Corte II I
C-7457/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del
22 ottobre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7457/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A._______, cittadina italiana nata il (...), vedova di B._______,
cittadino italiano nato il (...) e deceduto il (...), il quale aveva lavorato in
Svizzera negli anni Sessanta, ha formulato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di
previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita per superstiti il 24
aprile 2008 (doc. 1 a 20),
che, mediante decisione del 31 marzo 2009, la CSC ha comunicato al
Patronato INCA, rappresentante dell'interessata, il rigetto della
domanda di rendita per il motivo che B._______ avrebbe versato dei
contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
svizzera (AVS/AI) solamente durante un periodo di nove mesi nel
1968, non adempiendo quindi le condizioni poste dall'art. 29 cpv. 1
della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), secondo cui
possono richiedere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti
tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno
intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (doc.
23),
che, con messaggio elettronico del 17 aprile 2009, C._______, figlio
dell'interessata, ha chiesto alla CSC di eseguire un ulteriore
accertamento circa gli anni d'attività lavorativa di B._______ in
Svizzera dal 1965 (doc. 24),
che, con scritto del 18 maggio 2009, la CSC ha invitato l'interessata a
trasmetterle tutti i documenti relativi all'attività lavorativa di B._______
in Svizzera, compresi i nomi e gli indirizzi esatti degli ex datori di
lavoro (doc. 25),
che, con messaggio elettronico del 4 luglio 2009, C._______ ha
indicato alla CSC che B._______ aveva lavorato, a (...), dapprima
presso l'impresario edile (...) dal 1962 al 1969, quindi presso (...) nel
1969 (doc. 27),
che, mediante scritto del 16 settembre 2009, la CSC ha considerato il
messaggio elettronico del 4 luglio 2009 come un'opposizione ed ha
impartito all'interessata un termine fino al 5 ottobre 2009 per
presentarne una versione munita di firma olografa, conformemente
Pagina 2
C-7457/2009
all'art. 10 cpv. 4 e 5 dell'Ordinanza federale dell'11 settembre 2002
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA, RS
830.11; doc. 29),
che, non avendo ricevuto nessuna risposta entro il detto termine, la
CSC ha emanato una decisione il 22 ottobre 2009, con la quale ha
dichiarato l'opposizione irricevibile (doc. 31),
che, tramite messaggio elettronico del 21 novembre 2009, C._______
ha, da un lato, confermato che l'interessata ha ricevuto la decisione
del 22 ottobre 2009, e, dall'altro lato, sostenuto che lo scritto della
CSC del 16 settembre 2009 non le è mai stato notificato, aggiungendo
che “ci riserviamo pertanto di inoltrare ricorso, e saremmo lieti di
ricevere copia della ricevuta di ritorno qualora fosse effettivamente
pervenuta” (doc. 32),
che, con lettera accompagnatoria del 27 novembre 2009, la CSC ha
trasmesso una copia del messaggio elettronico del 21 novembre 2009
al Tribunale amministrativo federale (TAF; doc. 33),
che, tramite ordinanza, questo Tribunale ha invitato l'interessata a
regolarizzare il ricorso con l'apposizione della sua firma originale entro
un termine di trenta giorni (incarto TAF, doc. 3),
che l'interessata ha inoltrato formale ricorso, debitamente firmato, il 4
gennaio 2010 (incarto TAF, doc. 4),
che, il 18 gennaio 2010, mediante apposito formulario, la CSC ha
incaricato la Posta Svizzera di effettuare delle ricerche per stabilire se
lo scritto del 16 settembre 2009 è stato recapitato alla ricorrente (doc.
60),
che la Posta Svizzera ha comunicato alla CSC, il 25 gennaio 2010,
che non è stato possibile trovare tracce dell'invio, nonostante le
ricerche effettuate inerenti al lasso di tempo tra il 15 e il 21 settembre
2009 (doc. 61),
che la CSC ha risposto al ricorso il 5 marzo 2010, chiedendo che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata (incarto TAF,
doc. 6),
che, invitata a replicare, la ricorrente non si è manifestata (incarto TAF,
Pagina 3
C-7457/2009
doc. 7),
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS,
che, di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso,
che, il 1° giugno 2002, sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11),
che, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71),
che, nella misura in cui l'Accordo, e in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC),
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura è
regolata dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4),
che, secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
Pagina 4
C-7457/2009
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima
parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga,
che, conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA),
che, in concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA),
che l'art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non
sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro
una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato
(art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non
può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di
un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurigo, 2003, art. 52, n. 16),
che, secondo l'art. 10 cpv. 4 OPGA, l'opposizione scritta deve portare
la firma dell'opponente o del suo patrocinatore,
che, in concreto, la ricorrente si è opposta alla decisione del 31 marzo
2009 mediante messaggi elettronici del 17 aprile e del 4 luglio 2009,
Pagina 5
C-7457/2009
che, con scritto del 16 settembre 2009, la CSC ha impartito alla
ricorrente un termine di trenta giorni per firmare di proprio pugno
l'opposizione,
che la ricorrente pretende di non avere ricevuto tale scritto,
che, secondo la giurisprudenza, incombe all'autorità provare che una
decisione è stata regolarmente notificata e quando la notificazione è
intervenuta. Se la notificazione di una decisione per lettera semplice o
se la data della notificazione sono contestate, bisogna fondarsi sulle
dichiarazioni del destinatario della decisione (DTF 124 V 400),
che la CSC non è riuscita a provare che lo scritto del 16 settembre
2009 è stato effettivamente notificato alla ricorrente, la Posta Svizzera
non essendo stata in grado di trovare traccia di tale invio, nonostante
le ricerche effettuate,
che perciò, conformemente agli atti, bisogna considerare che
l'opposizione del 17 aprile e del 4 luglio 2009 è ammissibile,
che quindi la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione,
che, di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione del
22 ottobre 2009 annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché
entri nel merito dell'opposizione ed emani una decisione impugnabile.
Pagina 6
C-7457/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 22 ottobre 2009 è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, affinché
entri nel merito dell'opposizione ed emani una decisione impugnabile.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Comunicazione:
- alla ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 7