Corte II I
C-7522/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del
22 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7522/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e domiciliato in
Inghilterra, ha lavorato in Svizzera nel 1964, 1965 e 1969, versando i
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 7 e 18 a 23).
Il 28 dicembre 2006 l'assicurato ha presentato all'"International
Pension Centre" (IPC), in Inghilterra, una domanda per l'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione inglese per la vecchiaia, il quale gli ha
riconosciuto il diritto a tale rendita dal 26 marzo 2007 (doc. 11 a 17).
Il 3 giugno 2007 l'IPC ha chiesto alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) di completare gli appositi formulari E 205 e E
210, relativamente al periodo contributivo AVS dell'assicurato in
Svizzera (doc. 8 a 10).
Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato
concernente i detti contributi (doc. 18 a 23), la CSC ha emanato una
decisione il 4 luglio 2007, con copia per conoscenza all'IPC, mediante
la quale ha negato all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di
vecchiaia svizzera, sulla base di una durata di contribuzione di nove
mesi, ossia quattro mesi nel 1964 e tre mesi nel 1965, calcolati
secondo le "Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e due mesi nel 1969,
come iscritti nel conto individuale (doc. 25).
B.
Il 16 luglio 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa
decisione, sostenendo di avere lavorato in Svizzera
approssimativamente per due anni, dal 1964 al 1966, presso il
ristorante "O._______" a B._______ e presso l'albergo SM._______ a
H._______, come pure per un breve periodo nel 1969, con un periodo
contributivo totale all'AVS valutabile intorno ai diciotto mesi, ed ha
prodotto una "Arbeitsbestätigung" del SM._______ di H._______, del
10 gennaio 1969 (doc. 29 e 30).
Dopo avere esperito un complemento d'istruttoria, la CSC ha respinto
l'opposizione il 18 settembre 2007, nella misura in cui non si è riusciti
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ad accertare una durata di contribuzione superiore a quella ritenuta
con la decisione del 4 luglio 2007, e considerato che, per legge, non è
più possibile pagare i contributi non fissati in una decisione notificata
entro un termine di cinque anni (doc. 48). Siccome l'assicurato, in
seguito ad un cambiamento di domicilio, non ha ricevuto la detta
decisione, la CSC ha proceduto ad una nuova notifica il 22 ottobre
2007 (doc. 52).
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 4 novembre 2007,
chiedendo il riesame del periodo contributivo e il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
La CSC ha risposto il 22 gennaio 2008, proponendo la conferma della
decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha replicato il 31 gennaio 2008, riaffermando le proprie
conclusioni.
Dopo la replica non sono più intervenuti scambi di allegati.
D.
Con lettera del 6 agosto 2009, il Tribunale amministrativo federale ha
chiesto alla cassa di compensazione G._______ di verificare se
fossero stati registrati nel 1964, a nome del ricorrente, dei contributi
all'AVS, quando egli era alle dipendenza del ristorante "O._______"
(incarto Tribunale amministrativo federale/TAF, doc. 11).
G._______ ha risposto l'11 agosto 2009, affermando che, dopo
verifica delle dichiarazioni salariali del café "O._______" per il 1964,
non sono state trovate iscrizioni a nome del ricorrente (incarto TAF,
doc. 12).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del
21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta la durata totale del suo periodo di contribuzione
all'AVS, ritenuta nella decisione impugnata, e sostiene di avere diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
4.
4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere
computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
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4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero
dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui
quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una
rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V
7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
4.5 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro
ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che
una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno
convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico
esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335
consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata
di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
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4.6 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H
94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è
assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice
civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da
ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
4.7 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H
161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).
5.
5.1 In concreto, il ricorrente afferma che la durata totale del suo
periodo di contribuzione all'AVS ammonta approssimativamente a
diciotto mesi, dal 1964 al 1966, e in parte nel 1969, per cui pretende di
avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia. Egli sostiene che i dati del suo conto AVS individuale, il
quale non attesta la durata di contribuzione per il 1964 e il 1965,
mentre attesta due mesi di contributi nel 1969, sono incompleti.
In altre parole, il ricorrente chiede la rettificazione delle registrazioni
fatte nel suo conto individuale, al momento in cui si è verificato
l'evento assicurato, ossia il raggiungimento dell'età di pensionamento,
e ciò in conformità con l'art. 141 cpv. 3 OAVS.
Ora, secondo questa disposizione, la rettificazione può avvenire
soltanto quando gli errori di registrazione sono evidenti o debitamente
comprovati. A questo proposito, l'onere probatorio incombe al
richiedente (DTF 107 V 7).
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5.2 Il ricorrente ha prodotto con la sua opposizione una
"Arbeitsbestätigung" del SM._______ di H._______, del 10 gennaio
1969, dalla quale si evince che egli ha lavorato in questo albergo
come "chef de rang", dal giugno 1956 con, tra parentesi, l'indicazione
della correzione per l'anno 1965, fino a marzo 1966 (doc. 29).
La CSC ha quindi proceduto ad eseguire un'inchiesta complementare
presso l'Ha._______ e la G._______, le due casse di compensazione
del settore alberghiero svizzero. Il 24 agosto 2007 l'Ha._______ ha
comunicato che il ristorante "O._______" non era suo membro nel
1964 e che il SM._______ non le aveva annunciato il ricorrente come
dipendente per il 1966 (doc. 39 e 40). A sua volta, il 12 settembre
2007, la G._______ ha fatto sapere, in particolare, che non contava il
SM._______ tra i suoi affiliati; ha tuttavia esibito un conto individuale
AVS complementare per il 1964, indicante un reddito di Fr. 250.-,
versato dal ristorante F._______ a Z._______ (doc. 43 a 45).
5.3 La CSC ha nuovamente compiuto un complemento d'inchiesta nel
quadro della presente procedura, chiedendo al SM._______ di chiarire
se il periodo lavorativo del ricorrente, secondo l'"Arbeitsbestätigung"
del 10 gennaio 1969, si è protratto dal giugno del 1956 o del 1965 a
marzo 1966. Il SM._______ ha risposto il 23 luglio 2008, affermando
che non è stato possibile, a causa del lungo tempo passato, ritrovare
nessun documento utile nei propri archivi.
Dal canto suo, il Tribunale amministrativo federale ha completato
l'istruttoria, chiedendo a G._______ di verificare se il ricorrente avesse
pagato dei contributi all'AVS nel 1964, quando lavorava presso il café
"O._______". Con scritto dell'11 agosto 2009, G._______ ha fatto
sapere che le dichiarazioni salariali del detto café per il 1964 non
contengono iscrizioni a nome del ricorrente (incarto TAF, doc. 11 e 12).
5.4 Da quanto esposto si evince che il ricorrente non è riuscito a
provare, anche dopo i complementi d'istruttoria operati dalla CSC e dal
Tribunale amministrativo federale in ossequio al principio inquisitorio,
che il suo conto individuale relativo ai contributi all'AVS contiene un
errore di registrazione, nella misura in cui non ha apportato la prova
assoluta che il SM._______ ha effettivamente trattenuto i contributi
all'AVS sui redditi che gli avrebbe versato nel 1966, e di cui appunto
non esiste alcuna traccia nel suo conto individuale.
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Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, ha determinato
il periodo contributivo del ricorrente negli anni 1964 e 1965 sulla base
delle Tabelle, ed ha fissato a nove mesi la durata contributiva totale.
Occorre ancora aggiungere che, anche prendendo in considerazione il
conto individuale complementare esibito dalla G._______, la durata
contributiva per il 1964 non subisce alcuna modificazione.
6.
Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione della CSC del 18
settembre 2007 deve essere confermata e il ricorso respinto.
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in
modo temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR, con allegata copia della lettera di
G._______, dell'11 agosto 2009);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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