Corte II I
C-7328/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto al rilascio di un passaporto per stranieri.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7328/2007
Fatti:
A.
Entrato in Svizzera il 29 marzo 1986, A._______, cittadino turco nato il
..., ha presentato una domanda d'asilo il 1° aprile 1986, la quale è sta -
ta respinta dall'allora competente Delegato ai rifugiati (oggi: UFM) con
decisione del 9 dicembre 1988 e confermata su ricorso il 20 giugno
1989 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla do-
manda d'asilo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento il
ricorso è stato accolto.
In data 6 luglio 1989 l'interessato ha ottenuto l'ammissione provvisoria
e a partire dal 16 aprile 1991 un permesso di dimora "B" ai sensi del-
l'art. 13 let. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (OLS, RU 1986 1791), regolarmente rinnovato negli anni suc-
cessivi.
B.
In data 29 marzo 2007 l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno/TI
ha sollecitato l'interessato a presentare un passaporto nazionale vale-
vole affinché avesse potuto essere rilasciato un permesso ordinario di
soggiorno a suo favore, essendo tale documento un requisito essen-
ziale per l'ottenimento nonché il rinnovo del titolo di soggiorno.
Con missiva del 7 maggio 2007, l'interessato ha informato l'Ufficio re-
gionale degli stranieri di aver preso contatto con l'Ambasciata turca di
Berna, la quale gli ha comunicato che, non avendo prestato il servizio
militare in Turchia, non era possibile procedere al rinnovo del passa-
porto. L'interessato ha esibito la richiesta formulata il 20 aprile 2007
alla detta rappresentanza rilevando che l'Ambasciata turca lo aveva
poi informato telefonicamente che tale documentazione sarebbe stata
rilasciata unicamente su richiesta delle autorità svizzere. L'interessato
ha dunque richiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno di
contattare l'Ambasciata turca di Berna al fine di ottenere le indicazioni
necessarie. Egli ha inoltre asserito che non sarebbe stato oggettiva-
mente possibile esigere da lui il rientro in Turchia per prestare il servi -
zio militare, considerata la sua età ed i vent'anni di soggiorno all'este-
ro, avendo inoltre abbandonato il proprio Paese d'origine a causa delle
persecuzioni subite in ragione della sua appartenenza religiosa.
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C.
In data 22 giugno 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Canton Ticino (SPI) ha trasmesso all'Ufficio federale della migra-
zione (UFM) l'istanza presentata dall'interessato il 13 giugno 2007 ten-
dente al rilascio di un passaporto per stranieri. In merito a tale richie-
sta l'autorità cantonale ticinese ha formulato un preavviso favorevole ai
sensi dell'art. 11 cpv. 3 dell'Ordinanza del 27 ottobre 2004 concernen-
te il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, nel suo tenore
in vigore fino al 28 febbraio 2010, RU 2004 4577).
D.
Con decisione del 28 giugno 2007, l'UFM ha respinto la domanda di ri -
lascio di un passaporto per stranieri nei confronti dell'interessato. L'au-
torità di prime cure ha rilevato in particolare che secondo l'art. 5 cpv. 4
dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimo-
ra e il domicilio degli stranieri del 1° marzo 1949 (ODDS, RU 1996
2243) lo straniero che non sia apolide deve fare ogni suo possibile, per
quanto ciò possa essere ragionevolmente preteso da lui, per rimanere
a beneficio del suo documento di legittimazione nazionale o per otte-
nerne uno e che ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 dell'ODV (nel suo tenore in
vigore fino al 28 febbraio 2010) a uno straniero sprovvisto di documen-
ti, titolare di un permesso di dimora annuale, può essere rilasciato un
passaporto per stranieri. Oltre a ciò essa ha asserito che è considera-
to sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di
viaggio nazionali validi e dal quale non si può pretendere di recarsi
presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza
per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio
2010); tale assenza è accertata dall'UFM, nell'ambito dell'esame della
domanda (art. 7 cpv. 3 ODV nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio
2010). L'autorità di prime cure ha poi affermato che sulla base delle in-
formazioni in suo possesso, le persone che hanno perso la nazionalità
turca per non avere prestato servizio di leva possono riacquistare la
cittadinanza presentando domanda presso le autorità nazionali e per -
tanto si può ragionevolmente esigere dal richiedente che si rivolga alla
rappresentanza diplomatica del suo Paese affinché gli venga ricono-
sciuta la nazionalità turca nonché rilasciato il passaporto nazionale.
