Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-746/2010
Sentenza del 28 febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19,
6900 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 gennaio 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al
1970 dal 1969 al 1970, dal 1973 al 1995 e nel 1998 (nel settore della
metallurgia), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 5). Dopo il
rimpatrio, ha ancora lavorato, segnatamente dall'11 luglio 2005 al 10
luglio 2006 come guardia giurata; è tuttavia rimasto assente dal lavoro
per malattia a partire dal 24 novembre 2005 (doc. 11, 26).
B.
In data 29 maggio 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 3).
Il richiedente è stato visitato il 27 giugno 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Como, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di spondilodiscite infettiva in
recidiva di intervento di emilaminectomia L3-L4 sinistra e microdiscectomia per ernia discale paramediana
sinistra con importante sindrome algica, broncopatia cronica ostruttiva, portatore di reflusso esofageo ed ha
posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 41). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un verbale di dimissione ospedaliera relativo alla degenza dal 4 novembre al 4 dicembre 2003 per
interemilaminectomia L3-4 sinistra con microdiscectomia (doc. 29); un altro estratto di cartella clinica per la
degenza dal 21 al 25 febbraio 2006 per nuovo intervento di interemilaminectomia L3-L4 paramediana
sinistra (doc. 32);
- esami ematochimici del 13 aprile 2007 (doc. 34); una risonanza magnetica (RM) del rachide lombosacrale
del 20 aprile 2007, una tomografia assiale computerizzata del torace del 23 maggio 2007 (TAC),
un'ecografia addominale del 25 maggio 2007 esami svolti per la presenza di una spondilodiscite infettiva
(doc. 35-38).
- ulteriori esami (RMN rachide lombosacrale, scintigrafia corporale intera) del giugno 2007 (doc. 39, 40).
C.
Nel rapporto del 18 giugno 2009, il Dott. Affolter, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato che il
richiedente non potrebbe più svolgere, se non in misura limitata, il
precedente lavoro (guardia giurata), mentre a lui sarebbero proponibili, in
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misura completa, attività sostitutive leggere e/o semisendentarie da
novembre 2005 (doc. 43).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico ed ha proceduto ad un calcolo
comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di
quella di guardia giurata, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 15% (doc. 45). In questo
calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 16 luglio 2009, l'amministrazione ha comunicato il diniego di prestazione per
carenza della condizione d'invalidità (doc. 46).
D.
L'assicurato ha confermato la sua richiesta di prestazioni con scritto del 7
agosto 2009 (doc. 50). Ha prodotto un attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile del 21 novembre 2008 e due brevi certificati medici
(Dott. Martiroli, 4 agosto 2009 e Dott.ssa Cappelletti, 12 aprile 2007).
L'opponente fa valere di essere costretto a portare il corsetto (busto)
ortopedico nettamente limitante per i movimenti.
L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Affolter, il quale, nella sua relazione del 25 agosto 2009, ha
chiesto che l'assicurato produca alcuni referti sanitari (cartelle cliniche posteriori al 2007 e tutta la
documentazione sanitaria pure posteriore il 2007). L'interpellato ha esibito diverse radiografie (poi
restituite) ed inoltre, segnatamente (oltre a documentazione già ad atti): la cartella clinica completa del
novembre 2003 (doc. 56); un referto TAC del rachide del 15 luglio 2004 (doc. 57); un referto radiografico
del torace del 30 novembre 2005 (doc. 60); una RM colonna lombosacrale del 18 gennaio 2006 (doc. 61);
la cartella clinica completa del ricovero menzionato del 21-25 febbraio 2006 (doc. 63); una RM del rachide
lombosacrale dell'8 maggio 2006 (doc. 64); un breve rapporto d'esame neurochirurgico del 27 novembre
2006 (doc. 66).
Richiamato a pronunciarsi sulla documentazione esibita, il Dott. Affolter, nella sua relazione del 15
dicembre 2009, si è riconfermato nei suoi precedenti pareri (doc. 77).
Mediante decisione del 5 gennaio 2010, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 78).
E.
Con il ricorso depositato l'8 febbraio 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ACLI di Lugano, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative.
Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un certificato medico del Dott.
Martiroli del 4 febbraio 2010 nel quale si conferma la presenza degli esiti
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non soddisfacenti di un duplice intervento neurochirurgico e la presenza
di un impaccio notevole nei movimenti del paziente. Produce inoltre un
referto RM della colonna lombosacrale del 28 gennaio 2010.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 15
aprile 2010, ha affermato che la documentazione esibita non poneva in
evidenza un'invalidità di rilievo nell'ambito di lavori leggeri (doc. 80).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 maggio 2010, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con
argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 18 maggio 2010, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte
ricorrente a pronunciarsi in merito alla risposta dell'amministrazione, entro il 21 giugno successivo.
L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica.
G.
Con decisione incidentale del 29 giugno 2010, l'insorgente è stato invitato
a fornire un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione stessa.
L'interessato ha pagato l'anticipo richiesto il 26 luglio 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali di Fr. 300.- , entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
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campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 5 gennaio 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione è stata resa (DTF 130 V
citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
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Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo di più di 3 anni. Pertanto,
l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo il
23 novembre 2005. Da ultimo è stato attivo, per pochi mesi, come
guardia giurata (luglio/novembre 2005). L'interruzione del lavoro è da
imputare a malattia. Va rilevato tuttavia che il nominato ha lavorato in
Svizzera nel settore della metallurgia/fonderia fino al 1998 mentre in
Italia, dopo il rimpatrio, a parte quel breve periodo menzionato, non ha più
lavorato.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
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7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di
spondilodiscite infettiva in recidiva di intervento di interemilaminectomia
L3-L4 sinistra e microdiscectomia per ernia discale paramediana sinistra
con importante sindrome algica, bronco pneumopatia cronica ostruttiva,
portatore di reflusso gastro-esofageo. La refertazione medica prodotta
dall'assicurato (Dott. Martiroli) insiste sulla difficoltà nei movimenti del
paziente e gli esiti non soddisfacenti dei due interventi subiti.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 27 giugno 2008) pone
un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto loro, i Dott.ri Affolter e Lehmann,
dell'UAIE, negano che l'assicurato possa riprendere il lavoro di guardia
giurata, ma ritengono che lo stesso sia ancora in grado di svolgere, al
cento per cento, attività di tipo leggero e/o semidendentario in misura
completa. Infine, il Dott. Martiroli, medico di fiducia dell'assicurato, fa stato
di una notevole limitazione funzionale dei movimenti del paziente.
9.2. Ora, è ben chiaro che i sanitari dell'Ufficio AI si sono discostati dalla
valutazione del servizio medico dell'INPS senza fondarsi su di una
documentazione clinica completa. Vero è che il Dott. Affolter, nel suo
primo rapporto 25 agosto 2009), aveva chiesto la produzione di tutta la
documentazione posteriore al 2007. Ora, tale domanda ha avuto scarso
successo, in quanto il richiedente si è limitato ad inviare documenti
riguardanti l'intervento del 2003, referti TAC ed RM del 2004-2006, la
cartella clinica relativa all'intervento chirurgico del febbraio 2006 e ancora
RM di quell'anno. Ora, alla luce di questa situazione, il medico dell'UAIE
avrebbe piuttosto dovuto richiedere due rapporti completi, ossia in
ortopedia e neurologia, accompagnati da recenti indagini oggettive (TAC,
Rx, RMN). Solo in questo caso, in cognizione di causa, il medico che non
esamina direttamente l'interessato, avrebbe potuto esprimere un parere
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attendibile (cfr. consid. 7.4). La situazione non è stata sanata, né in sede
di audizione né in quella di ricorso: la documentazione esibita in istruttoria
non è aggiornata. Basti ricordare che gli esami oggettivi più recenti
risalgono a giugno 2007 (doc. 39, 40), mentre l'impugnata decisione è del
gennaio 2010. Oltre ai problemi di limitazione funzionale di natura
ortopedica/neurologica, poche notizie si hanno in merito alla
spondilodiscite, diagnosi principale posta dal medico dell'INPS e alla
malattia di tipo infettivo che può assumere carattere particolarmente
debilitante. Una migliore indagine in questo senso appariva
indispensabile.
9.3. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
10.
10.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
10.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo da novembre 2005 (data della
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (5
gennaio 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
10.3. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a delle perizie
approfondite in neurologia e ortopedia (anamnesi, stato attuale riferito in
modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione) ed ad
una nuova perizia medica particolareggiata (E 213), accompagnata dagli
esami essenziali che il caso richiede (Rx, RMN, TAC). L'incarto sarà poi
inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in
merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra fine 2005 ed il 5 gennaio
2010, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività
professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo
suddetto.
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Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
L'anticipo di Fr. 300.- versato dal ricorrente gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 5 gennaio 2010, l'incarto è rinviato
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) intimato perché
proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal ricorrente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico
dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
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Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: