B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7329/2017
Sen t en z a d e l 2 7 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia)
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita
(decisione del 20 novembre 2017).
C-7329/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata l’(…) 1969, coniugata, con una figlia,
frontaliera, ha lavorato in Svizzera dall’ottobre 1984 in qualità di collabora-
trice nel ramo della logistica/manutenzione presso una catena di distribu-
zione (doc. 3, 9 e 17 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invali-
dità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). Essa ha interrotto il lavoro
il 19 febbraio 2011 a seguito delle conseguenze di una caduta (doc. 3
UAIE) che l’hanno costretta il 2 febbraio 2012 a sottoporsi ad un intervento
di ricostruzione del sovraspinoso, sottospinoso e decompressione sot-
toacromiale alla spalla sinistra (doc. 39 dell’incarto della B._______, [di se-
guito: B._______], assicuratore infortuni dell’interessata).
B.
B.a In data 29 agosto 2011 A._______ ha formulato all’attenzione dell’Uffi-
cio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) una ri-
chiesta volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità (doc. UAIE 3), essendo totalmente incapace al lavoro a seguito
della caduta del 19 febbraio 2011.
B.b Fondandosi sul rapporto finale del 10 settembre 2012 in cui dott.
D._______, medico del Servizio medico regionale (SMR), la cui specializ-
zazione non è nota, ha attestato un’incapacità lavorativa completa per ogni
tipo di attività dal 19 febbraio 2011 (doc. UAIE 31), l’UAIE, mediante deci-
sione del 16 novembre 2012 (doc. UAIE 40), preceduta da un progetto di
decisione dell’11 settembre 2012 dell’Ufficio AI (doc. UAIE 34), ha attribuito
a A._______ una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2012.
C.
C.a Il 24 aprile 2013 l’Ufficio AI ha avviato una prima procedura di revisione
(doc. UAIE 45). Agli atti sono stati assunti l’incarto della B._______ di data
intercorrente tra febbraio 2011 e maggio 2014 (doc. B._______ 1-63), il
questionario per la revisione del 14 maggio 2013 (allegato al doc. UAIE
45), i rapporti del dott. E._______, specialista in chirurgia ortopedica e trau-
matologica dell’apparato locomotore, del 25 settembre, 5 ottobre, 7 dicem-
bre 2012, 4 febbraio 2013 (allegati 21, 23, 24, 25 al doc. UAIE 46) e del
27 maggio 2013 (doc. UAIE 46), nonché quello del dott. F._______, me-
dico chirurgo, del 18 luglio 2013 (doc. UAIE 48).
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Pagina 3
C.b Con perizia del 18 ottobre 2013 (doc. UAIE 53), commissionata dal
SMR (doc. UAIE 50), il dott. G._______, specialista in medicina interna e
malattie reumatiche, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile dal 20 feb-
braio 2011 sia nella precedente attività nella logistica/manutenzione che in
un’attività adatta alle sue condizioni di salute. Al fine di poter esprimere una
valutazione definitiva sulla capacità lavorativa residua egli ha altresì consi-
gliato l’esecuzione di una valutazione chirurgico-ortopedica.
C.c Su indicazione del dott. D._______ (doc. UAIE 55) l’Ufficio AI ha quindi
ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio
Accertamento Medico (SAM). Il referto del 21 maggio 2014 (doc. UAIE 64-
1 a 64-23), comprende i rapporti del dott. H._______, specialista in ortope-
dia e traumatologia, del 18 febbraio 2014, del dott. I._______, specialista
in neurologia, del 19 febbraio 2014 e quello del 20 febbraio 2014 del dott.
L._______, specialista in psichiatria e psicoterapia (tutti allegati al
doc. UAIE 64). Del contenuto si dirà, se necessario, nei considerandi di
diritto.
C.d Con rapporto finale 23 maggio 2014 il dott. D._______ ha confermato
le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni, riconoscendo
all’assicurata un’incapacità lavorativa totale dal 19 febbraio 2011 sia nella
precedente attività nella logistica che in attività sostitutive adeguate
(doc. UAIE 65).
C.e Tramite scritto del 26 maggio 2014 (doc. UAIE 66) l’Ufficio AI ha con-
fermato all’assicurata il diritto alla rendita intera.
D.
D.a Il 1° maggio 2015 l’Ufficio AI ha avviato un’ulteriore procedura di revi-
sione (doc. UAIE 67). Agli atti sono stati assunti il questionario per la revi-
sione del 10 giugno 2015 (doc. UAIE 72), nonché il certificato medico e il
rapporto, entrambi del dott. F._______, del 23 giugno 2015 (allegato al
doc. UAIE 73), rispettivamente 23 agosto seguente (doc. UAIE 75).
D.b Su indicazione del dott. D._______ (doc. UAIE 78) l’Ufficio AI ha ordi-
nato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del SAM. Il referto
del 22 maggio 2017 (doc. UAIE 93-1 a 93-56), comprende i rapporti
dell’11 gennaio 2016 della dott.ssa M._______, specialista in neurologia,
dell’8 agosto 2016 del dott. L._______ e quelli del 7 dicembre 2015 e
15 marzo 2017 del dott. N._______, specialista in reumatologia e medicina
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Pagina 4
interna (tutti allegati al doc. UAIE 93). Del contenuto si dirà, se necessario,
nei considerandi di diritto.
D.c Con rapporto finale 24 maggio 2017 il dott. D._______ ha confermato
le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni quo alla capacità
lavorativa, riconoscendo all’assicurata un’incapacità lavorativa totale in
ogni attività dal 19 febbraio 2011 al 23 novembre 2015, mentre, dal giorno
successivo, una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività nella
logistica/manutenzione e dell’80%, inteso come riduzione del rendimento
del 20%, in attività sostitutive adeguate (doc. UAIE 95).
D.d Agli atti è stato inoltre assunto il referto medico di decorso del dott.
N._______ del 9 giugno 2017, il quale ha attestato una situazione invariata
(allegato al doc. UAIE 97).
D.e Tramite rapporto dell’8 settembre 2017 (doc. UAIE 98) O._______,
consulente per l’integrazione dell’Ufficio AI, ha analizzato la reintegrabilità,
valutato le attività esigibili adeguate e si è pronunciato quo all’applicazione
di provvedimenti professionali.
D.f Il dott. D._______, chiamato ad esprimersi sulla succitata nuova certi-
ficazione del dott. O._______ (consid. D.d), con annotazione del 15 set-
tembre 2017 (doc. UAIE 100) ha confermato il contenuto del rapporto del
24 maggio precedente.
E.
E.a Mediante progetto di decisione del 19 settembre 2017 (doc. UAIE 102)
l’Ufficio AI ha quindi ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavo-
rativa di A._______ e comunicato la soppressione della rendita, fissando
un grado di invalidità del 17% (allegato al doc. UAIE 100) e rifiutando altresì
l’adozione di provvedimenti professionali.
E.b Il 17 ottobre 2017 (doc. UAIE 105), agendo per il tramite del Patronato
INAS, l’assicurata si è opposta al progetto di decisione, producendo il rap-
porto del 14 ottobre precedente del dott. P._______, specialista in ortope-
dia e traumatologia (allegato al doc. UAIE 105).
E.c Il dott. D._______, chiamato nuovamente a pronunciarsi, con annota-
zione del 27 ottobre 2017 (doc. UAIE 107) ha affermato che la documen-
tazione prodotta non modificava le conclusioni della perizia pluridisciplinare
del SAM del 22 maggio precedente.
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Pagina 5
E.d Con decisione del 20 novembre 2017 (doc. UAIE 110) l’UAIE ha ri-
preso le argomentazioni e le conclusioni del progetto di decisione dell’Uffi-
cio AI del 19 settembre precedente (consid. E.a), sopprimendo la rendita
intera di invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018. Esso ha altresì eviden-
ziato che la documentazione prodotta dall’interessata in sede di osserva-
zioni (consid. E.b) non era tale da inficiarne le conclusioni.
F.
F.a Il 27 dicembre 2017, tramite l’avv. Patrick Untersee, A._______ ha in-
terposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando,
in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, in via subordi-
nata il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per nuova decisione e, in via
ulteriormente subordinata, il riconoscimento di una rendita intera di invali-
dità, subordinatamente di un quarto (recte 3/4, si veda in proposito doc.
TAF 10 pag. 6, consid. F.d) di rendita dal 30 novembre 2017 (doc. TAF 1 e
allegati). Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
F.b Il 23 gennaio 2018 l’insorgente ha versato l’anticipo spese di fr. 800.-
(doc. TAF 4).
F.c Con risposta del 9 aprile 2018 (doc. TAF 6) l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame, rinviando ai rapporti del 14 marzo 2018 del dott.
N._______, del giorno seguente del dott. L._______, del 20 marzo 2018 di
O._______, nonché alla presa di posizione del SAM del 28 marzo 2018 e
al preavviso dell’Ufficio AI del 30 marzo seguente (tutti allegati al doc. TAF
6), redatti in seguito alle domande poste dal dott. Q._______, medico SMR,
specialista in psichiatria e psicoterapia, in relazione all’evoluzione dello
stato di salute.