L'UFM ha infine asserito che per l'interessato non era oggettivamente
impossibile ottenere un passaporto nazionale e che non esisteva nes-
suna dichiarazione da parte della Rappresentanza consolare turca che
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inducesse a pensare che avrebbe rifiutato di rilasciare il documento ri -
chiesto una volta riacquistata la nazionalità turca.
E.
Con missiva del 2 agosto 2007, agendo per il tramite del suo patroci-
natore, l'interessato ha fornito all'autorità inferiore ulteriori informazioni
in riguardo alla questione. Egli ha affermato in particolare che la rap-
presentanza turca di Berna gli aveva rifiutato il rinnovo incondizionato
del passaporto turco di modo che andava considerato come sprovvisto
di documenti ai sensi dell'ODV. L'interessato ha documentato tale invio
allegando lo scritto dell'11 luglio 2007 dell'Ambasciata turca, nel quale
veniva dichiarato che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite
al fine di prestare il servizio militare per i concittadini residenti
all'estero era di 38 anni e visto che l'interessato aveva già compiuto i
40 anni, egli avrebbe dovuto rientrare in Turchia e prestare il servizio
militare prima di poter ottenere il rinnovo del passaporto per stranieri.
In data 22 agosto 2007, l'UFM ha replicato che all'interessato era data
la possibilità di ripresentare presso l'autorità cantonale una nuova do-
manda di rilascio di un passaporto per stranieri all'intenzione dell'UFM
sulla base dello scritto della rappresentanza turca dell'11 luglio 2007.
F.
In data 6 settembre 2007, l'interessato ha inoltrato una nuova richiesta
di rilascio del titolo di viaggio all'autorità cantonale. In data 17 settem-
bre 2007, quest'ultima ha a sua volta trasmesso all'UFM per compe-
tenza la detta istanza con preavviso favorevole.
G.
Con decisione del 26 settembre 2007, l'UFM ha nuovamente rifiutato
la domanda volta all'ottenimento di un passaporto per stranieri. L'auto-
rità di prime cure ha ripreso in sostanza le argomentazioni della prece-
dente decisione del 28 giugno 2007, precisando inoltre che l'autorità
consolare turca non ha rifiutato il rinnovo del passaporto, bensì lo ha
vincolato alla condizione di assolvere il servizio militare in patria e che
rispettata tale condizione, lo Stato turco avrebbe rinnovato il passapor-
to all'interessato.
H.
