B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7332/2014
Sen t en z a d e l 1 5 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Vanna Cereghetti,
Studio legale e notarile Macconi, Via Ginevra 5,
casella postale 6147, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino libanese ed italiano nato il (…), è giunto in Italia negli
anni Ottanta al fine di studiare medicina. Nel 1987 si è unito in matrimonio
a B._______, cittadina italiana nata nel (…). Nel 1989 A._______ ha otte-
nuto la cittadinanza italiana, mantenendo la nazionalità libanese. Dall'u-
nione coniugale sono nati 3 figli, C._______ nel (…), D._______ nel (…) e
E._______ nel (…).
B.
Il 13 maggio 1991 A._______, unitamente alla famiglia si è trasferito in
Svizzera, ottenendo dapprima un permesso di dimora annuale e nel 1996
un permesso di domicilio. Durante la permanenza in Ticino, l'interessato ha
sempre svolto la professione di medico, unitamente alla moglie, anch'essa
medico. Nel 2011 la moglie ed i figli D._______ e E._______ hanno otte-
nuto la cittadinanza Svizzera.
C.
Nel corso del 2007 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha avviato un
procedimento penale nei confronti di A._______. Il 21 marzo 2013 detta
inchiesta è sfociata nella condanna – pronunciata mediante rito abbreviato
– della Corte delle assise correzionali di Lugano a una pena detentiva di
18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per
i reati di ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone inca-
paci di discernimento o inette a resistere, falsità in documenti e complicità
in infrazione alla LAMal (RS 832.10).
D.
A seguito di tale condanna la Sezione della popolazione del Canton Ticino
(SPOP), con decisione 28 agosto 2013, ha revocato il permesso di domi-
cilio dell'interessato. Statuendo sul ricorso interposto da A._______ il
13 settembre 2013, in data 15 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha con-
fermato il provvedimento emanato dalla SPOP. L’interessato ha lasciato il
territorio elvetico l'8 marzo 2014 trasferendosi in Libano.
E.
Dopo avere concesso a A._______ l’occasione di esprimersi nell'ambito
dell'esercizio del diritto di essere sentito, in data 25 novembre 2014 l'Ufficio
federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della mi-
grazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto
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d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 5 anni, ossia fino al
24 novembre 2019. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della
grave ed attuale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati
commessi comportano. La SEM ha in particolare sottolineato che il ricor-
rente ha delitto sull'arco di un lungo periodo, contravvenendo a svariate
norme del diritto penale elvetico, in particolare commettendo crimini contro
l'integrità sessuale, abusando della propria posizione di medico gineco-
logo. L'autorità inferiore ha inoltre considerato che né la solida relazione
matrimoniale, né la vicinanza dei propri familiari l'hanno dissuaso dal per-
petrare detti atti delittuosi. In virtù della gravità dei gesti del ricorrente e con
riferimento alla sua nazionalità italiana, la SEM ha considerato che nella
fattispecie vi fossero i presupposti per derogare alle norme previste
dall'ALC (RS 0.142.112.681), pronunciando una misura di allontanamento
dal territorio elvetico; per gli stessi motivi la SEM ha ritenuto che vi fossero
i presupposti per derogare al diritto al rispetto della vita privata e familiare
ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU.
F.
A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro
la citata decisione in data 16 dicembre 2014 dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale), postulando in via principale l'annul-
lamento della decisione impugnata ed in via subordinata la riduzione della
durata di validità del divieto d'entrata ad un anno.
A sostegno del proprio gravame, l'insorgente ha innanzitutto sostenuto che
l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate
il 9 maggio 2014 nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentito. In
particolare il ricorrente ha rimproverato alla SEM di avere riconosciuto
nell’interessato una minaccia grave e attuale per l’ordine e la sicurezza
pubblici ai sensi delle disposizioni dell’ALC senza tuttavia avere preso de-
bitamente in considerazione la sua situazione personale alla luce del diritto
al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. A._______
ha infatti sostenuto che il mantenimento della misura di allontanamento dal
suolo elvetico pronunciata nei suoi confronti comporterebbe una violazione
di detta norma e sarebbe contraria al principio di proporzionalità, ragione
per cui sarebbe da annullare.
L’insorgente ha altresì contestato l’apprezzamento effettuato dalla SEM
che lo ha considerato a rischio di recidiva. A._______ ha in particolare sot-
tolineato che i fatti penalmente reprensibili alla base della decisione di di-
vieto d’entrata risalgono oramai a diversi anni orsono. Il ricorrente ha altresì
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rammentato di avere pienamente collaborato nel corso dell’indagine pe-
nale e di non essere mai stato incarcerato per i delitti commessi, ciò che a
suo dire dimostrerebbe come egli in realtà non abbia mai rappresentato un
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. Considerato che i delitti com-
messi si inserivano unicamente nell’ambito professionale, l’interessato ha
sottolineato che, non essendo più abilitato ad esercitare la professione di
medico, il rischio di recidiva non sussiste, a maggior ragione dato che egli
non è più autorizzato a risiedere in Svizzera.
A._______ ha inoltre invocato la violazione da parte della SEM del diritto
al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, dal mo-
mento che la decisione di divieto d’entrata non gli permetterebbe di man-
tenere i rapporti con i tre figli e la moglie residenti in Svizzera, dove
quest’ultima esercita la professione di medico. Il ricorrente ha sottolineato
che i figli hanno sempre vissuto in Svizzera e, ad eccezione del primogenito
(trasferitosi in Svizzera con i genitori all’età di 4 anni), sono cittadini elvetici,
come pure la moglie. L’interessato si è altresì richiamato al fatto che nel
periodo compreso tra la revoca del suo permesso di domicilio da parte delle
competenti autorità cantonali e l’emanazione della decisione qui impugnata
da parte della SEM, egli – nel frattempo trasferitosi in Libano presso i suoi
parenti – ha potuto liberamente recarsi in Svizzera, a suo dire ciò dimostre-
rebbe il fatto di non rappresentare alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici elvetici.