F.d Con replica del 1° giugno 2018 (doc. TAF 10) l’insorgente si è, per l’es-
senziale, riconfermata nelle argomentazioni esposte nel ricorso e prodotto
un certificato del 30 maggio precedente del dott. F._______ (allegato al
doc. TAF 10). Essa ha altresì postulato il riconoscimento di una rendita in-
tera di invalidità, subordinatamente di 3/4 di rendita dal 30 novembre 2017
e, in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti all’autorità di prime
cure per nuova decisione. Delle motivazioni si dirà se necessario nei con-
siderandi di diritto.
F.e Con duplica del 4 luglio 2018 (doc. UAIE 12), l'UAIE, richiamato il rap-
porto dell’Ufficio AI del 26 giugno 2018 (allegato al doc. TAF 12), ha propo-
sto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che
gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4
consid. 1.2).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù
dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-
zione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si appli-
cano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso
(DTF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter-
mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
2.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in-
quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale ap-
plica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62
cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il
ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal
ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non
ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 con-
sid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti
per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta
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Pagina 7
liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la
legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado
di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto pro-
vato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 con-
sid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di prin-
cipio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non
invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'e-
same dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1
3.1.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea-
lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V
335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).
3.1.2 Nella fattispecie con decisione del 20 novembre 2017 l’autorità di
prime cure ha soppresso la rendita intera accordata dal 1° febbraio 2012
con effetto dal 1° gennaio 2018. Ne consegue che sono applicabili le mo-
difiche legislative di cui alla 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate
in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive intervenute
fino alla data della decisione impugnata.
3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo-
mento in cui essa è stata resa e meglio il 20 novembre 2017 (DTF 132 V
215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti ve-
rificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi
sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti-
giosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 con-
sid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V
200 consid. 3a in fine).
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Pagina 8
4.
La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e
risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS
0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II
ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai
regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345)
e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e
gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut-
tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3
del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regolamento
medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
5.
5.1 Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° gennaio
2018, del diritto di A._______ di percepire la rendita intera di invalidità rico-
nosciutagli dal 1° febbraio 2012. In concreto va quindi esaminato se la si-
tuazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurata,
sono migliorate in misura tale da giustificare la soppressione della rendita
intera o eventualmente la riduzione del grado di invalidità.
5.2 Il rifiuto di accordare provvedimenti professionali non è per contro con-
testato. In relazione a questo particolare rapporto giuridico la decisione è
pertanto passata in giudicato.
5.3 L’insorgente fondandosi sulla documentazione medica agli atti, in par-
ticolare sui rapporti del dott. N._______ del 7 dicembre 2015, 15 marzo
2017 (allegati al doc. UAIE 93), 9 giugno 2017 (allegato al doc. UAIE 97) e
14 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 6), ritiene che non è intervenuto alcun
miglioramento né dello stato di salute né della capacità lavorativa dal
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24 novembre 2015 e che, al contrario, le sue affezioni sarebbero perfino
peggiorate (doc. TAF 1 e allegati, doc. TAF 10 e allegati). Essa contesta
altresì il calcolo del confronto dei redditi, nonché l’esigibilità di svolgere
un’attività lavorativa sostitutiva adeguata, ad ogni modo non in misura su-
periore al 50%, in ragione delle limitazioni funzionali accertate (doc. TAF 1
pag. 11). La ricorrente afferma infine di non avere sviluppato negli anni né
un migliore adattamento né una migliore gestione del dolore (doc. TAF 10
pag. 3).
5.4 L’amministrazione ritiene per contro, segnatamente sulla base degli ac-
certamenti medici da lei commissionati pendente causa amministrativa e
sugli approfondimenti eseguiti pendente causa (doc. UAIE 93, 95, 100,
107, allegati al doc. TAF 6), che la ricorrente ha sviluppato un miglior adat-
tamento al danno alla salute e ai dolori, essendo stata attestata una capa-
cità al lavoro del 50% nell’attività abituale nel campo della logistica/manu-
tenzione dal 24 novembre 2015 e dell’80% (intesa come diminuzione del
rendimento del 20%) dalla stessa data nell’esercizio di un’attività rispettosa
delle limitazioni funzionali.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per
natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI).
Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che prima di su-
bire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’at-
tività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’eserci-
tino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le
proprie mansioni consuete. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e
8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF
116 V 246 consid. 1b; sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). Secondo l'art. 7 cpv. 1
LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale,
della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle mi-
sure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno
C-7329/2017
Pagina 10
soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Se-
condo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività. L’assicurazione svizzera per l’inva-
lidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortu-
nio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246
consid. 1b).
6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
6.4
6.4.1 Alfine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice
in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Benché l’invali-
dità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche pos-
sono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’as-
sicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Il compito del medico consiste nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell’indicare in quale misura e in quali atti-
vità l’assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevol-
mente esigibili dall’assicurato. Affinché un rapporto medico acquisti valore
di prova rilevante è determinante che esso sia completo in merito ai temi
sollevati, si fondi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudi-
naria (anamnesi), su esami approfonditi, tenga conto di tutte le affezioni di
cui si lamenta l’assicurato e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni
C-7329/2017
Pagina 11
mediche o nell’apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell’esperto devono inoltre essere motivate. Determinante quindi per stabi-
lire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine né la
sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto, ma il suo con-
tenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto me-
dico deve altresì essere redatto da medici che dispongono delle qualifiche
specialistiche richieste nel singolo caso (sentenze del TF 9C_855/2017 del
22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 con-
sid. 4.2).
6.4.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 351 con-
sid. 3a). Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del li-
bero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla va-
lutazione di determinate forme di rapporti e perizie (DTF 125 V 351 con-
sid. 3b). In particolare, le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione
a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente, che fon-
dano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo
aver preso conoscenza dell’incarto, e che giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi con-
creti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 con-
sid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Per quel che
riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche
che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giu-
diziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere
in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall’amministra-
zione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
saria prudenza l’avviso dei medici curanti, anche se specialisti, i quali pos-
sono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza
dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (sentenza del TF I
655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4; DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione può essere
attribuito pieno valore probatorio, a condizione che essi si rivelino conclu-
denti, compiutamente motivati e privi di contraddizioni e che, inoltre, non
sussistano degli indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro attendi-
bilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipen-
denza con l’assicuratore non permette di metterne in dubbio l’oggettività e
l’imparzialità. Devono piuttosto sussistere delle circostanze particolari che
C-7329/2017
Pagina 12
permettono di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la par-
zialità dell’apprezzamento (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 con-
sid. 3b/ee).
6.4.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
7.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
7.2 Giusta l’art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d’ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all’invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’in-
validità (lett. b).
C-7329/2017
Pagina 13
7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
7.4 Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77
OAI.
7.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
C-7329/2017
Pagina 14
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
8.
8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov-
vedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settem-
bre 2007; DTF 133 V 108 consid. 5).
8.2 Il periodo di riferimento nell’ambito della presente vertenza è quello in-
tercorrente tra il 26 maggio 2014, data dello scritto mediante il quale l’Uffi-
cio AI ha comunicato alla ricorrente la conferma della rendita intera di inva-
lidità riconosciutale dal 1° febbraio 2012, dopo aver esperito una perizia
pluridisciplinare (doc. UAIE 66; consid. C.c) e il 20 novembre 2017, data
della decisione impugnata (doc. UAIE 110).
9.
9.1 Secondo una giurisprudenza del Tribunale federale, risalente al 2004,
i disturbi da dolore somatoforme, la fibromialgia ed i disturbi derivanti da
affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi potevano essere sor-
montati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili e non erano
atti a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettibile di cagionare un'invalidità. In tale ambito, una persona era rite-
nuta incapace di fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora
presentava una comorbidità psichica importante ed adempiva determinati
criteri (detti di Förster; DTF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 e 130 V 352
consid. 2.2.3).
9.2 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF
141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza,
abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somato-
forme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile da parte della persona che ne è affetta (DTF 141 V 281 con-
sid. 3.4.2.2) nonché il requisito della presenza di una comorbidità psichica
e del suo ruolo preponderante (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1, 4.3.1.1 e
C-7329/2017
Pagina 15
4.3.1.3). Il Tribunale federale ha dapprima rilevato che, in ambito psichia-
trico, la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e
fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scien-
tificamente, quali l’ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie e
dei problemi correlati) e il DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali; DTF 141 V 281 consid. 2.1 e 3.2; 131 V 49 consid. 1.2; 130
V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012
consid. 3). Il Tribunale federale ha poi stabilito che la capacità lavorativa
esigibile di una persona che soffre di disturbi da dolore somatoforme op-
pure di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi
ultimi (DTF 141 V 281 consid. 4.2) deve essere valutata sulla base di una
visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti
strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti
e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 3.4 e 3.6; sen-
tenze del TF 8C_569/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 4.1 e
9C_615/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6.3).
9.3 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del
carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due
categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3):
A. Categoria " gravità funzionale "
a. Complesso " danno alla salute "
i. Risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi
ii. Successo od insuccesso del trattamento
iii. Successo od insuccesso della reintegrazione
iv. Comorbidità
b. Complesso " personalità " (diagnosi della personalità, risorse perso-
nali)
c. Complesso " contesto sociale "
B. Categoria " coerenza " (aspetti del comportamento)
a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita para-
gonabili
C-7329/2017
Pagina 16
b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamento o di
una reintegrazione.
