Corte II I
C-7381/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del
28 settembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7381/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), celibe, ha lavorato in
Svizzera, con permesso per confinanti, come manovale-muratore dal
1987 al 2000, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 18 febbraio 2000
l'assicurato ha annunciato all'assicurazione malattia collettiva del suo
datore di lavoro, l'Helsana, di essere affetto da una lombalgia acuta da
sospetta discopatia e, il 27 dicembre 2000, ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI) una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 10; incarto Helsana, doc. 1/3).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAI ha acquisito,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto dell'assicurazione malattia collettiva Helsana, e in
particolare:
-- diversi certificati del medico curante dell'assicurato (doc. 1/3 a 11,
1/19, 1/24, 1/31, 1/34, 1/39, 1/45, 1/50, 1/57, 5/1 a 6);
-- diversi referti clinici, segnatamente delle tomografie assiali
computerizzate (TC) della colonna vertebrale (doc. 1/20, 1/23, 1/29 e
30, 1/40, 1/56, 1/58, 2/9, 3/8 e 9);
-- un primo rapporto del dott. G._______, del 22 marzo 2000, facente
stato di una sindrome lombo-radicolare irritativa bilaterale con/da ernia
discale mediana L4-L5, e di un'incapacità lavorativa completa (doc.
1/26 a 28);
-- un secondo rapporto del dott. G._______, del 29 agosto 2000, nel
quale è diagnosticata una sindrome lombovertebrale cronica e
recidivante con possibile irritazione radicolare residuale di L5 a
sinistra, in stato da operazione per ernia discale lombare, eseguita
probabilmente al livello L4/5 a sinistra, e nel quale è attestata
un'incapacità lavorativa completa fino a settembre 2000, con prova di
lavoro nella misura del 50% (presenza normale sul posto di lavoro, ma
con rendimento ridotto) dal 18 settembre 2000 (doc. 1/35 a 37);
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-- un terzo rapporto del dott. G._______, del 7 novembre 2000, nel
quale è ripresa la nota diagnosi ed è attestata un'incapacità lavorativa
del 50% nell'ultima attività svolta (doc. 1/47 e 48);
-- un quarto rapporto del dott. G._______, del 15 gennaio 2001, da cui
si evincono la nota diagnosi, un'incapacità lavorativa definitiva
completa per il lavoro di manovale-muratore e una caricabilità limitata
della colonna vertebrale, l'assicurato non potendo lavorare in flessione
lombare prolungata, effettuare movimenti ripetitivi di
flessione/estensione con il tronco e alzare pesi dal suolo superiori a
10-15 kg, mentre può rimanere in posizione seduta o eretta per più di
due ore al giorno, nonché muoversi liberamente su terreni piani e
sconnessi e salire e scendere scale senza problemi, l'uso delle mani e
delle braccia non essendo per il resto compromesso (doc. 3/4 a 6);
-- un quinto rapporto del dott. G._______, del 6 giugno 2001, nel quale
è riconfermata la nota diagnosi ed è stabilita un'incapacità lavorativa
definitiva completa per il lavoro di muratore, e nel quale è fatto
riferimento al rapporto del 15 gennaio 2001 per la descrizione dei limiti
funzionali di attività confacenti, per le quali l'assicurato dispone di una
capacità lavorativa completa, come quelle di guardia di sicurezza o
fattorino (doc. 3/2 e 3);
- il questionario per il datore di lavoro, del 25 gennaio 2001, dal quale
si evince che l'assicurato ha lavorato come manovale-muratore, dal 1°
gennaio 1991 all'11 febbraio 2000, per la ditta "W. Impresa
costruzioni", eseguendo, nel 2000, otto ore e venticinque minuti al
giorno durante cinque giorni alla settimana, e percependo da ultimo un
salario orario di Fr. 26.89, non inclusivo della tredicesima (doc. 14),
- il rapporto di perizia medica per l'UAI del dott. G._______, del 22
novembre 2002, da cui risulta la diagnosi di sindrome lombovertebrale
cronica con probabile irritazione radicolare intermittente L5 a destra in
stato dopo emilaminectomia L4 a destra, con discectomia per ernia
discale L4/5 e reazioni cicatriziali, nonché protrusione posterolaterale
a destra, osteocondrosi evolutiva L4/5, ernia discale paramediana
destra L5/S1 e turbe statiche del rachide, in parte secondarie
all'atteggiamento antalgico. Il perito ha pure stabilito, da febbraio 2000,
un'incapacità lavorativa completa per l'attività di manovale-muratore e,
in generale, per qualsiasi attività lucrativa (doc. 42/1 a 7),
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- il rapporto della dott.ssa B._______, del Servizio medico regionale
(SMR), del 20 dicembre 2002, nel quale sono riprese le conclusioni
della perizia medica del dott. G._______ ed è riconosciuta
un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività lucrativa da
giugno 2002, tuttavia con un periodo di piena capacità lavorativa, dal 6
giugno 2001 al 7 giugno 2002, in attività confacenti, che non
implichino, in particolare, la necessità di lavorare in flessione lombare
prolungata, effettuare movimenti ripetitivi di flessione-estensione con il
tronco ed alzare pesi dal suolo superiori a 10-15 kg. La dott.ssa
B._______ ha inoltre previsto una revisione della rendita per il 2005
(doc. 44),
- il rapporto finale del consulente in integrazione professionale (CIP),
del 15 gennaio 2003, dal quale si evince che, nel 2001, l'assicurato
avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal datore di lavoro per il
2000, un salario da valido di Fr. 62'800.- e, secondo i dati dell'Ufficio
svizzero di statistica relativi ad attività leggere e non qualificate
(tabelle RSS), un salario da invalido di Fr. 43'984.-, ridotto del 25% per
tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr.
32'988.-, per cui si ottiene una perdita di guadagno del 47.47%,
corrispondente ad una grado d'invalidità pari al 47% (doc. 46 e 47).
C.
Sulla base di questa documentazione medica ed economica, l'UAI ha
approntato un progetto di decisione per l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), formalmente
competente ad emettere la decisione nella fattispecie. Il 21 marzo
2003 l'UAIE ha così emanato tre decisioni separate: con la prima, ha
riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal
1° febbraio al 30 settembre 2001; con la seconda, ha accordato
all'assicurato un quarto di rendita dal 1° giugno al 30 settembre 2002;
e con la terza, ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita
intera d'invalidità dal 1° ottobre 2002 (doc. 50/1 a 8).
D.
Il 21 febbraio 2005 l'UAI ha dato inizio alla procedura di revisione della
rendita d'invalidità, così come previsto dalla dott.ssa B._______ nel
suo rapporto del 20 dicembre 2002 (doc. 51).
L'UAI ha richiesto una nuova perizia medica al dott. G._______. Dal
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rapporto peritale stilato da quest'ultimo il 16 gennaio 2006, si evince la
diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con/da turbe statiche
modiche del rachide (cifosi toracale allungata) e alterazioni
degenerative bisegmentali (L4/5: osteocondrosi netta in stato dopo
emilaminectomia L4 a destra con discectomia per ernia discale , con
reazioni cicatriziali e recidiva erniaria mediolaterale destra con
componente intraforaminale; L5/S1: condrosi con ernia discale
paramediana a destra). Il perito ha inoltre constatato un certo
assestamento della situazione clinica, in particolare per quanto
riguarda la funzionalità del rachide, e un miglioramento della statica
vertebrale, non più alterata da un atteggiamento antalgico, e della
funzionalità del tratto lombare, con limitazioni moderate in flessione, in
lateroflessione e in estensione, come pure una diminuzione dei dolori
in seguito a movimenti della cerniera lombare e la quasi scomparsa
dei disturbi alla palpazione manuale dei segmenti lombari, l'andatura
essendo per il resto armoniosa e non più zoppicante. Sulla base di
queste constatazioni, il perito ha confermato un miglioramento della
capacità lavorativa residua dell'assicurato, elencando dettagliatamente
i limiti funzionali relativi alle attività confacenti. Per il resto, il perito ha
riconfermato che l'attività di manovale-muratore non è più esigibile,
mentre che un'attività confacente, dopo un periodo di riadattamento di
approssimativamente due mesi, è normalmente esigibile a tempo
pieno (doc. 58/1 a 10).
Il 24 aprile 2006 la dott.ssa B._______, una volta preso conoscenza
del rapporto peritale del dott. G._______ e confermato le conclusioni
di quest'ultimo, ha invitato l'UAI a procedere alla rivalutazione
economica del caso e ad apprezzare la necessità di eventuali
provvedimenti professionali (doc. 63/1 a 3).
Dopo avere incontrato l'assicurato, la CIP ha redatto un primo
rapporto, il 26 giugno 2006, dal quale si evince che, nel 2004,
l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, previa indicizzazione dei dati
forniti dal datore di lavoro per il 2000, un salario da valido di Fr.
64'898.- e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad
attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido
di Fr. 53'040.-, ridotto del 10% per tenere conto delle circostanze
personali dell'assicurato, ossia Fr. 48'797.-, per cui si ottiene una
perdita di guadagno del 24.80%, corrispondente ad una grado
d'invalidità pari al 25% (doc. 66 e 68).
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Il 14 luglio 2006 la dott.ssa B._______, in seguito alla produzione da
parte dell'assicurato di un nuovo certificato del proprio medico curante
(doc. 69/1), si è nuovamente pronunciata sul caso, concludendo che il
detto certificato non oggettiva alcun peggioramento dello stato di
salute dopo gennaio 2006, ed ha invitato l'UAI a procedere alla
valutazione dei provvedimenti professionali da intraprendere (doc. 72/1
a 3).
La CIP ha così redatto un nuovo rapporto finale, il 20 luglio 2006, dal
quale si evince che, nel 2004, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare,
previa indicizzazione dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2000, un
salario da valido di Fr. 64'898.- e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di
statistica relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un
salario da invalido di Fr. 57'258.-, ridotto del 10% per tenere conto
delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 51'532.-, per cui si
ottiene una perdita di guadagno del 20.59%, corrispondente ad una
grado d'invalidità pari al 20% (doc. 73/1 a 3 e 74).
Sulla base di questa documentazione medica ed economica, l'UAIE ha
approntato un progetto di decisione, il 24 luglio 2006, con il quale ha
manifestato all'assicurato l'intenzione di procedere alla soppressione
della sua rendita a decorrere da gennaio 2006, invitandolo nel
contempo a presentare sue eventuali obiezioni entro un termine di
trenta giorni (doc. 78/1 a 5).
L'8 settembre 2006 l'assicurato, per il tramite dell'Istituto nazionale
confederale italiano di assistenza (INCA), si è opposto al progetto di
decisione, sostenendo che il suo stato di salute non è per nulla
migliorato, ed ha allegato nuova documentazione medica, tra cui un
referto di risonanza magnetica (RM) lombosacrale del 4 settembre
2006 (doc. 79/1 a 4 e 80/1 a 4).
Il 19 settembre 2006 la dott. B._______, dopo avere analizzato i referti
prodotti dall'assicurato, ha considerato che lo stato di salute
dell'assicurato è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al periodo
dal 2003 al 2006, rilevando comunque la necessità di visionare le
lastre delle RM pertinenti per il detto periodo (doc. 82).
Su richiesta dell'UAI, il dott. N._______, dell'Ist._______, ha proceduto
alla valutazione del decorso della sindrome lombovertebrale
dell'assicurato tra il 2003 e il 2006, sulla base delle RM pertinenti,
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concludendo, nel suo rapporto del 4 gennaio 2007, che si nota la
nuova insorgenza di una componente paramediana sinistra di una
conosciuta ernia discale L4-L5, che causa una stenosi recessale L4
sinistra abbastanza importante, mentre invece si constata la
remissione della componente infiammatoria attiva della osteocondrosi
L4-L5 e una situazione sostanzialmente invariata a livello degli spazi
intersomatici L3-L4 ed L5-S1, come pure a livello delle articolazioni
interapofisarie (doc. 89).
Fondandosi su questo rapporto, la dott.ssa B._______ ha quindi
richiesto, il 12 gennaio 2007, una nuova perizia reumatologica per un
confronto specialistico dell'attuale situazione clinico-funzionale con
quella presente nel gennaio del 2006, la cui esecuzione è stata
affidata al dott. G._______ (doc. 90/1 a 4 e 91).
Dalla perizia del dott. G._______, stilata l'11 maggio 2007, si evince la
diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con/da turbe statiche
modiche del rachide (cifosi toracale allungata) e alterazioni
degenerative bisegmentali (L4/5: osteocondrosi netta in stato dopo
emilaminectomia L4 a destra con discectomia per ernia discale , con
reazioni cicatriziali e recidiva erniaria mediolaterale destra con
componente intraforaminale e componente paramediana sinistra con
stenosi recessale L4 a sinistra; L5/S1: condrosi con protrusione
discale mediana paramediana bilaterale senza neurocompressione).
Nella valutazione clinica del caso, il perito ha considerato, in sostanza,
che il quadro attuale è sovrapponibile alle sue constatazioni del
gennaio 2006, e che le modifiche morfologiche avvenute tra il 2003 e il
2006 riguardano il lato sinistro del segmento operato L4/5, con un
referto erniario all'origine di un restringimento del recesso di L4. Il
perito ha aggiunto che, clinicamente, non sussistono segni di una
sofferenza radicolare né nella gamba destra, né tanto meno in quella
sinistra, con uno stato neurologico degli arti inferiori perfettamente
normale, concludendo che la capacità lavorativa dell'assicurato è
completa in attività confacenti, come stabilito nel gennaio del 2006
(doc. 93/1 a 11).
Il 31 agosto 2007 il dott. E._______, medico del SMR, ha confermato
le conclusioni del dott. G._______ e ribadito che non sussiste alcuna
incapacità lavorativa in attività confacenti da gennaio 2006 (doc. 96/1 a
4).
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L'UAIE ha quindi emanato una decisione, il 28 settembre 2007, con la
quale ha soppresso all'assicurato la rendita d'invalidità, e ciò a
decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. 103/1 a 5).
E.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INCA, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 31 ottobre 2007,
chiedendo di annullare la decisione impugnata e di riconoscergli il
diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 ottobre 2007,
come pure di assegnarli un'adeguata indennità per ripetibili.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 6 dicembre, rispettivamente l'11
dicembre 2007, chiedendo la conferma della decisione impugnata e il
conseguente rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha replicato il 9 gennaio 2008, riconfermandosi nelle
proprie conclusioni, ed ha prodotto nuova documentazione medica,
ossia un certificato del dott. F._______, del 15 dicembre 2007, e un
certificato del medico curante, del 23 dicembre 2007, nei quali è
valutato un grado d'invalidità del 75, rispettivamente dell'80%. Nel
certificato del medico curante si fa pure stato di una componente
depressiva plurifattoriale con instabilità dell'umore e visione negativa
del futuro professionale e sociale.
Il 28 gennaio 2008 il dott. E._______ si è pronunciato su questi due
certificati, rilevando che essi, dal punto di vista somatico, non
forniscono nuovi elementi a favore della tesi di una modifica dello stato
di salute del ricorrente rispetto all'ultima valutazione del dott.
G._______. Dal punto di vista psichico, il dott. E._______ ha osservato
che non è mai stata avanzata, in precedenza, nessuna problematica
psichiatrica, e che il medico curante, a questo proposito, si è espresso
in termini generici, per cui la detta affezione non può essere
considerata come avente un'incidenza sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
L'UAI e l'UAIE hanno duplicato il 31 gennaio, rispettivamente l'11
febbraio 2002, ribadendo la loro richiesta di confermare la decisione
impugnata e respingere, di conseguenza, il ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 15 febbraio 2008, il Tribunale
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amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 14 marzo 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che pure
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l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 28 settembre
2007, con la quale l'UAIE gli ha soppresso la rendita intera d'invalidità,
a decorrere dal 1° novembre 2007.
Pagina 12
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6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.3 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 21 marzo
2003 (doc. 50/1 a 8). Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del
grado d'invalidità, tale da giustificare una soppressione della rendita, è
quello tra il 21 marzo 2003 e il 28 settembre 2007, data della
decisione impugnata (doc. 103/1 a 5).
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A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto, con decisione del 21
marzo 2003, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre
2002, in seguito all'insorgenza di una sindrome lombovertebrale
cronica e recidivante, la quale gli ha impedito di continuare a svolgere
il suo ultimo lavoro di manovale-muratore.
Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 21
marzo 2003 al 28 settembre 2007, l'incidenza delle affezioni di cui
soffre il ricorrente sulla sua capacità lavorativa è diminuita in modo
tale da giustificare una soppressione della rendita d'invalidità dal 1°
novembre 2007, come stabilito dall'UAIE (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Pagina 14
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9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente soffre,
sostanzialmente, di una sindrome lombovertebrale cronica e
recidivante.
Questi diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAI e dai periti esterni, sia dai medici che hanno visitato il
ricorrente in Italia, per cui il collegio giudicante non intravede nessun
motivo per discostarsene.
Il medico curante dell'assicurato ha menzionato inoltre, nel suo ultimo
certificato del 23 dicembre 2007, una componente depressiva
plurifattoriale con un'instabilità dell'umore. A questo proposito, il dott.
E._______, medico del SMR, ha giustamente constatato che questa
affezione è stata evocata per la prima volta solo in fase di ricorso e,
per di più, in termini generici, per cui non le si può attribuire un
carattere invalidante. Oltre a ciò, il medico curante non ha dato
nessuna indicazione riguardo al momento in cui questa affezione
sarebbe insorta. Visti gli atti all'incarto, è legittimo presumere che essa
sarebbe insorta dopo il 28 settembre 2007, esorbitando quindi dal
periodo che limita, in concreto, il potere d'esame del Tribunale
amministrativo federale.
9.2 Per quanto riguarda la capacità lavorativa, le due più recenti
perizie mediche del dott. G._______, del 16 gennaio 2006 e dell'11
maggio 2007 (doc. 58/1 a 10 e 93/1 a 11), sulle quali si fonda la
decisione impugnata, hanno stabilito che essa è nulla nell'attività di
manovale-muratore e completa, da gennaio 2006, in attività confacenti
allo stato di salute del ricorrente.
La perizia del 16 gennaio 2006 ha rivelato un assestamento della
funzionalità del rachide, un miglioramento della statica vertebrale, una
diminuzione dei dolori in seguito a movimenti della cerniera lombare,
la quasi scomparsa dei disturbi alla palpazione manuale dei segmenti
lombari e la riapparizione di un'andatura armoniosa e non più
zoppicante. Fondandosi su queste considerazioni, il perito ha
confermato un miglioramento della capacità funzionale residuale, il
ricorrente potendo, in particolare, normalmente sollevare carichi fino a
5 kg, trasportare carichi a corpo fino a 10 kg, manipolare oggetti e
attrezzature leggeri, stare seduto per due ore e in piedi per mezz'ora,
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come pure spostarsi fino ad 1 km, senza interruzione.
La perizia dell'11 maggio 2007 ha rilevato che il quadro clinico attuale
del ricorrente è sovrapponibile a quello di gennaio 2006. Da essa si
evince, segnatamente, che la sindrome vertebrale oggettivabile è
minima, senza sollecitazione di dolori particolari nella mobilizzazione
manuale dei segmenti lombari bassi, senza segni di una sofferenza
radicolare né nella gamba destra, né tanto meno in quella sinistra, con
uno stato neurologico degli arti inferiori perfettamente normale. Sulla
base di questa valutazione, il perito ha ribadito che il ricorrente
dispone di una capacità lavorativa completa in attività confacenti,
aggiungendo che, dato il giudizio soggettivo di quest'ultimo di essere
impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lucrativa, la realizzazione di
misure integrative potrebbe anche trovare difficoltà per motivi non
medici, inerenti alla motivazione del ricorrente.
9.3 Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che
l'incidenza delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa del
ricorrente, si è modificata in modo rilevante almeno dal 1° gennaio
2006, come stabilito dalle perizie del dott. G._______ del 16 gennaio
2006 e dell'11 maggio 2007, perdurando almeno fino al 28 settembre
2007 (data della decisione impugnata), e che pertanto il ricorrente
deve essere considerato abile al lavoro nella misura del 100% in
attività confacenti a partire dal 1° gennaio 2006.
10.
Per quanto attiene al calcolo del grado d'invalidità, l'UAI ha proceduto
in applicazione del metodo del confronto dei redditi. Dal rapporto finale
della CIP, del 20 luglio 2006 (doc. 73/1 a 3 e 74), si evince che, nel
2004, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, previa indicizzazione
dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2000, un salario da valido di
Fr. 64'898.- e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad
attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido
di Fr. 57'258.-, ridotto del 10% per tenere conto delle circostanze
personali dell'assicurato, ossia Fr. 51'532.-, per cui si ottiene una
perdita di guadagno del 20.59%, corrispondente ad una grado
d'invalidità pari al 20%, il quale non consente il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Ciò detto, l'anno determinante per il calcolo del grado d'invalidità non è
il 2004, ma il 2006, ossia l'anno che segna il recupero da parte del
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ricorrente di una capacità lavorativa completa in attività confacenti.
Ora, il ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2006 un salario da
valido di Fr. 66'406.-, considerando un'inflazione dell'1.1% nel 2005 e
nel 2006 (tabella B10, La Vie économique, 12-2008), ed un salario da
invalido di Fr. 56'784.- (tabelle RSS 2006: Fr. 4'732.- al mese, per una
settimana lavorativa di 40 ore, pari a Fr. 4'921.- al mese, per una
settimana lavorativa di 41.6 ore), ridotto del 10% per tenere conto
delle circostanze personali, ossia Fr. 53'147.-. Così, comparando il
reddito da valido con quello da invalido, secondo la formula [(66'406 –
53'147) : 66'406 x 100], si ottiene una perdita di guadagno
approssimativa del 19.96%, corrispondente ad un grado d'invalidità del
20%.
Ne discende che, anche sulla base dei dati economici per il 2006, il
ricorrente non ha diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
11.
In conclusione, considerato che il grado d'invalidità del ricorrente è
inferiore al 40% (art. 28 cpv. 1 LAI), che il miglioramento della sua
capacità di guadagno deve essere fatto risalire almeno al 1° gennaio
2006, che esso è durato più di tre mesi e che presumibilmente
continuerà a perdurare (art. 88a cpv. 1 OAI), la soppressione della
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2007 deve
essere tutelata in questa sede (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI).
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 28 settembre 2007 deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 14 marzo 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
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(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 14 marzo
2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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