B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7437/2010
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale,
via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 settembre
2010).
C-7437/2010
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971 al
2008. Dal 1995 era alle dipendenze di una ditta di meccanica d'auto (ruo-
te) nella regione di frontiera (doc. 7), come operatore di linea presso il re-
parto dischi.
In data 18 settembre 2008, A._______ ha subito un infortunio: mentre
spostava degli oggetti pesanti ha eseguito un movimento che gli procura-
to un intenso dolore alla spalla sinistra. Del caso si è occupato l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Il
nominato è stato dapprima sottoposto a trattamento conservativo ed il
servizio medico di tale istituto, nel corso di una prima visita del 12 no-
vembre 2008, ha posto la diagnosi di stato da trauma distorsivo alla spal-
la sinistra con sospetta lesione della cuffia dei rotatori. Il dolore conti-
nuando a persistere in modo marcato, dopo diversi esami specialistici ed
indagini radiologiche, l'interessato è stato sottoposto nel marzo 2009 ad
artroscopia della spalla sinistra, tenotomia capo lungo bicipite, acromio-
plastica anterolaterale e ricostruzione parziale delle lesione della cuffia
(doc. 55-1, 56 incarto INSAI/SUVA). Con scritto del 16 giugno 2009
all'INSAI/SUVA il Dott. Metzdorf (medico operante) ribadiva l'esito opera-
torio insoddisfacente per il persistere dei dolori (doc. 60 inc. IN-
SAI/SUVA). La visita medica presso l'assicuratore infortuni del 21 agosto
2009 confermava l'inabilità al lavoro del paziente e la necessità di una ul-
teriore artro-MRI già programmata (doc. 65 e 66 inc. INSAI/SUVA). Con
scritto del 9 settembre 2009, il Dott. Metzdorf confermava lo stato patolo-
gico alla spalla sinistra e la persistenza di dolori e consigliava un ulteriore
intervento specialistico. L'assicurato veniva visitato dal Dott. Hertel, spe-
cialista chirurgo-ortopedico, Berna, il quale, nella sua relazione dell'11
novembre 2009 rilevava come la situazione alla spalla fosse complessa e
consigliava un intervento di tipo conservativo (doc. 84 inc. INSAI/SUVA).
La visita di chiusura del 1° dicembre 2009 (Dott. Dotti, chirurgo ortopedi-
co) dell'INSAI/SUVA poneva in evidenza la nota diagnosi, la persistenza
di dolori funzionali ed indicava che l'assicurato avrebbe potuto svolgere, a
determinate condizioni di porto pesi e posture del braccio sinistro, attività
semplici (doc. 86 inc. INSAI/SUVA).
Mediante decisione del 22 aprile 2010, l'INSAI/SUVA ha chiuso la pratica
in corso ed ha erogato in favore del proprio assicurato una rendita pari al
15% di grado d'invalidità (doc. 21).
C-7437/2010
Pagina 3
B.
In data 20 marzo 2009, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 2-1). L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul
merito la richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto INSAI/SUVA. Agli atti è
stato versato anche un rapporto di una clinica italiana del giugno 2006
concernenti problemi dorso lombari (doc. 9-11).
L'amministrazione AI ha sottoposto gli atti al proprio medico, Dott. Billeter,
il quale, nella sua relazione del 20 maggio 2010, ha preso atto del rappor-
to di chiusura dell'INSAI/SUVA e dei limiti funzionali accennati. Il consu-
lente medico ha indicato che A._______ è da considerarsi pienamente
abile dal 1° dicembre 2009 in attività adeguate come specificato nel rap-
porto finale dell'assicuratore infortuni di cui sopra (doc. 23).
Un progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI per un periodo limitato dal 1° settembre 2009 (un anno
dopo l'infortunio) al 28 febbraio 2010 (tre mesi dopo la visita medica di
chiusura dell'INSAI/SUVA) è stato inviato il 21 maggio 2010 al Patronato
INCA di Bellinzona, già regolare rappresentante di A._______ (doc. 24),
al quale, su sua richiesta, è stato inviato l'incarto in visione (doc. 27). Il 21
giugno 2010, il Patronato INCA ha fatto pervenire all'Ufficio AI cantonale
un rapporto medico stilato il 17 giugno 2010 dalla Dott.ssa Rossinelli, la
quale, oltre alla diagnosi ortopedica concernente la spalla sinistra, ricorda
l'anamnesi di problemi dorso lombari presenti sin dal 1990 ed ancor oggi
limitanti. Allega refertazione radiografica in parte già ad atti oltre a un Rx
del rachide lombosacrale dell'8 marzo 2010 ed un RMN colonna lombo-
sacrale del 20 maggio 2010 (doc. 28).
Chiamato a pronunciarsi in merito a questa documentazione, il Dott. Bille-
ter, nel suo rapporto del 1° luglio 2010, ha indicato che la nuova certifica-
zione medica inviata non modifica la situazione già esaminata (doc. 30).
Mediante decisione del 16 settembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per no-
tificare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato
in favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. 35).
C.
Con il ricorso depositato il 15 ottobre 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal sindacato UNIA, chiede, sostanzialmente, l'annulla-
C-7437/2010
Pagina 4
mento del summenzionato provvedimento amministrativo e l'allestimento
di una visita peritale specialistica che esamini in particolare le patologie
non infortunistiche. Infatti, la parte ricorrente fa presente che oltre al dan-
no alla spalla sinistra, egli è portatore da tempo di rilevanti problemi deri-
vanti da fratture plurime vertebrali, discopatie in un contesto di osteopo-
rosi e turbe statiche, elementi non esaminati dall'assicuratore infortuni.
Nel suo preavviso del 10 novembre 2010, l'Ufficio AI cantonale ha osser-
vato che secondo il parere del suo servizio medico le altre patologie non
influiscono ulteriormente sulla capacità di lavoro e non determinano ag-
giuntivi limiti funzionali. L'Ufficio propone dunque la reiezione del grava-
me. Anche l'UAIE, nella risposta del 17 novembre 2010, propone la reie-
zione dell'impugnativa.
Le risposte ricorsuali sono state inviate all'UNIA con ordinanza del 22 no-
vembre 2010. Il rappresentante del ricorrente non ha esercitato il suo di-
ritto di replica nel termine impartito.
Con decisione incidentale del 25 gennaio 2011, il Tribunale amministrati-
vo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400
franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato il 14 febbraio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
C-7437/2010
Pagina 5
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
C-7437/2010
Pagina 6
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni rela-
tive alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF
2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 16 settembre 2010, data dell'impugnata de-
cisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
C-7437/2010
Pagina 7
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
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Pagina 8
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5. Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto
seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del benefi-
ciario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevan-
te sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'or-
dinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a pre-
stazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constata-
to perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è du-
rato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti-
nuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di
guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interru-
zione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
7.
7.1. L'interessato ha lavorato fino alla data dell'infortunio 18 settembre
2008. Per il seguito non ha più ripreso un'attività lucrativa.
C-7437/2010
Pagina 9
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medi-
ca costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato presenta uno stato da rottura transmurale
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e sutura parziale per via artro-
scopica con acromio-plastica e tenotomia del capo lungo del bicipite, per-
sistenza di deficit funzionali alla spalla sinistra. A._______ soffre inoltre
da tempo di una sindrome lombo vertebrale cronica con turbe statiche del
rachide e stato dopo antiche fratture vertebrali in situazione stabile; oste-
oporosi.
C-7437/2010
Pagina 10
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo parere
sulle risultanze emerse dall'incarto INSAI/SUVA.
A proposito della valutazione, può essere osservato che il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni aveva a suo tempo disposto delle regole circa l'u-
niformità della nozione d'invalidità nel campo delle assicurazioni sociali,
precisando che la valutazione in ambito AI non vincolava l'assicuratore in-
fortuni (DTF 131 V 362 consid. 2.3). Il Tribunale federale, dal canto suo,
ha ammesso la reciprocità di questa regola nei confronti dell'assicurazio-
ne invalidità nel senso che questa non è legata dalla valutazione dell'as-
sicuratore infortuni ai sensi del DTF 126 V 288. Di conseguenza, per e-
sempio, l'Ufficio AI non ha facoltà di formulare opposizione (o ricorso)
contro una decisione dell'assicuratore infortuni concernente il diritto alla
rendita o la determinazione del tasso d'invalidità (DTF 133 V 549). La va-
lutazione dell'invalidità è dunque indipendente nei due rami d'assicura-
zione (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 consid. 2.3). Questa indipendenza nel decidere non significa
che le perizie effettuate nei due rami assicurativi debbano essere utilizza-
te dalla sola assicurazione che ha ordinato una tale indagine quando, per
esempio, l'analisi dell'invalidità è stata ricercata in modo globale e non
settoriale e che una determinata perizia non si sia limitata al mero aspetto
del rapporto di causalità fra incidente subito e danno alla salute, aspetto
questo caratteristico della sola assicurazione contro gli infortuni (cfr. AL-
FRED MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialver-
sicherungsrecht, 3a ed., Basilea 2009, § 10 n° 39 e seg.).
9.2. Non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI un
anno dopo l'infortunio, ossia da settembre 2009. Questo dato è dunque
acquisito ed il collegio giudicante non ha motivi fondati per porre in dub-
bio tale valutazione. Resta contestata la soppressione del diritto alla ren-
dita a partire dal 1° marzo 2010.
9.3.
9.3.1. Nel caso in esame, alla luce degli stessi referti dell'assicuratore in-
fortuni, risulta che non sussistono vere e proprie patologie extra-
infortunistiche di natura invalidante. La Dott.ssa Rossinelli, autrice del
rapporto prodotto in sede di audizione, accenna a problemi alla colonna
che si sono manifestati nel 2005/2006. Ora, il medico menziona situazioni
C-7437/2010
Pagina 11
patologiche che esulano ampiamente dal periodo di cognizione giudizia-
ria. Si ricorda che l'interessato ha lavorato fino alla metà di settembre del
2008 e che eventuali limitazioni funzionali dovute ad una sindrome dorso
lombare avrebbero originato incapacità di lavoro nel passato ma non so-
no d'attualità nell'ambito della presente vertenza. La stessa Dott.ssa Ros-
sinelli menziona tali turbe producendo vecchia documentazione (2006).
Peraltro, in sede di ricorso, il rappresentante del ricorrente si è riservato
di produrre ulteriore documentazione, che però non ha inviato.
A questo stadio d'esame si può quindi ritenere come non sia necessario
ordinare una nuova perizia (cfr. conclusioni del ricorso) e che l'analisi
svolta in sede di visita di chiusura da parte del medico dell'assicuratore
infortuni, è completa in quanto, oltretutto, offre un quadro esauriente dei
limiti funzionali che affliggono il paziente, non limitandosi solo a quelli ine-
renti alla spalla sinistra (sulla valutazione anticipata delle prove, vedi
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d con i rif.; SVR 2001 IV n.
10, p. 27).
9.3.2. Dall'analisi svolta dal Dott. Dotti, ortopedico dell'INSAI/SUVA, e-
merge che l'interessato può riprendere un'attività lucrativa leggera a tem-
po pieno. L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a
5 kg fino all'altezza dei fianchi e talvolta portare pesi superiori; egli può
talvolta portare pesi fino di 5 kg fino all'altezza del petto, mai oltre. Egli
può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione ed anche attrezzi di peso
medio, ma mai attrezzi pesanti. La rotazione manuale in un paziente de-
strimane non è limitata. L'assicurato non può effettuare lavori al disopra
della testa, ma non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco o
nell'assumere la posizione seduta/inclinata in avanti come pure non ha
limitazioni nell'assumere la posizione in piedi ed inclinata in avanti, come
neppure una posizione inginocchiata e nell'effettuare la flessione delle gi-
nocchia. L'assicurato non ha limitazioni nell'assumere posizioni di lunga
durata seduta o in piedi; non ha limitazioni nel camminare a lungo, come
neppure nel terreno accidentato, salire o scendere le scale, salvo quella a
pioli.
9.3.3. Le scarse limitazioni accennate sono tuttavia incompatibili con il
precedente lavoro, descritto nell'incarto dell'assicuratore infortuni ed an-
che nell'incarto AI (doc. 5-5 cifra 3). Tale circostanza non è contestata. A
lui restano comunque proponibili una vasta gamma d'attività fra legge-
re/ripetitive e pure di medio impegno fisico che non esigono una particola-
re formazione, come per esempio quelle di fattorino, operaio addetto al
controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto al con-
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trollo di produzione, custode, bidello, cassiere, commesso in negozio di
generi minuti, ecc.
10.
10.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'Ufficio AI cantonale, che riflette il parere del medico dell'assicurazione
infortuni, ritiene che A._______, a partire dal 1° dicembre 2009, data della
visita medica di chiusura INSAI/SUVA (Dott. Dotti), non avrebbe più potu-
to svolgere un'attività di operaio metallurgico semi-pesante, ma a lui sa-
rebbero comunque stati proponibili, al 100%, lavori di ripiego leggeri e/o
semisedentari o medio-pesanti, ripetitivi, non qualificati quali quelli sopra
descritti.
10.2. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.3. È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaio metallurgico, ma risulta che ha
lavorato anche come giardiniere (1986-89). Si può tuttavia ritenere che,
visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni,
un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente
non risulta necessario, rispettivamente è di semplice realizzazione e ciò
nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si pre-
senta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e suffi-
cientemente specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetiti-
ve, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
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nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.2. Nella specie, l'INSAI/SUVA ha già calcolato la perdita di guadagno
nelle misura del 15% (cfr. decisione del 22 aprile 2010 pag. 2). Essa si
basa su di un salario privo d'invalidità di 54'597 franchi (cfr. attestato di
salario alla notifica dell'infortunio riportato su di un anno) ed un salario
dopo l'insorgenza dell'invalidità di 46'276 franchi. Non è dato a conoscere
il dettaglio del calcolo effettuato dall'assicuratore infortuni.
11.3. L'esito della procedura non sarebbe diverso anche se il salario dopo
invalidità dovesse essere stabilito in base a dati statistici e il raffronto dei
redditi operato riferendosi al 2010, data di soppressione della rendita limi-
tata nel tempo (cfr. DTF 128 V 174 e 129 V 222).
11.3.1. Nel 2008 il salario privo d'invalidità era di 54'597 franchi come
ammesso dall'INSAI/SUVA. Questo importo è più favorevole per il ricor-
rente di quello indicato sul formulario del datore di lavoro in 50'118 franchi
annui (quest'ultimo non contiene delle indennità salariali e la tredicesima).
L'importo del 2008 deve essere aggiornato al 2010 secondo l'indice dei
salari nominali della categoria, ossia a 55'910.70 franchi (2.1% dal 2008
al 2009; 0.3% dal 2009 al 2010, settore metallurgia).
11.3.2. Ora, si deve constatare che il reddito da valido è effettivamente in-
feriore alla media dei salari per un'attività equivalente nel settore econo-
mico nel quale lavorava l'interessato. Infatti, secondo i dati dell'UFS per il
2010 (tabella TA1, uomini, livello 4), nel settore in questione (metallurgia),
il salario medio annuo equivaleva a 5'073 franchi al mese e su di un anno
(x 12) 60'876 franchi. Le statistiche essendo fondate su di un orario stan-
dardizzato di 40 ore, occorre riportare tale importo sull'orario medio della
categoria, ossia 41.5 ore settimanali, per un risultato finale di 63'158.85
franchi (cfr. tav. sulla durata normale del lavoro secondo la categoria,
UFS, anno 2010). Riassumendo, un operaio del settore metallurgico in
Svizzera in media, nel 2010, guadagna 63'158.85 franchi, mentre l'inte-
ressato avrebbe guadagnato, nel 2010, 55'910.70 franchi.
11.3.3. Quando una persona assicurata, per motivi estranei alla sua inva-
lidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo,
ad un "parallelismo" dei due redditi di paragone (da valido e da invalido).
In pratica, questo "parallelismo" può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o
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facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da inva-
lido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una secon-
da fase, occorre esaminare la questione della deduzione per circostanze
personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido ottenuto se-
condo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna rilevare che i fat-
tori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il paralle-
lismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). Questo "paralleli-
smo" si effettua tuttavia soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribunale fede-
rale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere effetti-
vamente o, comunque, ragionevolmente conseguito dall'assicurato, non
sussiste alcun motivo, quando si procede al calcolo del grado d'invalidità
secondo il metodo del raffronto dei redditi, di procedere al "parallelismo"
di quest'ultimi, ossia all'aumento del salario da valido o alla diminuzione
del salario da invalido (DTF 135 V 58).
