Corte II I
C-7342/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del
27 settembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7342/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come pittore-imbianchino dal 15 febbraio 1982
fino al 1990, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). L'11 maggio 1990
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
cantone di Basilea-Campagna (UAI) una domanda per l'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 e 2).
L'assicurato non risultava allora, e non risulta tuttora, beneficiare di
una pensione d'invalidà civile italiana.
Tramite pronuncia del 21 ottobre 1991, la Commissione
dell'assicurazione invalidità del cantone di Basilea-Campagna (CAI) ha
riconosciuto all'assicurato, per un grado d'invalidità del 100%, il diritto
ad una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 1990, come
conseguenza di una sindrome lombovertebrale e di disturbi psichici,
prevedendo una revisione della rendita nel novembre 1993 (doc. 25).
Con decisione del 20 dicembre 1991, la Cassa cantonale di
compensazione del cantone di Basilea-Campagna ha quindi accordato
all'assicurato una rendita intera d'invalidità e le relative rendite
completive per la moglie ed i figli, a decorrere dal 1° maggio 1990
(doc. 27).
B.
In seguito al rientro dell'assicurato in Italia, l'incarto è stato trasmesso
per competenza alla Commissione per l'assicurazione invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (CAIE; doc. 37). Il 25 novembre 1993 la
CAIE ha iniziato la prima procedura di revisione del diritto alla rendita,
conformemente alla pronuncia della CAI del 21 ottobre 1991 (doc. 43).
Dopo avere raccolto diversa documentazione medica, tra cui l'avviso
del proprio servizio medico, formulato nel rapporto della dott.ssa
E._______, del 31 dicembre 1993, secondo il quale lo stato di salute
dell'assicurato era chiaramente migliorato e l'incapacità lavorativa
come pittore era pari al 15% dall'8 ottobre 1993 (doc. 50), la CAIE ha
stabilito, con delibera del 14 aprile 1994, che l'assicurato non aveva
più diritto ad una rendita d'invalidità per il futuro (doc. 56). Con
decisione del 15 aprile 1994, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha quindi soppresso all'assicurato il diritto alla rendita
d'invalidità, a partire dal 1° giugno 1994 (doc. 58).
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Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 28 aprile
1994, alla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti
all'estero (CFR). Mediante giudizio del 10 ottobre 1994, la CFR ha
accolto il ricorso e rinviato la causa alla CSC per ulteriori accertamenti
(doc. 72).
L'Ufficio per l'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), nuova denominazione della CAIE, ha proceduto
all'esecuzione degli accertamenti ordinati dalla CFR. Dopo avere
calcolato una perdita di guadagno del 53.17%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 50%, sulla base del raffronto del salario da valido
(attività di pittore) con il salario da invalido (attività leggere, come per
esempio quella di bidello, esercitate al 70%), l'UAIE ha emanato una
decisione il 5 settembre 1995, con la quale ha accordato all'assicurato
una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno 1994, nonché le relative
rendite completive per la moglie e i figli (doc. 75 a 93).
C.
Il 19 maggio 1998 l'UAIE ha dato inizio alla seconda procedura di
revisione della rendita d'invalidità, chiedendo all'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS) la produzione di una perizia
medica dettagliata E 213 e di un esame neuropsichiatrico dattiloscritto,
come pure l'invio di una copia delle eventuali cartelle cliniche dal 1995
(doc. 94).
L'INPS ha fatto pervenire all'UAIE gli esami richiesti, ossia la relazione
d'esame neuropsichiatrico del dott. G._______, del 23 settembre
1998, che diagnostica sfumati segni clinici di sofferenza radicolare L5
a modestissima incidenza funzionale (doc. 103), e la perizia E 213 del
dott. Go._______, del 23 settembre 1998, che fa stato di esiti da
intervento di nucleo-aspirazione per ernia del disco (EDD) L4-L5 e
pone un grado d'invalidità generale del 15% (doc. 104).
L'UAIE ha quindi trasmesso questi due referti medici per valutazione al
proprio servizio medico, nella persona del dott. S._______, il quale,
nella sua presa di posizione del 4 maggio 1999, ha posto la diagnosi
di sindrome lombovertebrale cronica e esiti di depressione ansiosa,
concludendo che non sono intervenuti miglioramenti essenziali del
quadro clinico da marzo 1995 e che il grado d'incapacità lavorativa
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dell'assicurato risulta perciò immutato. Il medico dell'UAIE ha nel
contempo fissato la data per una nuova revisione al 31 maggio 2002
(doc. 107).
Fondandosi su questa valutazione, l'UAIE ha così comunicato
all'assicurato, il 10 maggio 1999, che il grado d'invalidità rimaneva
invariato e che, di conseguenza, la rendita non subiva modifiche (doc.
108).
D.
