Corte II I
C-7471/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 a p r i l e 2 0 0 8 .
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
patrocinato dall'Avv. Marco Probst, _______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7471/2006
Fatti:
A.
G._______, cittadino italiano, nato il _______, celibe, ha lavorato in
Svizzera dal 1993 al 2004, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo. Dal 1998 in poi ha lavorato presso la
V._______ di C._______, presso la C1._______ e, da ultimo, presso la
I._______, ambedue di V1._______. Il 23 giugno 2001 è rimasto
vittima di un incidente motociclistico ad E._______. Dal punto di vista
infortunistico, il caso è stato assunto dall'assicurazione Winterthur, la
quale ha corrisposto le prestazioni di legge ed ha poi posto
l'interessato al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% a partire
dal 1° dicembre 2004 con decisione del 2 novembre 2004 cresciuta
incontestata in giudicato. In data 14 marzo 2003, l'assicurato ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Nell'ambito di tale richiesta
l'amministrazione ha assunto l'incarto LAINF della Winterthur (doc.
1-1/1-544) comprendente, tra l'altro, due perizie mediche
(segnatamente del 26 giugno 2002 e del 27 febbraio 2004) del Dott.
G1._______ oltre alla corrispondenza intercorsa col datore di lavoro,
inclusi svariati questionari (doc. 1-1/25-3). In particolare, nella perizia
medica del 26 giugno 2002, il Dott. G1._______ è giunto alla
conclusione che l'assicurato permaneva completamente inabile al
lavoro a seguito dell'incidente motociclistico subito mentre, nella
perizia medica del 24 febbraio 2004, ha precisato che l'assicurato era
affetto da esiti di incidente motociclistico a seguito del quale ha
riportato una paralisi dell'arto superiore sinistro oltre al raccorciamento
dell'arto inferiore sinistro di 3,5 cm ed a gonartrosi sinistra. Dopo aver
valutato al 70% la menomazione all'integrità fisica dell'assicurato, lo
ha ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal
1° aprile 2004 in lavori confacenti precisando che è in grado di
eseguire lavori che richiedano posizione eretta con brevi tragitti di
deambulazione senza portare pesi, alternati a posizione seduta di
maggiore durata, con l'uso esclusivo della mano destra, in ambito
quindi organizzativo, computer e simili con un rendimento del 70% e,
quindi, con una diminuzione della sua capacità di guadagno del 30%
sine die (doc. 3-27/3-35).
B. Nel suo rapporto del 12 aprile 2005 il Dott. F._______, medico
dell'UAIE, dopo aver posto la diagnosi di esiti di incidente
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motociclistico in particolare plegia praticamente totale del braccio
sinistro e anchilosi al ginocchio sinistro (fissato in flessione a 30 gradi
e raccorciamento della gamba sinistra di ca. 2,5 cm) e dopo aver
precisato che dalla documentazione agli atti non risultano altre
patologie extra-infortunistiche, è giunto alla conclusione che
l'incapacità lavorativa del 50% nelle attività abituali dell'assicurato è
giustificata e non risulta aumentabile in altre attività (doc. 29-1).
C. Mediante progetto di decisione del 14 settembre 2006
l'amministrazione ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità sarebbe stata respinta poichè il suo grado di invalidità è
nullo dato che continua a conseguire lo stesso reddito (Fr. 30'000.--)
che percepiva prima del danno alla salute (doc. 44-1/44-2).
Con osservazioni del 12 ottobre 2006 G._______, rappresentato
dall'avv. Marco Probst di Lugano, ha avversato il progetto di decisione
asserendo segnatamente che, quale reddito da valido,
l'amministrazione ha preso in considerazione a torto l'importo di Fr.
30'000.-- (frutto di soli 3 mesi di lavoro) anziché Fr. 83'000.-- annui (di
cui Fr. 30'000.-- in qualità di dipendente della C1._______ di
V1._______, Fr. 10'000.-- in qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione della R._______ e Fr. 43'000.-- quale reddito
derivante da una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della
R._______). Ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto ad
almeno tre quarti di rendita. A suffragio delle sue conclusioni ha
prodotto: un resoconto delle attività svolte dall'assicurato prima e dopo
l'incidente del 23 giugno 2006, una copia del libretto per stranieri L,
alcuni documenti contabili della società R._______, una perizia del 24
luglio 2006 del Dott. G1._______ e, da ultimo, una copia della
decisione LAINF del 2 novembre 2004 della Winterthur Assicurazioni
(doc. 45-1/45-42).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente
l'incarto al Dott. F._______, il quale, nella sua relazione del 24 ottobre
2006, ha rilevato che la perizia del 24 luglio 2006 del Dott.
G1._______ non porta ulteriori novità sui limiti funzionali
dell'assicurato e che la descrizione dello status è perfettamente
sovrapponibile (a parte un'aumentata flessione passiva del ginocchio
sinistro attuale) rispetto al rapporto stilato il 27 febbraio 2004 dallo
stesso medico in veste di perito assicurativo. Ha pure precisato che
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non necessariamente i menzionati interventi verrano effettuati in
futuro (doc. 47-1).
Mediante decisione del 2 novembre 2006 l'amministrazione ha quindi
respinto la richiesta dell'assicurato volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ribadendo che il suo
grado di invalidità è nullo dato che continua a conseguire lo stesso
reddito (Fr. 30'000.--) percepito prima del danno alla salute.
D. Con gravame del 21 dicembre 2006, spedito il medesimo giorno
alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le
persone residenti all'estero (CFR), G._______, rappresentato dall'avv.
Marco Probst di Lugano, chiede il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle
sue conclusioni ribadisce sostanzialmente quanto già sollevato in
seguito al progetto di decisione del 14 settembre 2006 producendo in
copia: una concessione edilizia della ditta E1._______ S.r.l., l'atto
costitutivo della ditta E1._______ S.r.l. registrato in data 8 settembre
1995, l'atto costitutivo della ditta K1._______ S.a.s. registrato in data
1° ottobre 1999 e l'iscrizione della ditta P._______ GmbH al registro di
Commercio di M._______.
E. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
F. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI),
nel suo preavviso del 23 febbraio 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue
osservazioni responsive del 2 marzo 2007, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Probst ha ribadito, con scritto del 21 marzo 2007, l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso.
G. In data 25 aprile 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
400.-- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
13 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
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Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
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giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445) e, per il seguito, in base alle modifiche
della LAI del 21 marzo 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI). Vengono quindi citate le disposizioni della LAI e
della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2007
mentre non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno
2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI).
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 14 marzo 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 14 marzo 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 2 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
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aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima variante si applica
allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda
se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso
un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21
consid. 2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
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compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Ai fini del presente giudizio giova ricordare che per costante
giurisprudenza, in ragione dell'uniformità della nozione di invalidità,
occorre evitare che per il medesimo danno alla salute, le assicurazioni
infortuni, militare e invalidità, giungano a degli apprezzamenti differenti
in merito al tasso di invalidità. Questo perchè, anche se un
assicuratore non può limitarsi a riprendere semplicemente e senza un
più ampio esame il tasso di invalidità fissato da un altro assicuratore,
una valutazione presa nell'ambito di una decisione cresciuta in
giudicato, non può essere ignorata. Allo stesso modo, l'assicuratore
dovrà lasciarsi opporre la presunzione di esattezza della valutazione
dell'invalidità effettuata. Un apprezzamento divergente di quest'ultima
potrà, infatti, intervenire unicamente a titolo eccezionale e solamente
se sono adempiute certe condizioni. In particolare, possono costituire
dei motivi sufficienti per discostarsi da una tale valutazione il fatto che
la stessa è fondata su un errore di diritto oppure su un apprezzamento
insostenibile o che è frutto di una transazione conclusa con
l'assicurato o ancora che è fondata su delle misure d'istruzione
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estremamente limitate e superficiali oppure, infine, se non è
assolutamente convincente o è viziata di parzialità (sentenza del
Tribunale federale del 18 ottobre 2006 in inc. I 490/05 in re P.J.-
P./UAIE; DTF 126 V 293 consid. 2 d.; VSI 2004 p. 185 consid. 3). Di
conseguenza la decisione del 2 novembre 2004 (con la quale
l'assicurazione privata contro gli infortuni Winterthur ha posto
l'interessato al beneficio di una rendita d'invalidità Winterthur del 50%
a partire dal 1° dicembre 2004: doc. 45.40/45-42) non vincola il
collegio giudicante poiché conclusa sostanzialmente in base ad una
transazione con l'assicurato.
9. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto dagli esiti
di un incidente motociclistico subito in data 23 giugno 2001 a seguito
del quale ha segnatamente riportato una paralisi praticamente totale
del braccio sinistro e anchilosi al ginocchio sinistro (perizie mediche
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del Dott. G1._______ e rapporti medici del Dott. F._______); dagli atti
non risultano patologie extra-infortunistiche. Il collegio giudicante non
intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
10.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
10.3 Nel caso in esame il collegio giudicante rileva che le valutazioni
rese dagli specialisti che hanno avuto modo di pronunciarsi in modo
esauriente sullo stato di salute e sulle conseguenze invalidanti
dell'infortunio subito dal ricorrente non sono del tutto convergenti. Il
Dott. G1._______, quale medico della Winterthur, nella perizia medica
del 26 giugno 2002, è giunto alla conclusione che l'assicurato
permaneva completamente inabile al lavoro a seguito dell'incidente
motociclistico subito in data 23 giugno 2001 mentre, nella perizia
medica del 24 febbraio 2004, ha posto un tasso di invalidità parziale
del 30% in lavori confacenti a partire dal 1° aprile 2004. Infine, quale
medico di fiducia, dell'assicurato, nella sua relazione del 24 luglio
2006, il Dott. G1._______ non ha riportato ulteriori novità sui limiti
funzionali dell'assicurato e la descrizione dello status è perfettamente
sovrapponibile (a parte un'aumentata flessione passiva del ginocchio
sinistro attuale) rispetto alla precedente perizia medica; ha poi indicato
una serie di interventi che non necessariamente verrano effettuati in
futuro e, di fatto, non si è espresso in merito al tasso d'invalidità
dell'assicurato. Dal canto suo il Dott. F._______ è giunto alla
conclusione, nelle sue relazioni del 12 aprile 2005 e del 24 ottobre
2006 (quest'ultima alla luce della perizia medica del 24 luglio 2006 del
perito di parte), che è giustificata un'incapacità lavorativa del 50%
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nelle attività abituali dell'assicurato e che non risulta aumentabile in
altre attività, senza tuttavia specificare a partire da quale data.
Stante quanto precede il collegio giudicante non può escludere che in
seguito all'infortunio del 23 giugno 2001 si sia verificato un caso
d'assicurazione nel giugno 2002 posto che l'assicurato ha presentato
molto verosimilmente un'incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi
attività lavorativa per oltre un anno (cfr. perizie mediche del 26 giugno
2002 e del 24 febbraio 2004 del Dott. G1._______; questionari del
datore di lavoro del 24 marzo 2003, del 18 e del 21 gennaio 2005).
D'altra parte, però, il collegio giudicante sulla scorta degli atti si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura complessiva
dell'eventuale incapacità di lavoro subita dall'assicurato nel periodo
successivo e nel periodo di cognizione in oggetto (cfr. consid. 5).
Appare, pertanto, necessario l'esperimento di un complemento
istruttorio atto a delucidare la situazione ortopedica del ricorrente
tramite l'assunzione agli atti di una perizia specialistica da effettuare in
Svizzera che presti particolare attenzione al periodo intercorso tra il 14
marzo 2002 ed il 2 novembre 2006 (data della decisione qui
impugnata) e da questa data in poi. Dopo di che l'Ufficio AI dovrà
pronunciarsi in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro del
ricorrente nonché in merito all'attività professionale che lo stesso
avrebbe potuto espletare, dal punto di vista medico, nel periodo
intercorso tra il 14 marzo 2002 ed il 2 novembre 2006.
10.4 Il collegio giudicante rileva inoltre che l'amministrazione ha
considerato quale reddito da valido l'importo di Fr. 30'000.--
giungendo quindi alla conclusione che il ricorrente non subisce alcuna
perdita di guadagno. Questa constatazione non può essere condivisa
e necessita di un complemento istruttorio. Dalla documentazione agli
atti, infatti, si evince che il ricorrente ha percepito detto importo (molto
verosimilmente a titolo forfettario in qualità di consulente commerciale
con contratto di lavoratore di collaboratore estero a richiesta
aziendale) allorquando era al beneficio di un libretto degli stranieri L
ovvero di un permesso di dimora valido per lo svolgimento di un'attività
lucrativa in Svizzera per 90 giorni. Inoltre, non può neppure essere
escluso a priori che l'assicurato abbia percepito prima del danno alla
salute anche un reddito in Italia (molto verosimilmente quale
indipendente; cfr. la cospicua documentazione economica-finaziaria
prodotta con le osservazioni del 12 ottobre 2006 e con il gravame in
oggetto) e che, quindi, il suo reddito annuale da valido fosse
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nettamente superiore all'importo di Fr. 30'000.-- preso in
considerazione dall'amministrazione. Stante quanto precede il collegio
giudicante si trova nell'impossibilità di determinare con certezza anche
la misura complessiva dell'eventuale incapacità di guadagno subita
dall'assicurato nel periodo di cognizione del presente giudizio (cfr.
consid. 5). Appare, pertanto, necessario che il reddito da valido venga
determinato tenuto conto delle attività che il ricorrente sembra avere
svolto prima del danno alla salute in Svizzera e altrove in applicazione
del metodo generale (nel caso di reddito conseguito quale dipendente)
e straordinario (nel caso di reddito percepito quale indipendente)
oppure almeno annualizzando il reddito di Fr. 30'000.-- percepito in
Svizzera per tre mesi. Dopo di che, se è il caso, deve essere effettuata
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
10.5 Stante quanto precede il gravame deve essere parzialmente
accolto. La decisione impugnata è quindi annullata e l'incarto
retrocesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61
cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale
procedura. Nel caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è
tuttavia giustificata se si considera l'importanza della lacuna rilevata e
l'ampiezza delle informazioni mediche ed economiche bisognose di
essere ancora raccolte. L'amministrazione dovrà pertanto completare
l'istruttoria conformemente a quanto esposto ai considerandi 10.3 e
10.4 ed emanere in seguito un nuovo provvedimento impugnabile.
11.
11.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di franchi
400.-- versato dal ricorrente il 25 marzo 2007 gli è retrocesso.
11.2 Visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata in
base all'art. 64 PA un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'500.-- a
carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 2 novembre 2006, l'incarto è retrocesso all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi 10.3 e 10.4 e
statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura. L'anticipo di Fr. 400.--
versato dal ricorrente il 25 marzo 2007 gli è retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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