In data 29 ottobre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento nonché il rilascio di un passaporto per stranieri. Egli ha
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fatto valere in particolare che non si può ragionevolmente pretendere
che rientri in patria per assolvere il servizio militare obbligatorio affin-
ché gli venga rinnovato il passaporto ed ha affermato di aver lasciato il
suo paese in seguito alle persecuzioni subite a causa della sua ap-
partenenza alla minoranza armena. Egli ha poi rilevato che il governo
turco continua a tutt'oggi nonostante l'esistenza di innumerevoli te-
stimonianze e di riscontri storici a rifiutare di riconoscere il genocidio
ai danni degli armeni. L'opinione pubblica turca musulmana è tuttora
ostile nei confronti della minoranza armena, come lo prova l'assassinio
nel corrente anno di un giornalista turco di origine armena, Hrant Dink,
che si batteva per i diritti delle minoranze. Egli ha poi dichiarato che
nonostante gli apprezzabili progressi degli ultimi anni, in Turchia i diritti
dell'uomo e delle minoranze non sono ancora sufficientemente salva-
guardati e la libertà d'espressione non è ancora garantita come nem-
meno la libertà di culto per le comunità non musulmane. Il ricorrente
ha affermato che la condizione di rinnovo del passaporto è contraddit -
toria, visto che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite per
assolvere il servizio di leva obbligatorio è di 38 anni e che pertanto il
ricorrente, ormai quarantenne, non è più soggetto a tale obbligo, oltre
a ciò l'interessato ha rilevato che non è stata fornita garanzia alcuna in
merito all'effettivo rinnovo una volta assolto il servizio militare obbliga-
torio. Egli ha sottolineato che una tale esigenza è eccessiva e manife-
stamente lesiva dei diritti fondamentali dell'interessato tenuto conto del
fatto che egli non può né uscire dal territorio svizzero né ottenere un
permesso di dimora e non è in grado di poter mettere in atto quanto ri -
chiesto dall'autorità turca, in quanto dopo vent'anni di assenza dal suo
Paese d'origine tale pretesa sarebbe sproporzionata.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 20 dicembre 2007 l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione
del gravame. Essa ha ripreso le sue argomentazioni di fatto e di diritto,
rilevando poi che il ricorrente non ha ottenuto né l'asilo né gli è stato
riconosciuto lo statuto di rifugiato o quello di una persona bisognosa di
protezione ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) e dell'art. 7 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio
2010). Oltre a ciò l'UFM ha rilevato che l'interessato dispone di un per-
messo di dimora "B" e che la sua situazione avrebbe consentito nor-
mali contatti con le autorità del suo Paese. L'autorità inferiore ha poi
precisato che in assenza di elementi concreti non si può interpretare la
posizione delle autorità turche come un rifiuto di rilasciare all'interes-
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sato un documento nazionale e che è infatti notoriamente possibile ot-
tenerlo su richiesta presso la rappresentanza turca in Svizzera. L'UFM
ha poi sottolineato che aspetti d'ordine pratico, pur anche di rilievo
come il presupposto dell'assolvimento del servizio militare, non posso-
no giustificare il rilascio di un passaporto svizzero per stranieri.
J.
Invitato a prendere posizione in merito al suddetto preavviso, con re-
plica del 21 febbraio 2008, l'interessato ha ribadito quanto precedente-
mente affermato in sede di ricorso. Oltre a ciò egli ha asserito che le
autorità svizzere avevano concesso all'interessato il 20 giugno 1989
l'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie. Egli ha inoltre dichia-
rato che i motivi per i quali l'ammissione provvisoria era stata pronun -
ciata sussistono a tutt'oggi. Infine l'interessato ha precisato di aver
sempre tenuto un comportamento corretto in Svizzera di modo che
non vi sono motivi d'ordine pubblico che impediscano il rilascio di un
documento di viaggio, rilevando poi che anche la competente autorità
cantonale aveva emesso un preavviso favorevole al rilascio di tale do-
cumento.
K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
28 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le sue precedenti argomentazioni,
sottolineando che le disposizioni previste dalle autorità turche in mate-
ria di assolvimento del servizio militare non possono essere eluse me-
diante il rilascio di un documento svizzero di viaggio.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede-
rale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate
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dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF
in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abro-
gazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art.
125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione
di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale
dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per
stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28
febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il
rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010
entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RS 143.5), la quale si fonda
sugli art. 59 cpv. 1 e 111 cpv. 6 LStr.
1.3 Ai sensi dell'art. 25 ODV alle procedure relative ai rilascio di un
documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.
1.4 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.5 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricor-
so, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi -
bile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi -
camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autori -
tà cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale
applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è
vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA).
Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al mo-
mento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28
marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
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3.
3.1 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio
(cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti
per stranieri (let. b), certificati d’identità per richiedenti l’asilo, persone
bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente (let. c)
e infine documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontana-
mento o dell’espulsione di stranieri (let. d). In applicazione dell'art. 3
cpv. 1 ODV hanno diritto ad un passaporto per stranieri le persone
menzionate all'art. 59 cpv. 2 let. b e c LStr, ovvero gli stranieri ricono-
sciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 set -
tembre 1954 (let. b) e gli stranieri privi di documenti titolari di un per -
messo di domicilio (let. c). L'art. 3 cpv. 2 stabilisce inoltre che alle
persone sprovviste di documenti titolari di un permesso di dimora
annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. L'assenza di
documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda
(art. 6 cpv. 4 ODV).
3.2 Le persone menzionate all'art. 3 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli
stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio,
hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio.
Ciò non è il caso per le categorie di persone che sono titolari di un
permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un
tale documento in virtù dell'art. 3 cpv. 2 ODV.
In concreto si constata che il ricorrente è titolare di un permesso di di -
mora "B". Nella presente causa si applica dunque l'art. 3 cpv. 2 ODV.
Occorre pertanto esaminare se l'interessato può essere ritenuto sprov-
visto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV.
3.3 Giusta l'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo
straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si
adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di pro -
venienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viag-
gio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è
possibile (let. b).
A questo proposito va rammentato che la legislazione svizzera in ma-
teria di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo sog-
giorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di le-
gittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli
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art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissio -
ne, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza
di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o
collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti
di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli ri-
lasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non
sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità
internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv. 1 ODV, i docu-
menti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia de-
gli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detentore.
Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclu -
siva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il qua-
le decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa
interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un pas-
saporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è
nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella
legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto
internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 feb-
braio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1
nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implica-
no pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto
lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione
dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Pae-
se d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizze-
ra si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del
proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di
legittimazione nazionali.
4.
4.1 La circostanza di non essere in possesso di un documento nazio -
nale valido non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità
di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV. Un requisi -
to ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero di
recarsi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di pro-
venienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viag-
gio (art. 6 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio
non sia possibile (art. 6 cpv.1 let. b ODV).
A questo titolo si rammenta che di principio i fatti giuridicamente rile-
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vanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale princi -
pio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a
collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti confor-
memente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare,
incombe al ricorrente di fornire le prove qualora non ve ne siano o
qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca
in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art.
8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricor -
rente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II
385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
4.2 Al fine di valutare si sia ragionevole esigere da uno straniero di
rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il
rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 let. a
ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggetti -
vi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid.
2.1 e la giurisprudenza ivi citata).
4.3 Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un
documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile
giusta l'art. 6 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha
intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata
senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008
consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]).
4.4 In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art 6 ODV in vigore dal 1° marzo
2010, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle
competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motiva-
no l'assenza di documenti. Questa disposizione, già presente nell'ODV
dell'11 agosto 1999 (RU 1999 2368) con pressoché analogo tenore,
era stata radiata in occasione della revisione totale del 2004. Con
l'attuale revisione, essa è stata reintrodotta al fine di garantire maggior
chiarezza nell'applicazione dell'ordinanza.
4.5 Giusta l'art. 6 cpv. 3 ODV non si può esigere dalle persone biso-
gnose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità
competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo
si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti validi
che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere ille-
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cito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando
l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun
nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione. Trat-
tandosi di stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno, preceden-
temente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario
esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso ricono-
scer loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-5410/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi cita-
ta).
4.6 In concreto si evince dagli atti che all'interessato è stato rifiutato
l'asilo in quanto non è risultato che egli sia stato esposto a seri pregiu-
dizi da parte dell'autorità turca, la quale non ha né favorito né manife-
stamente tollerato gli atti di violenza perpetrati dai musulmani ai danni
della sua famiglia. Mediante decisione del 20 giugno 1989, egli è stato
posto a beneficio dell'ammissione provvisoria siccome non si è potuto
escludere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, venisse confrontato
con ulteriori difficoltà, inoltre, visto che ai suoi famigliari era pure stata
concessa l'ammissione provvisoria, egli si sarebbe trovato solo in Tur-
chia.