9.4 Gli indicatori della categoria " gravità funzionale " costituiscono la base
della valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere
analizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della
categoria " coerenza ", tenendo altresì conto delle circostanze particolari
della fattispecie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3 e 4.3). Il catalogo di indicatori
è peraltro destinato a modificarsi in relazione agli sviluppi delle conoscenze
scientifiche (DTF 141 V 281 consid. 4.1.1).
9.5 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso,
il Tribunale federale ha ritenuto che bisognerà tener conto maggiormente
degli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di
esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che
una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di
gravità (DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei tratta-
menti terapeutici e delle misure di reintegrazione professionale forniranno
altresì delle indicazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche
(DTF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Bisognerà prendere in considerazione
anche le risorse personali della persona in rapporto alla sua personalità ed
al contesto sociale in cui vive (DTF 141 V 281 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sarà
altresì determinante la questione di sapere se le limitazioni funzionali si
manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti della vita (lavoro e tempo
libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle offerte terapeutiche esistenti
(DTF 141 V 281 consid. 4.4 a 4.4.2).
9.6 Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurispru-
denza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2
LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di ca-
gionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile.
La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri og-
gettivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal
profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in-
validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun
trattamento adeguato (DTF 141 V 281 consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale
federale ha confermato che occorre partire dal principio che la persona che
soffre di un'affezione psicosomatica è da considerarsi siccome valida (DTF
141 V 281 consid. 3.7.1 e 3.7.2).
C-7329/2017
Pagina 17
9.7 In seguito, nelle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale federale
ha ritenuto che la procedura sviluppata nell’ambito dei disturbi da dolore
somatoforme deve essere applicata in presenza di qualsiasi malattia psi-
chica, in particolare anche ai disturbi depressivi di grado da leggero a me-
dio, che devono quindi, di principio, essere valutati sulla base di una pro-
cedura d’accertamento dei fatti strutturata, ai sensi della DTF 141 V 281
(DTF 143 V 418 consid. 6 e 7), al fine di stabilire l’esistenza di un’incapacità
al lavoro e di un’incapacità al guadagno. Pertanto, il carattere invalidante
di un danno alla salute psichica deve essere determinato nell’ambito di un
esame globale, tenendo conto dei diversi indicatori, che concernono in par-
ticolare i limiti funzionali e le risorse della persona nonché il criterio della
resistenza del disturbo psichico ad un trattamento effettuato secondo le
regole dell’arte (DTF 143 V 409 consid. 4.4; sentenza del TF 9C_148/2018
del 24 aprile 2018 consid. 5.2). Gli effetti funzionali di un disturbo sono più
importanti della diagnosi.
9.8 Si può tuttavia rinunciare ad effettuare la valutazione della capacità al
lavoro di una persona nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti
strutturata fondata su indicatori, allorquando questo esame non appaia ne-
cessario od appropriato. Tale è il caso, in particolare, quando dei rapporti
medici chiari e ben motivati escludono la presenza di una qualsiasi incapa-
cità al lavoro e quando, per mancanza di specializzazione da parte del me-
dico che si pronuncia o per altri motivi, i pareri medici che esprimono un’opi-
nione contradditoria non appaiono sufficientemente fondati (DTF 143 V 418
consid. 7.1). Vi si può rinunciare pure allorquando le limitazioni all’esercizio
di un’attività risultano da un’esagerazione dei sintomi, o costellazioni simili,
ciò che esclude l’esistenza di un danno alla salute suscettibile di cagionare
un’invalidità (DTF 141 V 281 consid. 2.2 nonché sentenze del Tribunale
federale 9C_534/2015 del 1°marzo 2016 consid. 2.2.2 con rinvii e
8C_562/2014 del 29 settembre 2015 consid. 8.4). Va tuttavia rammentato
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, va fatta una distin-
zione tra una tendenza all’esagerazione dei sintomi – con la conseguenza
precedentemente indicata – e una semplice accentuazione dei sintomi, la
quale, per contro, non consente di per sé di escludere il diritto ad una ren-
dita (sentenza del Tribunale federale 9C_899/2014 del 29 giugno 2015
consid. 4.2.1 con rinvii). Una valutazione della capacità al lavoro tramite il
catalogo di indicatori non sarà altresì necessaria neppure quando i docu-
menti medici agli atti certificano, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, la presenza di una depressione leggera, che non può es-
sere considerata cronica e che non è associata ad alcuna comorbidità psi-
chica (DTF 143 V 409 consid. 4.5.3).
C-7329/2017
Pagina 18
10.
In occasione della procedura relativa alla domanda di rendita presentata il
29 agosto 2011 con rapporto finale del 10 settembre 2012 il dott.
D._______ ha posto la diagnosi di stato dopo ricostruzione del sovraspi-
nato, sottospinoso e decompressione sottoacromiale alla spalla sinistra e
ritenuto l’insorgente totalmente inabile al lavoro per ogni tipo di attività dal
19 febbraio 2011 (doc. UAIE 31).
11.
11.1 Nell’ambito della procedura di revisione avviata il 24 aprile 2013, nel
rapporto del 27 maggio seguente il dott. E._______ ha posto le diagnosi di
“ esiti riparazione sopraspinoso e sottospinoso spalla sx e capsulite retrat-
tile post-chirugica spalla sx (doc. UAIE 46 pag. 2).
Il medico ha ritenuto l’insorgente totalmente inabile al lavoro dal 1° febbraio
2011 al 30 maggio 2013 (doc. UAIE 46 pag. 1), considerandola nel con-
tempo in grado di svolgere un’attività dal carico non discontinuo, che non
necessita l’utilizzo delle mani sopra la testa, il sollevamento e il trasporto
di pesi (limite di peso) e l’utilizzo di scale a pioli o impalcature, senza tutta-
via indicarne la percentuale (doc. UAIE 46 pag. 4).
11.2
11.2.1 Con perizia del 18 ottobre 2013, commissionata dal SMR, il dott.
G._______, dopo aver visitato l’insorgente il giorno stesso, ha posto la dia-
gnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ omalgia cronica a sx
su: stato dopo contusione della spalla il 19.02.2011, agli esami radiologici
(ecografia e MRI) presenza di una tendinopatia del sopraspinato e di una
borsite subacromio-deltoidea, senza comunque lesioni maggiori a carico
della cuffia, intraoperativamente riscontro di una lesione preinserzionale
del sopraspinato e del sottospinato e esito dopo ricostruzione artroscopica
del sopra e dell’infraspinato il 02.02.2012 (…) “ ( doc. UAIE 53 pag. 7).
Egli ha precisato che “ all’esame clinico ho trovato una paziente ben colla-
borante ma un po’ dimostrativa nel manifestare i suoi disturbi. I movimenti
della spalla sx sono di difficile valutazione a causa di un’importante con-
troinnervazione da lei stessa esercitata; sottolineo però come passiva-
mente i movimenti non sembrano essere particolarmente limitati, mentre
attivamente l’assicurata muove poco e male l’articolazione coinvolta “
(doc. UAIE 53 pag. 7).
C-7329/2017
Pagina 19
Il perito ha inoltre evidenziato che “ non si osservano segni infiammatori
periarticolari. L’ulteriore stato reumatologico non presenta alcuna partico-
larità di rilievo. Sottolineo in modo particolare l’assenza di dolori fibromial-
gici sia sul tronco che alle quattro estremità “. Il dott. G._______ ha altresì
sottolineato che “ l’origine dei persistenti dolori lamentati dall’assicurata re-
sta a mio parare poco chiara. Ricordo come il dr. E._______ avesse parlato
di una capsulite retrattile sia prima che dopo l’intervento da lui eseguito. A
mio parere attualmente non è presente alcuna capsulite retrattile, visto che
i movimenti passivi della spalla, anche se dolenti, sono ora possibili (…).
Desidero pure sottolineare come lo stesso dr. E._______ avesse eviden-
ziato nel suo rapporto operatorio come in narcosi i movimenti della spalla
erano liberi, ciò che parla contro una capsulite retrattile. Vi è inoltre da se-
gnalare una certa discordanza tra il reperto intraoperatorio descritto dal dr.
E._______ ed i rapporti radiologici sia ecografici che di MRI eseguiti prima
dell’intervento, i quali non evidenziano alcuna rottura dei tendini dei rota-
tori, ma unicamente una tendinopatia del sopraspinato. Nessun segno ra-
diologico neppure per una capsulite retrattile “ (doc. UAIE 53 pag. 8).
Egli ha infine rilevato che “ ci troviamo perciò ora di fronte a cronici dolori
alla spalla sx apparentemente scatenati dal citato infortunio del 19.02.2011
e mai migliorati malgrado le corrette terapie conservative eseguite nei mesi
successivi “. Sottolineo però come non si sia mai eseguita alcuna infiltra-
zione della spalla né con anestetico locale né con corticosteroidi. Da un
punto di vista ortopedico-reumatologico risulta ora difficile spiegare corret-
tamente l’origine dei residui dolori lamentati dall’assicurata. Non escluderei
anche una certa componente funzionale-somatoforme ad origine della cro-
nicizzazione dei dolori “ (doc. UAIE 53 pag. 8).
11.2.2 Il dott. G._______, dopo aver comunque evidenziato la necessità di
esperire una nuova valutazione chirurgico-ortopedica, ha, per il momento,
ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività
(doc. UAIE 53 pag. 9-10).
11.3
11.3.1 Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 21 maggio 2014, ordinata
dall’Ufficio AI, la dott.ssa R._______ e il dott. S._______, entrambi specia-
listi in medicina interna, hanno esaminato lo stato di salute a partire dal
2012 e posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ omalgia
cronica sin. su stato dopo contusione della spalla sin. il 19.2.2011 ed esiti
d’intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori il 2.2.2012 “
(doc. UAIE 64 pag. 211).
C-7329/2017
Pagina 20
11.3.2 Da un punto di vista ortopedico il dott. H._______, che ha esaminato
l’interessata il 18 febbraio 2014, ha posto la diagnosi di “ esiti di intervento
chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori “ (allegato al doc. UAIE
64 pag. 234).
All’esame obiettivo il perito ha indicato che “ risulta essere difficoltosa la
valutazione dei test per il forte dolore che la paziente riferisce. Attivamente
la paziente non riesce assolutamente ad abdurre il braccio, considerando
0-40° con forte dolore; passivamente: mobilità della spalla in posizione
sdraiata di 0-90° in abduzione e in anteposizione di 0-100°, retro posizione
0-15°. Non riscontro in effetti questa sensazione di scatto riferita dalla pa-
ziente e considerando la valutazione dell’arto superiore escludo una ipoto-
notrofia del muscolo in questo momento “. (…) “ Non riferite parestesie
all’arto superiore “. Egli ha altresì considerato non ben comprensibile la
forte componente dolorosa alla luce dell’ultima risonanza magnetica che la
paziente ha eseguito il giorno 27.09.2012 che mostrava una salda e cor-
retta inserzione dell’ancora (allegato al doc. UAIE 64 pag. 234). Il dott.
H._______ ha infine evidenziato che “ la prognosi a medio-lungo termine
potrebbe essere di un miglioramento se si riuscisse, attraverso una serie
di infiltrazioni, a controllare la sintomatologia dolorosa che impedisce un
recupero funzionale ” (allegato al doc. UAIE 64 pag. 235).
L’esperto, alla luce dello stato doloroso della spalla con conseguenti limi-
tazioni nella mobilizzazione attiva della stessa, ha pertanto ritenuto l’assi-
curata inabile al lavoro al 100%, riservandosi una rivalutazione della capa-
cità lavorativa dopo il trattamento proposto (allegato al doc. UAIE 64
pag. 235).
11.3.3 Da un punto di vista neurologico il dott. I._______, che ha visitato la
ricorrente il 19 febbraio 2014, ha posto la diagnosi di “ sindrome dolorosa
spalla-mano sinistra dopo trauma contusivo della spalla (19.2.2011) con
consecutivo intervento sul muscolo sopraspinato, sottospinato e decom-
pressione sottacromiale della spalla sinistra (2.2.2012) “ (allegato al
doc. UAIE 64 pag. 227). Il perito ha escluso deficit da ricondurre ad una
problematica neurologica e pertanto ritenuto l’assicurata integralmente ca-
pace al lavoro (allegato al doc. UAIE 64 pag. 229).
11.3.4 Il dott. L._______, che ha esaminato l’insorgente il 17 febbraio
2014, ha rilevato l’assenza di patologie psichiatriche e di fattori di riduzione
della capacità lavorativa e ritenuto pertanto l’insorgente totalmente abile al
lavoro in qualsiasi attività lavorativa (allegato al doc. UAIE 64 pag. 225-
226). Egli ha in particolare evidenziato che “ l’A. manifesta principalmente
C-7329/2017
Pagina 21
dei disturbi di ordine fisico legati all’infortunio alla spalla sinistra e ai suc-
cessivi interventi chirurgici eseguiti in ambito ortopedico. Prima dell’infortu-
nio l’A. aveva sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro senza ma-
nifestare problemi di sorta. Successivamente l’A. oltre ai disturbi fisici ha
manifestato dei problemi con il sonno a causa della sintomatologia dolo-
rosa e un certo nervosismo legato alla difficoltà ad accettare le limitazioni
fisiche intervenute senza peraltro denotare turbe psichiche e comporta-
menti tali da alterare il proprio funzionamento psicologico (…) “ (allegato al
doc. UAIE 64 pag. 224).
11.3.5 Complessivamente A._______ è stata quindi ritenuta totalmente
inabile al lavoro in ogni attività dal 19 febbraio 2011 (doc. UAIE 64
pag. 216-217).
Gli esperti hanno in particolare sostenuto che “ probabilmente si è svilup-
pato un dolore sulla base di un’infiammazione persistente della spalla; il
nostro consulente immagina quindi che questa sia rimasta e sia alla base
del problema. È probabile che ci sia anche in aggiunta la caratteristica di
assottigliamento del tendine e che questo abbia un riscontro sia per quanto
concerne il movimento che per quanto concerne la dolorabilità. Tutto ciò
presenta un influsso sulla capacità lavorativa poiché ha un riscontro di ipo-
mobilità dell’arto superiore e quindi d’incapacità di utilizzare quest’ultimo
anche in ambito lavorativo. Attualmente l’A. ha un arto inutilizzabile a causa
della forte contrattura antalgica (…) “. Essi hanno ritenuto che “ la diminu-
zione della capacità lavorativa si giustifica considerando il dolore di cui l’A.
soffre, attualmente vi sono delle limitazioni che risultano essere ben evi-
denti soprattutto per quanto concerne la mobilizzazione attiva della spalla
stessa “, precisando che “ d’altra parte anche il Dr. Med. G._______ nella
sua perizia reumatologica del 18.10.2013 descriveva che sulla base delle
problematiche attualmente riferite e dello stato clinico riscontrato l’A. risulta
essere estremamente limitata dai persistenti dolori alla spalla sin., che la
limitano fortemente nello svolgimento di qualsiasi attività. Gli esperti hanno
altresì ritenuto che “ secondo il nostro consulente vi potrebbero essere
delle possibilità terapeutiche al fine di migliorare lo stato di salute come
infiltrazioni a base di cortisonici ed anestetici che potrebbero avere un ri-
scontro sulla mobilità della spalla così come sullo stato infiammatorio e
quindi di conseguenza su un eventuale recupero della capacità lavora-
tiva “, evidenziando che l’insorgente “ potrebbe tuttalpiù unicamente svol-
gere lavori con il braccio ds., senza dover utilizzare il sin. (…). Pure il nostro
consulente in ortopedia ritiene che potrà essere possibile prevedere una
reintegrazione professionale solo qualora ci possa essere un riscontro di
C-7329/2017
Pagina 22
miglioramento per quanto riguarda il dolore alla spalla ” (doc. UAIE 64 pag.
216-217).
12.
12.1 In occasione della procedura di revisione in esame, nella perizia plu-
ridisciplinare del 22 maggio 2017, ordinata dall’Ufficio AI, la dott.ssa
R._______ e la dott.ssa T._______, specialista in medicina interna, hanno
esaminato lo stato di salute a partire dal 2014 e posto le diagnosi con in-
flusso sulla capacità lavorativa di “ sindrome dolorosa cronica e impotenza
funzionale alla spalla sin. in stato dopo caduta con trauma contusivo e di-
storsione dell’arto superiore sin. con: stato dopo ricostruzione del sovraspi-
nato e sottospinato, nonché decompressione sottoacromiale il 2.2.2012
(Dr. Med. E._______), brachialgia a sin. di origine non neurologica (DD
muscoloscheletrica); associata impotenza funzionale motoria e deficit sen-
sitivo soggettivo con caratteristiche di un disturbo non organico; DD secon-
dario a dolore cronico, di origine somatoforme, componente di scarsa atti-
vazione volontaria nell’ambito di accentuazione non esclusa; ENMG arto
superiore sin. nella norma “. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa sono state poste quelle di “ sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F 45.4 – DD nevrosi isterica), ipertensione arteriosa
nota dal 2004, in trattamento farmacologico, cefalea tensiva episodica e
obesità simplex (BMI 36 kg/m2) (doc. UAIE 93 pag. 331-332).
12.2
12.2.1 Da un punto di vista reumatologico il dott. N._______, che ha esa-
minato l’interessata il 4 dicembre 2015 e il 15 marzo 2017, ha posto la dia-
gnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ sindrome dolorosa cronica
e impotenza funzionale alla spalla sinistra, stato dopo ricostruzione del so-
praspinato e sottospinato, nonché decompressione sottoacromiale il
2.2.2012 (…) “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 349).
Il perito ha evidenziato un decorso molto sfavorevole dopo il succitato in-
tervento, con ulteriore sviluppo di una capsulite retrattile e constatato inol-
tre l’esistenza di una retrazione capsulare. Ha poi indicato che “ attual-
mente la paziente presenta una sindrome dolorosa residua con disestesie
a tutto l’arto superiore e un’impotenza funzionale che va molto oltre i reperti
oggettivi, in accordo con la valutazione del Dr. G._______ “. Egli ha poi
sottolineato che “ l’esame clinico non è valutabile per una totale assenza
di innervazione volontaria (…). L’atteggiamento di risparmio è molto tea-
trale, suggerendo la possibilità di una problematica di natura somatoforme
C-7329/2017
Pagina 23
e conversiva (sindrome dissociativa motoria). Farà stato al riguardo la va-
lutazione psichiatrica prevista. Disestesie a tutto l’arto superiore potreb-
bero eventualmente aprire la DD di una CRPS tipo II “ (allegato al
doc. UAIE 93 pag. 349-350).
12.2.2 Chiamato ad esprimersi in merito alla ripresa dell’attività di addetta
alla logistica il perito ha indicato che “ è molto difficile valutare una limita-
zione funzionale quando questa ha un’origine in parte meccanica e in parte
verosimilmente conversiva (sindrome dissociativa motoria) “, precisando
che “ nella valutazione della capacità lavorativa legata ai problemi alla
spalla sinistra ho tenuto conto della persistente capsulite retrattile (rota-
zione esterna passiva a 45° contro 80° a destra), dal fatto che cuffie dei
rotatori ricostruite siano non raramente all’origine di sindromi dolorose re-
sidue e anche dalla possibilità di una piccola lesione transmurale residua “,
precisando nel contempo che “ la paziente è limitata in tutti i lavori che im-
plicano movimenti ripetitivi con l’arto superiore sinistro. Vi è una media li-
mitazione per lavori con l’avambraccio sollevato (tastiera). Lavori sopra l’al-
tezza dell’orizzontale non sono esigibili. Lavori pesanti e mediamente pe-
santi non sono esigibili “. “ (…) una fisioterapia attiva potrebbe ancora mi-
gliorare il quadro clinico e la CL “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 351). Egli
ha pertanto ritenuto l’insorgente inabile al lavoro precedentemente svolto
in misura del 50% a partire dall’accertamento peritale (allegato al
doc. UAIE 93 pag. 350).
Per quanto attiene alla capacità lavorativa in attività adeguata il dott.
N._______ ha sostenuto che “ teoricamente l’assicurata è in grado di svol-
gere qualunque attività che possa essere svolta prevalentemente con l’arto
superiore destro. La paziente non ha alcuna limitazione con l’arto superiore
destro, con il tronco e con gli arti inferiori. L’arto superiore sinistro, (…), può
essere utilizzato come sostegno al destro e per qualunque lavoro leggero
non eccessivamente ripetitivo sotto l’orizzontale. In teoria dunque lavori
d’ufficio, lavori di sorveglianza, lavori leggeri che possono essere svolti pre-
valentemente con l’arto superiore destro restano possibili “. Egli ha per-
tanto ritenuto l’insorgente abile al lavoro a tempo pieno con una diminu-
zione del rendimento dell’ordine del 20% al massimo a far tempo dall’ac-
certamento peritale (allegato al doc. UAIE 93 pag. 351).
Chiamato ad esprimersi in merito alla reintegrazione professionale il dott.
N._______ ha evidenziato che “ la situazione è invariata a partire da 6 mesi
dopo l’intervento alla spalla sinistra. La questione della reintegrazione pro-
fessionale dipende da due fattori. Per quanto riguarda i fattori di natura
meccanica la paziente potrebbe senz’altro essere reintegrata in un’attività
C-7329/2017
Pagina 24
adatta attraverso un riallenamento progressivo al lavoro. Problemi di na-
tura somatoforme rendono verosimilmente irrealistico un tale lavoro “. Esso
ha infine evidenziato una tendenza all’esagerazione dei sintomi e concluso
che “ il quadro clinico con la sua componente meccanica e la sua compo-
nente psicosomatica ostacola in modo importante il reinserimento profes-
sionale “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 352).
12.3
12.3.1 Da un punto di vista neurologico la dott.ssa M._______, che ha vi-
sitato la ricorrente il 2 dicembre 2015, ha posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “ stato dopo caduta con trauma contusivo e di-
storsivo dell’arto superiore sinistro con: brachialgia sinistra di origine non
neurologica (DD muscoloscheletrica), associata impotenza funzionale mo-
toria e deficit sensitivo soggettivo con caratteristiche di un disturbo non or-
ganico, DD secondario a dolore cronico, di origine somatoforme, compo-
nente di scarsa attivazione volontaria nell’ambito di accentuazione non
esclusa, ENMG arto superiore sinistro nella norma; stato dopo intervento
di ricostruzione del sovraspinato e sottospinato, e decompressione sot-
toacromiale della spalla sinistra per rottura del sovraspinoso e sottospinoso
(02.02.2012) “ e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di
“ ipertensione arteriosa nota dal 2004 in trattamento farmacologico e cefa-
lea tensiva episodica “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 372).
L’esperta ha altresì indicato che “ riteniamo dunque in conclusione che non
vi sia una chiara patologia neurologica in grado di spiegare il deficit sensi-
tivo-motorio descritto ed osservato a carico dell’arto superiore sinistro ma
che questo possa essere ascrivibile a sintomatologia algica cronica di tipo
nocicettivo relativo al descritto problema articolare e tendineo, senza poter
escludere una componente di accentuazione volontaria o somatoforme “
(allegato al doc. UAIE 93 pag. 373).
12.3.2 La dott.ssa M._______ ha pertanto ritenuto l’assicurata abile al la-
voro in misura totale dal punto di vista neurologico (allegato al doc. UAIE
93 pag. 373) e rinviato alle concordanti valutazioni del dott. I._______ (con-
sid. 12.4.1).
Chiamato ad esprimersi in merito alla reintegrazione professionale la perita
ha altresì sostenuto che “ il reinserimento lavorativo è primariamente osta-
colato dalla descritta sintomatologia algica alla spalla sinistra. (…). Rite-
niamo tuttavia che in un’assicurata destrimane, con deficit di forza musco-
C-7329/2017
Pagina 25
lare di natura antalgica limitato all’arto superiore sinistro, senza deficit rile-
vabili controlateralmente o agli arti inferiori, che rimane autonoma per le
principali attività quotidiane (mangiare, vestirsi, igiene personale) e parzial-
mente autonoma nelle attività di casalinga, le capacità di integrazione pro-
fessionale siano preservate “. Essa ha inoltre sottolineato che “ in attività
lavorativa adatta, nell’ambito della quale si conteggiano pause supplemen-
tari necessarie in caso di esacerbazione del dolore e si considera la limita-
zione del sollevamento di pesi (può sollevare oggetti leggeri con il solo arto
superiore destro) e nei lavori bimanuali, espletata sia in piedi che in posi-
zione seduta, si potrebbe contare su un reinserimento professionale a
tempo parziale “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 374).
12.4 Per quanto attiene all’aspetto psichiatrico il dott. L._______, che ha
visitato l’insorgente il 16 dicembre 2015 e il 12 gennaio 2016, ha posto le
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “ sindrome somato-
forme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) e DD nevrosi isterica (allegato
al doc. UAIE 93 pag. 360), evidenziando poi che “ all’infuori della persi-
stenza delle lamentazioni somatiche e della disabilità ad esse relativa non
constato vere e proprie limitazioni funzionali dal lato strettamente psichia-
trico “ (allegato al doc. UAIE 93 pag. 361) e ritenuto pertanto l’assicurata
abile al 100% in qualsiasi attività lavorativa (allegato al doc. UAIE 93
pag. 360 e 362).
I medici del SAM hanno infine sottolineato che “ il perito valuta l’A. come
una persona dotata di una spiccata sensibilità emotiva che la porta a sof-
frire particolarmente della propria condizione di limitata possibilità di conti-
nuare ad espandere la propria attività a causa delle sue limitazioni fisi-
che. Rispetto alla precedente valutazione peritale effettuata l’anno scorso,
non si riscontrano elementi atti a formulare nuove ipotesi diagnostiche
all’infuori di una propensione ad un’estensione dei sintomi legati all’espres-
sione del suo disagio corporeo. In questo senso le difficoltà maggiori per
l’A. rimangono quelle legate all’accettazione delle limitazioni fisiche inter-
venute a seguito dell’infortunio alla spalla sin. e ai successivi interventi chi-
rurgici eseguiti in ambito ortopedico “ (doc. UAIE 93 pag. 335).
Al riguardo del disturbo somatoforme il perito afferma: “ l’A. manifesta una
sofferenza corporale espressione di stati emotivi accentuati che la portano
ad estendere la portata della sintomatologia da essa accusata; nel corso
degli ultimi anni sono stati effettuati i trattamenti comunemente messi in
atto per migliorare i disturbi accusati dall’A. senza però ottenere dei risultati
particolarmente significativi; non ho evidenziato accanto alla diagnosi di
C-7329/2017
Pagina 26
sindrome somatoforme una patologia psichiatrica di livello grave o perlo-
meno superiore all’ipotesi diagnostica di nevrosi isterica presa in conside-
razione nell’ambito della valutazione testistica; non ho messo in evidenza
elementi che farebbero propendere per una tendenza verso l’isolamento
sociale dell’A. che sembra invece essere una persona bene integrata nel
tessuto sociale di cui fa parte “ (doc. UAIE 93 pag. 335-336).
12.5 Alla luce della visita del 15 marzo 2017 il dott. N._______ ha precisato
all’attenzione della dott.ssa R._______ che la situazione era rimasta inva-
riata rispetto al precedente consulto del 14 dicembre (recte 4 dicembre)
2015 precisando che “ la paziente lamenta una sindrome dolorosa cronica
senza che vi siano evidenti ragioni strutturali per i dolori persistenti. Non vi
sono ragioni strutturali per spiegare l’impotenza funzionale dimostrativa. La
sonografia non mostra una rirottura dei tendini ricostruiti in accordo anche
con l’ulteriore ecografia realizzata dal Dr. U._______ il 2.10.2016 “ (alle-
gato al doc. UAIE 93 pag. 354-355).
