Corte II I
C-751/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
Cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'11 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-751/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), divorziato con una figlia, ha
lavorato in Svizzera dal 1987 al 2005 (doc. A 20-4 e 20-5), solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo. Dal 1° agosto 1989, è stato alle
dipendenze della ditta B._______ in qualità di elettromeccanico (doc.
A 6-1 e 22-2). Ha interrotto il lavoro il 15 giugno 2005 a seguito di un
infortunio (lussazione spalla destra; doc. A 6-1) ed è stato licenziato
con effetto al 31 dicembre 2005 (doc. A 11-1 e 22-2). Il 19 gennaio
2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 15-2).
B.
Il 18 gennaio 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha
respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Da un
lato, detto Ufficio ha considerato – in virtù della documentazione
medica agli atti – che l'assicurato ha capacità lavorativa del 100% in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, quale ad
esempio addetto all'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura,
controllo nell'industria farmaceutica, alimentare e meccanica,
venditore/cassiere non qualificato, custode, a decorrere da aprile del
2006. L'autorità inferiore ha effettuato il calcolo del grado d'invalidità
del medesimo sulla base di un salario annuale da valido di fr.
47'502.--, conseguibile come operaio addetto alla produzione nel 2006
(secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. A 22-2) e l'ha
contrapposto ad un salario annuale da invalido di fr. 58'524.-- in attività
semplici e ripetitive (secondo i dati forniti dalla tabella TA1 sui valori
nazionali dell'Ufficio federale di statistica), tenuto conto di un salario
medio mensile di fr. 4'588.-- nel 2004, indicizzato al 2006 (1,0% nel
2005 e 1,2% nel 2006), nonché di un orario usuale nel 2006 di 41.6
ore settimanali, per un totale di fr. 4'877.-- mensili e fr. 58'524.--
annuali. Quest'ultimo importo è stato ridotto del 10% a fr. 52'672.--
(58'524 - 5'852) per tenere conto del fatto che l'interessato può
esercitare solo delle attività leggere. Ne deriva un grado d'invalidità
pari allo 0%, inferiore a quello minimo del 40% richiesto per il
conferimento di una rendita AI secondo il diritto svizzero. Dall'altro lato,
e per quanto attiene all'adozione di misure di riformazione
professionale, l'UAIE ha rilevato che se è vero che il grado d'incapacità
al guadagno determinato dalla C._______ (20%) non collima con
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quello quantificato dall'AI (0%), occorre tuttavia tenere conto del fatto
che l'esame operato dal Servizio di integrazione professionale dell'AI
ha ritenuto siffatte misure inapplicabili nel caso concreto a causa della
mancanza delle necessarie attitudini dell'assicurato e del fatto che sul
mercato del lavoro vi sono attività direttamente accessibili all'assicura-
to medesimo e compatibili con il danno alla salute da questi subito,
ritenuta pertanto la possibilità di un reinserimento nel mondo del
lavoro tramite la normale via del collocamento (doc. A 56-1).
C.
Il 5 febbraio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE
dell'11 gennaio 2008 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del
suo diritto a misure di riqualificazione professionale. Si è doluto di una
valutazione scorretta da parte dell'UAIE, nella decisione impugnata del
18 gennaio 2008, della sua incapacità al guadagno che non è dello 0%
ma, come ritenuto nella decisione della C._______ del 26 febbraio
2007, del 20%. Tale grado d'incapacità al guadagno, da assumere
anche da parte dell'UAIE, conferisce un diritto a misure di riformazione
professionale. L'insorgente contesta altresì che possa essere negata
la sua attitudine ad una riformazione professionale ove solo si pensi al
fatto che avrebbe svolto con successo le scuole medie in Italia (doc.
TAF 1).
D.
Nella risposta al ricorso del 31 marzo 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata
nonché rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
D._______ del 20 marzo 2008 e alle annesse annotazioni del
consulente in integrazione professionale del 20 marzo 2008 (doc. TAF
3).
E.
Nella replica del 22 aprile 2008, il ricorrente si è riconfermato, in virtù
della documentazione agli atti, nelle argomentazioni in fatto e in diritto
di cui al ricorso del 5 febbraio 2008 (doc. TAF 5).
F.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2008 (notificata il 29 aprile
2008; doc. TAF 7 [avviso di ricevimento], questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
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delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
13 maggio 2008 (doc. TAF 6 a 8).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, o meno, a delle
misure di riformazione professionale (cfr. conclusioni e motivi del
ricorso del 5 febbraio 2008).
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3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.4 Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, i presupposti per il
riconoscimento di provvedimenti d'integrazione professionale (il cui
esame deve essere effettuato in via prioritaria rispetto a quello per la
concessione di una rendita [DTF 126 V 243 consid. 5]) sono
determinati secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). Va
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tutt'al più rammentato che giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI
a partire dal 1° gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%,
e che in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv.
4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008) – secondo cui le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) – non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e
risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
4.
4.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
4.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che se di principio si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, e, dall'altro lato, per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore), nel caso
concreto, e dal momento che è stabilito che la domanda
dell'insorgente, avente per oggetto la riformazione professionale (art.
17 LAI), è stata presentata il 19 gennaio 2006, il diritto eventuale a
una tale misura va in linea di principio esaminato alla luce delle
disposizioni della LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. sentenza
del Tribunale federale 8C_48/2009 del 29 aprile 2009 consid. 4), fermo
restando che in materia di riformazione professionale le disposizioni
della 5a revisione della LAI non sarebbero più favorevoli all'insorgente.
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4.3 Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
• aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad
un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma
restando la necessità di un periodo contributivo minimo in
Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con
l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre
anni interi in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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6.2 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazio-
ne ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.3 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.
7.1 Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione
(v. pure DTF 126 V 241 consid. 4).
7.2 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità (art. 8
LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
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ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è
considerata tutta la durata di lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1 LAI). I
provvedimenti d'integrazione comprendono, in particolare, i
provvedimenti professionali, fra cui l'orientamento professionale, la
prima formazione e la riformazione professionale nonché il
collocamento (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI). Il diritto ai provvedimenti
d'integrazione nasce appena gli stessi sembrino appropriati,
considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato (art. 10 cpv. 1 LAI).
7.3 Conformemente all'art. 17 cpv. 1 LPGA, l'assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una
riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata. La nuova
formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla
formazione in una nuova attività lucrativa (art. 17 cpv. 2 LAI).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno.
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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9.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato in questa sede la
sua residua capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive leggere
come ritenuta dall'autorità inferiore sulla base della pertinente
documentazione medica, segnatamente del rapporto di visita medica
di chiusura del 10 marzo 2006 del dott. E._______ (specialista in
chirurgia ortopedica e ortopedia, incaricato dalla C._______), del
rapporto psichiatrico del dott. F._______ del 7 novembre 2006 e dei
rapporti del dott. G._______, medico del Servizio medico regionale
dell'AI (SMR). Peraltro, non sussisterebbe motivo, nemmeno qualora si
volesse esaminare d'ufficio la ritenuta residua capacità lavorativa del
ricorrente (quale questione strettamente connessa con l'oggetto
litigioso), di scostarsi su questo punto dalle conclusioni motivate e
fondate di cui alla decisione impugnata – peraltro identiche a quelle di
cui alla decisione della C._______ del 26 febbraio 2007, cui
l'insorgente stesso fa riferimento – fermo restando che agli atti di
causa non è ravvisabile documentazione medica oggettiva e
sufficientemente motivata con riferimento ad un'incapacità lavorativa
del ricorrente in attività sostitutive leggere ed adeguate alle sue
condizioni di salute.
10.
Il ricorrente contesta, per contro e nell'ottica della richiesta
riformazione professionale, che l'UAIE possa scostarsi nella sua
valutazione dal grado d'invalidità, del 20%, ritenuto nella decisione
della C._______ del 26 febbraio 2007 (cresciuta in giudicato).
10.1
10.1.1 Secondo quanto ritenuto in DTF 126 V 288, gli organi
dell'assicurazione per l'invalidità sono vincolati alla valutazione
dell'invalidità effettuata in materia d'assicurazione contro gli infortuni
solo se tale valutazione risulta da una decisione passata in giudicato.
In DTF 131 V 120, il Tribunale federale ha ritenuto che una volta che
un assicuratore sociale, mediante una decisione cresciuta in giudicato
e in maniera sostenibile, fissa il grado d'invalidità di un assicurato, un
altro assicuratore non può distanziarsene (DTF 131 V 120).
10.1.2 Tuttavia, in una successiva sentenza, DTF 133 V 549, il
Tribunale federale ha giudicato che la valutazione dell'invalidità da
parte dell'assicuratore infortuni non vincola l'assicurazione per
l'invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 e, per conseguenza, l'Ufficio
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AI non è legittimato ad interporre opposizione, rispettivamente ricorso,
contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su
opposizione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla
rendita in quanto tale o sul grado d'invalidità.
10.2 Da quanto esposto, discende che l'UAIE non era vincolato dal
grado d'invalidità ritenuto nella decisione della C._______ del 26
febbraio 2007, di cui ha peraltro, e nondimeno, tenuto conto nella sua
decisione. Inoltre, l'autorità inferiore non aveva particolari ragioni per
riferirsi al grado d'invalidità determinato dalla C._______, ritenuto che
lo stesso non è stato fissato in modo trasparente (non è dato per
esempio sapere su quali specifici dati si fondi il salario da invalido
preso in considerazione).
10.3 Da quanto esposto, consegue che è manifestamente a torto che
il ricorrente ha preteso che l'UAIE assumesse necessariamente nella
decisione qui impugnata il grado d'invalidità stabilito dalla SUVA.
11.
Occorre quindi determinare se l'assicurato ha diritto alla richiesta
riformazione professionale ai sensi dell'art. 17 LAI.
11.1 Secondo giurisprudenza, gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto a provvedimenti d'integrazione
professionale (art. 8 cpv. 1 e 3 lett. b LAI nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007), segnatamente alla riformazione professionale (art.
17 LAI), nella misura in cui questi provvedimenti sono necessari e atti
a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al
guadagno. Va peraltro rammentato, che, ai sensi della giurisprudenza,
la soglia minima di diminuzione di capacità di guadagno conferente un
diritto a simili prestazioni è del 20%. Ciò significa che invalido ai sensi
della medesima norma è l'assicurato che a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute lamentato subisce, senza una
riformazione professionale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF
124 V 108 consid. 2b).
11.2 Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei
tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita
professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta;
occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo
caso, e in particolare delle capacità soggettive e oggettive
d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute,
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capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione). Di
principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti
idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo
prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo
perchè l'integrazione deve essere garantita solo nella misura
necessaria, ma anche sufficiente. Una partecipazione ai costi
dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in particolare che il
provvedimento professionale sia adeguato dal profilo materiale,
temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve pertanto
garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se la persona
interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno
parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale), il
successo integrativo è durevole (adeguatezza temporale) e si trova in
un rapporto ragionevole con i costi del provvedimento (adeguatezza
finanziaria) e infine il provvedimento risulta ragionevolmente attuabile
dalla persona assicurata alla luce della sua situazione personale
(adeguatezza personale; sentenza del Tribunale federale 9C_457/2008
del 3 febbraio 2009 consid. 2 e relativi riferimenti).
12.
Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità
calcolato dall'autorità inferiore.
12.1 Quest'ultima ha considerato quale reddito annuale da valido il
salario conseguibile dal ricorrente nel 2006 (secondo le indicazioni del
datore di lavoro; doc. A 22-2, v. anche doc B. 48-1), ossia fr. 47'502.--.
Tale dato, incontestato e ritenuto pure nel calcolo effettuato dalla
C._______, è corretto.
12.2 Per quel che concerne la determinazione del salario da invalido,
questo Tribunale osserva che va fatto riferimento a quello ottenibile
dall'insorgente in attività semplici e ripetitive nel 2006 secondo la
pertinente tabella TA1 dell'ISS, tenuto conto di un salario medio
mensile di fr. 4'732.--, di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nel
2006 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica), ossia
di un salario annuale di fr. 59'197.32 (e non di fr. 58'542.-- come
ritenuto nella decisione impugnata).
12.2.1 Peraltro, e secondo la giurisprudenza, allorquando il reddito da
valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la
persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente
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accontentarsi di ciò, si procede ad un parallelismo dei due redditi di
paragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici
oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione
adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1;
sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid.
2.2.2). In una sentenza dell'8 maggio 2009, il Tribunale federale ha
precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività
equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore.
Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone si effettua soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297).
In considerazione di quanto precede, il salario annuale ottenibile nel
2006 quale operaio nel settore della fabbricazione di apparecchi
elettrici e della meccanica di precisione secondo la tabella TA1 dell'ISS
ammonta a fr. 60'232.20, tenuto conto di un salario medio mensile di fr.
5'019.35 in virtù di un orario usuale di 41.1 ore settimanali (e di fr.
4'885.-- su 40 ore settimanali; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica). Il salario statistico usuale nel settore è quindi
superiore del 21,14% ([{60'232.20 – 47'502} : 60'232.20] x 100)
rispetto al reddito annuale che sarebbe stato conseguito dal ricorrente
nel 2006, ossia fr. 47'502.-- (secondo le indicazioni del datore di
lavoro; doc. A 22-2). La parte percentuale eccedente la soglia del 5%
corrisponde al 16,14%. Pertanto, sul salario annuale da invalido
ottenibile dall'insorgente nel 2006 deve essere operata una deduzione
sulla base del principio del parallelismo dei redditi del 16,14%
(59'197.30 – 9'554.45). Ne risulta un reddito da invalido di fr.
49'642.85.
12.2.2 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del
25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso
(DTF 126 V 75). La presa in considerazione di una riduzione del 10%,
come effettuata dall'autorità inferiore, appare tutelabile conto tenuto in
particolare delle esperienze professionali dell'insorgente e del fatto
che avrebbe potuto svolgere solo attività sostitutive leggere, ma pure
della sua relativamente giovane età. Ne risulta un reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità di fr. 44'678.55 (49'642.85 – 4'964.30).
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12.3 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 47'502.-- e quello da
invalido di fr. 44'678.55 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 5,95% ([{47'502 – 44'678.55} x 100] : 47'502).
13.
Questo Tribunale rileva che, nel caso di specie, il ricorrente presenta
pertanto un grado d'incapacità al guadagno del 5,95% certo
leggermente superiore a quello calcolato dall'autorità inferiore, ma
sempre ampiamente al di sotto della citata soglia giurisprudenziale del
20% per potere beneficiare di un diritto a provvedimenti di riformazio-
ne professionale.
14.
Peraltro, e nel caso in esame, non sarebbero comunque adempiti i
presupposti per poter beneficiare di una riformazione professionale
neppure qualora si volesse ritenere un grado d'incapacità al guadagno
del 20%, come ha fatto la C._______ nella sua decisione del 26
febbraio 2007 cresciuta in giudicato. In effetti, ritenuto segnatamente il
genere d'attività sostitutive proposte e la natura delle affezioni
dell'insorgente, questo Tribunale osserva che al ricorrente si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili ed esigibili (e
sufficientemente specificate) nel settore secondario (operaio generico
nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di
assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo e sorveglianza
del funzionamento e della qualità) e nel settore terziario (venditore e
cassiere non qualificato, custode) (cfr. rapporto del 27 giugno 2007 del
consulente in integrazione professionale H._______), con attività
leggere, ripetitive e non qualificate che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di riformazione
professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale I 696/02 del 21
luglio 2003 consid. 3.2; v. pure sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-2573/206 dell'8 luglio 2008 consid. 8.3.1 e relativi
riferimenti), essendo fra l'altro sufficiente un apprendimento puntuale
sul posto di lavoro.
15.
Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti,
rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è
inammissibile o manifestamente infondato, il giudice dell'istruzione
quale giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la
non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 della legge federale
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del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti [LAVS, RS 831.10] in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI).
Nel caso concreto, il gravame deve ritenersi siccome manifestamente
infondato, tenuto conto segnatamente di un'istruttoria completa
esperita dall'autorità inferiore e del fatto che, anche fondandosi sul
grado d'incapacità al guadagno ritenuto dalla C._______, le misure di
riformazione professionale chiaramente non apparivano necessarie
per le ragioni indicate dal consulente in integrazione professionale
H._______ già nel suo rapporto del 27 giugno 2007 (doc. A 44-1 pag.
3; richiamato nella decisione impugnata). Per conseguenza, la
presente sentenza di rigetto del ricorso in esame può essere resa a
giudice unico.
16.
16.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
13 maggio 2008.
16.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 13 maggio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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