Corte II I
C-7467/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentato dal Patronato CLAAI,
via Nardó 12, IT-73042 Casarano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del
17 settembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7467/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 17 settembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
Patronato CLAAI di Casarano, rappresentante di A._______, cittadino
italiano, nato il , che la domanda di revisione presentata il 24 giugno
2008 non poteva essere esaminata in quanto non aveva reso
plausibile che il grado d'invalidità si era modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (doc. 94);
in data 12 novembre 2008, A._______, rappresentato dal Patronato
CLAAI, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera AI e producendo diversa
documentazione sanitaria;
il ricorso è stato inviato alll'UAIE affinché si pronunciasse in merito
all'eventuale tardività del gravame;
l'autorità amministrativa ha quindi effettuato una ricerca postale dalla
quale è emerso che la decisione impugnata è stata regolarmente
notificata al Patronato CLAAI il 1° ottobre 2008 (doc. 95);
nella sua risposta di causa del 16 marzo 2009, l'UAIE propone che il
ricorso sia dichiarato inammissibile poiché presentato dopo il termine
legale di 30 giorni;
con ordinanza del 19 marzo 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente
a volersi pronunciare in merito alla tardività dell'impugnativa;
l'interpellata non ha risposto;
giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
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giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS.830.1) il ricorso
dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione;
le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,
a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine
(art. 39 LPGA);
secondo quanto emerge dagli atti (attestazione della Posta svizzera
sulla base della corrispondenza intercorsa con le Poste italiane, cfr.
doc. 95 di cui una copia è stata trasmessa alla parte ricorrente), la
decisione impugnata è stata notificata al Patronato CLAAI di Casarano
il 1° ottobre 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 31 ottobre
successivo;
ora, il ricorso è stato presentato il 12 novembre 2008;
non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il
termine ricorsuale, l'insorgente non avendo risposto alla presa di
posizione dell'amministrazione inviatagli con ordinanza del TAF del 19
marzo 2009;
il ricorso, inoltrato il 12 novembre 2008 (data del timbro postale), è
tardivo e di conseguenza inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente irricevibili;
visto l'esito della procedura, non vengono elevate spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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