12.6 Complessivamente A._______ è stata quindi ritenuta abile al lavoro
al 50% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) in qualità
di collaboratrice nella logistica, e all’80% (inteso come normale tempo di
lavoro con riduzione del rendimento del 20%) in attività sostitutive idonee,
rispettose dei limiti posti dal dott. N._______, in entrambi i casi dal 24 no-
vembre 2015 (data dell’entrata al SAM; doc. UAIE 93 pag. 338-341).
Il SAM ha in particolare evidenziato che “ la capacità lavorativa nell’attività
abituale finora svolta è diminuita del 50%, con limitazione del sollevamento
di pesi da 7 a 10 kg “ e indicato che “ non è esigibile un lavoro pesante
manuale e il sollevamento di pesi superiori ai 25 kg, lavori sopra l’altezza
del capo, lavoro mediamente pesante e il sollevamento di pesi tra i 10 e i
25 kg è limitato a circa mezz’ora al giorno “ (doc. UAIE 93 pag. 338). I me-
dici del SAM hanno altresì indicato che “ teoricamente l’A. è in grado di
svolgere qualunque attività che possa essere svolta prevalentemente con
l’arto superiore ds. L’arto superiore sin. (…) può essere utilizzato come so-
stegno al destro e per qualunque lavoro leggero non eccessivamente ripe-
titivo sotto l’orizzontale. In teoria, dunque lavori d’ufficio, lavori di sorve-
glianza, lavori leggeri che possono essere svolti prevalentemente con l’arto
superiore ds. restano possibili “ (doc. UAIE 93 pag. 339-340).
Nella perizia è stato infine precisato che “ le conclusioni peritali si fondano
su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il Dr. Med.
N._______ e Dr. Med. L._______ in data 17.5.2017 (…) “ (doc. UAIE 93
pag. 332).
C-7329/2017
Pagina 27
13.
13.1 Con rapporto del 24 maggio 2017 il dott. D._______ ha confermato le
diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le conclusioni sia quo alla capacità
lavorativa che ai limiti funzionali (doc. UAIE 95).
13.2 Tramite rapporto del 9 giugno 2017 il dott. N._______, nell’ambito di
un controllo di decorso, ha ribadito che la situazione era rimasta invariata
sia per quanto riguarda i disturbi soggettivi sia per quanto concerne
l’esame oggettivo rispetto al precedente consulto del 4 dicembre 2015 (al-
legato al doc. UAIE 97).
14.
In fase di osservazioni al progetto di decisione del 19 settembre 2017 con
rapporto del 17 ottobre successivo (allegato al doc. UAIE 105) il dott.
P._______ ha evidenziato una mobilizzazione passiva della spalla grave-
mente limitata, una mobilità attiva con deficit sub completo per dolore e
astenia non neurologica, ipotizzando nel contempo un eventuale tratta-
mento chirurgico. Egli ha altresì ritenuto l’insorgente inabile in ogni attività.
15.
15.1 Pendente causa di ricorso in data 20 febbraio 2018 il dott. Q._______
ha ritenuto necessario sottoporre alcuni quesiti al SAM, invitandolo ad
esprimersi sulla diversa valutazione della capacità lavorativa attestata nei
referti del 21 maggio 2014, rispettivamente 22 maggio 2017, in particolare
sull’eventuale miglioramento dello stato di salute dal 2014 e in caso di ri-
sposta positiva sull’evoluzione dal 2014, su una diversa valutazione di uno
stato invariato o su una migliore adattabilità in presenza di uno stato di
salute stabile (allegato al doc. TAF 6).
15.2
15.2.1 Con presa di posizione del 14 marzo 2018 il dott. N._______ ha
precisato, dopo aver chiarito il concetto e le conseguenze della capsulite
retrattile, di concordare con il dott. G._______ secondo cui la ricorrente non
è né è stata affetta da capsulite retrattile, né altra patologia strutturale che
possa spiegare il fatto che non muova la spalla. Egli ha quindi precisato
che “ da questo dato di fatto da un punto di vista medico deriva la mia va-
lutazione personale della capacità lavorativa e della capacità funzionale
dell’assicurata ” (presa di posizione del SAM allegata al doc. TAF 6
pag. 13-14).
C-7329/2017
Pagina 28
Egli ha aggiunto che “ da un punto di vista della patologia dell’assicurata
va detto che il Dott. G._______ quando ha realizzato la sua perizia aveva
ancora qualche dubbio circa la possibilità che la paziente soffrisse di una
patologia non diagnosticata e si era premunito di suggerire ulteriori chiari-
menti “, precisando che “ successivamente la situazione ha potuto essere
chiarita e quindi abbiamo acquistato una maggiore consapevolezza del
problema e della sua prognosi. Questo ha principalmente determinato una
mia diversa valutazione della situazione ad alcuni anni di distanza dalla
perizia del Dr. G._______ “ (presa di posizione del SAM allegata al
doc. TAF 6 pag. 14).
A proposito della diversa valutazione della capacità lavorativa il perito ha
evidenziato che “ i pazienti hanno un adattamento a una situazione di do-
lore cronico per cui da questo punto di vista la situazione appare certa-
mente diversa da quella che ha motivato il Dr. G._______ a porre pruden-
zialmente alcune limitazioni funzionali relativamente strette. La paziente
(…) non presenta i segni di sofferenza descritti dal Dr. G._______. È una
paziente che a due riprese ha dovuto disdire appuntamenti presso il SAM
per prendersi cura di un genitore ammalato nel suo paese, che guida l’au-
tomobile, che non ha mai fatto un’infiltrazione, che da anni non fa più fisio-
terapia. Tutto questo rappresenta una situazione nettamente migliore a
quella che ha motivato i limiti relativamente stretti posti dal Dr. G._______ “
(presa di posizione del SAM allegata al doc. TAF 6 pag. 14).
15.2.2 Dal canto suo con scritto del 15 marzo 2018 (allegato al doc. TAF
6) il dott. L._______ si è riconfermato nelle argomentazioni esposte in oc-
casione della perizia del 22 maggio 2017.
15.3 Alla luce dei rapporti del dott. L._______ e del dott. N._______ con
presa di posizione del 28 marzo 2018 (allegato al doc. TAF 6) la dott.ssa
R._______ e la dott.ssa V._______, specialista in medicina interna gene-
rale, hanno evidenziato che “ ad oggi i riscontri oggettivi non sono compa-
tibili con le lamentele descritte dall’A. Tutti i periti coinvolti hanno ipotizzato
un disturbo da dolore somatoforme “ e sottolineato che “ (…) l’assenza di
modifiche nel trattamento farmacologico negli anni, l’assenza di fisioterapia
fin dal 2013, la mancata esecuzione di infiltrazioni in loco, più volte consi-
gliate, nonché l’attività svolta nel quotidiano descritta dall’A. nell’ambito
della perizia SAM del 2017 ai vari consulenti e al perito SAM (cucinare,
lavare, guidare l’automobile ecc.) ci permettono di ritenere che nell’evolu-
zione l’A. da una parte ha sviluppato una miglior capacità nell’utilizzo del
braccio e dall’altra ha sviluppato un miglior adattamento e gestione del do-
lore. Il SAM ha altresì precisato che “ il dolore accusato dall’A., al momento
C-7329/2017
Pagina 29
attuale, non limita la capacità lavorativa in misura totale come descritto nel
passato, benché i riscontri organici non si siano modificati nel tempo, ad
eccezione della capsulite retrattile che sicuramente è evoluta favorevol-
mente e che al momento non è sicuramente così limitante come lo è stata
nel passato, sottolineando inoltre che “ l’espressione del dolore e la funzio-
nalità del braccio, sulla base di quanto riferito dall’A. stessa nella sua de-
scrizione della giornata, non è tale da poter giustificare una totale incapa-
cità lavorativa (…) “. Le dott.sse R._______ e V._______ hanno infine rite-
nuto che “ (…) l’evoluzione di questo quadro clinico sia caratterizzato da
un dolore che persiste soggettivamente, ma che oggettivamente permette
all’A. maggiore funzionalità e non la limita in maniera determinante come
può averlo fatto nel passato (…). Quindi da una parte vi è stato un migliore
adattamento da parte dell’A. anche se non è riconosciuto dall’assicurata
stessa e da una parte vi è stato un miglioramento del quadro clinico e mag-
gior capacità di adattamento ai dolori che al momento non possono essere
considerati invalidanti in presenza di: assenza di cure adeguate (infiltra-
zioni), assenza da anni di fisioterapia, assenza di protezione gastrica in un
trattamento asserito quotidiano di antiinfiammatori da anni “ (allegato al
doc. TAF 6 pag. 11).
16.
16.1 La ricorrente contesta le conclusioni del SAM e sostiene che dalla pe-
rizia del 22 maggio 2017 non emerge l’evoluzione dello stato di salute e
della capacità lavorativa dal 24 maggio 2014 (data della conferma del di-
ritto alla rendita intera riconosciuta dal 1° febbraio 2012), né in cosa consi-
sterebbe il contestato miglioramento attestato dal SAM. Essa contesta inol-
tre di avere sviluppato sia un migliore adattamento al dolore che una mi-
gliore gestione dello stesso.
16.2 Alla luce di quanto sopra esposto va quindi esaminato se la perizia
pluridisciplinare del SAM del 22 maggio 2017, ordinata dall’Ufficio AI e su
cui si è fondato il SMR e, a sua volta, l’UAIE, così come il complemento del
SAM del 28 marzo 2018, richiesto dal SMR, permettono di desumere in
maniera completa, motivata, concludente e pertanto convincente un’evolu-
zione positiva della capacità lavorativa – riconducibile ad un miglior adat-
tamento alla situazione di salute, in particolare ai dolori e ad un migliora-
mento del quadro clinico, in quanto secondo il SAM la capsulite retrattile
sarebbe evoluta favorevolmente (consid. 15.3) – tale da giustificare un’abi-
lità lavorativa del 50% in qualità di collaboratrice nella logistica dal 24 no-
vembre 2015 e dell’80% dalla stessa data in attività adeguate rispettose
C-7329/2017
Pagina 30
dei limiti funzionali posti, in entrambi i casi intese come normale tempo di
lavoro con riduzione del rendimento del 50%, rispettivamente 20%.
17.
17.1 Occorre in primo luogo evidenziare che la perizia del SAM ed i relativi
complementi contengono una ricostruzione dettagliata dei fatti di perti-
nenza reumatologica, neurologica e psichiatrica, un’anamnesi personale,
professionale e patologica, dati soggettivi dell’assicurata, esami oggettivi,
una diagnosi e delle conclusioni. Essi adempiono quindi – perlomeno da
un punto di vista formale – i requisiti posti dalla dottrina e dalla giurispru-
denza (consid. 6.4.3). In data 28 marzo 2018 il SAM ha inoltre risposto
esaustivamente alla richiesta di delucidazioni sottopostagli dal SMR pen-
dente causa di ricorso (allegati al doc. TAF 6).
17.2 Da un punto di vista del contenuto tuttavia la perizia non appare del
tutto convincente. In particolare i referti del dott. N._______ e le conclusioni
del SAM appaiono contraddittori, motivo per cui, per le ragioni esposte nei
considerandi seguenti, la perizia del SAM può essere solo parzialmente
posta alla base della presente vertenza. Essa non prova infatti, contraria-
mente a quanto indicato dall’UAIE, con il grado della verosimiglianza pre-
ponderante, né un miglioramento del quadro clinico né un miglior adatta-
mento nel tempo al danno alla salute e pertanto neppure un miglioramento
della capacità lavorativa.
17.2.1 In primo luogo va rilevato che le uniche patologie con influenza sulla
capacità lavorativa sono quelle reumatologiche (consid. 12). La ricorrente
non ha contestato le diagnosi poste in questo ambito, ma unicamente le
loro conseguenze sulla capacità lavorativa, la quale non sarebbe miglio-
rata.
Sia le diagnosi poste che la loro sintomatologia risultano inoltre in buona
sostanza identiche sin dal 2012 (consid. 10, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1). Su tale
fatto concordano essenzialmente i periti (consid. 12.5 e consid. 15.3).
17.2.2 Tuttavia per quanto riguarda l’esistenza della capsulite retrattile e
delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa le conclusioni del SAM si
scostano integralmente dalle considerazioni del dott. N._______ e del dott.
G._______.
In proposito va rilevato che la citata diagnosi è stata posta dal chirurgo,
dott. E._______, con rapporto del 24 aprile 2013 (doc. UAIE 46 nonché
C-7329/2017
Pagina 31
doc. 24 e 25 ivi allegati). Tuttavia nella perizia del 18 ottobre 2013 il dott.
G._______ ne ha evidenziato l’assenza (consid. 11.2) e non vi è riferimento
alcuno a questa patologia neppure nella perizia del SAM del 21 maggio
2014 (consid. 11.3). Dal canto suo, nella revisione in esame, il dott.
N._______ ha, in un primo tempo, (rapporto del 7 dicembre 2015, con-
sid. 12.2.1), indicato la presenza di una persistente capsulite retrattile. Suc-
cessivamente, e dopo averne spiegato i motivi in modo approfondito e con-
vincente, ne ha tuttavia negato sin dall’inizio l’esistenza concordando con
quanto attestato dal dott. G._______ (rapporto del 14 marzo 2018, con-
sid. 15.2.1). Al riguardo egli ha in particolare descritto l’unico movimento
limitato solo in questo tipo di patologia, e meglio la diminuzione della mo-
bilità della spalla per la rotazione esterna passiva, circostanza mai riscon-
trata nell’assicurata (pag. 12).
Dal canto loro nelle proprie conclusioni le dott.sse R._______ e V._______
(presa di posizione del 28 marzo 2018, consid. 15.3), si sono, come detto,
scostate dalle conclusioni del proprio esperto, senza peraltro addurre al-
cuna motivazione, attestando che la capsulite retrattile sarebbe evoluta fa-
vorevolmente e quindi sarebbe meno limitante che in precedenza, per cui
si riscontrava un miglioramento del quadro clinico.
Alla luce di quanto sopra esposto in relazione all’esistenza, all’evoluzione
e alle conseguenze della capsulite retrattile le conclusioni tratte dal SAM
contraddicono le perizie specialistiche, convincenti su questo punto, su cui
si fondano e non possono pertanto essere considerate convincenti né pos-
sono quindi giustificare né un miglioramento del quadro clinico né della ca-
pacità lavorativa.
17.3 Occorre infine sottolineare che la patologia di sindrome somatoforme
da dolore persistente, ipotizzata dai periti coinvolti, è stata ritenuta senza
influsso sulla capacità lavorativa (consid. 12.1). Il dott. L._______ ha in
particolare evidenziato che, all’infuori di una propensione ad un’estensione
dei sintomi del suo disagio corporeo, l’assicurata manifestava principal-
mente dei disturbi di ordine fisico conseguenti all’infortunio alla spalla sini-
stra ed ai successivi interventi chirurgici (consid. 11.3.4 e consid. 12.4).
17.4 Alla luce di quanto sopra esposto emerge pertanto che lo stato di sa-
lute esistente al momento dell’attribuzione della rendita intera dal 1° feb-
braio 2012 (consid. B.b), confermata il 26 maggio 2014 (consid. C.e), ri-
sulta sostanzialmente stabile.
C-7329/2017
Pagina 32
Da un punto di vista radiologico gli esami eseguiti prima del 26 maggio
2014 collimano con quelli effettuati posteriormente. In particolare, la MRI
del 27 settembre 2012 (doc. UAIE 53 pag. 177) e la radiografia del 12 feb-
braio 2014 (doc. UAIE 64 pag. 210) effettuate alla spalla sinistra, nonché
le sonografie del 4 dicembre 2015 e del 15 marzo 2017 ad entrambe le
spalle (doc. UAIE 93 pag. 303), mostrano in sostanza esiti dopo ripara-
zione del sopraspinato senza rirottura del tendine con tendinopatia del so-
vraspinato e infraspinato.
Pure le valutazioni degli specialisti sono pressoché identiche. In particolare
nel rapporto del 7 dicembre 2015 il dott. N._______ ha espressamente ri-
conosciuto che “ la situazione è invariata a partire da 6 mesi dopo l’inter-
vento chirurgico alla spalla sinistra “ (doc. UAIE 93 pag. 352), effettuato il
2 febbraio 2012 (consid. A). La valutazione da esso espressa nel suddetto
rapporto (consid. 12.2) ricalca inoltre quella dal dott. H._______ del 18 feb-
braio 2014 (consid. 11.3.2). Tramite rapporti del 15 marzo 2017 (con-
sid. 12.5) e 9 giugno 2017 (consid. 13.2) il dott. N._______ ha poi precisato
che la situazione era rimasta invariata rispetto al consulto del 4 dicembre
2014. Alla luce della presa di posizione del dott. N._______ del 14 marzo
2018 (consid. 15.2.1) i periti del SAM hanno infine rilevato che i riscontri
organici non si erano modificati nel tempo (consid. 15.3). Parimenti sia gli
accertamenti oggettivi che i limiti funzionali posti dagli esperti risultano in
buona sostanza identici.
In conclusione dagli atti medici non emerge un miglioramento dello stato di
salute di A._______ dal maggio 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni del SAM del 22 maggio
2017 e del 28 marzo 2018 paiono di primo acchito unicamente una valuta-
zione diversa – per quanto riguarda la ritrovata capacità lavorativa – di una
situazione identica.
17.5
17.5.1 Sennonché alla luce del nuovo rapporto del dott. N._______ del
14 marzo 2018, redatto in seguito alla richiesta del dott. Q._______ del
SMR pendente causa di ricorso, con presa di posizione del 28 marzo 2018
il SAM ha rilevato che, in presenza di un quadro clinico invariato, è cam-
biato l’impatto dei disturbi lamentati sulla capacità lavorativa della ricor-
rente. In sostanza l’insorgente, con il passare degli anni, si sarebbe adat-
tata alla sua malattia, in particolare alla situazione di dolore cronico, non
presentando i segni di sofferenza descritti dal dott. G._______.
C-7329/2017
Pagina 33
Ora, l’apprezzamento delle perite del SAM, secondo cui vi è stato, rispetto
al momento, il 26 maggio 2014, in cui è stata confermata la rendita intera
riconosciuta il 16 novembre 2012, un miglioramento dell’adattamento alla
situazione di salute – per cui l’interessata sarebbe capace al lavoro nella
misura del 50% in qualità di collaboratrice della logistica e dell’80% in atti-
vità sostitutive adeguate – non convince e non trova riscontro negli atti di
causa, come rettamente rilevato nel gravame (consid. 16.1).
In sostanza, il miglioramento è stato rilevato nel fatto che la ricorrente si
sarebbe progressivamente adattata alla sua malattia. Il processo di ade-
guamento sarebbe coinciso con un adattamento ai dolori cronici e con un
miglioramento della capacità nell’utilizzo del braccio sinistro. Ciò che tro-
verebbe conferma nel fatto che la ricorrente non ha mai eseguito infiltra-
zioni contro il dolore, come proposto nella procedura precedente dal dott.
H._______, secondo cui la cura avrebbe potuto migliorare la situazione di
salute, né si è sottoposta a cure fisioterapiche, né infine avrebbe assunto
medicamenti infiammatori nella misura indicata, ritenuto che in tal caso
avrebbe manifestato gravi problemi gastrici.
Tuttavia, e da un lato, l’insorgente non ha mai affermato, né risulta altri-
menti dimostrato da riscontri oggettivi di cui agli atti di causa (da non con-
fondere con la valutazione dei periti), esservi stata una diminuzione della
sofferenza connessa con le patologie sofferte. I disturbi soggettivi indicati
ai periti sono al contrario rimasti sostanzialmente invariati (perizia del dott.
G._______ del 18 ottobre 2013 [doc. UAIE 53 pag. 175], perizia pluridisci-
plinare del SAM del 21 maggio 2014 [doc. UAIE 64 pag. 214], perizia plu-
ridisciplinare del SAM del 22 maggio 2017 [doc. UAIE 93 pag. 300]. Dalle
carte processuali non risultano inoltre neppure dei riscontri oggettivi quo
all’adattamento al dolore rispetto al 2014. In sostanza, già anteriormente
alla conferma della rendita intera del 26 maggio 2014, la medesima si oc-
cupava delle faccende domestiche non pesanti, della spesa settimanale
con l’aiuto del marito, cucinava, effettuava delle passeggiate di circa 30 mi-
nuti 2 o 3 volte alla settimana (doc. UAIE 64 pag. 209 in relazione con il
doc. UAIE 93 pag. 301) ed era ritenuta idonea alla guida (rapporto del dott.
E._______ del 27 maggio 2013 [doc. UAIE 46 pag. 4] e allegato al
doc. UAIE 93 pag. 369). L’assenza di cure fisioterapiche dopo il gennaio
2013 era altresì già stato rilevato nell’ottobre 2013 dal dott. G._______
(doc. UAIE 53 pag. 176) e pure evidenziata dal SAM nella perizia del
21 maggio 2014 (doc. UAIE 64 pag. 10).
C-7329/2017
Pagina 34
Parimenti poi l’autorità inferiore non ha comprovato che l’insorgente aveva
fornito alla madre malata delle cure ed assistenza non consone alla capa-
cità valetudinaria.
Dagli atti di causa non emerge inoltre che all’assicurata siano state pre-
scritte le infiltrazioni consigliate dal dott. G._______ (doc. UAIE 53
pag. 180) e dal dott. H._______ (allegato al doc. UAIE 64 pag. 235), che
avrebbero potuto, a detta degli esperti, migliorare il dolore e quindi anche
la capacità lavorativa residua. Nulla può esserle rimproverato a questo ti-
tolo.
Secondo l’art. 21 cpv. 4 LPGA infatti le prestazioni possono essere tempo-
raneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante
una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un ade-
guato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di
quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro
o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e prov-
vedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la
salute.
In conclusione, né i periti incaricati dall’Ufficio AI né l’autorità inferiore
hanno dimostrato, nel senso della probabilità preponderante, un minor im-
patto dell’invariato stato di salute – in particolare un adattamento ai dolori
cronici – sulla capacità lavorativa.
17.5.2 Da quanto esposto, discende che l’autorità inferiore ha effettuato
una valutazione diversa di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente inva-
riato e conseguentemente eseguito un’illegittima revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 84 consid. 3 nonché i riferimenti di cui al
consid. 7.5 del presente giudizio).
17.6 Del resto, come detto, l’amministrazione ha avviato una nuova proce-
dura di revisione, omettendo di porre in atto i provvedimenti che sia se-
condo il dott. H._______ (doc. UAIE 64 pag. 271) che secondo il dott.
G._______ (doc. UAIE 53 pag. 181) avrebbero potuto influenzare i dolori e
pertanto anche la capacità lavorativa. Entrambi i medici avevano infatti di-
chiarato, in occasione della redazione delle perizie all’attenzione dell’UAIE,
che una reintegrazione professionale avrebbe potuto essere prevista solo
in caso di miglioramento del dolore alla spalla e che una rivalutazione della
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Pagina 35
capacità lavorativa avrebbe potuto essere intrapresa solo successiva-
mente al trattamento consigliato (doc. UAIE 64 pag. 217). In particolare il
dott. H._______ aveva precisato che “ (…) l’A. dovrà orientare il percorso
terapeutico su una base di tipo antinfiammatorio al fine di poter recuperare
sul dolore, considerando anche eventualmente una serie d’infiltrazioni e
sulla base di tutto ciò associare un’immobilizzazione della spalla per verifi-
care anche quanto effettivamente il dolore è dato dalla infiammazione o
piuttosto da un impedimento di mobilizzazione della spalla stessa. Quindi
la prognosi a medio-lungo termine potrebbe essere di un miglioramento se
si riuscisse, attraverso una serie di infiltrazioni, a controllare la sintomato-
logia dolorosa che impedisce un recupero funzionale. Questo potrebbe
portare ad un eventuale recupero della capacità lavorativa “ (doc. UAIE 64
pag. 218).
Inoltre il dott. G._______, per gli stessi motivi, cioè per valutare l’influenza-
bilità dei dolori e quindi il recupero della capacità lavorativa, aveva proposto
all’UAIE di rivolgersi ad una clinica universitaria, ciò che l’amministrazione
non ha fatto (doc. UAIE 53 pag. 179 e 182).
Da quanto sopra esposto emerge che, al momento dell’esperimento della
perizia specialistica eseguita dal SAM in corso di revisione, le condizioni
poste dai medici per procedere ad una rivalutazione della capacità lavora-
tiva non erano in realtà adempiuti, non essendo stato posto in atto, ai sensi
del citato art. 21 LPGA, alcun provvedimento per verificare l’influenzabilità
del dolore.
In simili condizioni la decisione impugnata si fonda su un accertamento
incompleto dei fatti rilevanti, non essendo note le conseguenze delle cure
proposte sul dolore, condizione sine qua non per una rivalutazione della
capacità lavorativa. Un miglioramento della stessa è unicamente possibile
ma non verosimile.
Ne consegue che il ricorso dev’essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata annullata.
18.
18.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so-
stituirsi all’autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore per un nuovo giudizio
(cfr. sentenza del TAF C-2183/2913 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In
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Pagina 36
particolare, si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono completi e co-
munque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale (v. sentenza
del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF
126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i
motivi precedentemente indicati.
18.2 L’incarto è pertanto rinviato all’UAIE affinché, tramite uno specialista
in ortopedia/reumatologia, se possibile a livello universitario, ponga in atto
i provvedimenti di cura proposti a suo tempo dai periti per verificare preli-
minarmente l’influenzabilità del dolore e per valutare lo stato di salute e
l’evoluzione della capacità lavorativa. Considerate le dichiarazioni parzial-
mente contraddittorie del dott. N._______ a proposito della capsulite retrat-
tile (seppur in un secondo tempo riviste e approfondite in modo convin-
cente) e delle conclusioni divergenti da questo punto di vista esposte dal
SAM, appare adeguato rivolgersi ad uno altro specialista nel ramo (cfr.,
sulla possibilità di un rinvio all’autorità inferiore in particolare per comple-
tare un aspetto non approfondito, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 e sen-
tenza del TF 8C_633/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 3.3).
Infine il caso dovrà essere rivalutato anche da un punto di vista pluridisci-
plinare, tramite l’aggiornamento delle perizie eseguite dal dott. L._______
e dalla dott.ssa M._______, e consulto finale in comune, alfine di stabilire
la capacità lavorativa residua dell’assicurata da un punto di vista comples-
sivo.
19.
19.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente il
23 gennaio 2018 (doc. TAF 4) verrà restituito alla ricorrente.
19.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede si giustifica
altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in
combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF,
le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al
Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata
delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, come
nel caso concreto, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14
cpv. 2 TS-TAF).
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Pagina 37
19.2.1 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in
funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza
del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6).
19.2.2 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre
tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è
retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del
mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere
considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre,
le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non
possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del
27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti).
19.2.3 Il caso in esame non è complesso dal punto di vista dei fatti, ritenuto
che l'incarto dell'Ufficio AI non è eccessivamente voluminoso e che la fatti-
specie non pone questioni in diritto di particolare difficoltà. L’attività dell’av-
vocato si è peraltro limitata alla stesura del ricorso (tredici pagine) e della
replica (sei pagine).
Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudi-
cante determina un'indennità (comprensiva di onorario e spese vive) di
fr. 2'800.-.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 38
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché proceda al completamento
dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il
23 gennaio 2018, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
4.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Pagina 39
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera, o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: