Corte II I
C-7371/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 23 ottobre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7371/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il 1937, ha lavorato come
collaboratore esterno (giornalista) presso la Radio svizzera di lingua
italiana, a diverse riprese, nel 1972-73, dal 1976 al 1979 e dal 1983 al
1993. Dai certificati di salario annuali emerge che l'interessato
percepiva compensi secondo le sue prestazioni con la sola deduzione
delle imposte alla fonte, ma non gli oneri sociali (assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; doc. 42-54).
Il 30 giugno 2008, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 29).
In data 25 febbraio 2009 (doc. 37), la Cassa svizzera di
compensazione ha comunicato al richiedente che non potevano
essergli versate prestazioni dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia in quanto non risultavano contributi a suo favore.
B.
In data 18 marzo 2009, il nominato ha presentato tempestiva
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
producendo diversi riepiloghi salariali annuali ove in alcuni figura la
dicitura "deduzione AVS" ma con la precisazione "imposte", in altri la
menzione deduzione AVS è cancellata e sostituita dalla precisazione
"imposte alla fonte" (doc. 55).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha interpellato la Cassa
cantonale di compensazione (doc. 56). Nel contempo ha invitato
l'opponente a precisare se avesse risieduto in Svizzera nei periodi da
lui rivendicati e, se del caso, in quale Comune (doc. 58). La CSC ha
interpellato anche l'attuale SRG SSR idée Suisse (RTSI) per sapere,
segnatamente, se A._______, nella sua qualità di collaboratore,
risiedesse su territorio elvetico e se del caso, fossero stati versati
contributi AVS/AI in suo favore (doc. 60).
L'opponente, con lettera del 2 luglio 2009, ha fatto sapere di essersi
interessato presso l'ex datore di lavoro circa la sua posizione (acclude
copia della lettera di pari data indirizzata alla RTSI) e lamenta il fatto
che i documenti che lo riguardano non esisterebbero più (doc. 63, 64).
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In un'altra lettera del 9 luglio successivo, il nominato conferma di avere
lavorato presso la sede della RTSI di Lugano-Besso, ma che non ha
mai posseduto domicilio in Svizzera e che i compensi venivano versati
in una banca svizzera (doc. 68).
Da una lettera della RTSI del 24 agosto 2009 alla CSC emerge che, se
i contributi dovessero esistere, questi sarebbero registrati presso la
stessa Cassa federale di compensazione (26.1) e che, per il resto, non
possono essere fornite ulteriori precisazioni (doc. 75). La stessa
Cassa cantonale ha confermato (doc. 83) che il nominato non è ivi
iscritto e che, in ogni modo, la cassa competente sarebbe quella
federale (26.1). Dal canto suo la Cassa 26.1 ha confermato, con scritto
del 6 ottobre 2009, non esservi contributi in favore dell'opponente
(doc. 86).
Mediante decisione su opposizione del 23 ottobre 2009 (doc. 89), la
CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria
decisione del 25 febbraio precedente. L'amministrazione ha ricordato,
in sostanza, che l'interessato ha esercitato un'attività lucrativa per un
datore di lavoro svizzero ma, per l'essenziale, all'estero e dunque non
necessariamente astretto alla contribuzione sociale AVS/AI. Del resto,
lo stralcio in alcuni riepiloghi retributivi della menzione "deduzione
AVS" è sintomatico di tale esenzione contributiva, mentre lo stesso era
tenuto a pagare le imposte alla fonte.
C.
Con il ricorso depositato il 23 novembre 2009, A._______ ha
impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendone
l'annullamento e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative AVS. Il ricorrente non adduce motivazioni
diverse da quelle già avanzate in sede d'istruttoria che, se necessario,
saranno riprese nei considerandi in diritto.
Nella sua risposta di causa del 18 dicembre 2009, la CSC propone la
reiezione del ricorso riaffermando le motivazioni già espresse con la
decisione su opposizione.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
A._______ ribadisce, implicitamente, di mantenere il gravame.
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Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne il presunto versamento da parte
del ricorrente di contributi AVS/AI nel corso della sua attività per un
datore di lavoro svizzero. L'interessato fa valere di avere versato detti
contributi, segnatamente rifacendosi alla menzione "imposte" inserita
nei vari riassunti retributivi ad atti, mentre l'amministrazione ribadisce
di non aver trovato, malgrado ulteriori ricerche, contributi in suo favore.
5.
5.1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero
di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In
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base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone
fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera.
5.2 Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter LAVS). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale
può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato,
soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente
provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica
qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha
effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una
convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno
convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico
esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335
consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata
di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.3 Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, oggi Tribunale federale, TF), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
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durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H
161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).
6.
Il ricorrente ha certo provato di aver lavorato per un datore di lavoro
svizzero e non pretende di essere stato domiciliato o residente in
Svizzera. Egli ha incontestabilmente prodotto documenti che provano
la retribuzione da lui percepita. Egli comunque non adempie il requisito
assicurativo.
Tale circostanza è dimostrata dal fatto che in suo favore non è mai
stato aperto un conto individuale e tutte le ricerche in questo senso
sono risultate negative. La sua attività deve essere equiparata ad una
collaborazione professionale da parte di un cittadino straniero
domiciliato all'estero, che certo può recarsi nel nostro Paese per le
necessità dipendenti dal suo mandato, ma non per questo tenuto
all'obbligo contributivo AVS/AI. Le sue prestazioni sono soggette alla
ritenuta alla fonte, denominate, nei riepiloghi retributivi da lui prodotti,
"imposte", ma sotto questo termine non si configurano i contributi
AVS/AI. Del resto, in alcuni certificati di salari, la dicitura "deduzione
AVS" è stata espressamente cancellata (cfr.: doc. 42, 43, 44 riepiloghi
1993, 1992, 1991), segno evidente che non si prelevava contribuzione
AVS/AI. In altri certificati di salario annuali, sotto questa dicitura (AVS)
non figurano importi (doc. 45, 49, 50-53), mentre risultano trattenute
sotto la menzione iscritta di "imposte". Trattasi di deduzioni fiscali e
non di oneri sociali.
L'insorgente non ha dunque fornito la prova di un prelievo contributivo
AVS/AI sulle sue retribuzioni e, le ricerche complementari svolte da
parte dell'amministrazione, da ritenersi complete, non hanno dato
miglior esito.
Infine, la circostanza che al richiedente sia stato attribuito un numero
AVS è puramente di ordine amministrativo. Infatti, ricevuta la domanda
di rendita, è compito dell'amministrazione di assegnare al richiedente
(se non già espressamente menzionato) un numero AVS
corrispondente a determinati criteri (data di nascita, cognome e nome
ecc.) in base ai quali si possa risalire ai conti individuali presenti
presso le varie casse di compensazione.
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7.
7.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
7.2 Non sono prelevate spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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