Corte II I
C-7471/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 6 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata da B._______,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (SUVA), Divisione giuridica,
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358,
6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Assicurazione contro gli infortuni (decisione del
16 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7471/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 16 novembre 2009, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (SUVA) ha deciso l'assoggettamento della
ricorrente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni presso la
SUVA stessa.
2.
Il 30 novembre 2009, l'insorgente ha interposto ricorso contro la
summenzionata decisione della SUVA dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento del suo diritto ad essere assicurata contro gli infortuni
presso un assicuratore privato.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. a
della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo
1981 (LAINF, RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art.
5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla SUVA.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
10 dicembre 2009 (notificata l'11 dicembre 2009; cfr. risultanze
processuali), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30
giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 2'000.-- a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5.
Con atto scritto inoltrato il 14 dicembre 2009, l'insorgente ha
comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il
30 novembre 2009.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
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essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
La causa C-7471/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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