È quindi possibile concludere che l'ammissione provvisoria non sia
stata accordata in ragione di rischi che rappresenterebbero le autorità
turche per il ricorrente in caso di rientro in Patria.
5.
5.1 Dagli atti risulta che il ricorrente non possiede un documento
nazionale valido. Non è tuttavia contestato che egli possa contattare la
Rappresentanza diplomatica del suo Paese, come d'altronde egli ha
fatto. Il ricorrente fa piuttosto valere nel suo gravame che non sarebbe
ragionevole pretendere che egli rientri in patria per assolvere il servi-
zio militare dopo aver lasciato il proprio Paese a causa delle perse-
cuzioni subite in ragione della sua appartenenza alla minoranza arme-
na.
5.2 Secondo la legislazione militare turca, in particolare ai sensi
dell'art. 1 addizionale della legge No. 1111, Military Law (Turkey) del
20 marzo 1927 ( ,
visitato il 19 aprile 2010), i cittadini turchi che risiedono o lavorano
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all'estero – a certe condizioni - hanno la possibilità di prestare un
servizio militare di corta durata, ovvero di 21 giorni. Tale possibilità si
presenta altresì alle persone che hanno superato i 38 anni se versano
allo Stato turco una somma di Euro 7'668 o una somma equivalente in
un'altra valuta. La legislazione turca prevede dunque delle disposizioni
speciali per quanto concerne i cittadini turchi residenti all'estero.
5.3 L'assolvimento del servizio militare in Turchia, come d'altronde in
Svizzera, costituisce uno dei doveri civici del cittadino. È pertanto legit-
timo, al fine di ottenere un documento nazionale, esigere l'assolvimen-
to del servizio militare.
5.4 Dalla dichiarazione dell'Ambasciata di Turchia dell'11 luglio 2007
esibita dal ricorrente risulta unicamente che egli è sottoposto all'obbli -
go del servizio militare e che il rinnovo del passaporto sarebbe possi -
bile solo per un corto periodo al fine di permettergli di rientrare in Tur-
chia per assolvere tale servizio. Visto che l'ammissione provvisoria del
ricorrente non è stata riconosciuta in quanto esposto a rischi da parte
dell'autorità turca (cfr. consid. 4.5), il ricorrente ha la possibilità di
rientrare in Turchia. Spetta quindi al ricorrente di riprendere contatto
con le competenti autorità turche e chiarire esattamente quali siano le
condizioni – tenuto conto della sua età - inerenti al servizio militare per
un cittadino turco all'estero. I sentimenti del ricorrente al riguardo delle
autorità turche, visto la sua appartenenza alla minoranza armena,
anche se comprensibili, non possono dispensarlo dal l'effettuare i passi
necessari presso le autorità diplomatiche turche e non costituiscono
un impedimento oggettivo all'ottenimento di un documento nazionale.
In effetti, la questione di sapere se i motivi di rifiu to sono giustificati o
meno devono essere esaminati alla luce della legislazione dello Stato
d'origine, e non in base al diritto svizzero. In caso contrario, un
documento di viaggio svizzero dovrebbe essere rilasciato anche
qualora uno Stato rifiuti il rilascio di un documento nazionale per un
motivo non riconosciuto dal diritto svizzero. Un tale procedimento non
è sostenibile in quanto costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella
sovranità dello Stato terzo (cfr. sentenza del TAF C-2648/2007 del 31
marzo 2008 consid. 5.1).
6.
Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha attualmente
la qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha
dunque rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri
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C-7328/2007
giusta l'art. 3 cpv. 2 ODV.
Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio all'interessato non appa-
re dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale
sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazio-
ne svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). In effetti, è obbligo di
quest'ultimo di intraprendere i passi necessari in conformità con la le -
gislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di
legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale do-
cumento che gli permetta di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in re-
lazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA).
7.
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il
diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o
incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di
conseguenza il ricorso è respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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C-7328/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 12
novembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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