B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7403/2010
S e n t e n z a d e l 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Franco Janner,
Via San Gottardo 78, Casella Postale 1806, 6501 Bellinzona
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
(art. 14 cpv. 2 LAsi).
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Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino yemenita, nato il …, è entrato in Svizzera il 27 ago-
sto 2002 sotto le false generalità di B._______, cittadino somalo nato il
…, depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. L'istanza è sta-
ta respinta con decisione del 13 settembre 2004 dall'allora competente
Ufficio federale dei rifugiati (UFR). All'interessato non è stata riconosciuta
la qualità di rifugiato ed è stato pronunciato il suo allontanamento dalla
Svizzera entro l'8 novembre 2004.
Il 18 ottobre 2004 contro la suddetta decisione l'interessato ha inoltrato un
ricorso dinanzi all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA, sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di
seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007). Con sentenza del 27 ot-
tobre seguente la CRA ha dichiarato il ricorso irricevibile. Conseguente-
mente, il 3 novembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigra-
zione (SPI; sostituita dalla Sezione della popolazione, SP) ha ricordato
all'interessato che il termine di partenza dal territorio svizzero era fissato
all'8 novembre 2004.
Una domanda di restituzione del termine ricorsuale è stata dichiarata irri-
cevibile con sentenza del 17 novembre 2004.
B.
Interrogato dalla Polizia cantonale ticinese, il 7 dicembre 2004, l'interes-
sato ha confermato di essere B._______ cittadino somalo, residente nello
Yemen, ma di non disporre di alcun documento di legittimità. Egli ha inol-
tre affermato di non essere intenzionato per alcun motivo a lasciare la
Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 dicembre 2004, pag. 2).
Il 10 dicembre successivo, il Ristorante …, datore di lavoro che impiega-
va l'interessato quale lavapiatti, ha inoltrato la richiesta di ottenimento del
permesso N. Dalla documentazione agli atti emerge che B._______ ha
ottenuto tale permesso nel febbraio del 2005 valido sino al 26 febbraio
2006, rinnovato più volte con scadenze al 26 agosto 2006, 26 agosto
2007, 26 febbraio 2008. In seguito egli ha ottenuto delle autorizzazioni di
corta durata.
C.
Il 15 ottobre 2008 l'interessato è stato ricevuto da una delegazione yeme-
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Pagina 3
nita presso gli uffici dell'UFM, al fine di determinare la vera identità. Egli si
è tuttavia presentato quale cittadino somalo sotto le generalità di
B._______. Nonostante che indizi lasciavano propendere per la nazionali-
tà yemenita, la delegazione ha reputato necessario procedere con ulterio-
ri approfondimenti, esperiti tuttavia con riferimento all'identità di
B._______.
D.
Interrogato dalla polizia cantonale ticinese il 16 aprile 2009, l'interessato
confessava la sua vera identità dichiarando di chiamarsi A._______, cit-
tadino yemenita, ma avendo dubbi sulla sua data di nascita e di essere
in possesso di una carta d'identità yemenita autentica depositata presso i
genitori nello Yemen.
E.
Con decreto di accusa del 22 giugno 2009 il Ministero pubblico del Can-
tone Ticino ha ritenuto colpevole A._______, di entrata illegale, soggiorno
illegale, attività lucrativa senza autorizzazione e inganno nei confronti del-
le autorità, proponendo quale condanna la pena detentiva di 60 giorni, al-
la quale l'interessato ha sollevato regolare opposizione. Con sentenza del
27 luglio 2012, la Pretura penale del Cantone Ticino ha condannato il ri-
corrente alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-, sospe-
sa condizionalmente per 3 anni, riconoscendolo colpevole per soggiorno
illegale e per attività lucrativa senza autorizzazione, sino al 16 aprile
2009, data alla quale l'interessato ha declinato la sua vera identità (vedi
punto D).
F.
Facendo seguito alla domanda dell'interessato, il 6 maggio 2010 la SP ha
trasmesso all'UFM la domanda di riconoscimento di un caso particolar-
mente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'a-
silo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
G.
Mediante scritto del 29 giugno 2010, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha informato l'interessato della sua intenzione di negare il rilascio
del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ossequiando al diritto di es-
sere sentito, l'UFM ha accordato al ricorrente la possibilità di prendere
posizione in merito. Con scritto del 25 agosto seguente A._______ ha fat-
to valere il soggiorno ininterrotto in Svizzera dal 2002, la propria buona in-
tegrazione nel tessuto socio-economico ticinese, l'assenza di debiti e pro-
cedure esecutive, nonché il proprio buon comportamento.
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Pagina 4
H.
Con decisione del 13 settembre 2010, l'UFM ha respinto l'approvazione al
rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi,
in relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché le condizioni per il riconoscimento
di un caso di rigore grave non erano adempiute.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità di prime cure ha os-
servato che l'interessato è venuto meno al suo dovere di diligenza e col-
laborazione, avendo nascosto, per tutta la durata della procedura di asilo,
la propria vera identità. Il fatto di non aver rilevato la propria identità rap-
presenta un motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 dell'Ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
L'UFM ha inoltre sottolineato che l'integrazione sociale non è di particola-
re rilievo, non avendo l'interessato alcun legame personale o famigliare
con la Svizzera, che l'aver rispettato l'ordinamento giuridico e l'aver lavo-
rato diversi anni in Svizzera non costituiscono fattori di forte integrazione,
come pure che A._______ al suo rientro, potrà ritrovare un ambiente so-
ciale e culturale conosciuto, avendo egli trascorso nello Yemen quasi tutta
la sua adolescenza.
I.
Con ricorso del 14 ottobre 2010 A._______ ha chiesto al Tribunale ammi-
nistrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo ap-
provare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il
ricorrente ha fatto valere di risiedere da oltre 8 anni in territorio svizzero,
nonché di avere sempre informato le autorità sul proprio luogo di soggior-
no. Inoltre a suo dire il non aver dichiarato la propria vera identità durante
la procedura di asilo non configurerebbe un motivo di esclusione al rila-
scio del permesso di dimora giusta. L'interessato ha quindi sottolineato
che l'autorità di prime cure ha esercitato in modo arbitrario il proprio pote-
re di apprezzamento, interpretando la legge quale strumento di politica
migratoria. Essa, modificando da qualche tempo la prassi e negando si-
stematicamente permessi di dimora fondati sull'art. 14 cpv. 2 LAsi, avreb-
be applicato in maniera arbitraria la legge e adottato una disparità di trat-
tamento. Infine indicare che l'esperienza accumulata dal ricorrente po-
trebbe essere utile per reinserirsi nel mercato del lavoro yemenita sareb-
be inaccettabile e arbitraria, poiché lo Yemen, classificato tra i paesi più
poveri al mondo ha un mercato del lavoro nel settore turistico inesistente.
C-7403/2010
Pagina 5
L.
Con osservazioni del 16 dicembre 2010, l'UFM ha confermato la propria
decisione, rilevando pure che nei confronti dell'interessato è stato emesso
un decreto d'accusa per entrata e soggiorno illegale, e per l'esercizio di
attività lucrativa senza autorizzazione. L'autorità di prime cure ha osser-
vato inoltre che l'aver nascosto la propria identità corrisponde ad un com-
portamento contrario al principio della buona fede, come pure che l'inte-
ressato, al suo ritorno in patria, si troverà confrontato alle difficoltà sociali
ed economiche dello Yemen al pari dei suoi connazionali rimasti in Patria.
M.
Con replica del 20 gennaio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto sottolineando che il decreto di accusa
cui fa riferimento l'UFM non è ancora cresciuto in giudicato. Il ricorrente
ha pure rilevato che grazie alla serietà, l'impegno e l'assoluta onestà ha
potuto progredire professionalmente, ricoprendo attualmente la funzione
di cuoco.
N.
Con duplica del 14 febbraio 2011 l'autorità di prime cure, si è riconfermata
nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
O.
Invitato a fornire delucidazioni in merito alla propria situazione personale,
famigliare e professionale, come pure a produrre il casellario giudiziale,
A._______ ha indicato, con scritto del 18 maggio 2012, di non avere debi-
ti e procedure esecutive pendenti, come pure di lavorare quale ausiliario
di cucina presso il Ristorante … . Egli ha infine prodotto, il 23 maggio
2012, l'estratto del casellario giudiziale, dal quale non risultano iscrizioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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Pagina 6
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] e sentenza del Tri-
bunale federale 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).
1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 105 LAsi e 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato
nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52
PA).
2.
Ai sensi degli artt. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA, il ricorrente può invocare la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto fe-
derale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la si-
tuazione di fatto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del
28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il bene-
stare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
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Pagina 7
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui do-
manda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, conside-
rato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso
di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale
possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione
con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso favorevo-
le del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto
sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella
procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a
decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare (cfr. decisione C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1). In
particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del ri-
chiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del
richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la
durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria non-
ché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una for-
mazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di
salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine
(let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richie-
dente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emana-
C-7403/2010
Pagina 8
ta nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non e-
sce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giac-
ché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamen-
te se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere
l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di
soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente
l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata,
dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010
consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
C-7403/2010
Pagina 9
5.
5.1 Preliminarmente si osserva che A._______, inoltrando la domanda di
asilo il 27 agosto 2002 e per tutto l'arco della relativa procedura, si è pre-
sentato sotto la falsa identità di B._______, cittadino somalo nato il … .
Benché la sua domanda fosse stata respinta e il relativo ricorso dichiarato
irricevibile ed egli fosse stato invitato a far rientro nel suo paese d'origine,
l'interessato ha dichiarato che "anche se viene emesso un documento
somalo o yemenita io non sono disposto a tornare in Somalia per nessun
motivo, come pure nello Yemen, dato che non è mia intenzione" (cfr. ver-
bale di interrogatorio della Polizia cantonale del 7 dicembre 2004, pag. 2).
Inoltre, recatosi ad un colloquio con una delegazione yemenita il 13 aprile
2005, l'interessato ha confermato le proprie false generalità. Tale atteg-
giamento non collaborativo teso a rendere più difficile il proprio rientro in
Patria, è terminato con l'interrogatorio del 16 aprile 2009, ovvero quasi 7
anni dopo essere giunto in Svizzera, quando l'interessato ha rilevato alle
autorità le proprie vere generalità, ovvero A._______, cittadino yemenita.
In quella sede l'interessato ha pure sottolineato che avrebbe fatto perve-
nire la propria carta d'identità yemenita, cosa poi avveratasi effettivamen-
te.
In proposito va rilevato che l'aver celato la propria identità per tutto l'arco
della procedura di asilo disattende il principio di buona fede e tale atteg-
giamento non può dunque trovare alcuna protezione giuridica (cfr. ULRICH
HÄFELIN /GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, cifra 712
segg.).
5.2 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di-
battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7). In proposito occorre osservare che nonostante la CRA avesse
confermato la decisione di rifiuto della domanda di asilo dell'UFM e quindi
all'interessato fosse stato imposto all'8 novembre 2004 la partenza dal
territorio svizzero, egli ha continuato a soggiornarvi; interrogato il 7 di-
C-7403/2010
Pagina 10
cembre 2004 dalle autorità ticinesi, A._______ ha dichiarato di non di-
sporre di alcun documento di legittimità e di non essere intenzionato per
alcun motivo a lasciare la Svizzera. Benché egli abbia ottenuto un per-
messo N poi rinnovato regolarmente, esso non è altro che la conseguen-
za del suo atteggiamento menzognero, di modo che il ricorrente non può
beneficiare di alcuna protezione giuridica. Va infine osservato che il ricor-
rente è stato condannato per soggiorno illegale siccome sprovvisto dei
necessari documenti di legittimazione e della necessaria autorizzazione
da parte della polizia degli stranieri e per attività lucrativa senza disporre
del necessario permesso dal 27 luglio 2005 al 16 aprile 2009, cioè sino
alla data alla quale egli ha poi declinato la sua vera identità, alla pena pe-
cuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70 cadauna, sospesa condizio-
nalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Già solo per questo aspetto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'ap-
provazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
LAsi.
6.
Il Tribunale constata inoltre che neppure le condizioni di un grave caso di
rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute.
6.1 Dalla documentazione agli atti non emerge che il ricorrente, celibe e
senza figli, si sia integrato nella comunità locale: è infatti assente qualsia-
si prova documentale circa la propria partecipazione ad associazioni,
fondazioni o altro, come pure lettere di conoscenti e amici che testimoni-
no un'alta integrazione, ad eccezione della dichiarazione del precedente
datore di lavoro che si è limitato ad affermare l'instaurazione di un rappor-
to di amicizia con i colleghi (cfr. dichiarazione del 24 agosto 2010).
Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di
una formazione specifica, A._______ ha esercitato dapprima la profes-
sione lavapiatti, per essere quindi impiegato quale aiuto cuoco (cfr. atte-
stato di lavoro del Ristorante … del 30 dicembre 2011), ed infine lavorare
attualmente quale ausiliario di cucina (cfr. contratto con il Ristorante …
del 15 maggio 2012, doc. 8). Dalle emergenze istruttorie non risulta che il
ricorrente abbia frequentato alcun corso formativo e conseguito alcun di-
ploma professionale.
A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente,
paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni,
non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussio-
C-7403/2010
Pagina 11
ne gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare
che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non
si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel
suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle co-
noscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere
sfruttate in Yemen né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in
Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di
un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
6.2
6.2.1 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato di avere ancora famigliari
nello Yemen, in particolare un fratello (cfr. verbali d'interrogatorio del 12
maggio 2009 pag. 2 e del 27 settembre 2010 pag. 2). Inoltre egli ha vis-
suto nel Paese asiatico sino all'età di 23 anni, trascorrendovi dunque l'in-
fanzia, l'adolescenza, come pure l'inizio della vita adulta, ovvero momenti
importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine.
A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi
nello Yemen, la situazione personale e famigliare (celibe e senza figli),
nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera, che il ricorrente
non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel suo Paese d'origine. Ne di-
scende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di a-
dattamento, la prognosi per una reintegrazione sociale e professionale di
A._______ nello Yemen può quindi essere considerata favorevole.
6.2.2 Il presente Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo
un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà.
Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si
troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissu-
ta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri
suoi connazionali rimasti nello Yemen. Tale circostanza non rappresenta
tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di
soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale, in
quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato
alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in
una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esige-
re da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da
questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in con-
siderazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui
è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la per-
C-7403/2010
Pagina 12
sona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui
quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua si-
tuazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
7.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e pertanto l'autorità inferiore ha rifiu-
tato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 13 settembre 2010 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'au-
torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata. Per
questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es-
se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
C-7403/2010
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 18 no-
vembre 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: