Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7505/2010
Sentenza del 12 maggio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______, rappresentata dal Patronato ITAL-UIL,
via Canonica 3, casella Postale 6233, 6901 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 24 settembre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1970 al
2004, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1996 era alle dipendenze della
ditta produttrice di micromotori elettrici di Stabio (TI) come operaia
generica, in ragione di 40/43 settimanali (secondo il turno). È stata
licenziata con effetto 31 maggio 2004, dopo essere stata assente dal
lavoro per malattia dal 25 agosto 2003.
B.
Il 25 maggio 2004, la nominata ha formulato una prima domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che la
richiedente era portatrice di una sindrome cervicobrachiale cronica a
destra, alterazioni degenerative del tratto cervicale C4-C6 (cfr. perizia del
Dott. Goldinger per la Cassa malati Cristiano sociale [CM CSS] del 6
febbraio 2004), ma anche di una sindrome da disadattamento (cfr. perizia
della Dott.ssa Tomissich del 28 giugno 2006). Dall'indagine medica è
risultato che la richiedente non avrebbe più potuto svolgere il suo
precedente lavoro, poiché impegnativo sul piano della colonna in toto e le
spalle, mentre altre attività più consone sarebbero state proponibili in
misura completa. Il calcolo comparativo dei redditi che ne è derivato non
ha posto in luce alcuna perdita di guadagno. Con decisione del 12 aprile
2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni. Questo provvedimento è
stato confermato con decisione su opposizione del 16 ottobre 2006 (doc.
1-69 dell'incarto AI Ticino).
C.
In data 11 dicembre 2008, A._______ ha formulato, tramite l'Istituto
nazionale della previdenza sociale di Varese (INPS) una nuova domanda
di rendita, consegnata all'UAIE il 2 settembre 2009 (doc. 3).
La richiedente è stata vistata il 4 agosto 2009 presso i servizi sanitari
dell'INPS, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di
sindrome coronarica acuta concomitante a fibrillazione atriale ad elevata
risposta ventricolare ed impianto di ICD VVI in ipertesa, dislipidemica con
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osteoartrosi diffusa e sindrome ansio-depressiva reattiva" ed ha posto un
tasso d'invalidità dell'80% (doc. 35). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- i risultati di accertamenti cardiologici in ambito di pronto soccorso del 20
ottobre 2007 (doc. 12-20);
- i risultati di una coronarografia del 3 ottobre 2008 (doc. 22) ed altri
esami cardiologi effettuati nell'ambito di una degenza ospedaliera dal 30
settembre al 14 ottobre 2008 per sindrome coronarica con fibrillazione
atriale ad elevata risposta ventricolare, istallazione di impianto ICD VVIR
(doc. 23-28); la lettera dettagliata di dimissione ospedaliera del 14 ottobre
2008 (doc. 29);
- un breve rapporto di visita di controllo per l'impianto di defibrillazione
con elettrocardiogramma del 4 febbraio 2009 (doc. 30, 31); un altro
rapporto di esame cardiologico dell'11 maggio 2009 (doc. 33);
- un referto radiologico della colonna lombosacrale, bacino ed anche del
18 maggio 2009 (doc. 35);
- i risultati di un'ecografia della tiroide del 3 settembre 2009 ed un esame
tomodensitometrico encefalico di stessa data (doc. 36, 37) ed altri esami
(doc. 38-40) effettuati nell'ambito di un ricovero dal 30 agosto al 4
settembre 2009 per angina pectoris; la cartella clinica di dimissione
ospedaliera (doc. 41);
- un referto TAC cervicale del 14 settembre 2009 (doc. 42).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia del Servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", il quale, ha negato l'incapacità di lavoro
sia come operaia che come casalinga (doc. 44).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 13 settembre 2009 al Patronato ITAL-UIL, regolare
rappresentante della richiedente (doc. 45). La stessa ha fatto pervenire
diversa documentazione già contenuta ad atti (doc. 46-58).
Nella sua nota del 12 febbraio 2010, il Dott. Battaglia si è riconfermato nel
suo precedente parere (doc. 62).
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Con decisione del 23 febbraio 2010, l'UAIE ha respinto la seconda
domanda di rendita (doc. 63).
D.
Deve essere ora rilevato che A._______ ha formulato l'11 dicembre 2008
una domanda di prestazioni AI anche direttamente all'Ufficio AI del
Cantone Ticino. L'amministrazione in parola, per errore (in quanto non
competente), ha iniziato l'istruttoria della pratica. L'Ufficio AI ticinese ha
acquisito agli atti, praticamente, la stessa documentazione medica esibita
nella procedura innanzi all'UAIE. Quale documento supplementare figura
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 29 gennaio 2009
(tasso d'invalidità 100%, doc. 90, incarto AI Ticino).
Il medico dell'Ufficio AI cantonale, Dott. Klauser, nel rapporto del 6
novembre 2009, ha affermato che le nuove manifestazioni morbose
(specialmente del 2007 e 2009), essenzialmente cardiologiche, non
hanno praticamente inciso sulla capacità al lavoro dell'assicurata, per cui
ha confermato l'assenza d'invalidità (doc. 102, incarto AI Ticino).
Un progetto di decisione comportante il diniego della seconda richiesta di
prestazioni è stato inviato al Patronato ITAL-UIL di Lugano il 13
novembre 2009.
Con le osservazioni del 23 dicembre 2009, il Patronato ITAL ha
confermato la domanda di prestazioni ed ha prodotto una perizia 25
novembre 2009 del Dott. Heitmann, specialista in medicina interna,
Chiasso ed altri documenti. L'esperto di parte rileva la patologia cardiaca
necessitante dell'impianto di defibrillazione, la presenza di una sindrome
depressiva cronicizzata, una cefalea di tipo tensivo e la nota sindrome
cervico-lombovertebrale di tipo degenerativo. Egli considera che la
paziente non è in grado di svolgere alcun tipo di lavoro che richieda un
impegno fisico anche moderato, in ogni caso per un periodo prolungato e
che in Italia è invalida INPS (recte: invalida civile) al 100% (doc. 105-108,
incarto AI Ticino).
Il medico dell'Ufficio AI cantonale (nota del 7 gennaio 2010) ha stimato
opportuno far eseguire un accertamento specialistico cardiologico e
psichiatrico.
E.
Nel corso di un colloquio fra il Patronato ed un responsabile dell'UAIE (4
marzo 2010, doc. 64), quest'ultimo è venuto e conoscenza che una
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domanda di prestazioni AI parallela era in corso presso l'Ufficio cantonale
e che la visita specialistica di cui sopra era stata effettuata il giorno
precedente.
L'interessata è stata infatti visitata il 3 marzo 2010 presso il SMR Ticino
sotto il punto di vista cardiologico (Prof. Dott. Noseda) e psichiatrico (Dott.
Prolo). Nella sostanza (dettaglio nella parte in diritto) gli esperti incaricati
hanno evidenziato la cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva, una
sindrome cervico-lombovertebrale, una periartropatia scapolare bilaterale,
una cefalea di tipo tensivo, nonché una sindrome mista ansio-depressiva.
I medici del SMR hanno concluso che, nonostante le nuove patologie, dal
punto di vista valetudinario la situazione non è differente da quella
presente nel 2006 (doc. 114, incarto AI Ticino). L'Ufficio AI ticinese, il 15
marzo 2010, ha trasmesso l'incarto, per competenza, all'UAIE, Ginevra.
L'UAIE ha sottoposto tutti gli atti al SMR "Rhône". Il Dott. Battaglia, nelle
sue relazioni del 20 aprile/10 maggio 2010, ha condiviso le valutazioni dei
medici del SMR Ticino (doc. 68, 70).
Con progetto di decisione dell'11 giugno 2010 (doc. 73), l'UAIE ha
disposto la reiezione della seconda domanda di rendita (considerando la
propria decisione del 23 febbraio 2010 senza oggetto, cfr. lettera del 15
giugno 2010, doc. 75). L'interpellato (Patronato ITAL-UIL di Lugano) non
ha preso posizione in merito.
Mediante decisione del 24 settembre 2010, l'UAIE ha respinto la seconda
domanda di rendita (doc. 79).
F.
Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2010, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato ITAL-UIL, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera.
Lamenta il peggioramento del suo stato di salute come lo confermerebbe
un rapporto d'esame endocrinologico del 27 settembre 2010 (allegato).
Questo referto attesta la presenza di una probabile tiroidite cronica
autoimmune. Produce inoltre un breve rapporto d'esame neurologico
(scarsamente leggibile) del 10 marzo 2010 (Dott. Gentile) ed i risultati di
recenti esami cardiologici (16 marzo e 5 maggio 2010) nell'ambito di un
ricovero dal 26 aprile al 5 maggio 2010 per fibrillazione atriale rapida
condizionante infarto miocardico non Q in paziente già ricoverata tre volte
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per sindrome coronarica acuta. L'insorgente lamenta inoltre la scarsa e
generica motivazione della decisione impugnata.
G.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Battaglia, il quale, nella relazione del 1° marzo 2011, ha affermato che
non sussisterebbero nuovi elementi per indurre a porre in dubbio il
precedente parere (doc. 82).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 marzo 2011, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
H.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ITAL-UIL, con scritto del 7 aprile
2011, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso.
I.
Con decisione incidentale dell'11 aprile 2011, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di
Fr. 400.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo
è stato regolarmente versato il 20 aprile 2011.
Diritto:
1.
Si osserva preliminarmente che per quel che concerne la competenza
dell'autorità amministrativa questa deve essere riconosciuta all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra (UAIE) in quanto l'interessata risiede all'estero. Vero è che giusta
l'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), anche per i vecchi frontalieri sarebbe
competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi hanno esercitato
un'attività lucrativa, comunque a condizione che al momento della
richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera ed
il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera.
Quest'ultima condizione non è tuttavia adempiuta: l'assicurata ha cessato
la sua attività di frontaliera nel 2003 e la presente procedura riguarda un
periodo posteriore a questa data. Inoltre, iscrivendosi all'INPS come
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disoccupata a partire da giugno 2004 (doc. 2 incarto AI Ticino, attestato
concernente la carriera assicurativa in Italia), la nominata ha perso il suo
statuto di frontaliera.
2.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
3.
3.1.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
3.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali di Fr. 400.- entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
4.
4.1. La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata sarebbe
stata sommariamente motivata e non si capirebbe dalla stessa su quali
basi è fondata. Queste censure devono essere esaminate nell'ambito del
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diritto di essere sentito, la cui violazione va esaminata d'ufficio dallo
scrivente Tribunale (DTF 120 V 357 consid. 2a).
4.2. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2 Cst,
comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto
(DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi
confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato
seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione
da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33
(diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere
una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in
modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di
esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112
Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf.
DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali
esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno
brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da
permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di
impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze
della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà
d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca
pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata
(cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione
deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di
fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità
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non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli
che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di
ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo
del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130
consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata).
Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha
preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello
scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione
è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201
consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF
124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio
costituisce una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio
dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998,
p. 112ss).
4.3. Nella fattispecie, la decisione impugnata del 24 settembre 2010 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma manca – per
rispondere alla censura della ricorrente – una descrizione del parere dei
medici consultati. Nella motivazione non sono contenute né le valutazioni
del servizio medico dell'autorità inferiore, né un breve riassunto dei fatti.
Con il progetto di decisione inviato alla richiedente era stato illustrato
quale sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel contempo le era
stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non le erano state fornite più
informazioni di quelle contenute nella decisione del 24 settembre 2010.
Dalla motivazione di questo provvedimento l'insorgente non ha potuto
dedurre i fatti su cui esso si fondava e le ragioni per cui è stato
pronunciato. Si deve pertanto ammettere che la decisione impugnata non
è sufficientemente motivata ciò che costituisce una violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente.
Si rileva tuttavia che tale carenza è stata sanata in sede ricorsuale.
Questo Tribunale, che dispone di piena cognizione, ha infatti provveduto
ad inviare all'insorgente i documenti relativi alla valutazione del servizio
medico (cfr. ordinanza del 10 marzo 2011). In occasione del suo
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preavviso inoltre (risposta del 4 marzo 2011), l'autorità inferiore si è
espressa sul contenuto del ricorso e ha completato le motivazioni alla
base del rifiuto della rendita. L'interessata, dopo avere preso conoscenza
di questi documenti e argomentazioni, ha depositato una replica
confermando le conclusioni del suo ricorso. Visto quanto sopra, la
censura della ricorrente, in ordine all'insufficienza della motivazione, e
quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, si rivela fondata ma
sanata in sede ricorsuale (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
5.
5.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
5.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
5.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
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1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
6.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008
(cfr. consid. 7.3).
7.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
In concreto, la decisione su opposizione, cresciuta in giudicato, che ha
rifiutato di accordare alla ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il
16 ottobre 2006 (doc. 69 incarto AI Ticino). La ricorrente ha poi
presentato la sua seconda domanda di rendita l'11 dicembre 2008 (alla
stessa data sia presso l'Ufficio AI cantonale che presso l'INPS di Varese,
doc. 71 incarto AI Ticino, doc. 3 incarto UAIE). L'UAIE ha emanato una
decisione di rifiuto di prestazioni il 24 settembre 2010. Ne consegue che il
periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica
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rilevante del grado d'invalidità può essere limitato dal 16 ottobre 2006 al
24 settembre 2010.
8.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
9.
9.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
9.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
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domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
9.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
9.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
10.
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10.1. Come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavoro,
l'interessata, già operaia generica presso una ditta di produzione di
micromotori elettrici, non ha più lavorato dopo il 25 agosto 2003 ed è
stata licenziata con effetto 31 maggio 2004.
10.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (28a cpv. 1
LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). Inoltre,
perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che
esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
11.
11.1. Nel caso in esame è lecito ritenere la diagnosi posta in evidenza dai
sanitari del SMR di Bellinzona. Al proposito si può osservare che,
sebbene l'autorità cantonale non era competente per esaminare sul
merito la nuova domanda di rendita (cfr. consid. 1), nulla impediva l'UAIE
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di far proprie le indagini svolte dall'Ufficio AI del Cantone Ticino. Nella loro
relazione del 3 marzo 2010 (doc. 114 incarto UAI Ticino) gli esperti
incaricati hanno evidenziato: cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva con
angina pectoris recidivante, coronarie normali (anomalia congenita con
origine delle tre coronarie dal seno di valsalva destro), tachiaritmie
sopraventricolari, tachicardie ventricolari non sostenute, stato dopo
impianto di defibrillatore in prevenzione primaria; sindrome
cervicovertebrale e lombo vertebrale su turbe statiche e degenerative del
rachide, periartropatia omero scapolare destra e sinistra, ipertensione
arteriosa labile, cefalea di tipo tensionale, stato da paresi del nervo
facciale periferico sinistro, ora risolta. Essi hanno anche accennato ad
una diagnosi senza influsso sulla capacità al lavoro di sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2). La documentazione medica esibita in
sede di ricorso rivela un nuovo ricovero (26 aprile-5 maggio 2010) per
fibrillazione atriale rapida condizionante infarto miocardico non Q nonché
turbe della funzionalità tiroidea.
11.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nelle
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma,
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno, durante un
anno.
12.
12.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i pareri sono divergenti. Il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità dell'80% (doc. 35, cifre 9 e 11), pur rilevando che l'interessata
potrebbe svolgere un'attività leggera adeguata alle sue condizioni. Il Dott.
Battaglia, dell'UAIE ha escluso che l'interessata presenti un grado
d'invalidità nell'ambito di attività adeguate (doc. 44, 68, 70, 82). Dal canto
suo, il Dott. Heitmann, medico internista di parte, nella sua relazione del
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25 novembre 2009, è del parere che la paziente ha una ridotta tolleranza
allo sforzo dovuta alla malattia cardiaca e non può svolgere alcun tipo di
lavoro che richieda un impegno fisico neppure moderato, in ogni caso
non per un periodo prolungato. Egli non si esprime direttamente sul grado
d'invalidità, ma si limita a riferire che in Italia l'INPS l'ha riconosciuta
invalida in misura del 100%. Tale assunto peraltro non è esatto, in quanto
la valutazione in questione è quella espressa in sede d'invalidità civile
(doc. 90, incarto AI Ticino). Una perizia specialistica è stata quindi svolta
su incarico del Dott. Klauser dell'Ufficio AI Ticino dal cardiologo Prof. Dott.
Noseda e dallo psichiatra Dott. Prolo.
12.2. Gli specialisti incaricati hanno preso atto che, rispetto al 2006, ove
era presente, praticamente, la sola patologia ortopedica, ora si è aggiunta
l'affezione cardiaca. In base agli elementi oggettivi, l'esperto cardiologo
osserva (Dott. Prof. Noseda) che l'esame coronarografico è normale, la
forza contrattile del ventricolo sinistro è pure normale, come pure la
frazione di eiezione. Non sussiste dunque alcuna insufficienza cardiaca.
Le aritmie presenti nel passato sono attualmente ben controllate con
terapia farmacologica. L'impianto di defibrillazione, inserito per sicurezza
alfine da proteggere la paziente da eventuali aritmie maligne, che sinora
non è mai entrato in funzione, costituisce un buon elemento di protezione
e permette alla stessa di poter svolgere una vita (e degli sforzi) regolari
senza dover preoccuparsi in modo costante ed assillante di eventuali
attacchi di tachicardia. Vero è che fra aprile e maggio 2010, la nominata
ha dovuto ancora essere ricoverata per motivi cardiologici. Pur
manifestando crisi di angor protratto, in corso di recidiva da fibrillazione
atriale rapida, la paziente, in esito al pronto intervento sanitario, ha potuto
ripristinare rapidamente il ritmo sinusale, senza conseguenze deleterie
sulla funzionalità cardiaca; l'elettrocardiogramma è rimasto invariato,
mentre solo l'evoluzione enzimatica è da configurare come da infarto
miocardico non Q.
12.3. Dal lato psichiatrico (Dott. Prolo), la patologia in corso viene
chiaramente definita non invalidante, sebbene il rapporto ne parli
diffusamente. L'esperto ha proceduto ad un paragone rispetto ad una
precedente visita effettuata nel 2006. Egli osserva come si percepisca
prevalentemente un umore depresso dovuto ai problemi di salute. Da
quando poi consulta uno psichiatra, lo stato di salute della paziente
sarebbe migliorato in modo sensibile, l'ansia è diminuita ed il tono
dell'umore migliorato. Permane comunque un sentimento di
rabbia/delusione legato al vissuto dal punto di vista lavorativo e non da
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ultimo al licenziamento. La sintomatologia ansio/depressiva è comunque
ora lieve.
12.4. Infine, la patologia ortopedica è rimasta uguale a quella accertata
nel 2006. In generale il rachide presenta delle turbe statiche con
accentuazione della cifosi dorsale e della lordosi cervicale; vi è una
leggera sindrome lombo-vertebrale, mentre il rachide cervicale presenta
una mobilità ridotta alla lateroflessione sia destra che sinistra. Le spalle
presentano entrambe una limitazione in elevazione e, agli arti inferiori,
sussiste una ridotta articolarità coxo-femorale su base antalgica.
12.5. Per il resto, l'assicurata gode di discrete condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenni da patologie, a
parte un disturbo endocrinologico (tiroide), benigno, ben controllato da
terapia sostitutiva.
13.
13.1. Alla luce di queste considerazioni, questo collegio giudicante può
condividere il parere dei sanitari specialisti del SMR almeno per quanto
riguarda le attività di sostituzione che sarebbero esigibili praticamente in
misura completa, come del resto già constatato all'epoca della decisione
su opposizione del 16 ottobre 2006. Questo parere è condiviso dal Dott.
Klauser, medico presso l'Ufficio AI cantonale e dal Dott. Battaglia del
SMR "Rhône". Il precedente lavoro di operaia di fabbrica di micromotori
elettrici è comunque escluso che possa essere ripreso in quando
comportava delle posizioni del tutto inergonomiche. Altre attività, leggere,
ripetitive, non richiedenti alcuna formazione specifica, sono esigibili al
100%.
13.2. Rispetto all'ottobre 2006, epoca in cui venne rifiutato il diritto alla
rendita, la situazione valetudinaria della ricorrente non è sostanzialmente
mutata (cfr. considerando 7). È quindi a ragione che l'UAIE ha respinto
anche la seconda domanda di rendita.
13.3. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessata appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con
il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
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una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare
alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
14.
14.1. Le spese processuali, di Fr. 400.-, sono poste a carico
dell'insorgente e sono compensate con l'anticipo versato.
14.2. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 400.- già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
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Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: