Corte II I
C-7462/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 3 ottobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7462/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera come stuccatore (“Gipser”) a cottimo dal 1972
al 1994, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 26 ottobre 1994, in
seguito a dolori alla schiena che gli avevano causato un'incapacità
lavorativa completa a diverse riprese dal 1992, l'assicurato ha
formulato alla “Sozialversicherungsanstalt” del canton Zurigo (SVA)
una richiesta di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità per adulti,
consistenti nell'avviamento ad una nuova professione (doc. 1 e 2).
Mediante decisione dell'11 marzo 1996, la SVA ha riconosciuto
all'assicurato il diritto a provvedimenti professionali dall'11 marzo 1996
al 14 agosto 1998, al fine di riconvertirsi come custode (“Hauswart”;
doc. 14). In un rapporto del 1° luglio 1998, la SVA ha constatato che la
riformazione professionale era stata completata con successo (doc.
28), quindi, il 28 settembre 1998, ha comunicato all'assicurato un
progetto di decisione, con il quale gli riconosceva il diritto ad un quarto
di rendita dal 1° agosto 1998, sulla base di un grado d'invalidità del
46%, avvertendolo nel contempo che, se il suo si fosse rivelato un
caso di rigore (“Härtefall”), avrebbe avuto diritto ad una mezza rendita
(doc. 33). In seguito alla contestazione da parte dell'assicurato del
salario da valido ritenuto nel progetto di decisione, la SVA ha
modificato il grado d'invalidità, stabilendolo al 64% (doc. 34 a 40). Il 27
gennaio 1999 la SVA ha comunicato la corrispondente pronuncia alla
Cassa di compensazione cantonale (CC), nella quale fissava inoltre la
revisione della rendita al mese di dicembre 2000 (doc. 42), quindi, il 19
marzo 1999, ha emanato una decisione, con la quale attribuiva
all'assicurato una mezza rendita dal 1° agosto 1998 (doc. 43),
conformemente alla legislazione allora in vigore, secondo cui un grado
d'invalidità del 40% dava diritto ad un quarto di rendita, un grado del
50% ad una mezza rendita e un grado del 66.66% ad una rendita
intera.
B.
Nel dicembre 2002 la SVA ha dato avvio alla prima procedura di
revisione, a conclusione della quale ha constatato che il grado
d'invalidità era rimasto invariato (doc. 44 a 46).
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Nel febbraio del 2004 la SVA ha iniziato la seconda procedura di
revisione, durante la quale è stata eseguita una perizia reumatologica
da parte del dott. B._______. Nel suo rapporto del 24 luglio 2004, il
perito ha posto la diagnosi di dolori cronici alla nuca, alla schiena e
alle braccia, di sindrome cervico-vertebrale di grado leggero e di
postura difettosa della spina dorsale, nel quadro di condizioni generali
di salute molto buone (“in ausgezeichnetem Allgemeinzustand”), ed ha
considerato che l'attività di stuccatore non era più esigibile, mentre lo
erano quella di custode, in ragione del 70%, come pure, a tempo
pieno, altre attività leggere (doc. 48 a 52).
Sulla base di queste risultanze peritali, la SVA ha comunicato alla CC
una pronuncia il 23 agosto 2004, nella quale fissava il grado
d'invalidità al 51% dal 1° giugno 2004 (doc. 55). Il 10 settembre 2004
la SVA ha quindi emanato una decisione, mediante la quale
riconosceva all'assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1°
novembre 2004, sulla base di un grado d'invalidità del 51%, con le
rispettive rendite completive per la moglie e per due figli (doc. 56). Il 5
ottobre seguente la SVA ha reso un'ulteriore decisione, che
contemplava la rendita completiva anche per il terzo figlio (doc. 57).
Contro la decisione del 10 settembre 2004, l'assicurato ha formulato
opposizione, dapprima orale, poi, il 4 ottobre, tramite il suo avvocato,
per iscritto, e l'ha completata l'8 novembre, chiedendo, in sostanza, la
conferma del grado d'invalidità del 64% o, subordinatamente, del 58%
(doc. 60 a 64). La SVA ha respinto l'opposizione con decisione del 22
luglio 2005, stabilendo un grado d'invalidità del 56% sulla base di una
capacità lavorativa completa in attività leggere confacenti e di un
salario da invalido ridotto del 15%, viste le circostanze personali
dell'interessato (doc. 67).
In seguito al rientro dell'assicurato in Italia, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) è subentrato
alla SVA nella gestione del caso, e ciò a decorrere dal 1° ottobre 2005
(doc. 68).
C.
Nel novembre 2007 l'UAIE ha proceduto alla terza revisione della
rendita d'invalidità, chiedendo all'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS) di sottoporre l'assicurato ad un esame
medico generale e ad un esame reumatologico (doc. 76).
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L'UAIE ha potuto procurarsi la documentazione seguente:
- un referto radiologico della colonna cervicale e lombare, del 12 aprile
2006, facente stato, in particolare, di una grave spondilodiscoartrosi
C5/6/7 con riduzione della fisiologica lordosi cervicale (doc. 79),
- un referto di visita specialistica del 15 gennaio 2007, di difficile
lettura, attestante, in special modo, una cervicoartrosi ed una
lombosciatalgia bilaterale da irritazione radicolare (doc. 80),
- un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale e
lombosacrale, del 14 marzo 2008, dal quale si evince, tra l'altro, che la
fisiologica lordosi cervicale è annullata e che sussiste una disarmonia
dell'asse vertebrale con cenni di inversione della fisiologica lordosi
lombare nel tratto superiore (doc. 81),
- un referto di visita specialistica del 27 marzo 2008, di difficile lettura,
che certifica la presenza di una rachialgia diffusa (doc. 82),
- un certificato medico del 29 marzo 2008, che riferisce, specialmente,
l'esistenza di una rachialgia diffusa con spondiloartrosi e discopatie
multiple, come pure il fatto che, nonostante il trattamento
farmacologico, la sintomatologia atipica persiste e limita la normale
attività fisica del rachide (doc. 83),
- un referto di visita specialistica del 9 aprile 2008, nel quale sono
messe in evidenza le diverse affezioni del rachide di cui soffre
l'assicurato (doc. 84),
- una certificazione di visita specialistica del 9 aprile 2008, nella quale
è riportata la diagnosi di spondilodiscoartrosi con uncoartrosi cervicale
ed entesopatia iperostosante lombare di tipo DISH (Diffuse Idiopathic
Skeletal Hyperostosis) e d'irritazione radicolare cronica
cervicobrachiale e lombosacrale bilaterale con episodi di limitazione
funzionale (doc. 85),
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa C._______,
del 10 aprile 2008, diagnosticante una spondilodiscoartrosi
cervicolombare con protrusioni discali multiple e piccole ernie dei
dischi C5/6 e L3/4, un'entesopatia iperostosante lombare di tipo DISH,
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un'irritazione radicolare cronica cervicobrachiale e lombosacrale
bilaterale con episodi di limitazione funzionale, e nella quale è indicato
che l'assicurato può svolgere regolarmente attività leggere, essendo
controindicati l'umidità, il calore, il fumo, il lavoro a turni e notturno,
frequenti manipolazioni di pesi, la salita di piani e scale, il freddo e i
rumori, ed è formulato un grado d'invalidità generale, secondo il diritto
italiano, del 56% (doc. 86),
- il questionario per la revisione della rendita, del 20 maggio 2008, dal
quale risulta che l'assicurato non ha più esercitato nessuna attività
lucrativa dopo il 23 agosto 2004 (doc. 89).
D.
L'UAIE ha trasmesso per apprezzamento la documentazione raccolta
al proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______. Nella
sua presa di posizione del 3 agosto 2008, quest'ultimo ha rilevato, da
un lato, che l'assicurato soffre di disturbi degenerativi della colonna
vertebrale, e, dall'altro lato, che i limiti funzionali sono piuttosto
contenuti (“eher gering”), concludendo che lo stato di salute è da
considerarsi stazionario e che l'incapacità lavorativa è rimasta
invariata (doc. 91).
Con scritto del 18 agosto 2008, l'UAIE ha comunicato all'assicurato
che, siccome il grado d'invalidità non si è modificato, le prestazioni
assegnate finora non subiscono cambiamenti, rendendolo attento alla
possibilità di richiedere una decisione soggetta a ricorso (doc. 92).
L'assicurato ha prontamente richiesto una tale decisione mediante
scritto del 5 settembre 2008 (doc. 95). Di conseguenza, il 3 ottobre
2008, l'UAIE ha emesso una decisione di conferma del diritto ad una
mezza rendita (doc. 96).
E.
Il 19 novembre 2008 l'assicurato ha formulato ricorso contro questa
decisione al Tribunale amministrativo federale, rilevando che il suo
grado d'invalidità deve essere valutato ad almeno il 60%, ed ha esibito
della nuova documentazione, ossia l'attestato “Indicatore della
situazione economica equivalente”, del 18 agosto 2008, un certificato
medico del 28 ottobre 2008, diagnosticante una spondilodiscoartrosi
con uncoartrosi cervicale, delle protrusioni discali del tratto
lombovertebrale con segni di compressione discale e limitazione
funzionale e un'entesopatia iperostosante di tipo DISH, ed un
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formulario compilato per la richiesta di una pensione d'invalidità civile
italiana.
Il dott. D._______ ha preso nuovamente posizione sul caso il 15
febbraio 2009, affermando che il quadro diagnostico e la valutazione
dei diversi rapporti medici agli atti sono sovrapponibili a quelli espressi
dal dott. B._______ nella sua perizia del 24 luglio 2004 (doc. 100).
L'UAIE ha risposto al ricorso il 18 febbraio 2008, proponendo che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
La risposta è stata trasmessa al ricorrente, il quale non ha replicato.
F.
Con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 28 aprile 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
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per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a a 26bis e 28 a 70), sempreché
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
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della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 Conformemente al tenore della LAI in vigore dal 1° gennaio 2004
(IV revisione), l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido
per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il
60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
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dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto a tre quarti di
rendita.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
Pagina 10
C-7462/2008
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15).
7.
7.1 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 19 marzo
1999 (doc. 43). In seguito, il 10 settembre 2004, sulla base di una
nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, è stata emessa una
decisione di revisione, confermata mediante decisione su opposizione
del 22 luglio 2005 (doc. 56 e 67). Ne consegue che, seguendo la
giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se
verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare un aumento della rendita, come preteso
dal ricorrente, è quello tra il 22 maggio 2005 e il 3 ottobre 2008, data
della decisione impugnata (doc. 96).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
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probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
In carenza di documentazione economica, come nella fattispecie, visto
che il ricorrente non ha più lavorato dopo il suo rientro in Italia, la
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c).
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9.2 In concreto, occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame,
ossia dal 22 luglio 2005 al 3 ottobre 2008, l'incidenza delle affezioni di
cui soffre il ricorrente sulla sua capacità lavorativa è aumentata in
modo tale da giustificare la sostituzione della mezza rendita
d'invalidità con tre quarti di rendita, come da lui preteso (art. 88 bis cpv.
1 lett. b OAI).
10.
10.1 Dalla documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla
perizia E 213 della dott.ssa C._______, medico dell'INPS, del 10 aprile
2008 (doc. 86), dalle due prese di posizione del dott. D._______,
medico dell'UAIE, del 3 agosto 2008 e 15 febbraio 2009 (doc. 91 e
100), come pure dalla perizia del dott. B._______, risalente al 24 luglio
2004 (doc. 52), si evince che il ricorrente soffre, essenzialmente, di
una rachialgia diffusa, consistente in una spondilodiscoartrosi
cervicolombare, in un'entesopatia iperostosante lombare di tipo DISH
e in un'irritazione radicolare cervicobrachiale e lombosacrale.
Questa diagnosi è univoca agli atti, non contestata dal ricorrente, per
cui il collegio giudicante non può che aderirvi.
10.2 Dall'incarto risulta assodato che il ricorrente non può più lavorare
come stuccatore. Il dott. B._______ ha però stabilito, nella sua perizia
del 2004, che egli è in grado di svolgere l'attività di custode nella
misura del 70% ed attività leggere senza restrizioni. Questa
valutazione è stata confermata sia dalla dott.ssa C._______ nel 2008,
la quale ha considerato che il ricorrente può svolgere a tempo pieno il
suo ultimo lavoro, come pure attività confacenti, formulando
cionondimeno un grado d'invalidità del 56%, sia dal dott. D._______
nei suoi due rapporti del 2008 e 2009. Il medico dell'UAIE ha inoltre
osservato che all'incarto non si riscontrano dati oggettivi riguardo a
deficit (“Ausfälle”) senso-motori periferici radicolari delle braccia e
delle gambe e che le irritazioni radicolari, come pure i segni di
compressione radicolare, menzionati nei rapporti del 9 aprile (doc. 84)
e del 28 ottobre 2008, quest'ultimo esibito in fase di ricorso, non si
fondano su referti oggettivi all'incarto, ma solo sulle indicazioni
soggettive del ricorrente, concludendo che la situazione attuale di
quest'ultimo non si presenta in modo essenzialmente diverso rispetto
a quella descritta dal dott. B._______ nel 2004. Per il resto, è ancora
doveroso notare che nei diversi documenti medici inoltrati dal
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ricorrente, non vi sono prese di posizione rispetto alla capacità
lavorativa e all'esigibilità.
10.3 Visto quanto precede e, in modo particolare, il parere unanime
dei medici che si sono pronunciati sul caso, il collegio giudicante non
può che prendere atto del fatto che l'incidenza delle affezioni
diagnosticate sulla capacità lavorativa del ricorrente, non è mutata in
modo tale da giustificare il riconoscimento del diritto a tre quarti di
rendita, come da lui richiesto. Ne consegue che il ricorrente continua
ad avere diritto ad una mezza rendita.
11.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 10 luglio 2008 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del
ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 28 aprile 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 28 aprile
2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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