Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7421/2010
Sen t e n z a d e l 2 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 10 settembre 2010).
C7421/2010
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 19 marzo 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° agosto 1993.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che
l'assicurato, di professione macchinista edile (in Svizzera), era portatore
di una malattia coronarica dei due vasi in esiti di infarto inferiore con
recidiva omozonale, nonché una sleepapneasyndrome ostruttiva in
trattamento con CPAP, che giustificava un'incapacità lavorativa del 50%
in qualsiasi attività (cfr. perizia del Dott. Marone del 19 maggio 1995 e la
cartella clinica relativa a un ricovero dal 3 al 12 dicembre 1998).
La prima procedura di revisione del diritto a rendita non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il
diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con comunicazione del 3
settembre 1998. Nel frattempo l'interessato ha svolto l'attività di cotitolare
(partecipazione finanziaria) di un ristorante e coresponsabile nel
mobilificio del figlio (attività di consulenza).
B.
Un'ulteriore procedura di revisione d'ufficio è stata avviata nel settembre
2001. Un ricovero diagnostico nel maggio 2001 ha confermato la
patologia cardiaca in corso, nonché una patologia iporespiratoria
notturna, corretta (parzialmente) da CPAP. Il medico dell'Ufficio AI
cantonale, nel rapporto del 2 maggio 2002, ha disposto una rivalutazione
del caso. L'assicurato è stato visitato dal Dott. Bomio, specialista in
cardiologia, Mendrisio. L'esperto incaricato (rapporto del 13 agosto 2002)
ha rilevato la diagnosi di infarto inferiore nel 1992 e reinfarto nel 1993,
malattia coronarica bivasale accertata nel 1994, funzione sistolica v.s.
ridotta (FE 48%), sindrome delle apnee notturne corretta da CPAP ed ha
escluso che il paziente possa riprendere il lavoro di meccanico od altro
lavoro con responsabilità aumentata. L'assicurato è stato visitato anche
dal Dott. Pons, pneumologo, Lugano, il quale (rapporto del 3 settembre
2002) ha rilevato la diagnosi specifica di sindrome delle apnee ostruttive
del sonno con indice di apnea 61/h., cardiopatia ischemica con malattia
bivasale e probabile componente di cardiopatia ipertensiva, bronchite
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cronica ostruttiva su abuso nicotinico. L'esperto ha stimato che, a causa
delle sindromi di apnee notturne non ben corrette da CPAP e che quindi
riducono il paziente ad uno stato di sonnolenza diurna importante, egli è
inabile al lavoro al cento per cento anche in attività sostitutive. Il medico
dell'Ufficio AI, Dott. Andreoli, nel rapporto del 17 settembre 2002, ha
condiviso le valutazioni degli esperti menzionati e riconosciuto
un'incapacità lavorativa totale. Il Dott. Andreoli ha inoltre indicato che se il
paziente non si sottopone a migliore e costante terapia di CPAP, dieta
ipocalorica ed astinenza dal fumo, la prognosi è negativa. Con lettera del
18 settembre 2002 l'Ufficio AI ha invitato A._______ ad utilizzare il
sistema di ventilazione notturno con CPAP avvertendolo che, in caso
contrario, la rendita intera alla quale poteva avere diritto a partire dal 1°
settembre 2001, sarebbe stata ridotta alla metà. Di seguito, con decisione
del 18 marzo 2003, l'UAI ha riconosciuto formalmente in favore del
nominato il diritto alla rendita intera AI dal 1° settembre 2001.
C.
Nel corso di una terza procedura di revisione avviata nell'agosto 2003, il
medico curante dell'interessato ha riferito, il 5 gennaio 2004, che il proprio
paziente, a suo dire, utilizza regolarmente il sistema ventilatorio notturno
CPAP. Il medico dell'Ufficio AI (nota del 9 marzo 2004) ha disposto una
nuova visita specialistica. Questa è stata effettuata presso il Servizio di
accertamento medico dell'AI di Bellinzona (SAM) nel maggio 2004, con
visite specialistiche in cardiologia, pneumologia e psichiatria. Lo
specialista pneumologo ha riscontrato un miglioramento della patologia
respiratoria grazie alla terapia seguita. Nel rapporto finale del SAM del 23
luglio 2004 è stata fissata una capacità di lavoro del 70% in attività di
sostituzione leggere, mentre in attività pesanti e mediamente pesanti,
come quella di macchinista edile, è stata confermata un'incapacità totale.
Malgrado questo miglioramento e senza effettuare alcun raffronto dei
redditi, con comunicazione del 5 agosto 2004, l'Ufficio AI cantonale ha
confermato il diritto alla rendita intera.
D.
Nell'agosto 2008, l'Ufficio AI cantonale ha avviato una procedura di
revisione del diritto alla rendita. L'assicurato, tramite il medico curante,
comunica di essere stato sottoposto a quadruplice bypass
aortocoronarico proprio nel settembre 2008.
In una nota del 20 ottobre 2009, l'Ufficio AI cantonale prende atto che
nella precedente revisione non si era svolta un'indagine sotto il profilo
economico e così si esprime, a titolo interlocutorio, nei confronti del
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Servizio medico regionale (SMR): "tramite perizia SAM del 23 luglio 2004
viene attestata una CL 70% in attività adeguate. Conferma il medico SMR
che rispetto alla precedente valutazione lo stato di salute è migliorato? (e
non si tratta quindi di una diversa valutazione)." Il medico del SMR, Dott.
Andreoli, nel rapporto del 17 maggio 2010, ha indicato che l'interessato
presenterebbe ancora un'invalidità del 100% (generale) tre mesi prima
dell'intervento di bypass e 6 mesi dopo. In una nota del giorno
successivo, l'Ufficio AI ha disposto una visita cardiologica.
Nella relazione del 2 giugno 2010, il Dott. Noseda, cardiologo, ha
ricordato lo stato dopo i due infarti miocardici (agosto 1992 e ottobre
1993) e lo stato dopo bypass aortocoronarico del settembre 2008,
nonché la problematica delle apnee notturne, il notevole sovrappeso, esiti
di tracheotomia per fistola in loco. L'esperto incaricato rileva il discreto
successo dell'operazione di bypass del settembre 2008, ma anche la
continua presenza di dispnea a sforzi lievimedi. Egli ritiene che la
situazione valetudinaria è paragonabile a quella constatata durante la
perizia del SAM del 2004.
L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Consulente in integrazione
professionale (CIP). Nel frattempo l'assicurato ha inviato una serie di
documenti medici riguardanti esami pneumologici e cardiologici del 2009
e direttive per dieta ipocalorica, nonché il resoconto d'intervento per
fistola tracheica del 27 giugno 2009. Risulta un ricovero dal 14 al 30
aprile 2009 per la sindrome delle apnee con insufficienza respiratoria.
Il CIP, nel rapporto del 18 giugno 2010, ha indicato come ancora esigibili
le attività di operaio generico (assemblaggio, rifinitura, etichettatura,
imballaggio), venditore non qualificato o di operaio nell'industria
cioccolatiera. Partendo da un reddito senza invalidità (nel 2009) di Fr.
66'519. come macchinista edile e un introito teorico statistico per le
mansioni indicate di Fr. 61'244., operando una riduzione per fattori
personali da questo reddito del 13% ed ammettendo un'attività esigibile al
70%, ne conseguirebbe una perdita di guadagno del 44%.
Con progetto di decisione del 23 giugno 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la riduzione della rendita AI da intera ad un quarto. L'interpellato
non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 10 settembre
2010, l'UAIE ha ridotto la precedente rendita intera AI ad un quarto di
rendita a decorrere dal 1° novembre 2010.
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Pagina 5
E.
Con il ricorso depositato il 12 ottobre 2010, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita
intera AI. Lamenta il suo grave stato d'invalidità e la mancanza di
obiettività con la quale il CIP ha indicato come lavori ancora esigibili quelli
di operaio. Si riserva d'inviare ulteriore documentazione a suffragio di
quanto sostenuto.
F.
Nella sua risposta al ricorso del 2 novembre 2010, l'Ufficio AI cantonale
spiega che la decisione assunta rappresenta, in realtà, una
riconsiderazione della precedente decisione del 5 agosto 2004 che deve
essere considerata manifestamente erronea poiché non aveva preso atto
delle conclusioni del SAM. Propone dunque la reiezione del gravame.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 9 novembre 2010 propone la
reiezione dell'impugnativa.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni ricorsuali, A._______, con scritto
del 27 novembre 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il
ricorso. Produce, segnatamente:
una perizia del cardiologo Dott. Facchini (15 novembre 2010) facente
stato di gravi problemi cardiocircolatori non risolti (FE 36%, spiro
ergometria insufficiente). Le altre patologie già conosciute consistono in
una sindrome ansiodepressiva, una probabile insufficienza venosa agli
arti inferiori ed una probabile sindrome lombovertebrale; l'esperto di parte
ritiene il paziente valido nella misura del 30/40% in attività leggere.
un rapporto cardiologico del Dott. Imparato del 4 novembre 2010
facente stato di una cardiomiopatia dilatativa/ipocinetica postischemica
con FE al 36% e fattori esterni di alto rischio (peso);
un test cardiopolmonare da sforzo ed i risultati di esami ematochimici
del 4 novembre 2010.
H.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nel rapporto del 23 dicembre
2010, afferma che l'attuale situazione clinica (Dott.ri Facchini e Imparato)
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attesta una situazione uguale a quella già esaminata dal Dott. Noseda.
Non vi comunque miglioramento rispetto alla visita SAM del 2004.
Nella duplica del 27 dicembre 2010, l'Ufficio AI cantonale propone la
reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella duplica
del 10 gennaio 2011.
I.
Con decisione incidentale del 17 gennaio 2011, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte spese processuali,
entro 30 giorni. Parimenti, per conoscenza, ha inviato alla stessa copia
delle dupliche e del parere del Dott. Erba menzionato. L'interpellato ha
versato l'anticipo richiesto in data 14 febbraio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
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protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di Fr. 400.,
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
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giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 10 settembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V citata).
5.
5.1. Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o
di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della
stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando,
per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
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in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
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La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a). Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di
circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non
giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid.
2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche:
RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.3. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.4. Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
V 108 consid. 5.4). In questo contesto non è determinante che l'esame
sia completo oppure corretto, ciò che importa è che vi sia stato un esame
materiale del diritto alle prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_860/2008 del 19 febbraio 2009 consid. 3.1). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la
comunicazione del 5 agosto 2004, con la quale l'UAIE ha confermato in
favore dell'assicurato il suo diritto ad una rendita intera AI ed il 10
settembre 2010, data della decisione impugnata. Vero è che la revisione
2003/2004 si è conclusa con una semplice comunicazione e non con una
decisione vera e propria. Tuttavia tale circostanza non è di rilievo, poiché
il provvedimento del 5 agosto 2004, in esito ad un'approfondita indagine
al SAM, si fondava su un esame materiale del diritto alla rendita AI.
7.
7.1. L'interessato non ha più lavorato dall'agosto 1992 come macchinista
edile. Negli anni successivi ha lavorato come consulente per il mobilificio
del figlio ed è stato anche cotitolare (partecipazione a quote parte) di un
ristorante sebbene i dati relativi a questo lavoro non siano mai stati
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approfonditi. Risulta comunque che abbia ceduto la sua partecipazione
nel 1995.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160).
8.
8.1. Nel caso in esame, con la decisione del 10 settembre 2010,
l'amministrazione ha rilevato che "il danno alla salute comporta
un'incapacità di lavoro e di conseguenza di guadagno minore a quanto
valutato in precedenza e porta quindi a rivalutare l'attuale prestazione di
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Pagina 12
rendita intera (…); la documentazione esaminata dal SMR induce a
riconoscere che lei [l'assicurato] presenta una capacità lavorativa del 70%
in attività adeguata dal mese di aprile 2009 (…). Ne risulta dunque un
grado d'invalidità (dopo calcolo economico) del 44% ed una capacità di
guadagno residua del 56%. La rendita intera pagata finora viene ridotta
ad un quarto di rendita (grado AI 44%)."
8.2. Ora, nel caso in esame, è incontestato che non sussiste alcun
miglioramento della capacità di guadagno dell'interessato e pertanto
alcun motivo di revisione ai sensi del'art. 17 LPGA. Tale circostanza viene
ammessa dallo stesso Ufficio AI cantonale nella risposta di causa. Basti
ricordare che l'indagine del SAM del 2004 (visite del maggio 2004,
rapporto del 23 luglio successivo) aveva rilevato che sia il danno
pneumologico (apnee del sonno) che quello cardiologico (esiti di
pregressi infatti, malattia dei due vasi, precordialgie atipiche), come pure
una sindrome depressiva ricorrente in fase silente, non erano più
d'intensità tale da provocare un'incapacità in tutti i lavori dell'80%, per cui
gli esperti incaricati proponevano di ammettere una capacità di lavoro in
attività semileggere o sedentarie in misura del 70%. Ora, il Dott. Noseda,
incaricato di esaminare sotto il profilo medico l'attuale revisione, ha
testualmente dichiarato che la situazione è paragonabile a quella
constata durante la perizia del SAM del 2004. Si preciserà tuttavia che
nel settembre 2008 il paziente ha dovuto essere sottoposto a quadruplice
bypass aortocoronarico e, per questo motivo, è stata ammessa
un'invalidità totale temporanea da giugno 2008 a marzo 2009, ossia tre
mesi prima e sei mesi dopo l'intervento di bypass.
9.
9.1. Solamente in sede di risposta, ossia il 2 novembre 2010, l'Ufficio AI
cantonale ricorda che nel 2003/2004 venne effettuata una revisione il cui
risultato comportava una capacità di lavoro in attività adeguate del 70%,
ma non venne effettuato nessun calcolo comparativo dei redditi.
L'amministrazione precisa in sede ricorsuale che la decisione del 10
settembre 2010 non è una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma una
riconsiderazione della decisione del 5 agosto 2004 manifestamente
erronea.
9.2. Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
erronee e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
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Secondo la giurisprudenza, per stabilire se sia ammissibile riconsiderare
una decisione occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al
momento in cui tale decisione venne emanata, ritenuta la prassi allora
vigente (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e riferimenti). Lo scopo del riesame
è di correggere un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una
constatazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c). Questo
dovrebbe permettere di evitare che il riesame diventi uno strumento
destinato a giustificare una nuova valutazione della prestazione durevole.
In particolare, gli organi d'applicazione non dovrebbero procedere in ogni
momento ad una nuova valutazione della situazione solo in base ad un
esame più approfondito dei fatti. Un errore non dovrebbe di conseguenza
essere quando il riconoscimento della prestazioni dipende da circostanze
materiali, il cui esame suppone un potere di apprezzamento e che la
decisione appare tutto sommato ammissibile, vista la situazione di fatto e
di diritto (sentenza del Tribunale federale 8C_1012/2008 del 17 agosto
2009 consid. 4.1 pubblicata in SVR 2010 IV n° 5).
9.3. Nella specie è pacifico che la decisione del 5 agosto 2004 che
confermava il diritto alla rendita intera AI non è stata oggetto di controllo
giudiziario e che una sua rettifica rivestirebbe un'importanza notevole, dal
momento che se la riconsiderazione dovesse essere ammessa, la rendita
intera AI dovrebbe essere perlomeno ridotta.
Alla luce della perizia del SAM del maggio 2004 che considerava
A._______ in grado di svolgere al 70% attività di sostituzione, l'Ufficio AI
cantonale, a suo tempo, avrebbe dovuto procedere ad un'indagine
comparativa dei redditi per accertare la perdita di guadagno subita
dall'interessato. Forse per un'interpretazione manifestamente errata delle
conclusioni del SAM, o forse per una svista amministrativa, l'Ufficio AI
cantonale non ha proceduto a tale indagine economica e, di
conseguenza, ha confermato il diritto alla rendita intera AI con
un'istruttoria non completa. La decisione del 5 agosto 2004 era dunque
manifestamente erronea ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (sentenze del
TF 9C_181/2010 del 2 agosto 2010 consid. 9 e 8C_294/2010 del 30
agosto 2010 consid. 7).
La rettifica rivestirebbe un'importanza rilevante nella misura in cui, sulla
base di una capacità lavorativa del 70% in attività sostitutive, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 44% che gli darebbe diritto solo a
un quarto di rendita. Per i dettagli si rimanda al raffronto dei redditi
operato dall'amministrazione e peraltro non contestato dall'insorgente.
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10.
10.1. Il diritto ad almeno un quarto di rendita, non contestato dall'autorità
inferiore, può quindi essere confermato (cfr. in proposito sentenza del
Tribunale federale 9C_310/2011 del 18 giugno 2011 consid. 3.2.4). Resta
da esaminare, atteso che la decisione del 5 agosto 2004 è
manifestamente errata, ma che il potere di esame dello scrivente
Tribunale si estende fino alla data della decisione impugnata, se la
capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato non abbia nel frattempo
subito un peggioramento.
Ora, l'amministrazione, per quanto riguarda il periodo posteriore al 2004,
non ha proceduto a effettuare un esame completo della situazione
valetudinaria dell'assicurato ma si è limitata a consultare il SMR. A titolo
preliminare, vista la fattispecie, va osservato che sarebbe stato più
opportuno reinterpellare il SAM, che aveva esaminato l'interessato nel
2004, sull'evoluzione della capacità lavorativa dell'interessato.
10.2. Ad ogni modo l'istruttoria svolta dall'amministrazione nell'ambito
della presente procedura di revisione è carente anche per i seguenti
motivi.
La problematica pneumologia non è stata esaminata, l'amministrazione
essendosi limitata a esaminare le conseguenze della malattia cardiaca. In
proposito va osservato che la patologia pneumologia aveva motivato il
riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2001. In
quell'occasione, il Dott. Pons, pneumologo, aveva notato che a causa
delle sindromi delle apnee notturne e l'insuccesso della terapia
ventilatoria con il CPAP, il paziente presentava una sonnolenza
considerevole ed era da considerarsi inabile al lavoro al cento per cento
anche in attività sostitutive. La persistenza di questa malattia è
confermata anche da una relazione del Dott. Facchini del 15 novembre
2010: non sembra che il paziente abbia ottimizzato il problema delle
apnee notturne e della relativa funzionalità generale diurna. Si noti ancora
che l'assicurato è stato ricoverato dal 14 al 30 aprile 2009 per cercare di
ottimizzare l'utilizzo del CPap. Non si conosce l'esito successivo di tali
raccomandazioni né in sostanza l'evoluzione di questa patologia dopo il
2004.
In secondo luogo, neppure la problematica cardiologica è stata
sufficientemente esaminata. L'assicurato è portatore da quasi 20 anni di
una patologia piuttosto grave come gli esiti di due infarti e una malattia
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dei due vasi che ha necessitato l'impianto di un quadruplice bypass
aortocoronarico nel settembre 2008. Pur prendendo atto della perizia del
Dott. Noseda, cardiologo, il problema cardiaco non può essere
sottovalutato con l'osservazione generica che il paziente può essere
considerato inabile totalmente ad ogni lavoro tre mesi prima e sei mesi
dopo l'intervento chirurgico di rivascolarizzazione. La severa e lunga
patologia cardiaca merita un esame più approfondito che tenga conto dei
fattori di rischio (peso, dispnea sforzi anche leggeri, blocco di branca
completo a destra), e che prenda in considerazione le oggettive
insufficienze strumentalmente accertate (come una frazione di eiezione
fra 36 e 40% un bulbo aortico dilatato a 42mm). Un quadro patologico
severo viene confermato dal Dott. Facchini nella relazione del 15
novembre 2010. Inoltre, non molto dopo la data dell'impugnata decisione,
un controllo cardiologico effettuato dal Dott. Imparato (4 novembre 2010)
riferisce una cardiomiopatia dilata viva postischemica.
In terzo luogo, l'amministrazione avrebbe dovuto constatare che
l'interessato ormai da oltre 16 anni che non lavorava più. Ora, in questi
casi l'Ufficio AI è tenuto ad esaminare le residue possibilità di
reintegrazione professionale. Non è sufficientemente probante la
generica affermazione del CIP contenuta nel rapporto del 18 giugno 2010
secondo la quale "pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20% e
considerando il grado d'incapacità lavorativa del 30% e l'iter scolastico
professionale, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti
di ordine professionale". Gli effetti di una lunga assenza dal mercato del
lavoro, come nella specie, non possono essere attenuati che attraverso
della misure di reintegrazione e riadattamento operati dall'assicurazione
per l'invalidità, salvo nei casi in cui sussistano chiari elementi per ritenere
che l'interessato stesso possa reintegrarsi in consono settore produttivi
con i propri mezzi (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_ 368/2010 del
31 gennaio 2011 consid. 5.4 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010
pubblicata in SVR 2011 IV n° 30 e precisata in 9C_228/2010 del 26 aprile
2011 consid. 3.3).
11.
Ora, fatte queste considerazioni, fermo restando che il diritto ad almeno
un quarto di rendita può essere confermato (cfr. consid. 10.1), il collegio
giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura
dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e
da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è
necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione
impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova
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Pagina 16
decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da
raccogliere (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno
2011 consid. 4.4.1.4). Ad ogni modo anche se lo scrivente Tribunale
dovesse ordinare una perizia medica complementare, al fine di chiarire la
situazione dal punto di vista pneumologico e cardiologico, l'istruttoria
sarebbe ancora incompleta. Infatti, come rilevato al considerando
precedente, l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche le residue
possibilità di reintegrazione professionale dell'interessato. Questa lacuna
non può essere colmata dallo scrivente Tribunale. Fondandosi sul
principio dell'economia di procedura, è quindi giustificato rinviare la causa
all'autorità inferiore per completare l'istruttoria e nuova decisione.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal 2004 fino alla data dell'impugnata decisione (10
settembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una
perizia approfondita pluridisciplinare (pneumologia e cardiologia) ed a tutti
quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di riprendere
un'attività lucrativa malgrado il periodo di inattività.
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
L'anticipo per le spese processuali di Fr. 400. è restituito al ricorrente.
12.2. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili in quanto
l'insorgente ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 10 settembre 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400. fornito dal
ricorrente il 14 febbraio 2011 gli viene restituito.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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