11.3.4. Nella fattispecie, si deve constatare che la differenza tra il salario
da valido che il ricorrente avrebbe percepito dal suo ex datore di lavoro
nel 2010 (55'910.70 franchi) e il salario medio svizzero nel suo settore
d'attività (63'158.85 franchi) è di 7'248.15 franchi, ossia l'11.47% in meno.
Il salario percepito è quindi inferiore alla media svizzera dello stesso set-
tore dell'11.47%. Togliendo il 5% di soglia di cui sopra, si arriva ad una
percentuale del 6.47%. Il salario dopo l'invalidità dovrà quindi essere ri-
dotto del 6.47%. Questa deduzione viene operata in seguito sul reddito
dopo l'insorgenza dell'invalidità.
11.3.5. Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibi-
le in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2010) comportano un salario medio mensile di
4'901 franchi mensili, pari a 58'812 annuali (valori dell'UFS, tabella TA1,
livello 4, uomini). Questo importo deve essere adeguato secondo un ora-
rio settimanale di 41.5 medio svizzero (della categoria), ciò che permette
di ottenere 61'017.45 franchi.
11.3.6. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'am-
ministrazione, che godrebbe di un ampio margine d'apprezzamento, non
si è mai pronunciata in proposito. Va rilevato che secondo la consolidata
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giurisprudenza la riduzione massima è del 25%. Ora, questo collegio giu-
dicante, considerata l'età dell'assicurato nel 2010 (60 anni) e gli handicap
noti, opererà una deduzione del 20%. Ne consegue un introito annuale di
48'813.96 franchi (61'017.45 franchi – 20%). Questo importo deve infine
essere ridotto del 6.47% per tenere conto del "parallelismo" di cui sopra.
Si ottiene quindi un guadagno teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
45'655.70 franchi (per un'attività al cento per cento).
11.3.7. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 55'910.70 franchi ed
un introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 45'655.70
franchi fa risultare una perdita di guadagno del 18.34%, tasso che non
comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Questo grado d'invalidità non si discosta di molto da quello
ottenuto dall'INSAI/SUVA (15%).
12.
12.1. È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita in-
tera. L'Ufficio AI ha soppresso il diritto a questa prestazione con effetto
dal 28 febbraio 2010 in applicazione dell'art. 88a OAI (cfr. consid. 6.5).
Questa data non può essere confermata. È vero che di principio va rispet-
tato un termine di tre mesi per ammettere un miglioramento determinante
per sopprimere (o ridurre) una prestazione (sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-3221/2009 del 19 ottobre 2011 consid. 14.3 con i
relativi riferimenti, in particolare la sentenza del Tribunale federale
9C_491/2008 del 21 aprile 2009 consid. 2). Tuttavia, sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la rendita può esse-
re soppressa o ridotta solo il primo giorno del mese che segue il periodo
di tre mesi ma non il primo giorno del mese durante il quale il periodo dei
tre mesi è raggiunto (sentenza C-6733/2008 del 22 febbraio 2010 consid.
5.2.2).
12.2. Nella specie, per stabilire da quando decorre il termine di tre mesi,
l'Ufficio AI cantonale si è fondato correttamente sulla data della visita me-
dica di chiusura dell'INSAI/SUVA, ossia il 1° dicembre 2009 (cfr. consid.
10.1). Tre mesi dopo vengono a termine nel corso della giornata del 1°
marzo 2010, per cui la soppressione può essere operata solo con effetto
31 marzo 2010 e non 28 febbraio 2010. Pertanto, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che
A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità fino al 31 marzo 2010. Per il resto il ricorso è respinto.
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13.
13.1. Visto quanto precede, nella misura in cui il ricorso è ammesso solo
in minima parte, le spese processuali, nella misura di 300 franchi, sono
poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo di 400
franchi. Il saldo di 100 franchi è restituito al ricorrente.
13.2. In base all'art. 64 PA, sono assegnate indennità per spese ripetibili
solo nella misura in cui la parte ricorrente è parzialmente vincente (cfr.
consid. 12.2), ossia 300 franchi, importo che è posto a carico dell'autorità
inferiore. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno di-
ritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al 31
marzo 2010. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Alla parte ricorrente sono addossate le spese processuali nella misura di
300 franchi e sono compensate con l'anticipo di 400 franchi già fornito. Il
saldo di 100 franchi è restituito al ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
300 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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