Corte II I
C-7442/2007
{T 0/2}
Sentenza del 22 luglio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
C._______,
patrocinata dall'avv. Urs Weber,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7442/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con lettera non firmata del 26 giugno 2007 all'intenzione
dell'Ambasciata di Svizzera di Kiev, la A._______ di B._______ ha
invitato C._______, cittadina ucraina nata il..., a venire in Svizzera per
una serie di incontri d'affari, postulando il rilascio in favore di
quest'ultima di un visto multiplo per il periodo 26 giugno –
30 settembre 2007;
che con scritto dello stesso giorno alla suddetta rappresentanza,
l'D._______ di E._______ ha richiesto il rilascio in favore
dell'interessata di un visto della durata di tre giorni al fine di
permetterle di visitare i loro uffici e di festeggiarne il compleanno,
garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio
e ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di
quest'ultima;
che in data 10 luglio 2007, C._______ ha presentato presso
l'Ambasciata di Svizzera di Kiev una domanda di visto per la Svizzera
al fine di recarsi dal 16 al 30 luglio 2007 presso la A._______ di
B._______, precisando nel contempo di essere nubile e studentessa;
che l'interessata ha poi modificato tale richiesta postulando il rilascio
di un'autorizzazione d'entrata allo scopo di soggiornare per un periodo
di tre giorni (dal 28 al 30 giugno 2007) presso un hotel di F._______;
che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in
particolare prodotto agli atti una dichiarazione attestante la sua
iscrizione all'università di Kiev, copia della riservazione di un biglietto
aereo, copia di un'assicurazione viaggio conclusa in suo favore, una
dichiarazione con la quale si impegnava a lasciare il territorio della
Confederazione al termine del visto postulato e degli estratti del suo
conto bancario;
che in data 12 settembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di
rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di
C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della
situazione socioeconomica prevalente in Ucraina, ed in particolare
delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la
sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
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soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessata non
poteva avvalersi di legami familiari (persona in giovane età senza
impegni familiari) o professionali stretti con il suo paese d'origine e che
l'insieme delle circostanze fa sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo
del soggiorno auspicato;
che con scritto del 2 novembre 2007, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, l'interessata ha interposto ricorso avverso la precitata
decisione, postulandone l'annullamento e il rilascio in suo favore di un
visto d'entrata della durata di tre mesi, affermando di intrattenere
stretti legami sentimentali (convivente) e professionali (a capo di
un'impresa di prodotti surgelati, referente del parlamento ucraino e
agente di assicurazione) nel suo paese d'origine e dicendosi pronta a
fornire la documentazione atta a comprovare queste relazioni;
che il patrocinatore della ricorrente, il quale nella sua qualità di
membro del consiglio di amministrazione di diverse società svizzere
intrattiene relazioni d'affari con il compagno della richiedente, ha
manifestato la sua intenzione di instaurare dei rapporti d'affari anche
con quest'ultima, garantendo nel contempo la sua partenza dalla
Svizzera al termine del soggiorno richiesto;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 3 gennaio
2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, rilevando come il
rientro in patria di C._______ non fosse sufficientemente garantito e
sottolineando come l'insieme delle circostanze facesse sorgere seri
dubbi sulle sue intenzioni, nonché sullo scopo del soggiorno
auspicato;
che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 15 gennaio 2008, la ricorrente ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 2 novembre 2007;
che il legale dell'interessata ha inoltre affermato che dal 1985 circa
egli ha richiesto dozzine, se non centinaia, di visti per cittadini
provenienti dalle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, sempre
rilasciati senza alcun problema e che in tutti questi casi i beneficiari
avevano fatto regolare ritorno in patria nei termini prescritti;
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che chiamato ad esprimersi sulla suddetta replica, con duplica del
18 febbraio 2008, l'UFM si è riconfermato nelle sue conclusioni,
affermando che le argomentazioni della ricorrente in merito alla sua
situazione in Ucraina andavano relativizzate a motivo delle disparità
economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera e precisando che
ogni caso va trattato singolarmente alla luce delle proprie particolarità,
di modo che il fatto che altre persone abbiano ottenuto dei visti non è
determinante;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
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(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che C._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
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che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un visto è inoltre rifiutato qualora sussistono fondati dubbi sullo
scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Ucraina, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
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che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che il compagno della richiedente vive in Ucraina;
che, sebbene si debba riconoscere che un tale legame sia proprio, in
una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al
termine del soggiorno auspicato, esso non è comunque sufficiente ad
assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che la ricorrente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano
personale o familiare;
che nel quadro della sua domanda di visto C._______ ha affermato di
essere studentessa, come peraltro comprovato dalla documentazione
agli atti (cfr. dichiarazione di iscrizione dell'università di Kiev del
22 giugno 2007), salvo poi affermare nel suo ricorso del 2 novembre
2007 di essere attiva in patria quale titolare di un'impresa di prodotti
surgelati, referente del parlamento ucraino e agente di assicurazione,
senza tuttavia fornire alcun documento a comprova di tali affermazioni,
di modo che le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono allo
stadio della mera allegazione di fatto;
che, date le circostanze, non si può ritenere che l'interessata possieda
dei legami professionali e delle prospettive economiche, propri a
garantirne il ritorno in Ucraina;
che dagli atti di causa risulta che in data 10 luglio 2007 la ricorrente ha
dapprima richiesto il rilascio di un visto dal 16 al 30 luglio 2007 per
recarsi presso la A._______ di B._______, salvo poi postulare il
rilascio di un'autorizzazione d'entrata per il periodo 28 giugno –
30 giugno 2007, quindi per una data anteriore alla sua domanda, al
fine di recarsi in vacanza presso un hotel di F._______;
che inoltre con scritto del 26 giugno 2007, il suddetto istituto bancario
ha postulato il rilascio in favore di C._______ di un visto multiplo valido
dal 26 luglio al 30 settembre 2007, così da rendere possibile diversi
incontri d'affari;
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che dal canto suo, con lettera dello stesso giorno, l'D._______ di
E._______ ha richiesto il rilascio in favore dell'interessata di
un'autorizzazione d'entrata della durata di tre giorni, al fine di
permetterle di visitare i loro uffici e festeggiarne il compleanno;
che nel suo gravame del 2 novembre 2007, la ricorrente ha infine
sostenuto di avere ricevuto un invito da un hotel di F._______ per
festeggiare il suo compleanno in G._______ con il compagno (cfr.
conferma prenotazione albergo del 22 giugno 2007 per il periodo
28 giugno – 30 giugno 2007 all'intenzione dell'Ambasciata di Svizzera
di Kiev), postulando il rilascio di un visto della durata di tre mesi;
che le numerose incongruenze quo alla durata ed alla finalità
dell'autorizzazione d'entrata richiesta da C._______ sono tali da fare
sorgere seri dubbi in merito alle sue reali intenzioni (cfr. art. 14 cpv. 2
let. c vOEnS);
che nella sua replica del 15 gennaio 2008, il patrocinatore della
ricorrente ha infine sostenuto che a far data dal 1985 egli aveva
richiesto, e sempre ottenuto senza alcuna difficoltà, dozzine se non
centinaia di visti per cittadini provenienti dalle repubbliche dell'ex
Unione Sovietica, prevalendosi quindi implicitamente di una violazione
del principio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 della Costituzione
federale delle Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101);
che egli si è prevalso di questa argomentazione in termini generali,
senza referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere
di sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni
necessarie al fine di permettere le verifiche delle sue argomentazioni
(cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 2A.449/1999 del
10 gennaio 2000 consid. 4a/bb);
che inoltre, come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nella
sua duplica del 18 febbraio 2008, ogni fattispecie va trattata
singolarmente alla luce delle proprie particolarità, di modo che il fatto
che altre persone abbiano ottenuto dei visti non è determinante;
che le assicurazioni fornite dal patrocinatore della ricorrente secondo
le quali quest'ultima avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto,
non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul
territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi
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durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del
30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, costituiscono delle semplici dichiarazioni
d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad
assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in
Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che l'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa relativa al
prospettato soggiorno in Svizzera di C._______ non è tale da
modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano
finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al
momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può
essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non
possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse
non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del
proprio comportamento e di conseguenza non permettono
minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in
Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo
proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra citata);
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
della richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), e che sussistono dei fondati
dubbi in merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOEnS),
di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non
sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
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che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 23 novembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 306 411 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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