Corte II I
C-7530/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
F._______,
patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi,
via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7530/2006
Fatti:
A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal
_______, ha lavorato in Svizzera nell'anno 1965 e nel periodo dal
1971 sino al 1982 presso diversi datori di lavoro nel Cantone Zurigo
quale manovale solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In
Italia ha continuato a lavorare quale bracciante agricolo presso diversi
datori di lavoro fino al 30 marzo 2004, allorquando si è ritirato per
ragioni che egli imputa al suo stato precario di salute. Ha poi ripreso
l'attività lavorativa di bracciante agricolo dal 23 marzo 2005 al 4
maggio 2005. Dal 1° aprile 2004 percepisce una pensione d'invalidità
italiana di complessivi Euro 560.17 mensili. In data 21 giugno 2004,
F._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-15, 25 e 31).
B. L'assicurato è stato visitato l'8 novembre 2004 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano (Lecce), ove la sanitaria incaricata ha evidenziato la
diagnosi di "cardiopatia ipertensiva, broncopneumopatia cronica,
spondilodiscoartrosi diffusa a notevole impegno funzionale, gonartrosi
femoro-rotulea sin. ed insufficienza venosa arti inferiori" ed ha posto
un tasso di invalidità parziale dell'80% per l'ultimo lavoro svolto
precisando altresì che l'assicurato non è idoneo ad esercitare
un'attività diversa dall'ultimo lavoro (doc. 23).
È stata inoltre esibita la seguente documentazione medica obiettiva:
un referto di una RM cervicale e lombare del 22 ottobre 2004, un
referto di una RX rachide cervico dorso lombo sacrale e del ginocchio
sinistro del 5 ottobre 2004, un referto di una visita cardiologica del 27
luglio 2002, un referto di una RX torace del 1° agosto 2002 ed una
lettera di dimissione relativa al ricovero dal 10 al 19 agosto 2003
presso l'azienda ospedaliera "Card. G. Panico" di Tricase (Lecce) per
bronchite acuta febbrile, ipertensione arteriosa e ridotta tolleranza
glucidica (doc. 17-22).
C. Nel suo rapporto del 5 ottobre 2005 il Dott. T._______ del servizio
medico regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, è
giunto alla conclusione che non vi sia alcuna ragione medica
giustificante un'incapacità di lavoro prolungata e che l'assicurato è da
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ritenersi abile al 70% nell'attività abituale (bracciante agricolo) mentre
in un'attività adeguata (ad es. in un lavoro industriale leggero) vi è una
capacità lavorativa totale (100%; doc. 26).
Con decisione del 23 novembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di F._______ (doc. 27).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato ENCAL di
Patù, ha formulato tempestiva opposizione in data 9 dicembre 2005,
chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 29). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue
conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 22 novembre 2006, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 23 novembre 2005 (doc. 30).
E. Con gravame del 5 dicembre 2006 interposto presso la
Commissione federale AVS/AI di ricorso per le persone residenti
all'estero (CFR), F._______, regolarmente rappresentato dall'avv.
Odilia De Blasi di Lecce, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione medica già agli
atti, due referti di un esame di laboratorio e di un esame ematografico
del 13 dicembre 2006, un referto di un esame ecografico del 1° marzo
2001, un referto ecocardiografico del 27 luglio 2002, una relazione
ortopedica del 24 luglio 2002 del Dott. A._______.
F. Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, l'UAIE ha sottoposto
nuovamente l'incarto al Dott. T._______ del servizio medico regionale
(SMR), il quale, alla luce della documentazione prodotta, nel suo
rapporto del 12 febbraio 2007 (doc. 33) ha confermato integralmente il
suo precedente parere del 5 ottobre 2005 (doc. 26).
Nelle sue osservazioni responsive del 16 febbraio 2007 l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Invitato in data 1° marzo 2007 a presentare la replica, F._______ è
rimasto a tutt'oggi silente.
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G. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR) ed ha quindi comunicato in data
21 settembre 2007 alle parti la composizione del collegio giudicante.
Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
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l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2004, giova ricordare che le modifiche
della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da tale data.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 giugno 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 giugno 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 22 novembre 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
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Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non
spetta quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile
per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
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conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato è affetto
da cardiopatia ipertensiva, broncopneumopatia cronica, spondilo-
discoartrosi diffusa a notevole impegno funzionale, gonartrosi femoro-
rotulea sin. ed insufficienza venosa arti inferiori" (cfr. perizia
particolareggiata dell'INPS dell'8 novembre 2004 (doc. 23). Tali
diagnosi sono state confermate dal Dott. T._______ del servizio
medico regionale (SMR) nei suoi rapporti del 5 ottobre 2005 e del 12
febbraio 2007 (doc. 26 e 33).
Nel caso di specie il collegio giudicante non intravede quindi ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi a cui sono pervenuti i predetti medici.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
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10. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, la sanitaria
medica dell'INPS ha posto un tasso di invalidità parziale dell'80% per
l'ultimo lavoro svolto precisando altresì che l'assicurato non è idoneo
ad esercitare un'attività diversa dall'ultimo lavoro (cfr. perizia
particolareggiata dell'INPS dell'8 novembre 2004: doc. 23) mentre il
Dott. A._______, ortopedico di fiducia dell'assicurato, nella sua
relazione medica del 24 luglio 2002, ritiene che le condizioni anatomo-
patologiche funzionali del rachide cervico-dorso-lombare
dell'assicurato sono invalidanti e difficilmente compatibili con l'attività
lavorativa svolta (quale bracciante agricolo) e che è consigliabile,
tenuto conto altresì della patologia cardiaca e polmonare, che
l'assicurato si impegni in attività poco gravose che permettano un
risparmio funzionale dell'intero rachide già anatomicamente e
funzionalmente compromesso. Dal canto suo il Dott. T._______ del
servizio medico regionale (SMR), nei suoi rapporti del 5 ottobre 2005
e del 12 febbraio 2007 (doc. 26 e 33), ha considerato che l'assicurato
è da ritenersi abile al 70% nell'attività abituale (bracciante agricolo)
mentre in un'attività adeguata (ad es. in un lavoro industriale leggero)
vi è una capacità lavorativa totale (100%). In particolare nella relazione
del 5 ottobre 2005 ha osservato che le manifestazioni degenerative
della colonna vertebrale corrispondono all'età biologica dell'assicurato,
che l'ipertensione arteriosa può essere trattata farmacologicamente,
come pure le altre affezioni che possono essere curate con una
terapia conservativa. Nella relazione del 12 febbraio 2007, inoltre, ha
precisato che i due referti di esami di laboratorio e di esame
ematografico del 13 dicembre 2006 evidenziano, per un verso, un
funzionamento nella norma del fegato come pure dei valori di
colesterolo nei limiti e, per altro verso, dei valori ematografici nella
norma che non indicano la presenza di alcuna patologia; i risultati
dell'esame ecografico del 1° marzo 2001 attestano una forma di
steatosi epatica oltre a due probabili adenomiomi ma non indicano la
presenza di alcuna malattia o di alcun impedimento funzionale; la
steatosi epatica è d'altronde trattabile con una adeguata alimentazione
ipocalorica; i risultati dell'esame ecocardiografico del 27 luglio 2002
desumibili dal modello E 213 e dalla relazione ortopedica (ventricolo
sinistro dilatato con leggera insufficienza mitralica e segni reattivi della
ipertensione arteriosa) rilevano dei problemi cardio-respiratori che
diminuiscono lievemente la capacità lavorativa. Infine, egli osserva,
con espresso riferimento alla relazione ortopedica del 24 luglio 2002
del Dott. A._______, che ivi sono riportate innanzitutto le alterazioni
degenerative cervico- lombari ed i rispettivi effetti funzionali (come la
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rigidità della musculatura ed una leggera ridotta mobilità); l'ipotizzata
sindrome del tunnel carpale non ha condotto ad ulteriori diagnosi o a
passi terapeutici e neppure è menzionata una terapia per l'apparato
motorio (medicamentosa o fiosioterapia); l'ortopedico riferisce altresì i
notori problemi cardiologici e pneumatologici ed, infine, ritiene che
l'assicurato non possa più svolgere lavori pesanti quale ad es. il
bracciante agricolo ma può essere impegnato in attività leggere. Il
medico dell'UAIE conclude rilevando, pertanto, che anche nella
relazione ortopedica in questione non vi sono elementi medici che non
siano già stati presi in considerazione nella valutazione del 5 ottobre
2005 e che la documentazione agli atti evidenzia un quadro clinico
corrispondente all'usura normale dovuta all'età biologica del ricorrente
con le corrispondenti limitazioni funzionali. Nel caso di specie, il
collegio giudicante non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni a cui è pervenuto il Dott. T._______, che ha
potuto prendere visione della documentazione medica obiettiva
prodotta, valutando il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla
base di accertamenti approfonditi e completi. I suoi rapporti medici
sono stati redatti con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), sono chiari nella presentazione del contesto
medico ed, infine, le conclusioni a cui giungono sono fondate. In
quest'ottica pertanto le predette relazioni mediche ossequiano
ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposti sub.
consid. 8.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il Tribunale è quindi
dell'avviso che l'assicurato è da ritenersi abile al 70% nell'attività
abituale (bracciante agricolo) mentre in un'attività adeguata (ad es. in
un lavoro industriale leggero) vi è una capacità lavorativa totale
(100%). Di conseguenza, l'assicurato presenta nell'attività abituale
(bracciante agricolo) una perdita di guadagno del 30%, tasso che
esclude il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità.
11.
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11.1 A titolo abbondanziale è opportuno rilevare che non si
raggiungerebbe il tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per
avere diritto al quarto di rendita nemmeno qualora si ritenga
l'assicurato abile al 100% in un'attività adeguata (ad es. in un lavoro
industriale leggero).
11.2 Sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica sulla struttura dei salari 2004 il salario mensile medio, privo
di invalidità, conseguibile quale manovale (attività equiparabile alla
professione precedentemente svolta dall'assicurato quale bracciante
agricolo) è di fr. 4'829.-- nel 2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore
privato, categoria 4, maschile, Baugewerbe) per 40 ore ovvero di fr.
5'034.25 per 41,7 ore (La Vie économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2,
let. F [construction], anno 2004). Viceversa il salario mensile medio
ottenibile in un lavoro industriale leggero è di fr. 4'592.00 nel 2004
(tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4, maschile,
sonstiges verarbeitendes Gewerbe) per 40 ore ovvero di fr. 4'729.75
per 41,2 ore (La Vie économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D
[industries manifacturières], anno 2004). Anche applicando una
riduzione adeguata del 15% consentita dalla giurisprudenza per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo
cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di
Fr. 4'020.30, il confronto fra un reddito privo di invalidità di fr. 5'034.25
ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di fr.
4'020.30 comporterebbe una perdita di guadagno del 20.14%
[(5'034.25 - 4'020.30)x100] : 5'034.25, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto alla rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
12. F._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
13.
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C-7530/2006
13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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C-7530/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e
ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF,
RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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