Il 4 marzo 2003 l'UAIE ha dato inizio alla terza procedura di revisione
della rendita d'invalidità, chiedendo all'INPS la produzione di una
nuova perizia medica dettagliata E 213 e di un nuovo esame
neuropsichiatrico dattiloscritto, come pure l'invio di una copia delle
eventuali cartelle cliniche dal 1999 (doc. 109).
L'INPS ha fatto pervenire all'UAIE gli esami richiesti, ossia la relazione
d'esame neuropsichiatrico del dott. G._______, del 10 giugno 2003,
che diagnostica delle infermità neuropsichiatriche non obbiettivabili
(doc. 120), e la perizia E 213 del 12 giugno 2003, di cui non è
possibile decifrare il nome dell'autore, che fa stato di discopatie
lombari multiple senza deficit neurologici obbiettivabili, lieve
limitazione dei movimenti del tronco ed esiti da intervento di nucleo-
aspirazione per EDD L4-L5, e pone un grado d'invalidità generale del
20% (doc. 121).
Come attestato dal rapporto del dott. C._______ del 27 luglio 2003,
l'assicurato ha soggiornato, dal 17 al 27 luglio 2003, presso l'Ospedale
(...), dove è stato sottoposto, il 22 luglio, ad un intervento di
laminectomia decompressiva L3-L4 bilaterale, con asportazione
dell'ernia discale L4-L5 a sinistra, il decorso post-operatorio essendo
stato regolare, con regressione della sintomatologia algica (doc. 123).
Pronunciandosi il 17 ottobre 2003 sulla nuova documentazione medica
all'incarto, la dott.ssa J._______, medico dell'UAIE, ha posto, da un
lato, la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, nonché di
discopatia e spondilartrosi accentuata L4-L5, e, dall'altro lato, non
riuscendo a decifrare il rapporto del dott. C._______, ha richiesto la
produzione di un nuovo rapporto neurochirurgico per valutare lo stato
di salute dell'assicurato dopo l'intervento di laminectomia del 22 luglio
2003 (doc. 126).
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Dopo aver preso conoscenza, in particolare, della versione
dattiloscritta del rapporto del dott. C._______, la dott.ssa J._______
ha considerato, il 21 marzo 2004, che la capacità lavorativa
dell'assicurato nell'attività di pittore è pari al 70%, mentre essa è
completa in attività leggere, prevalentemente in posizione seduta, e
ciò dall'8 gennaio 2004 (doc. 130 e 133).
In seguito, la dott.ssa J._______ si è pure pronunciata sul nuovo
rapporto neuropsichiatrico agli atti, del 26 gennaio 2004, affermando
che l'assicurato manifesta una leggera limitazione funzionale del
rachide lombare, per cui la propria valutazione del 21 marzo 2004
rimane valida (doc. 136).
Con progetto di decisione del 5 agosto 2004, l'UAIE ha manifestato
all'assicurato l'intenzione di procedere alla soppressione della rendita
d'invalidità (doc. 138). Avendo l'assicurato rinunciato a formulare delle
osservazione al detto progetto, l'UAIE ha emanato una decisione, il 23
settembre 2004, con la quale ha soppresso il diritto ad una rendita
d'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2004 (doc. 143).
Il 15 ottobre 2004 l'assicurato ha formulato opposizione, per il tramite
dell'Istituto nazionale confederale italiano di assistenza (INCA), contro
questa decisione, chiedendo il suo annullamento e il riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche dopo la fine del
mese di ottobre 2004 (doc. 146). L'INCA ha in seguito trasmesso un
rapporto d'esame radiologico del rachide lombare, del 7 ottobre 2004
(doc. 149), e un certificato del dott. Z._______, del 16 settembre 2004,
facente stato di deficit della deambulazione per stenosi del canale
lombare in L3-L4 ed esiti di asportazione di ernia discale in L4-L5, in
presenza di dolori con limitazione funzionale dei normali movimenti di
flesso-estensione del rachide, intensa contrattura dei muscoli
paravertebrali ed evidente claudicatio neurogena che menoma in
grado severo ogni proficua attività lucrativa dell'assicurato (doc. 150).
Invitato dall'UAIE a pronunciarsi su questi nuovi referti medici, il dott.
L._______ ha considerato, nella sua presa di posizione del 7 dicembre
2004, che non è constatabile, contrariamente al parere espresso dalla
dott.ssa J._______, alcun miglioramento rilevante dello stato di salute
dell'assicurato (doc. 152).
Pagina 5
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Fondandosi su questo apprezzamento medico, l'UAIE ha emesso una
decisione, il 26 gennaio 2005, con la quale ha accolto l'opposizione e
annullato la decisione del 23 settembre 2004, riprendendo il
versamento della mezza rendita d'invalidità, con le rendite completive,
retroattivamente dal 1° novembre 2004 (doc. 155).
E.
Il 23 aprile 2007 l'assicurato ha presentato una domanda di revisione
della sua rendita d'invalidità (doc. 156), corredata di diversa
documentazione medica, ossia: una tomografia assiale computerizzata
(TC) del rachide lombosacrale, del 7 ottobre 2004, già agli atti (doc.
157); un referto di risonanza magnetica del rachide lombo-sacrale, del
23 maggio 2006 (doc. 158); una relazione clinica del dott. C._______,
del 13 settembre 2006 (doc. 159); una TC del rachide lombosacrale,
dell'8 marzo 2007 (doc. 160); un rapporto di visita neuroradiologica del
dott. F._______, del 13 marzo 2007 (doc. 161); e un certificato della
dott.ssa R._______, del 20 aprile 2007 (doc. 162).
Dopo aver preso conoscenza della detta documentazione medica, il
dott. L._______ ha considerato, nella sua presa di posizione del 23
giugno 2007, che non sono intervenuti, dal suo ultimo apprezzamento,
cambiamenti rilevanti nello stato di salute dell'assicurato, per cui il
grado dell'incapacità lavorativa rimane invariato, lavori leggeri nel
campo della sua ultima attività di pittore possono essere eseguiti a
metà giornata e, in attività confacenti, la capacità lavorativa è pari al
70% (doc. 165).
L'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione il 28 giugno
2007, con il quale ha manifestato all'assicurato l'intenzione di non
entrare nel merito della richiesta di revisione (doc. 166).
L'assicurato si è opposto a questo progetto di decisione, il 10 agosto
2007, chiedendo di essere messo a beneficio di una rendita di almeno
tre quarti, a decorrere da aprile 2007. A supporto della sua pretesa,
egli ha prodotto, oltre a della documentazione medica già agli atti,
anche una relazione clinica del dott. C._______, del 1° agosto 2007,
facente stato, in particolarità, di rigidità del rachide lombare,
contrattura della muscolatura paravertebrale lombare, segno di
Lasègue positivo bilateralmente a 45°, deambulazione difficoltosa sui
talloni e dolori al punto sciatico gluteo, con limitazione dell'attività
sociale e lavorativa dell'assicurato (doc. 167).
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Il 21 settembre 2007, prendendo posizione su quest'ultimo referto
medico, il dott. L._______ ha rilevato che non si è in presenza di
elementi diagnostici nuovi, per cui la sua valutazione del 21 settembre
2007 rimane invariata (doc. 170).
Il 27 settembre 2007 l'UAIE ha così deciso di non esaminare la
richiesta di revisione dell'assicurato, per il motivo che, dalla
documentazione medica allegata alla domanda, non risulta una
modifica rilevante del grado d'invalidità (doc. 172).
F.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INCA, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 30 ottobre 2007,
chiedendo che la decisione impugnata sia annullata, che
l'amministrazione entri nel merito della domanda di revisione e che gli
sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità di tre quarti da
aprile 2007, come pure che gli sia assegnata un'adeguata indennità
per ripetibili.
L'UAIE ha risposto il 25 febbraio 2008, rilevando che il ricorrente non è
riuscito a rendere plausibile una modifica rilevante del suo grado
d'invalidità, ed ha proposto il rigetto del ricorso e la conferma della
decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 12 marzo 2008, riconfermandosi nelle sue
conclusioni, ed ha prodotto due nuovi referti medici, uno della dott.ssa
Paños, del 3 marzo 2008 (verbale di pronto soccorso), e un altro del
dott. Se._______, della stessa data, nel quale si fa stato di una "failed
back pain syndrome" e si consiglia di sottoporre il ricorrente ad una
terapia del dolore e all'esercizio di ginnastica riabilitativa.
L'UAIE ha presentato la sua duplica l'8 aprile 2008, sottolineando, da
un lato, che i rapporti prodotti non contengono elementi atti a rendere
plausibile una modifica rilevante dello stato di salute dell'assicurato e,
dall'altro lato, che essi considerano lo stato di salute del ricorrente al
di là del 27 settembre 2007, ossia oltre il limite superiore del periodo
rilevante per il potere d'esame del Tribunale amministrativo federale.
L'UAIE ha perciò concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della
decisione impugnata.
Pagina 7
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G.
Con decisione incidentale del 14 aprile 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 21 maggio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
2.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
3.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 27 settembre
2007, con la quale l'UAIE non è entrato nel merito della sua richiesta
di revisione della rendita d'invalidità.
4.
4.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
4.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201),
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni. In questo caso, l'aumento della rendita
avverrà al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
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4.3 Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni,
l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Su questo punto,
l'amministrazione usufruisce di un certo margine di apprezzamento,
che il giudice deve, di principio, rispettare. Di conseguenza, il giudice
deve esaminare la questione dell'entrata in materia esclusivamente
quando questo punto è litigioso, cioè quando l'amministrazione ha
rifiutato l'esame di merito fondandosi sull'art. 87 cpv. 4 OAI e quando
l'assicurato ha interposto ricorso per questo motivo. Questo controllo
non è invece necessario allorquando l'amministrazione è entrata nel
merito della nuova domanda (DTF 109 V 114 consid. 2a e b). Questi
principi, sviluppati dalla giurisprudenza in relazione con una nuova
domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applicabili per
analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109 V
264 consid. 3).
4.4 In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare
se vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica
rilevante del grado d'invalidità, si deve tenere conto del lasso di tempo
intercorso tra la precedente decisione e quella che rifiuta di entrare in
materia sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere più
circostanziati quando questo lasso di tempo è breve
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10
consid. 1c/aa, non pubblicato, in DTF 127 V 294).
4.5 In concreto, la decisione iniziale che ha accordato al ricorrente
una rendita intera d'invalidità, è stata resa il 20 dicembre 1991 (doc.
27). L'UAIE ha poi condotto una prima procedura di revisione,
esaminando materialmente il diritto alla rendita, che si è terminata, il 5
settembre 1995, con il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita
(doc. 93). L'UAIE ha in seguito proceduto ad una seconda e ad una
terza revisione, le quale si sono concluse, il 10 maggio 1999 e il 26
gennaio 2005, senza modifica del diritto alla mezza rendita (doc. 108 e
155).
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere
limitato dal 26 gennaio 2005 al 27 settembre 2007.
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5.
5.1 In concreto, dalla documentazione medica agli atti, e in particolare
dalle perizie E 213, dagli esami neuropsichiatrici e dalle diverse prese
di posizione dei medici dell'UAIE, risulta che il ricorrente soffre,
sostanzialmente, di una sindrome lombovertebrale cronica (doc. 103,
104, 107, 120, 121, 123, 126, 136 e 167).
Per quanto riguarda i disturbi psichici, occorre rilevare che essi sono
stati menzionati, l'ultima volta, nel rapporto del dott. S._______ del 4
maggio 1991 (doc. 107), per cui il collegio giudicante è legittimato a
considerare che essi non rientrano più nel quadro diagnostico
ammesso dai diversi medici che si sono occupati successivamente del
ricorrente.
5.2 La decisione impugnata si fonda sul parere del servizio medico
dell'UAIE.
Come rilevato dal dott. L._______, la documentazione prodotta dal
ricorrente per sostanziare la sua domanda di revisione non apporta
nuovi elementi diagnostici e non contiene indicazioni secondo cui il
suo stato di salute sarebbe peggiorato in misura rilevante. I detti referti
si limitano, infatti, ad esporre la diagnosi senza valutazione delle sue
conseguenze, ad eccezione del rapporto del dott. C._______ (doc.
159), nel quale, se si riferisce, da un lato, che la sintomatologia algica-
parestesica limita l'attività sociale e lavorativa del ricorrente, senza
peraltro specificare che tipo di attività lavorativa e in che misura, si
sottolinea, dall'altro lato, che tale sintomatologia è parzialmente
controllata dalla terapia farmacologica e fisioterapica, per concludere
con il consiglio di utilizzare, in modo saltuario, il corsetto lombare, di
astenersi da sforzi fisici intensi e/o prolungati nel tempo e di sottoporsi
a dei cicli periodici di fisioterapia.
Rispetto ai due referti medici del 3 marzo 2008, prodotti dal ricorrente
nel quadro della presente procedura, essi attestano una
riacutizzazione della sintomatologia dolorosa, ma non sono atti a
fondare la prova di un peggioramento rilevante dello stato di salute del
ricorrente. Oltre a ciò, le loro constatazioni esorbitano dal periodo
d'esame al quale deve attenersi il Tribunale amministrativo federale, il
cui limite è il 27 settembre 2007, data della decisione impugnata, per
cui non è possibile prenderli in considerazione come mezzi di prova
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nell'ambito della presente procedura.
In conclusione, il Tribunale amministrativo federale può affermare che
la documentazione esibita nell'ambito della domanda di revisione e
della presente procedura non evidenzia alcun nuovo elemento di
rilievo a favore della tesi di un peggioramento rilevante dello stato di
salute del ricorrente durante il periodo d'esame pertinente, ossia dal
26 gennaio 2005 al 27 settembre 2007. Siccome il ricorrente non ha
dimostrato che il grado della sua invalidità si è modificato in misura
rilevante durante questo periodo, è a giusto titolo che l'UAIE non è
entrato nel merito della domanda di revisione.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 27 settembre 2007 deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
6.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv.
2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia
di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria,
pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è
applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità,
conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi
pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
7.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
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quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 21 maggio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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C-7342/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 21 maggio
2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. 982.55.116.150);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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C-7342/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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