Corte II I
C-7461/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Alberto Meuli,
cancelliera Marcella Lurà.
A.________,
rappresentato dal Patronato Acli,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(decisione del 6 novembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7461/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano residente nei B._______, nato il (...),
celibe, ha formulato in data 1° febbraio 2008 una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 5 a 11). Ha dichiarato d'avere lavorato in Svizzera
presso la "giustizia svizzera" a Berna alla Genfergasse 20 (recte
Genfergasse 22) e presso l'Istituto di detenzione Thorberg nel Canton
Berna (a Krauchtal), complessivamente dal (...) 1982 al (...) 1984, e di
avere versato i corrispondenti contributi per le sue prestazioni
lavorative (doc. 18).
B.
Con decisione del 6 novembre 2008, l'autorità inferiore ha respinto
l'opposizione del 17 giugno 2008 e confermato la propria decisione del
28 maggio 2008 mediante la quale ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata
dall'interessato. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che
dall'attestazione della Cassa di compensazione del Canton Berna non
risulta siano stati versati dei contributi all'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (AVS) dal penitenziario di Thorberg a favore
di Gerardo Martello durante gli anni 1982 a 1984 quale dipendente
rispettivamente detenuto (doc. 29). L'autorità inferiore ha pertanto
considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv.
1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) secondo il quale
possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti
tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un
anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali,
oppure i loro superstiti (doc. 27 e 28).
C.
Il 17 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la
decisione su opposizione della CSC del 6 novembre 2008 mediante il
quale ha chiesto, sostanzialmente, il versamento di una rendita di
vecchiaia, che dovrebbe aggirarsi su un importo mensile di Euro
30/40, a decorrere dal 2 dicembre 2007. Ha segnalato d'avere lavorato
presso due penitenziari in Svizzera dal (...) 1982 al (...) 1984 e d'aver
percepito un salario di oltre fr. 500.-- mensili. Avrebbe pertanto
acquisito il diritto alla rendita di vecchiaia. Ha ribadito di non avere più
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le buste paga dell'epoca, che a Thorberg ha svolto lavori di
falegnameria e carpenteria e a Berna svariati lavori (i datori di lavori
esterni non li avrebbe conosciuti, ma la giustizia svizzera sicuramente
sì dal momento che avrebbe trattato con detti datori di lavoro).
L'insorgente ha pure formulato una domanda di gratuito patrocinio
(doc. TAF 1).
D.
Nella risposta al ricorso del 10 marzo 2009, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha nuovamente rilevato che – per
quanto risulta dall'attestazione della Cassa di compensazione del
Canton Berna, presso la quale il penitenziario di Thorberg è sempre
stato affiliato – l'interessato non figura sulle distinte di salario di detto
penitenziario per il periodo tra (...) del 1982 e (…) del 1984 né in
qualità di dipendente né in qualità di detenuto. La CSC ha pure
osservato che il ricorrente non avrebbe prodotto alcun atto
comprovante un errore di registrazione (doc. TAF 7).
E.
Con scritti del 10 dicembre 2009, del 2 e 28 giugno 2010 e del 15
luglio 2010, il ricorrente ha sollecitato l'evasione del gravame
rispettivamente della sua domanda di gratuito patrocinio (doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
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applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non
deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
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2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 L'oggetto del litigio in questa sede è la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia.
3.2 Il ricorrente ha in particolare indicato d'avere lavorato in Svizzera
dal (...) 1982 al (...) 1984 (dunque per una durata superiore all'anno
richiesto per legge), durante la sua detenzione presso due penitenziari
(quelli di Thorberg e di Berna [in Genfergasse]), e d'aver percepito un
salario di oltre fr. 500.-- mensili. Ha precisato d'avere svolto lavori,
segnatamente di falegnameria e carpenteria, anche per datori di
lavoro esterni agli istituti di detenzione citati presso i quali sarebbe
stato detenuto. Ha pure sostenuto che nel 1982-1984 era comunque
compito della giustizia svizzera di pagare, o far pagare alle ditte
interessate, i contributi per le sue prestazioni lavorative, non essendovi
spazio per "un lavoro di schiavitù nel 20° secolo". Qualora non fossero
stati pagati dei contributi, nonostante che "il medioevo è passato già
da un pezzo", l'insorgente chiede di condannare la Cassa di
Compensazione CSC al versamento del dovuto, ritenuto che
incombeva alla stessa di riscuotere i dovuti contributi, fermo restando
che egli neppure sapeva per quali datori di lavoro avrebbe lavorato
durante i citati 25 mesi.
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un
conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al
calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1
lett. d ed e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che la
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registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di
contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo
in franchi.
4.3
4.3.1 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano
evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.2 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del
diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle
prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione
di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117
V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività
lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di
tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12
consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141
cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che
per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria –
comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e
indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF
117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117
V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11
gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si
impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili
(DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126
V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale
comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i
quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1
LAVS.
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5.
5.1 Questo Tribunale osserva che – malgrado incomba al ricorrente un
obbligo di collaborazione accresciuto nella misura in cui egli pretende,
a distanza di anni in occasione di una lite vertente sul diritto a
prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, di avere esercitato
un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un
determinato periodo di tempo (cfr., sulla questione, il considerando 4.3
del presente giudizio e i citati riferimenti giurisprudenziali) – nella
fattispecie in esame, conto tenuto delle particolari circostanze,
l'autorità inferiore doveva necessariamente procedere ad un'istruzione
più approfondita e dettagliata della domanda del ricorrente. In effetti, e
nella misura in cui l'insorgente ha fatto valere il suo statuto di detenuto
e l'esercizio di un'attività lucrativa durante un periodo superiore ai 2
anni in due differenti carceri nel Canton Berna – peraltro indicati
entrambi in modo sufficientemente chiaro per potere, usando della
necessaria diligenza, essere identificati – la CSC non poteva limitare
la sua istruttoria alla richiesta all'Agenzia del personale della Cassa di
compensazione del Canton Berna con riferimento ad uno solo dei due
stabilimenti penitenziari evocati dal ricorrente (quello di Thorberg). In
effetti, l'esistenza di un carcere a Berna alla Genfergasse (anche se al
n° 22 e non al n° 20) è di pubblica notorietà, di modo che non si può
rimproverare al ricorrente di non avere indicato con sufficiente
precisione il secondo carcere in cui sarebbe stato detenuto all'epoca
per consentire alla CSC di svolgere la dovuta indagine d'ufficio circa il
pagamento di contributi sul reddito dell'attività lavorativa ivi svolta
(come ha invece fatto l'autorità inferiore; cfr. nota interna dell'8 ottobre
2008 [doc. 26]). È altresì poco probabile che un detenuto ricevesse,
negli anni 1982-1984, particolari attestazioni per il lavoro svolto
durante la carcerazione e potesse provvedere alla loro idonea
archiviazione e conservazione (nell'ottica, fra l'altro, di una futura
dimostrazione nell'ambito di una procedura in materia di rendita per la
vecchiaia). In siffatte circostanze, non può essere rimproverato al
ricorrente di non avere esibito dei documenti – quali in particolare
attestazioni dei datori di lavoro, certificati di lavoro, distinte di salario,
buste paga – che potessero dimostrare l'esercizio di un'attività
lavorativa sottoposta all'obbligo di contribuzione. Inoltre, i due
penitenziari del Canton Berna indicati dal ricorrente esistono tuttora e
non vi è ragione di dubitare che, su richiesta, possano fornire
all'autorità inferiore i necessari ragguagli sull'attività lucrativa svolta
dall'insorgente.
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5.2 Certo, ci si può chiedere se sussistesse, e in che misura, un
obbligo di versamento di contributi assicurativi AVS per qualsiasi tipo
di reddito conseguito in Svizzera anche solo durante un periodo
detentivo da un lavoratore straniero non domiciliato nel nostro Paese.
Da questo profilo, l'art. 1a lett. b LAVS (art. 1 lett. b LAVS all'epoca in
cui si sarebbero realizzati i fatti di causa) prevede che sono
obbligatoriamente assicurate le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera (quindi indipendentemente dal loro
domicilio in Svizzera), senza che l'art. 6 OAVS contempli
esplicitamente che le rimunerazioni conseguite dai detenuti durante la
carcerazione non siano da annoverare quale reddito proveniente da
un'attività lucrativa. Ora, se è vero, come è vero, che il Tribunale
federale – peraltro in un contesto diverso, ossia quello della
sospensione del pagamento delle rendite AI durante la detenzione
(art. 21 cpv. 5 LPGA) – ha indicato che il peculio non costituisce di
principio un reddito di un'attività lucrativa (cfr. per esempio sentenza
del Tribunale federale 9C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4),
esso ha pure precisato che la rimunerazione conseguita da un
detenuto per esempio in regime di semiprigionia o di semilibertà
costituisce un reddito da attività lucrativa (ibidem). Peraltro, il Consiglio
di Stato del Canton Berna nel giugno del 2005, in risposta ad
un'interpellanza del 21 aprile 2005, ha confermato che il Concordato
della Svizzera nordoccidentale e centrale sull'esecuzione delle pene e
delle misure prevede il pagamento (almeno dal 1986) dei contributi
all'assicurazione vecchiaia da parte degli stabilimenti carcerari del
Cantone per il detenuto che esercita un'attività lucrativa. Ha pure
precisato, in risposta alla domanda n° 3 dell'interpellanza, che il
pagamento dei contributi riguarda anche la rimunerazione definita
come peculio (riferimento interpellanza I 098/2005, rintracciabile sul
sito internet del Gran Consiglio del Cantone Berna
[/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/archiv.html {interpel-
lanza I 098/2005}]).
5.3 Questo Tribunale ritiene dunque che, conto tenuto dell'insieme
delle circostanze particolari ed eccezionali del caso di specie,
sussisteva un obbligo dell'amministrazione di accertare più
approfonditamente – e d'ufficio, ossia di propria iniziativa – i fatti
rilevanti (v. fra l'altro, sulla questione della necessità e la portata
dell'istruzione d'ufficio in materia, le sentenze del Tribunale federale H
195/01 del 17 luglio 2002 consid. 4, H 336/01 del 26 aprile 2002
consid. 5, H 161/01 del 21 agosto 2001 consid. 3 e 4). L'autorità
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inferiore avrebbe pertanto potuto e dovuto contattare le competenti
autorità penali cantonali, le direzioni degli istituti di detenzione citati
dall'insorgente rispettivamente la(e) compentente(i) cassa(e) di
compensazione, alfine di assumere le informazioni necessarie
concernenti segnatamente il periodo esatto di detenzione del
ricorrente e il regime della detenzione nel tempo, gli stabilimenti
carcerari in cui è stato detenuto, l'attività lucrativa svolta dal medesimo
(all'interno o all'esterno del penitenziario), la rimunerazione del lavoro
effettuato ed il versamento d'eventuali contributi AVS alla cassa di
compensazione. Allo stato attuale dell'istruttoria non può in effetti
essere seriamente e aprioristicamente escluso, per esempio, che il
ricorrente abbia lavorato, in regime di semilibertà (per il condannato
che ha scontato almeno la metà delle pena secondo l'art. 37 cifra 3
cpv. 2 CP in vigore all'epoca [art. 77a cpv. 1 CP nella versione
attuale]), per un datore di lavoro esterno (di cui il competente
penitenziario dovrebbe conoscere le coordinate) che abbia provveduto
esso stesso a versare dei contributi AVS. Parimenti non può neppure
essere escluso che siano stati versati dei contributi AVS a favore
dell'insorgente dalla Prigione regionale di Berna (in Genfergasse 22),
o da datori di lavoro esterni, per il reddito d'attività lucrativa conseguito
dal ricorrente medesimo durante il periodo di espiazione della pena in
detto stabilimento. Inoltre, non è dato sapere se già anteriormente al
1986, e a partire da quando, gli stabilimenti carcerari del Cantone
Berna in questione provvedevano a versare contributi assicurativi sul
peculio e segnatamente per quali detenuti e a quali condizioni.
5.4 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che
viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.
6.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà
all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella
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presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà
completare l'istruttoria di causa, nel senso indicato al considerando 5
del presente giudizio, alfine di potere poi statuire con cognizione di
causa sulla richiesta rendita del ricorrente. Va altresì rilevato che
qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria
deficitaria, per quanto ancora necessario, e statuire poi direttamente
nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio dinanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel
caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del
principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. sulla portata di
tale principio il considerando 4.3.2 del presente giudizio) e della
conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare.
Peraltro, secondo il Tribunale federale un rinvio della causa
all'amministrazione per completamento dell'istruttoria è di principio
giustificata allorquando l'autorità inferiore ha constatato i fatti in modo
sommario nell'idea che il Tribunale li avrebbe poi chiariti come si
conviene (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile
2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria ed emani una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
7.
7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
7.2 Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente, rappresentato in
questa sede da mandatario professionale, di un'indennità per spese
ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 300.--, tenuto conto lavoro effettivo, relativamente contenuto,
svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
7.3 Visto l'esito della causa, e tenuto conto di quanto precede, la
domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata
del 6 novembre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei
considerandi ed alla pronuncia di una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegata: copia per conoscenza della risposta al ricorso
dell'autorità inferiore del 10 marzo 2009)
- ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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