% e in attività
adeguate in ragione del 100%.
Dal canto loro, il dott. B._______ e il dott. M._______ hanno osservato
che sul piano neurologico, rispettivamente psicologico, non sussistono
patologie che causino un'incapacità di lavoro, né nella professione
d'autista, né in altre professioni (incarto AI, doc. 34 26-29 e 30-33). Ne
consegue che, anche da questo punto di vista, il ricorrente potrebbe
lavorare come autista e in altre attività adeguate in ragione del 100%.
Il Prof. G._______ e il dott. Me._______ hanno stabilito che, sul piano
cardiologico e angiologico, sussiste un'incapacità lavorativa completa
come autista e una capacità lavorativa completa in attività adeguate,
con sforzi leggero-moderati e non in stretta vicinanza di forti campi
magnetici (incarto AI, doc. 34 34-37).
Dai rapporti medici degli esperti del SAM si può così evincere che il
ricorrente è in grado di esercitare attività adeguate al suo stato di
salute a tempo pieno. Alla luce di questa constatazione, il collegio
giudicante aderisce quindi alla valutazione finale del SAM,
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riconoscendo che la capacità lavorativa del ricorrente come autista è
nulla dal 17 novembre 2002, ma che comunque egli è idoneo ad
esercitare all'85% un lavoro leggero adeguato al suo stato di salute.
Queste conclusioni non sono del resto state contestate dal ricorrente.
11.
Il ricorrente contesta invece il calcolo dei redditi da valido e da
invalido, come pure il valore della riduzione del reddito da invalido del
10%.
11.1 Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido),
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
A seguito delle precisazioni del datore di lavoro riguardo al salario del
ricorrente (incarto AI, doc. 39 e 44), l'UAI ha determinato il reddito
ipotetico da valido a Fr. 64'483.- nel 2003, tenendo conto della media
dei salari percepiti dal ricorrente negli ultimi cinque anni. Ha quindi
fissato il reddito da invalido a Fr. 39'924.-, basandosi sulle statistiche
RSS (categoria professionale 4, 2° quartile) per un'attività all'85% e
tenendo conto di un'ulteriore riduzione del 10%. In base a questo
calcolo, la perdita di guadagno è stata fissata al 38%.
Nell'ambito della procedura d'opposizione, il ricorrente ha contestato la
correttezza del reddito da valido considerato dall'UAI per il 2002,
sostenendo che esso dovrebbe ammontare a Fr. 67'247.-. Basandosi
su un salario di fr. 64'125.- nel 2001 e Fr. 58'990.- nel 2002 (incarto AI,
doc. 39), egli ha calcolato il salario pro rata temporis dal 17 novembre
al 31 dicembre 2001, aggiungendolo poi al salario percepito fino al 16
novembre 2002.
11.2 Per quanto concerne la determinazione del reddito da valido, il
collegio giudicante rileva che deve essere preso in considerazione,
conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V
174, confermata in DTF 129 V 222), il salario alla data dell'insorgere
del diritto ad una rendita d'invalidità, quindi nel caso concreto il 2003.
Ora, il ricorrente ha percepito nel 2002, fino al 16 novembre, un salario
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di Fr. 58'990.-, che deve essere annualizzato (Fr. 58'900.- / 320 x 365),
e si ottiene pertanto un salario annuale di Fr. 67'285.50. Il reddito così
accertato deve essere indicizzato al 2003 (La Vie économique, 6 –
2006, tabella B 10.2, anno 2003: 1.4%), e si giunge così ad un introito
annuo da valido di Fr. 68'227.50.
11.3 Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido,
considerato che, secondo una giurisprudenza consolidata, devono
essere applicate le tabelle riguardanti i redditi annui statistici nazionali
(DTF 126 V 75, 129 V 472), deve essere ritenuto il salario mensile
medio realizzabile in attività di tipo leggero, non qualificate, in un
mercato del lavoro equilibrato (tabella TA1, valori nazionali, settore
privato, categoria 4, maschile, totale), corrispondente a Fr. 4'557.-,
indicizzato al 2003 a Fr. 4'621.- per quaranta ore settimanali, ovvero
Fr. 4'817.- per 41.7 ore alla settimana (La Vie économique, 6 9 – 2006,
tabella B 9.2), pari a Fr. 57'809.- annui. Tenuto conto di una capacità
lavorativa dell'85%, si giunge ad un salario approssimativo di Fr.
