Corte II I
C-7467/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentato dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
10 novembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7467/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera, come frontaliere, a partire dal 1990, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Era alle
dipendenze, dal giugno 1995, della ditta B._______ di Manno come
addetto allo scarico della catena di controllo qualità delle ruote finite,
lavoro che ha regolarmente svolto fino al 19 aprile 2007, quando si è
ammalato.
In data 2 novembre 2007, A._______ ha formulato una prima
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti l'incarto della
Cassa malati "57", Lugano (CM). Da questa documentazione emerge
una relazione del Dott. Klauser (medico di detta assicurazione) del 6
luglio 2007, il quale rileva una sindrome coronarica acuta il 19 aprile
2007, su malattia coronarica bivasale (...), posa di stent, funzione
ventricolare conservata, sindrome lomboradicolare nota dal 1989 con
esiti di asportazione di ernia discale (1989), sindrome ansiosa,
sindrome da impingment spalla sinistra; l'esperto di parte, ritenendo
un'incapacità provvisoria totale (definitiva nel suo precedente lavoro),
ha proposto di attendere i risultati di ulteriori esami già previsti in Italia.
Il paziente, secondo il medico della CM, sarebbe comunque già in
grado di svolgere attività di ripiego leggere semisedentarie in misura
completa. Con decisione del 16 ottobre 2007, la CM ha ritenuto il
paziente abile in ogni attività a lui consona, il che comporterebbe una
perdita di guadagno minima; la CM ha quindi concesso un periodo di
copertura di 4 mesi fino al 15 febbraio 2008. L'assicurato ha formulato
opposizione contro questo provvedimento. L'ulteriore visita presso il
Dott. Klauser, del 4 ottobre 2007, ha confermato l'inesigibilità del
precedente lavoro e la proponibilità di attività sostitutive in misura
completa. Mediante decisione su opposizione del 27 novembre 2007,
la CM ha ribadito il suo precedente provvedimento.
Dal canto suo, l'Ufficio AI ha fatto esibire la documentazione medica
italiana riguardante l'episodio cardiaco del 19 aprile 2007 e le
successive cure ed i controlli (scintigrafia miocardica, cartella clinica
Pagina 2
C-7467/2009
relativa al ricovero d'urgenza dell'aprile 2007 con posa degli stent,
esami specialistici cardiologici). La perizia medica particolareggia (E
213) del 6 novembre 2007 ha posto in evidenza gli esiti della sindrome
coronarica acuta dell'aprile 2007 trattata con PTCA + stent complesso,
ipertensione arteriosa in buon compenso terapeutico, diabete non
insulinodipendente, lombosciatalgia in esiti di intervento di ernia
discale al V lombare (1989), esiti di shaving rotuleo destro (2002) e
condilofemorale mediale per condropatia, sindrome depressiva
reattiva, tendinopatia spalla sinistra ed un tasso d'invalidità del 70%.
C.
L'Ufficio AI ticinese, con comunicazione del 14 dicembre 2007, in base
alle risultanze mediche e l'audizione dell'interessato, ha avviato la
procedura di collocamento (consulenza e sostegno), l'interessato
essendo ancora in grado di svolgere una discreta gamma di attività di
sostituzione. Nel gennaio 2008, l'assicurato ha partecipato ad un
colloquio con il datore di lavoro ed un responsabile AI, ove si è stato
deciso che egli avrebbe ripreso (per la stessa ditta) un'attività lucrativa
più leggera (cambio linea di produzione, lavoro diurno esclusivamente)
senza riduzione di salario. Il lavoro sarebbe cominciato il 18 febbraio
2008. Con progetto di decisione del 24 gennaio 2008, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino ha disposto la non esistenza dei presupposti per
concedere una rendita (segnatamente un anno intero d'incapacità al
lavoro e di guadagno del 40% almeno).
Con decisione dell'11 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente
nella fattispecie, ha emanato una decisione conformemente al
progetto.
D.
In data 19 maggio 2009, A._______ ha presentato, per il tramite del
Patronato INCA di Bellinzona, una nuova domanda di rendita AI. Alla
richiesta erano allegati un referto medico 6 febbraio 2009 del Dott.
D'Agostino attestante un ernia discale L5-S1 (in attesa di intervento
chirurgico) provocante fenomeni di lombosciatalgia; un certificato del
Dott. Camboni, neurologo/psichiatra del 27 maggio 2009 attestante un
disturbo dell'adattamento con sindrome ansio-depressiva in situazione
attuale instabile.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Billiter, dell'UAI Ticino, il
quale, nella nota del 1° luglio 2009, ha affermato che mancherebbero
Pagina 3
C-7467/2009
diversi documenti a comprova di un eventuale peggioramento dello
stato di salute (e della capacità di lavoro) del nominato e l'onere di tale
prova incomberebbe all'assicurato.
Con progetto di decisione del 22 settembre 2009, l'Ufficio AI cantonale
ha disposto la non entrata in materia della nuova domanda. Nel testo
del progetto, fra l'altro, il richiedente è stato invitato a voler esibire un
rapporto medico esaustivo correlato da documentazione oggettiva. Il
Patronato INCA ha avuto modo di visionare l'incarto, ma non ha preso
posizione in merito al progetto di cui sopra.
Con decisione del 10 novembre 2009, l'UAIE ha quindi disposto la non
entrata in materia della nuova domanda.
E.
Con il ricorso depositato il 1° dicembre 2009, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, l'entrata in materia da parte dell'amministrazione.
L'insorgente fa presente che è intervenuto un notevole cambiamento
rispetto alla situazione precedente, segnatamente per quel che
concerne l'apparato osteoarticolare. Ricorda che ha dovuto farsi
ricoverare nell'agosto 2009 per un'operazione di micro-discectomia.
Produce copia della cartella clinica relativa.
F.
Ricevuto il gravame, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 19
gennaio 2010, ha ammesso che con la produzione della cartella
clinica, l'assicurato ha fatto risultare una sostanziale modifica del suo
stato di salute rispetto al momento della decisione del 2008. Se
dovesse essere appurato che l'assicurato non esercita più un'attività
lucrativa, osserva il medico, sarebbe indicata una perizia SAM.
Nella sua risposta di causa del 25 gennaio 2010, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino propone che la decisione sia confermata ed il ricorso
respinto perché, perlomeno fino alla data della stessa, l'interessato
non aveva provato il mutamento della situazione rispetto al periodo
precedente. L'Ufficio AI cantonale precisa che provvederà ad istruire il
caso considerando l'atto allegato al ricorso quale nuova domanda di
rendita. Nelle osservazioni ricorsuali del 29 gennaio 2009, l'UAIE
aderisce alla proposta dell'Ufficio AI del Cantone Ticino.
Pagina 4
C-7467/2009
G.
Con decisione incidentale del 4 febbraio 2010, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Parimenti ha inviato copia delle risposte degli Uffici AI
(con il parere del Dott. Erba) alla stessa e l'ha invitata a replicare.
L'anticipo richiesto è stato versato il 26 febbraio 2010, mentre
l'insorgente, con scritto dell'11 marzo 2010, ha confermato quanto
chiesto con il ricorso.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.1 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Pagina 5
C-7467/2009
2.2 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 6
C-7467/2009
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 OAI, Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
5.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha
reso plausibile una modifica importante dello stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, l'amministrazione può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre
precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
Pagina 7
C-7467/2009
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del
16 gennaio 2004 consid. 3).
5.3 In concreto, la decisione , cresciuta in giudicato, che ha rifiutato di
accordare al ricorrente una rendita (o altra prestazione) d'invalidità, è
stata resa l'11 marzo 2008. Il ricorrente ha poi presentato la sua
seconda domanda di prestazioni AI il 19 maggio 2009, sulla quale
l'UAIE ha rifiutato di entrare in materia mediante decisione del 10
novembre 2009. Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
può essere limitato dall'11 marzo 2008 al 10 novembre 2009.
6.
6.1 In concreto, dalla documentazione sanitaria ad atti raccolta
nell'ambito della prima domanda di prestazioni, risulta che l'assicurato
soffre di esiti da un episodio di sindrome coronarica acuta il 19 aprile
2007 su malattia coronarica bivasale, posa di doppio stent, funzione
ventricolare conservata, sindrome lomboradicolare nota sin dal 1989 in
esiti di asportazione di ernia discale lombare (V), sindrome da
impingment alla spalla sinistra, sindrome ansio-depressiva (cfr. i
rapporti del Dott. Klauser per la Cassa malati "57" del 6 luglio e 4
ottobre 2007; perizia medica particolareggiata del 6 novembre 2007).
La domanda di prestazioni è poi stata respinta in quanto nel febbraio
2008 l'interessato ha ripreso a lavorare, per la stessa ditta, con
mansioni meno onerose e senza riduzione di salario.
6.2 Con la nuova domanda di prestazioni AI, l'assicurato si è limitato
a produrre un succinto certificato medico 6 febbraio 2009 (Dott.
D'Agostino) attestante un'ernia discale L5-S1 (in attesa di intervento
chirurgico) ed un altro certificato del Dott. Camboni, psichiatra, del 27
maggio 2009 attestante una sindrome ansio-depressiva di tipo
instabile. Dal referto del Dott. D'Agostino si evince solamente che il
paziente sarebbe in malattia dal 7 novembre 2008.
Pagina 8
C-7467/2009
6.3 Ora, anche se questi brevi referti sanitari sono stati sottoposti al
Dott. Billiter, medico di fiducia dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, questi
ha osservato che per entrare nel merito della domanda il richiedente
avrebbe dovuto produrre (come da sua incombenza) un rapporto
medico esaustivo correlato da esami radiologici inerenti la patologia
sofferta, indicante con precisione la diagnosi, l'evoluzione clinica della
medesima, le funzioni organiche limitate da tale affezione, i trattamenti
in corso e la formulazione della prognosi (...). Ora, la domanda in
parola, era ben lungi dal documentare e provare un peggioramento
della capacità di lavoro e di guadagno.
Secondo la giurisprudenza, per giudicare se vi sono indizi sufficienti
per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si
deve tenere conto, inoltre, del lasso di tempo intercorso tra la
decisione precedente e quella che rifiuta di entrare in materia sulla
domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati
quando questo lasso di tempo è breve (SVR 2002 IV n. 10 consid. 1c).
Visto quanto precede, il giudice ritiene che l'assicurato non è riuscito a
rendere plausibile che il suo stato di salute ha subito un
peggioramento determinante fra l'11 marzo 2008 ed il 10 novembre
2009, di modo che non ha giustificato l'entrata in materia da parte
dell'assicurazione AI sulla sua domanda di rendita presentata il 19
maggio 2009, perlomeno fino alla situazione di fatto conosciuta allora.
6.4 In sede ricorsuale l'insorgente ha prodotto una cartella clinica
completa che attesta un ricovero ospedaliero nell'agosto 2009 per
intervento di microdiscectomia L4/5 a destra e stabilizzazione
interspinosa di L4/L5. Tale referto è stato sottoposto al Dott. Erba,
dell'Ufficio AI cantonale, il quale ha ritenuto che il documento in parola
dimostrerebbe una modifica dello stato di salute dell'interessato.
L'amministrazione ha quindi proposto di considerare tale atto quale
nuova domanda di rendita e si è impegnata ad istruire la pratica una
volta terminata questa procedura di ricorso. In tal senso occorre
rinviare gli atti all'amministrazione.
7.
7.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Il ricorso in esame può essere risolto da un
giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
Pagina 9
C-7467/2009
7.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico
del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 26
febbraio 2010.
7.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del
considerando 6.4 e statuisca di nuovo.
3.
Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
4.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 10
C-7467/2009
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 11