Corte II I
C-7474/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Alberto Meuli,
cancelliere Dario Quirici.
A.______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del
14 settembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7474/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di un figlio,
ha lavorato in Svizzera come manovale dal 1972 al 1981, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). A partire dal 1982 l'assicurato non ha più
esercitato la sua professione in Svizzera, ma ha continuato ad essere
attivo in Italia, cessando definitivamente di lavorare il 29 dicembre
2000, per problemi di salute. Il 21 dicembre 2001 egli ha formulato una
domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera
all'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) il 10 aprile 2002 (doc. 1 a 12).
L'UAIE ha istruito la domanda, acquisendo in particolare un avviso del
proprio servizio medico, del 30 settembre 2002. In esso sono
diagnosticate una cardiopatia ischemica-ipertensiva, una
spondilartrosi lombare, una gonartrosi e un ipovisus, con un'incapacità
lavorativa del 70% nell'ultima professione svolta, e del 50% in attività
confacenti leggere, nel settore industriale o come portinaio, dal 4
maggio 2000, una prima revisione del diritto alla rendita essendo
prevista per il 2005 (doc. 29). L'UAIE ha quindi determinato,
conformemente al metodo del confronto dei redditi, un grado
d'invalidità del 55%, e emanato una decisione, il 30 gennaio 2003,
tramite la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità, con effetto dal 1° maggio 2001 (doc. 30 a 36).
L'UAIE ha in seguito emesso una nuova decisione, il 22 maggio 2003,
mediante la quale ha corretto un errore di calcolo relativo
all'ammontare della mezza rendita (doc. 37).
B.
Il 24 maggio 2004 l'UAIE ha iniziato, d'ufficio, la procedura per la
revisione della rendita d'invalidità, chiedendo all'INPS l'esecuzione di
una perizia medica particolareggiata E 213 (doc. 38). Una volta
ricevuta la detta perizia, con diagnosi di cardiopatia ischemica-
ipertensiva, poliartrosi in sovrappeso, ipovisus e modesta nevrosi
ansioso-depressiva (doc. 53), e dopo averla sottoposta alla
valutazione del proprio servizio medico, che ha confermato, il 24
dicembre 2004, un'incapacità lavorativa del 50% come in precedenza
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(doc. 55 e 56), l'UAIE ha comunicato all'assicurato, il 5 gennaio 2005,
che le prestazioni assegnate non subivano cambiamenti (doc. 57).
C.
Il 1° luglio 2006 l'assicurato, per il tramite dell'avvocato Potenza, ha
inoltrato una domanda di revisione della rendita d'invalidità (doc. 58),
facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, alla quale
ha allegato: una sentenza del Tribunale di L._______, del 13 aprile
2006, che attribuisce all'assicurato una pensione italiana d'inabilità dal
1° ottobre 2004 (doc. 60); una consulenza tecnica del dott. F._______,
del 13 aprile 2006, che diagnostica una cardiopatia ischemica-
ipertensiva, una spondiloartrosi lombosacrale, un ipovisus e una
sindrome depressiva reattiva di grado medio, con un'incapacità
lavorativa, rispettivamente un'inabilità totali (doc. 59); un certificato
psichiatrico del dott. C._______, del (...), redatto il 30 giugno 2006, nel
quale si afferma che l'assicurato è affetto da un disturbo paranoide
della personalità (doc. 61).
D.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di revisione, l'UAIE ha
acquisito, su richiesta del proprio servizio medico (doc. 64), i
documenti seguenti:
- diversi esiti di analisi di laboratorio del sangue e delle urine,
effettuate dal dott. CI._______ il 28 settembre 2006 (doc. 70),
- la relazione medico-legale del dott. T._______, del 2 ottobre 2006,
redatta in seguito alla visita medica ambulatoriale del 29 settembre
2006, nella quali si evidenziano, in sostanza, una cardiopatia
ischemica ipertensiva, una poliartrosi in sovrappeso, una sindrome
ansioso-depressiva e la cecità dell'occhio destro, per cui l'assicurato è
invalido ai sensi della legge italiana (doc. 71),
- la cartella clinica relativa ad un ricovero dal 30 settembre al 15
ottobre 2006, per diabete mellito 2 scompensato, sindrome
dismetabolica, cardiopatia ischemica cronica e cardiopatia ipertensiva,
con prescrizione, come principale intervento terapeutico, di attività
fisica e di una dieta ipocalorica (doc. 72),
- diversi esami diabetologici, dall'ottobre 2006 al febbraio 2007 (doc.
73 a 81),
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- la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. T._______, del 5
marzo 2007, nella quale si diagnostica una cardiopatia ischemico-
ipertensiva, una poliartrosi in sovrappeso con moderato impegno
funzionale, un'epatopatia cronica steatosica, un disturbo paranoideo in
trattamento psicofarmacologico e un grave ipovisus all'occhio destro,
per esiti di corioretinite focale al polo posteriore, con un'invalidità
dell'80% e senza possibilità di miglioramento (doc. 82),
- il rapporto di visita psichiatrica del dott. G._______, del 14 marzo
2007, nel quale è diagnosticato un disturbo paranoideo in trattamento
psicofarmacologico, con ideazione polarizzata su contenuti invalidistici
e nuclei ipocondriaci, dall'incidenza funzionale medio-grave (doc. 83).
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto questi nuovi referti medici alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. L._______. Nel suo
rapporto del 1° giugno 2007, quest'ultimo ha affermato che la
diagnosi, dal punto di vista cardiologico e ortopedico, non è mutata, e
che, pur prendendo in considerazione il disturbo psichico di gravità
media, l'incapacità lavorativa rimane del 50%, come stabilito nella
valutazione dell'UAIE del 24 dicembre 2004 (doc. 85).
Basandosi su questo apprezzamento medico, l'UAIE ha così emesso
un progetto di decisione, l'8 giugno 2007, con il quale ha
preannunciato all'assicurato che il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità non è mutato, invitandolo nel contempo ad esprimere le
sue eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 86).
Il 20 luglio 2007 l'assicurato si è opposto al progetto di decisione,
sostenendo che il suo stato di salute è peggiorato, ed ha allegato i
risultati di un esame diabetologico del 30 settembre 2006, un nuovo
certificato del dott. C._______, del 10 marzo 2007, nel quale si
evidenzia un disturbo paranoide di personalità in soggetto con
pregresso abuso di bevande alcoliche, e una prova ergometrica del 9
luglio 2007 (doc. 87 a 90).
Con presa di posizione del 9 settembre 2007, il dott. L._______ ha
rilevato che il disturbo paranoide di cui soffre l'assicurato, curato
tramite uno psicofarmaco debole, è compatibile con un'incapacità
lavorativa del 50%, e che, dal punto di vista cardiologico, non si notano
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peggioramenti rilevanti, per cui la valutazione medica del caso rimane
immutata (doc. 92).
Il 14 settembre 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione di conferma
della mezza rendita d'invalidità (doc. 94).
F.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 31 ottobre
2007, al Tribunale amministrativo federale, chiedendo preliminarmente
di dichiarare la decisione nulla per mancanza di motivazione e di
riconoscere il suo diritto ad una rendita d'invalidità di grado maggiore a
far data dalla presentazione della domanda, con rifusione delle spese
di procedura, ed eventualmente di essere sottoposto ad una visita
medica. Il ricorrente ha allegato, nel contempo, un esame
elettrocardiografico del 22 agosto 2007, di difficile lettura, facente
stato di una cardiopatia ischemica in buon compenso emodinamico,
con descrizione della terapia prescritta.
L'UAIE ha risposto il 29 febbraio 2008, completando i propri argomenti
e confermando le proprie conclusioni.
Il 12 aprile 2008 il ricorrente ha replicato, riproponendo la propria
posizione e, in particolare, il riconoscimento del diritto ad una rendita
d'invalidità intera o di tre quarti, e reiterando la richiesta di una perizia
medica supplementare.
Il 25 maggio 2008 l'UAIE ha duplicato, riconfermandosi nelle proprie
conclusioni.
G.
Con decisione incidentale del 6 giugno 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 2 luglio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
Pagina 5
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ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
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all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
Pagina 7
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3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità formale della decisione dell'UAIE,
rilevando che essa sarebbe nulla poiché priva di motivazione.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
4.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari ed a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
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(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più le
esigenze legate alla motivazione devono essere elevate. Sebbene la
motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli
elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la
decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i
fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può
permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi
per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia
107 consid. 2b). Nel campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le
esigenze relative alla motivazione non devono essere particolarmente
elevate. È, infatti, sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente
i motivi della decisione e quali sono gli elementi alla base di
quest'ultima (DTF 124 V 180, consid. 1a, confermato nella sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni del 9 maggio 2000, in re I.,
ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
4.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
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4.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha impedito al ricorrente di comprenderne la
portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso,
infatti, il ricorrente ha potuto difendersi in maniera adeguata. Egli è
stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni
per cui è stata pronunciata. Comunque, anche se la decisione fosse
considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza
sarebbe sanata dal ricorso davanti al Tribunale amministrativo
federale, il quale dispone infatti di pieno potere d'esame (fatti e diritto).
Inoltre, con la sua risposta del 29 febbraio 2008, l'UAIE ha avuto modo
di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le motivazioni
della sua decisione, successivamente notificate al ricorrente, al quale
è stato concesso il diritto di replica, di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V
39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
5.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità.
6.
6.1 Secondo l'art. 8 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
7.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201),
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni. In questo caso, l'aumento della rendita
avverrà al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
7.3 Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni,
l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Su questo punto,
l'amministrazione usufruisce di un certo margine di apprezzamento,
che il giudice deve, di principio, rispettare. Di conseguenza, il giudice
deve esaminare la questione dell'entrata in materia esclusivamente
quando questo punto è litigioso, cioè quando l'amministrazione ha
rifiutato l'esame di merito fondandosi sull'art. 87 cpv. 4 OAI e quando
l'assicurato ha interposto ricorso per questo motivo. Questo controllo
non è invece necessario allorquando l'amministrazione è entrata nel
merito della nuova domanda (DTF 109 V 114 consid. 2a e b). Questi
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principi, sviluppati dalla giurisprudenza in relazione con una nuova
domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applicabili per
analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109 V
264 consid. 3).
7.4 Nell'ambito di una revisione, il punto di partenza per stabilire se il
grado d'invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto
alle prestazioni, è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato
materialmente il diritto alla rendita. Decisioni intercalari sono quindi di
rilievo solo se hanno modificato la rendita sulla base di una nuova
valutazione del grado d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti,
apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF
133 V 108, 130 V 71, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105 V 30).
7.5 In concreto, la decisione iniziale è stata resa il 30 gennaio 2003
(doc. 36). L'UAIE ha poi condotto una prima procedura di revisione con
esame materiale del diritto alla rendita, terminatasi il 5 gennaio 2005
senza modifica della rendita (doc. 57). A sua volta, il ricorrente ha
inoltrato una domanda di revisione il 1° luglio 2006, facendo valere un
grave peggioramento recente del proprio stato di salute (doc. 58), la
quale è sfociata nella decisione impugnata del 14 settembre 2007
(doc. 94).
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere
limitato dal 5 gennaio 2005 al 14 settembre 2007, tenuto conto tuttavia
che un eventuale aumento della rendita fondato su un tasso d'invalidità
più elevato, esplicherebbe i suoi effetti solamente al più presto dal 1°
luglio 2006 (art. 88bis cpv. 1 let. a OAI).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
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giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione medica agli atti, e in particolare
dalla perizia E 213 del 5 marzo 2007, risulta pacifico che il ricorrente
soffre di una cardiopatia ischemico-ipertensiva, di una poliartrosi, di
un'epatopatia, di un ipovisus all'occhio destro e di un disturbo
paranoideo della personalità (doc. 60, 61, 71, 72, 82 e 83).
Considerato che questa diagnosi è condivisa da tutti i medici, sia da
quelli dell'UAIE, sia da quelli esterni, il collegio giudicante non
intravede nessun motivo per discostarsene.
9.2 La decisione impugnata si fonda sulle valutazioni che l'UAIE ha
fatto eseguire dal proprio servizio medico, nella persona del dott.
L._______, il 1° giugno 2007 e il 9 settembre 2007 (doc. 85 e 92). Da
entrambe si evince che l'incapacità lavorativa del ricorrente non è
mutata, rimanendo pari al 50%, durante il periodo di riferimento
pertinente.
Nel quadro della procedura per l'attribuzione di una rendita d'invalidità
italiana, il dott. F._______ ha stabilito, nella sua consulenza tecnica del
13 aprile 2006, un'incapacità lavorativa e un grado d'invalidità totali,
tenendo conto sia della diagnosi nota, sia delle caratteristiche socio-
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culturali del ricorrente (doc. 59). Dal canto loro, la relazione medico
legale e la perizia E 213 del dott. T._______ si limitano a dichiarare il
ricorrente invalido ai sensi della legge italiana, rispettivamente invalido
all'80%, senza delucidare la relazione tra le affezioni diagnosticate e
l'incapacità lavorativa, e senza determinare quali di esse, e in che
misura, si ripercuotono sulla detta incapacità (doc. 71 e 82). Ciò
stante, come già ricordato al considerando 2.4, il grado d'invalidità di
un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è
determinato, ai sensi della giurisprudenza, esclusivamente secondo il
diritto svizzero, per cui il grado d'invalidità stabilito in conformità con le
regole di un diritto estero può divergere dal grado d'invalidità ottenuto
in applicazione del diritto svizzero, come appunto nel caso concreto.
Per quanto riguarda i referti dei dottori Sansò, G._______ e
C._______ (doc. 72, 83 e 89), essi nemmeno si confrontano con la
problematica dell'influenza delle affezioni di cui soffre il ricorrente sulla
sua capacità lavorativa, limitandosi alla stretta diagnosi nota e alla
prescrizione di un determinato trattamento. Ciononostante, essi sono
stati debitamente presi in considerazione dal dott. L._______ nelle sue
valutazioni, il quale ha però concluso che essi non sono suscettibili di
modificare l'apprezzamento del grado dell'incapacità lavorativa.
In conclusione, la documentazione esibita nell'ambito della domanda
di revisione non evidenzia alcun nuovo elemento di rilievo: lo stato
cardiologico è stabile, l'apparato locomotorio non presenta ulteriori
alterazioni e la limitazione funzionale è invariata. Dal punto di vista
psichiatrico, occorre inoltre sottolineare che già al momento
dell'attribuzione della rendita d'invalidità era stata rilevata una
flessione del tono umorale (anno 2002) e, nell'ambito della prima
revisione (anno 2004), una modesta nevrosi ansioso-depressiva
(perizie mediche E 213 del 25 marzo 2002 e del 12 agosto 2004, doc.
28 e 53). Sulla base della perizia psichiatrica del 14 marzo 2007 (doc.
83), si può inoltre osservare che il ricorrente non ha mai subito ricoveri
ospedalieri per tale patologia ed è trattato unicamente con uno
psicofarmaco a debole dosaggio (Risperdal, 2 mg), come rilevato dal
dott. L._______ (doc. 92).
10.
Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che l'incidenza
delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa del ricorrente,
non si è modificata in modo rilevante dal 5 gennaio 2005 al 14
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settembre 2007, e che perciò l'incapacità lavorativa del 50% non è
sostanzialmente mutata durante questo periodo, per cui non
sussistono motivi per procedere ad una revisione della rendita
d'invalidità e riconoscere al ricorrente, come da lui richiesto, il diritto
ad una rendita d'invalidità di grado maggiore, ossia intera o di tre
quarti.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 14 settembre 2007 deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
11.
Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di
ridurre il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale
federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF
117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,
se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale
federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
Il ricorrente ha ugualmente chiesto l'esecuzione di una nuova perizia
medica.
In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti).
In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera che la
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documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della
vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
13.
Per quanto riguarda le spese processuali, che ammontano a Fr. 300.-,
esse sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo
versato il 2 luglio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 2 luglio
2008.
3.
Non si accordano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif.);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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