49'138.-.
L'amministrazione ha applicato inoltre una riduzione complessiva del
10%, per tenere conto dei fattori personali del ricorrente. Il Tribunale
amministrativo federale rileva che, nel caso specifico, la riduzione
effettuata è giustificata e rientra nei limiti consentiti dalla
giurisprudenza (DTF 126 V 75). Si giunge pertanto ad un introito
teorico annuale, nel 2003, di Fr. 44'223.- all'incirca, che corrisponde al
reddito da invalido fissato dall'UAI.
11.4 Il confronto fra il reddito senza invalidità di Fr. 68'227.50 e del
reddito teorico annuale da invalido di Fr. 44'223.- evidenzia una perdita
di guadagno del 35.18% [(Fr. 68'227.50.- – Fr. 44'223.-) x 100 / Fr.
68'227.50]. Indicizzando i relativi salari per gli anni 2004, 2005 e 2006,
la perdita di guadagno resta inferiore al 40%, come giustamente
calcolato dall'UAI.
12. Di conseguenza, il ricorrente non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera. La decisione dell'UAIE del 21
settembre 2007 deve così essere confermata ed il ricorso respinto.
13.
Con scritto del 19 novembre 2007, il ricorrente ha chiesto di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle
spese di procedura e alle spese ripetibili.
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13.1 In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell'assicurazione invalidità davanti al Tribunale amministrativo
federale è soggetta a spese (art. 69 cpv. 1bis e 69 cpv. 2 LAI).
Ciò stante, conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non
dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive
di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il
giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del
ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il capoverso 2
prevede che se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità
di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre
un avvocato.
Affinché una domanda di gratuito patrocinio sia accettata, il
richiedente deve quindi provare, da un lato, che è indigente e,
dall'altro, che la procedura di merito non sembra essere priva di
probabilità di successo.
L'indigenza sussiste quando il richiedente non riesce ad ottenere,
sull'arco di diversi mesi e deducendo le spese necessarie al suo
sostentamento e a quello della sua famiglia, i mezzi finanziari
necessari per condurre la procedura (JAAC 64.28 consid. 2b). Per
determinare se si è in presenza di una tale situazione, bisogna
prendere in considerazione le risorse del richiedente, come pure, se
del caso, quelle delle persone che hanno nei suoi riguardi un obbligo
di mantenimento (DTF 119 Ia consid. 3a)
Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo
acchito, il ricorso non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere
che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri
mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o
le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
13.2 In concreto, il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile di Fr.
579.-, sostenendo inoltre che sua moglie percepirà un'indennità di
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disoccupazione italiana pari a Fr. 1'100.- mensili. Le spese dichiarate
sono approssimativamente di EUR 634.- mensili pro capite. Per quanto
riguarda la sostanza, il ricorrente ha affermato di essere proprietario,
con sua moglie, di una casa bifamiliare del valore di EUR. 300'000.-
all'incirca. Per il resto, il ricorrente non ha dichiarato nessuna sorta di
debiti.
Alla luce di questi dati, il Tribunale amministrativo federale considera
che non risulta comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente,
soprattutto nella misura in cui quest'ultimo è proprietario di una casa
bifamiliare dal cospicuo valore. Per questo motivo, e
indipendentemente dal fatto che il ricorso non appariva di primo
acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, il ricorrente non
può essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La sua
richiesta in questo senso deve perciò essere respinta e le spese di
procedura di Fr. 300.- sono messe a suo carico.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta e le spese processuali di
Fr. 300.- sono messe a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario, bollettino di
versamento);
- all'autorità inferiore (n. di rif. 914.54.330.159);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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