Per questi motivi il ricorrente ha altresì postulato la restituzione dell’effetto
sospensivo al ricorso tolto dall’autorità inferiore.
G.
Mediante decisione incidentale del 13 febbraio 2015 il Tribunale ha accolto
quest’ultima richiesta, restituendo al ricorso del 16 dicembre 2014 l’effetto
sospensivo.
H.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, la SEM, con le sue
osservazioni del 16 aprile 2015, ha postulato la reiezione del ricorso in tutte
le sue conclusioni, non consentendo le argomentazioni addotte dall'inte-
ressato di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.
I.
In data 6 maggio 2015 il ricorrente ha dichiarato di prendere atto delle os-
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servazioni dell’autorità inferiore e, richiamandosi a quanto esposto nel ri-
corso del 16 dicembre 2014, si è riconfermato nei motivi e nelle conclusioni
esposti in quest’ultimo.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 con-
sid. 1.1 con rinvii).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 6
3.
3.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), fatto salvo il cpv. 5, la
SEM vieta l’entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se, l’allontana-
mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2
lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Nell’ottica del diritto
interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr prescrive che, nell'esercizio del loro potere di-
screzionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e
della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
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(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i citta-
dini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.2 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave
dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura»
va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva
64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di
soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera cir-
colazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977
pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa,
Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
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l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 con-
sid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre
2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013
del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 con-
sid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.4 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.5 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e nu-
merosi rinvii).
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5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità libanese ed italiana, di conseguenza
nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle di-
sposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non con-
tiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni
più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
5.4 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
«pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC.
Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità»
dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
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essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute
pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa
in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Dalle tavole processuali risulta che A._______ si è trasferito in Svizzera
nel 1991. Durante la sua permanenza sul territorio della Confederazione
egli ha vissuto con la famiglia ed esercitato la professione di medico gine-
cologo, ed è essenzialmente in questa veste che, nel periodo compreso tra
il gennaio 2001 ed il giugno 2008, ha commesso i delitti per i quali è stato
condannato in data 21 marzo 2013 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano ad una pena detentiva di 18 mesi sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni. A._______ è stato infatti riconosciuto colpevole
di ripetuta coazione sessuale (per atti commessi nel 2001), di ripetuti atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (per
infrazioni commesse negli anni 2003, 2006 e 2007), di falsità in documenti
(per atti commessi nel 2008) e di complicità in infrazione alla LAMal
(RS 832.10) (per delitti commessi nel 2008). I reati contro l’integrità ses-
suale di cui si è macchiato A._______ sono stati commessi ai danni di 4
donne, di cui 3 erano sue pazienti; invece per quanto concerne i reati pa-
trimoniali commessi a danno delle casse malattia, occorre sottolineare che
il valore su cui essi vertevano corrisponde a fr. 25'592.90 (cfr. sentenza
della Corte delle assise correzionali di Lugano del 21 marzo 2013,
pagg. 18-27 dell’incarto Simic).
6.2 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili
toccati, quali l’integrità sessuale, il provvedimento avversato soddisfa le
condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera
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circolazione sancito dall'ALC. Ne discende inoltre che questi comporta-
menti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare
all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una
violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adem-
piono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
7.
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 In merito alla questione a sapere se nel caso in esame il ricorrente rap-
presenti una minaccia attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici, a mente
del Tribunale, deve essere data una risposta negativa. Sebbene, come si
è visto, le infrazioni commesse da A._______ fossero molto gravi, viste le
modalità e i beni giuridici minacciati, occorre d’altro canto osservare che i
delitti perpetrati si inserivano nell’ambito dell’attività professionale dell’inte-
ressato, essendo perpetrati in qualità di medico ginecologo curante delle
vittime, per quanto concerne i reati contro l’integrità sessuale, e ai danni
delle casse malati, per quanto invece riguarda i reati di natura patrimoniale.
Dagli atti è emerso che dal momento della condanna il ricorrente non ha
più esercitato la professione di medico e, con decisione del 7 feb-
braio 2014, il Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino
gli ha revocato l’autorizzazione all’esercizio della professione per una du-
rata indeterminata. Ne discende che il rischio che A._______ possa in fu-
turo commettere atti delittuosi ai danni di pazienti e casse malattia deve
essere considerato come debole. Va altresì considerato che l’insorgente
non è autorizzato a vivere in Svizzera, avendo il 28 agosto 2013 la SPOP
revocato il suo permesso di domicilio (cfr. pagg. 1-2 dell’incarto Simic), de-
cisione confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 15 gennaio 2014 (cfr.
pagg. 3-15 dell’incarto Simic).
8.
Venendo meno uno dei requisiti affinché sia possibile emanare una deci-
sione di divieto d’entrata nei confronti dell’interessato, non occorre esami-
nare le ulteriori censure formulate da A._______ in merito alla presunta
violazione del principio di proporzionalità e del diritto al rispetto della vita
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privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU da parte dell’autorità inferiore, seb-
bene il Tribunale a questo proposito osserva a titolo abbondanziale che gli
interessi privati in ambito familiare del ricorrente avrebbero giocato un ruolo
non secondario nell’ambito dell’apprezzamento della presente fattispecie.
9.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia
come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a
carico dell'autorità inferiore.
10.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1’200.–, IVA esclusa (cfr.
art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA
[RS 641.20]), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione di divieto d’entrata pronunciata dall’autorità inferiore il 25 no-
vembre 2014 è annullata.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 1'000.– versato in data
5 marzo 2015 sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giu-
dicato della presente sentenza.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1’200.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: