B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7518/2015
Sen t en z a d e l 1 3 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (de-
cisione del 30 settembre 2015).
C-7518/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Con decisione su opposizione del 26 luglio 2006, l’Ufficio dell’assicu-
razione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI), ha respinto la do-
manda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 21 luglio 2004 da
A._______, cittadino serbo, nato il (…) (doc. 74 e 102 dell’incarto dell’Uffi-
cio AI, doc. A 74 e 102). Detto Ufficio ha rilevato che – secondo il rapporto
del 22 agosto 2005 del dott. C._______, medico del Servizio medico regio-
nale (SMR; doc. A 101), il quale, a sua volta, si era fondato sulla perizia
pluridisciplinare in reumatologia, pneumologia e psichiatria del 30 marzo
2005 del Servizio d’accertamento medico (SAM; doc. A 90) e sul rapporto
cardiologico del 18 agosto 2005 del dott. D._______ (doc. A 100) – a causa
delle patologie di broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) GOLD IIA (recte:
B [cfr. doc. A 90 pag. 28]) con/su possibile componente asmatica, di mar-
cato decondizionamento fisico, di tabagismo attivo e di sindrome depres-
siva ricorrente attualmente in remissione, l’interessato presentava una ca-
pacità lavorativa dell’85% nell’attività abituale di pizzaiolo ed in attività si-
mili.
A.b Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B.
B.a Il 1° agosto 2014, l’interessato ha formulato una nuova domanda volta
all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 1 pag. 1 dell’incarto dell’UAIE, doc. B 1 pag. 1).
B.b Il 19 maggio 2015, a seguito del rimpatrio dell’interessato, l’Ufficio AI
ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli as-
sicurati residenti all’estero (UAIE; doc. A 103 e 104 e doc. B 33).
B.c Nel corso dell’istruttoria, l’UAIE ha assunto agli atti numerosa docu-
mentazione di data intercorrente da luglio 2013 a maggio 2015, in partico-
lare il verbale del 14 ottobre 2014 della Commissione invalidi delle autorità
serbe, nel quale per l’interessato è stata ritenuta una totale perdita della
capacità lavorativa a decorrere dal 1° agosto 2014 e gli è stato riconosciuto
un grado d’invalidità del 90% (incarto B, in particolare doc. B 3).
B.d Sulla base del rapporto finale del 10 giugno 2015 del medico SMR,
secondo cui dalla documentazione medica trasmessa dall’assicurato
emergevano patologie già note e ininfluenti sulla capacità lavorativa del
C-7518/2015
Pagina 3
medesimo (doc. B 39), con progetto di decisione del 15 giugno 2015,
l’UAIE ha prospettato il respingimento della domanda di rendita formulata
dall’interessato (doc. B 40 e 49).
B.e Con osservazioni del 3 luglio 2015 (doc. B 42) e del 13 agosto 2015
(doc. B 52), l’interessato ha contestato il menzionato progetto di decisione.
Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti. Ai suoi scritti l’interessato ha allegato della documentazione medica
di data intercorrente da agosto 2013 a luglio 2015 secondo lui atta a dimo-
strare un peggioramento del suo stato di salute e chiesto una rivalutazione
della fattispecie mediante, anche, l’esperimento di una visita medica in
Svizzera (doc. B da 42 a 45 e da 52 a 54).
B.f Il 15 settembre 2015, il medico del SMR ha ritenuto che non vi fossero
nuovi elementi medici atti a modificare la propria precedente valutazione
(doc. B 63).
C.
Con decisione del 30 settembre 2015, l’UAIE ha respinto la domanda di
rendita formulata dall’interessato (doc. B 64). L’autorità inferiore ha segna-
tamente considerato che l’interessato non ha subito un’incapacità al lavoro
media sufficiente per un anno, ai sensi dell’assicurazione svizzera per l’in-
validità. Ha altresì precisato che dagli atti di causa risulta che, malgrado il
danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa è da considerare esigi-
bile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita.
D.
Il 20 ottobre 2015 (cfr. timbro postale), l’interessato ha inoltrato ricorso di-
nanzi all’UAIE, che è poi stato trasmesso il 20 novembre 2015 per compe-
tenza al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chie-
sto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una
rendita. Il ricorrente ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti
giuridicamente rilevanti, l’autorità inferiore non avendo constatato il peg-
gioramento del suo stato di salute. Ha altresì indicato di beneficiare di una
rendita d’invalidità in Serbia (cfr. consid. B.c del presente giudizio). Ha chie-
sto altresì di essere sottoposto a visite mediche in Svizzera qualora la do-
cumentazione medica già trasmessa non fosse stata sufficiente per deter-
minare il suo stato di salute (doc. TAF 1 e allegati, nonché doc. B 65 e 66).
E.
Con risposta al ricorso del 15 gennaio 2016, l’autorità inferiore ha proposto
C-7518/2015
Pagina 4
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha in par-
ticolare osservato, sulla base delle prese di posizione del medico SMR di
cui all’incarto, che nonostante le numerose affezioni, lo stato di salute non
ha subito alcuna notevole modifica e che tali patologie, nel loro insieme,
non hanno alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa. Ha altresì indi-
cato che il diritto all’ottenimento di una rendita d’invalidità svizzera è deter-
minata dal diritto interno svizzero e che pertanto risulta irrilevante il fatto
che l’assicurato sia stato riconosciuto invalido nel suo Paese d’origine (doc.
TAF 7).
F.
Con provvedimento del 21 gennaio 2016 (doc. TAF 8, notificato al ricor-
rente il 25 gennaio 2016 [doc. TAF 9]), questo Tribunale ha invitato l’inte-
ressato a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere da
quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso.
G.
Con versamento del 16 febbraio 2016, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.-
a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 10).
H.
Con scritti del 2 febbraio 2017 (cfr. timbro postale) e del 13 giugno 2017
(cfr. timbro postale), il ricorrente ha fatto valere un ulteriore peggioramento
dello stato di salute. Ai menzionati scritti ha allegato ulteriore documenta-
zione medica recente (doc. TAF 14 e 15, nonché i rispettivi allegati).
I.
Con decisione del 2 agosto 2017, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha riconosciuto all’interessato una rendita ordinaria di vecchiaia
dell’importo mensile di fr. 613.- (con riduzione per anticipazione) a decor-
rere dal 1° settembre 2017 (doc. TAF 16 e allegato).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
C-7518/2015
Pagina 5
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente
un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 16 febbraio 2016 (doc. TAF 10), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
1.5 Con scritto del 10 dicembre 2015 (cfr. timbro postale, doc. TAF 3), l’in-
sorgente ha fornito al Tribunale amministrativo federale (TAF) l’indirizzo
della propria moglie quale recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di
questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1
PA; cfr. anche doc. TAF 2 [richiesta di un recapito in Svizzera]). In seguito
alla partenza definitiva della di lui coniuge dalla Svizzera (cfr. doc. TAF 13
e allegato), l’insorgente ha chiesto che ogni comunicazione gli fosse inviata
al proprio indirizzo in Serbia (cfr. doc. TAF 14, 15 e 16). Per conseguenza
– e conto tenuto che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di
sicurezza sociale con la Serbia, che preveda, fra l’altro, la possibilità di ef-
fettuare la notificazione per posta di una sentenza in materia di prestazioni
di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità –, il presente giudizio è notificato
all'insorgente per via diplomatica (art. 36 lett. b PA), come d’altra parte ri-
chiesto dallo stesso insorgente con scritto del 13 giugno 2017 (cfr. timbro
postale, doc. TAF 15).
2.
Il ricorrente è cittadino serbo, domiciliato in Serbia, per cui è applicabile, di
principio, la Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le as-
sicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; v., sulla questione, la sentenza del
TF 9C_892/2010 del 17 novembre 2010). Secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a.ii e
C-7518/2015
Pagina 6
l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità
di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla le-
gislazione federale svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità, salvo ec-
cezioni previste dalla Convenzione o dal suo Protocollo finale. Per quanto
attiene alle condizioni per il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera ed
alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al prin-
cipio della parità di trattamento nella Convezione e neppure nel suo Proto-
collo finale (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6956/2009 del 4 no-
vembre 2010 consid. 3). Peraltro, secondo giurisprudenza, l'ottenimento di
una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'in-
validità secondo il diritto svizzero (sentenza del TF I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una ren-
dita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il
procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali (tedesco, fran-
cese, italiano, romancio), di regola nella lingua in cui le parti hanno presen-
tato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima
frase PA). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può
svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 seconda frase PA).
3.2 Nell'ambito della presente procedura, la decisione impugnata del 30
settembre 2015 è stata resa in lingua italiana e il ricorrente, seppure abbia
inoltrato i suoi scritti in lingua tedesca, ha chiesto di ricevere ogni comuni-
cazione in lingua italiana (cfr. doc. TAF 5). Per conseguenza, la presente
sentenza è redatta in lingua italiana, lingua della procedura ricorsuale (cfr.
doc. TAF 6).
4.
4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
C-7518/2015
Pagina 7
V 445). Nella presente fattispecie, la domanda di rendita è stata presentata
il 1° agosto 2014 (cfr. consid. B.a del presente giudizio). Ne discende che
in concreto si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal
1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della
LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).
4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 30 settembre
2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
È incontestato che il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione
C-7518/2015
Pagina 8
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per 21 anni e 10 mesi (cfr.
decisione della CSC del 2 agosto 2017 allegata al doc. TAF 16).
6.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di una nuova do-
manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do-
manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi-
ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare
questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova
decisione con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta
in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle
prove e determinazione del grado d'invalidità (cfr. sentenza del TF
9C_418/2015 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 con rinvii e 4.3; DTF 130 V
108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv.
2 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto
delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 2 OAI è at-
tenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il con-
vincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.
Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del
TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una
nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le alle-
gazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non do-
vesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori in-
dagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare
che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto
più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allega-
zioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un
certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispet-
tare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2
con rinvii). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di
una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di sif-
fatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid.
2b).
7.
Dal momento che è infine entrata nel merito della terza domanda di rendita
C-7518/2015
Pagina 9
presentata dall’insorgente, all’autorità inferiore incombeva, in analogia ad
una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA, di esaminare se tra la situazione
esistente al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stato oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso di spe-
cie la decisione su opposizione del 26 luglio 2006 (doc. A 102) e la situa-
zione al momento dell’emanazione della decisione qui impugnata, del 30
settembre 2015, è intervenuta una significativa modifica del grado d’invali-
dità (cfr. sentenze del TF 9C_421/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3 e
9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 e 4.3).
8.
8.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
8.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in pre-
visione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett.
a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invali-
dità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b).
8.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
9.
In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della
legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il
Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per
C-7518/2015
Pagina 10
la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li-
beramente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non
sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limita-
zione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'ammini-
strazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a
tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per
scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con-
sid. 2.3 con rinvii).
10.
10.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3).
10.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
10.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
C-7518/2015
Pagina 11
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
Tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
10.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
10.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psi-
chica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione rico-
nosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affe-
zione (DTF 130 V 396 [cfr. più in generale, la necessità di una valutazione
medica in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri,
lo psichiatra deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
10.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
11.
Nel caso concreto, occorre verificare se l’istruttoria effettuata dall’autorità
inferiore sia sufficiente, o meno, per statuire nel caso di specie.
C-7518/2015
Pagina 12
12.
12.1 Questo Tribunale rileva che il 26 luglio 2006, momento in cui è stata
respinta la terza richiesta di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invali-
dità (cfr. doc. A 102), sono state poste quali diagnosi con influsso sulla ca-
pacità lavorativa le patologie di broncopatia cronica ostruttiva (BPCO)
GOLD IIA (recte: B [cfr. doc. A 90 pag. 28]) con/su possibile componente
asmatica, marcato decondizionamento fisico e tabagismo attivo, nonché di
sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (cfr. doc. A 90
pag. 11). Quali diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa sono al-
tresì state indicate le affezioni di lombalgie croniche e recidivanti con/su
minime alterazioni di tipo degenerativo, epicondilalgia radiale del gomito
destro, anemia, obesità (BMI 35) con dislipidemia, sospetto diabete mellito
di tipo 2, ipertensione arteriosa (cfr. doc. A 90 pag. 11), nonché cardiopatia
ipertensiva (cfr. doc. A 100 pag. 6 e 102 pag. 5). È stato altresì ritenuto che
per le patologie aventi un’incidenza sulla capacità lavorativa sopra menzio-
nate, il ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del 15% (cfr. doc. A
102).
12.2 Nell’ambito della nuova domanda di rendita, il medico SMR ha ritenuto
che le già note numerose affezioni non hanno subito alcuna notevole mo-
difica e che le stesse non comportano alcuna incapacità lavorativa. Tutta-
via, questo Tribunale osserva innanzitutto che il medico del SMR non ha
spiegato – né è desumibile da altri atti di cui all’incarto – perché a fronte di
uno stato di salute (secondo lui) rimasto invariato, non è stata confermata
un’incapacità lavorativa del 15%, ma è invece stata ritenuta una totale ca-
pacità lavorativa. La valutazione del medico SMR, oltre che non sufficien-
temente motivata, è contraria alle risultanze processuali, conto tenuto che
da numerosa documentazione medica di cui all’incarto (di data anteriore
alla decisione impugnata) emergono, come si dirà in seguito, molteplici pa-
tologie suscettibili di incidere sulla capacità lavorativa che non sono state
oggetto di sufficienti accertamenti. Peraltro, un approfondimento istruttorio
si rendeva (e rende) necessario anche in virtù delle risultanze di cui al ver-
bale del 14 ottobre 2014 della Commissione invalidi delle autorità serbe
(doc. B 3), con riferimento alla constatata incapacità lavorativa del 90% a
decorrere dal 1° agosto 2014. Questa valutazione dell’incapacità lavora-
tiva, benché non vincolante per le autorità svizzere, non può essere
senz’altro scartata, senza ulteriori approfondimenti medici oggettivi o al-
meno una solida motivazione, che nella presente fattispecie, come si dirà
in seguito, fanno difetto.
C-7518/2015
Pagina 13
12.3 Quanto allo stato di salute dell’insorgente, questo Tribunale rileva
quanto segue.
12.3.1 Quanto all’affezione polmonare, questo Tribunale osserva che la
BPCO è tutt’ora presente. La stessa è segnatamente menzionata in diversi
referti medici, fra i quali emergono anche rapporti di specialisti in pneumo-
logia, segnatamente i rapporti di un medico pneumo tisiologo del 25 luglio
2013 (“asma bronchiale in remissione e insufficienza ventilatoria ostruttiva”
[doc. B 27 pag. 1]) e del 16 giugno 2014 (“BPCO cronica e insufficienza
respiratoria ostruttiva bronchiectasia” [doc. B 26 pag. 1]). A prescindere che
nei menzionati referti non è stata indicata l’attuale gravità della BPCO se-
condo la scala di GOLD, né l’eventuale incidenza sulla capacità lavorativa,
vi sono concreti indizi per ritenere un peggioramento – o se non altro un
cambiamento – della patologia stessa. Infatti, è fatta menzione per la prima
volta di ectasie e noduli linfatici (cfr. doc. B 24 pag. 1 [rapporto di uscita del
Centro di salute di E._______ per la degenza dal 20 al 24 giugno 2014,
“ectasie ai bronchi bilateralmente”] e doc. B 32 pag. 2 [referto di un esame
MSCT della cassa toracica del 22 giugno 2014, “si vedono alcuni noduli
linfatici mediastinali e perilari”]), nonché della sindrome delle apnee not-
turne (cfr. doc. B 30 pag. 1). Senza una valutazione specialistica determi-
nante segnatamente il livello di gravità della BPCO secondo la scala di
GOLD, nonché l’incidenza di quest’ultima e delle nuove risultanze mediche
(ectasie, noduli linfatici e sindrome delle apnee notturne), non è possibile
determinarsi con il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle
assicurazioni sociali sullo stato di salute dell’interessato e sulla sua capa-
cità lavorativa residua.
12.3.2 Per quanto attiene alla “sindrome depressiva ricorrente, in remis-
sione”, questo Tribunale osserva che non figura agli atti alcuna valutazione
approfondita specialistica in psichiatria posteriore alla perizia eseguita dal
perito del SAM nel 2005 e posta a fondamento della decisione su opposi-
zione del 2006. Infatti, i rapporti medici trasmessi dal ricorrente segnalano
la diagnosi di “sindrome depressiva” e l’assunzione di F._______, ossia un
antidepressivo – segnatamente i rapporti del 27 giugno 2014 (doc. B 29
pag. 1) e del 22 luglio 2015 (doc. B 58 pag. 1) – ma quest’ultimi non com-
portano né il riferimento ad una classificazione dell’affezione psichica se-
condo un metodo scientifico riconosciuto internazionalmente (ICD), né si
pronunciano sull’anamnesi, sull’evoluzione della malattia, sulla prognosi e
sulle conseguenze della menzionata affezione sulla capacità lavorativa e
sul comportamento dell’insorgente. Nemmeno può essere ritenuta pro-
bante la valutazione del medico SMR non disponendo egli di una specia-
lizzazione in psichiatria, il quale ha peraltro ritenuto la diagnosi di “sindrome
C-7518/2015
Pagina 14
ansioso-depressiva”, la quale è una diagnosi diversa sia da quella ritenuta
nella perizia del 2005 sia da quelle indicate dai rapporti sopramenzionati.
Non è pertanto possibile, sulla base degli atti di cui all’incarto, potere pro-
nunciarsi secondo la verosimiglianza preponderante valida nelle assicura-
zioni sociali sull’incidenza della patologia psichiatrica sulla residua capacità
lavorativa del ricorrente.
12.3.3 Riguardo alla problematica ortopedico/reumatologica, nei rapporti
del 10 giugno 2015 e del 15 settembre 2015 (cfr. doc. B 39 e 63), il medico
SMR ha ritenuto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su disco-
patia L4-L5 e L5-S1 in evoluzione dal 2000. Nella documentazione tra-
smessa dal ricorrente, sono menzionate le diagnosi di spondilosi alle ver-
tebre cervicali e lombari, di artrite urica, di poliartrite, nonché di gonartrosi
bilaterale (cfr. doc. B 25 pag. 1 [rapporto del 30 maggio 2014], doc. B 28
pag. 1 [rapporto del 12 giugno 2014], doc. B 31 pag. 1 [rapporto del 29
luglio 2014], doc. B 3 [verbale del 14 ottobre 2014 della Commissione in-
validi delle autorità serbe]). Conto tenuto che dai rapporti medici di cui agli
atti appare, nel complesso, uno stato di salute sostanzialmente diverso ri-
spetto a quello esistente nel 2006, questo Tribunale non può manifesta-
mente aderire alla valutazione del medico SMR. L’autorità inferiore avrebbe
invece dovuto fare eseguire ulteriori accertamenti in ambito ortopedico (di-
scopatia e spondilosi) e reumatologico (artrite urica, poliartrite e gonar-
trosi), ritenuto che la documentazione medica oggettiva di cui agli atti non
contempla segnatamente né l’evoluzione nel tempo delle affezioni indicate,
né l’(eventuale) conseguenza di quest’ultime sulla capacità lavorativa resi-
dua dell’insorgente.
12.3.4 Dalla documentazione di cui agli atti emerge che il ricorrente è al-
tresì affetto da diabete mellito di tipo 2. Detto diabete appare essere all’ori-
gine di molteplici complicanze anche neurologiche, come risulta in modo
inequivocabile da diversi documenti medici esibiti dal ricorrente, in partico-
lare dai rapporti del 25 aprile 2014 (doc. B 30 pag. 1, “diabete mellito di tipo
2 con dipendenza da insulina non regolato, polineuropatia diabetica, ipo-
funzionamento dei reni”), del 4/6 maggio 2014 (doc. B 22 pag. 3, “ diabete
con dipendenza da insulina”), del 14 maggio 2014 (doc. B 22 pag. 1, “dia-
bete mellito con dipendenza da insulina con molteplici complicazioni
[E107], [E104] diabete mellito con dipendenza da insulina con complica-
zioni neurologiche [N18], insufficienza renale cronica [M25]; all’uscita
dall’ospedalizzazione dal 4-14 maggio 2014]), del 27 giugno 2014 (doc. B
29 pag. 1, “encefalopatia e polineuropatia diabetica”), del 29 luglio 2014
(doc. B 31 pag. 1, “diabete mellito, encefalopatia e polineuropatia diabe-
tica”), del 14 ottobre 2014 (doc. B 3, “diabete mellito di tipo 2, indipendente
C-7518/2015
Pagina 15
da insulina, polineuropatia diabetica, nefropatia diabetica incip.”) e del 23
luglio 2015 (doc. B 59 pag. 1, “diabete mellito di tipo 2 con dipendenza da
insulina, polineuropatia diabetica, insufficienza renale cronica”). Tutte que-
ste circostanze (l’instabilità del diabete, nonché le sue molteplici compli-
canze), dovevano (e devono) essere acclarate per potere statuire con co-
gnizione di causa nella presente fattispecie.
12.3.5 Quanto alla problematica cardiaca, da numerosi atti di cui all’incarto
dell’autorità inferiore, segnatamente in particolare dai referti del 4/6 maggio
2014 (doc. B 22 pag. 3, “cardiomiopatia [CMP] dilatativa e ischemia com-
pensata NYHA III [FE 45%], blocco bifascicolare”), del 14 maggio 2014
(doc. B 22 pag. 1, “ipertensione arteriosa essenziale [primaria; 142], CMP
dilatativa e ischemia compensata NYHA III [FE 45%], blocco bifascico-
lare”), del 14 giugno 2014 (doc. B 23 pag. 1, “ipertensione arteriosa, car-
diomiopatia cronica non compensata, blocco bifascicolare”), del 29 luglio
2014 (doc. B 31 pag. 1, “cardiomiopatia cronica non compensata), del 14
ottobre 2014 (doc. B 3, “ipertensione arteriosa, cardiomiopatia cronica
compensata”) e del 23 marzo 2015 (doc. B 21 pag. 1, ipertensione arte-
riosa, cardiomiopatia cronica non compensata, blocco bifascicolare”),
emerge che lo scompenso cardiaco di cui soffre il ricorrente appare a mo-
menti compensato rispettivamente non compensato ed è stato attribuito
alla classe NYHA III, classificazione peraltro non contestata dal medico
SMR (cfr. doc. B 39 e 63). Questo Tribunale osserva che nel 2006 l’insuffi-
cienza cardiaca di cui era affetto il ricorrente non era stata assegnata ad
alcuna classe NYHA. Al riguardo, questo Tribunale osserva che è noto che
le persone che hanno uno scompenso cardiaco (od insufficienza cardiaca)
della classe NYHA III presentano dei sintomi anche per attività fisiche infe-
riori all’ordinario. Questo Tribunale osserva altresì che la FE è passata dal
58% del 2006 (cfr. doc. A 102 pag. 5) al 45% nel 2014. Pertanto, questo
Tribunale non può manifestamente condividere la valutazione del medico
SMR secondo cui la patologia cardiaca sarebbe nota e rimasta invariata
dal 2006. Dalle risultanze mediche appare piuttosto essere intervenuto un
peggioramento della problematica cardiaca che non è stato sufficiente-
mente approfondito dall’autorità inferiore. In assenza di una valutazione
specialistica cardiologica quanto allo stato di salute del ricorrente non è
possibile stabilire con la necessaria verosimiglianza preponderante valida
nelle assicurazioni sociali sull’(eventuale) incidenza di tale patologia sulla
capacità lavorativa residua dell’insorgente.
13.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 30 settembre 2015, fondata
C-7518/2015
Pagina 16
su un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente
rilevanti, viola il diritto federale e deve essere annullata.
14.
14.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia interdisciplinare in ambito pneumologico, psichia-
trico, ortopedico-reumatologico, endocrinologico/diabetologico e cardiolo-
gico, non essendo sufficiente esaminare la presente complessa fattispecie
mediante perizie o rapporti medici isolati (cfr, sentenza del TF
9C_235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii; cfr., sulla pos-
sibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze [accertamento
manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti da parte
dell’autorità inferiore, detta autorità non avendo fatto eseguire la necessa-
ria perizia interdisciplinare] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), e con ogni ul-
teriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente
dovesse rendere necessario (v. segnatamente i disturbi di colite cronica cui
è fatto riferimento nei rapporti istologico del 3 agosto 2013 [doc. B 57 pag.
1] e macroscopico e istopatologico del 6 agosto 2013 [doc. B 56 pag. 1], la
gastroduodenite non specifica, il reflusso gastroesofageo, la dispepsia e la
steatosi epatica menzionati nei rapporti del 4/6 maggio 2014 [doc. B 22
pag. 3] e del 14 maggio 2014 [doc. B 22 pag. 1], nonché la disfagia dia-
gnosticata nel certificato del 22 luglio 2015 [doc. B 61 pag. 1]), nonché a
pronunciare una nuova decisione.
14.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 30 settembre 2015 l'autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dall’interessato.
C-7518/2015
Pagina 17
15.
15.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 16 febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando il
presente giudizio sarà cresciuto in giudicato
15.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati-
vamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giu-
stifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-7518/2015
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 30 settembre
2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda
al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 16
febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione per via diplomatica)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie dei doc. TAF
14, 15 e 16, nonché dei rispettivi allegati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: