Corte II I
C-7531/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer,
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.______,
rappresentato da Patronato ACLI, via Parini 52,
IT-98051 Barcellona Pozzo di Gotto
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del
17 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7531/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera nel 1970 e dal 1980 al 1989, solvendo regolari contributi
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)
durante tale periodo (doc. 4). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa, segnatamente come manovale edile
(doc. 9). In data 13 settembre 1999, A._______ ha formulato una
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 3, 6). Dall'indagine medica è emerso che
il richiedente soffriva di una cardiomiopatia dilatativa in precario
compenso emodinamico, spondiloartrosi e talassemia minor (doc.
18-22, in particolare la perizia E 213). Il medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), nel suo rapporto dell'11 gennaio 2001, aveva rilevato che
l'assicurato non avrebbe più potuto riprendere il suo precedente lavoro
di manovale edile sin dall'agosto 1994, ma a lui sarebbero stati
proponibili attività di tipo leggero e/o sedentario in misura del 50%
(doc. 23). L'indagine comparativa dei redditi svolta
dall'amministrazione aveva posto in evidenza che l'assicurato,
svolgendo un'attività alternativa al 50%, avrebbe subito una perdita di
guadagno del 71% (doc. 24). Pertanto, con decisione del 20 agosto
2001 (doc. 26.1), l'UAIE ha erogato in favore del nominato una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
settembre 1998 (un anno prima della presentazione della domanda di
rendita).
B.
Nel giugno 2005, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita.
L'assicurato è stato visitato il 17 novembre 2005, presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Messina, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “cardiomiopatia
ipertensiva in compenso emodinamico, spondiloartrosi a modesta
incidenza funzionale, in 54enne in buone condizioni generali” ed ha
posto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 36). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali: un rapporto d'esame elettrocardiografico
del 26 luglio 2005; un rapporto d'esame ecocardiografico del 16
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novembre 2005; un secondo elettrocardiogramma del 16 novembre
2005 (doc. 34-35).
In apposito formulario, l'interessato afferma di non svolgere alcuna
attività lucrativa (doc. 32).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Servizio medico regionale
(SMR) “Rhône”. Nel suo rapporto del 7 aprile 2006, il Dott. Croisier
rileva che le condizioni di salute dell'assicurato sono migliorate dal
punto di vista cardiologico e, di conseguenza, anche la sua capacità al
lavoro è aumentata, di modo che, attualmente, egli potrebbe esercitare
a tempo pieno delle attività sostitutive leggere e/o sedentarie (doc. 37,
38).
L'amministrazione ha aderito al parere del SMR ed ha effettuato
un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è risultato che
svolgendo attività sostitutive in misura completa, invece di quella di
manovale della costruzione, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 42% (doc. 39). In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgere dell'invalidità è stato ridotto del 15% per fattori personali,
quali età ed handicap.
Con progetto di decisione del 1° settembre 2006, l'UAIE ha
comunicato al Patronato ACLI di San Gallo, regolare rappresentante
dell'assicurato, che la rendita intera precedentemente percepita da
A._______ sarebbe stata ridotta ad un quarto di rendita (doc. 40). Con
scritto del 5 ottobre 2006, A._______ ha confermato di essere invalido
in misura superiore al 70% e di percepire una rendita
dell'assicurazione italiana per l'invalidità erogata dall'INPS per un pari
grado d'invalidità (doc. 41, 42).
Mediante decisione del 17 novembre 2006, l'UAIE ha ridotto la rendita
intera ad un quarto di rendita con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc.
44).
D.
Con gravame depositato il 19 dicembre 2006, A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI di Barcellona Pozzo di Gotto,
chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo
diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni produce,
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segnatamente: un elettrocardiogramma del 14 dicembre 2006, un
certificato medico del 15 dicembre 2006 del Dott. Teramo attestante
una cardiomiopatia dilatativa in labile compenso, ipertensione
arteriosa, classe NYHA 3-4, sindrome ansioso-depressiva con acufeni,
cervicolomboartrosi.
E.
L'UAIE è stato chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso. L'incarto è
stato sottoposto in esame al Dott. Croisier, il quale, nel suo rapporto
del 6 marzo 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni precisando che l'elettrocardiogramma esibito, a suo
parere, non conferma quanto sostenuto dal cardiologo strumentalista
(doc. 46). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 marzo 2007, l'UAIE
ha proposto la reiezione del gravame.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, A._______ ha ribadito la sua intenzione di
mantenere il ricorso ed ha esibito un referto di visita cardiologica del
14 aprile 2007, con elettrocardiogramma, attestante una
cardiomiopatia dilatativa in quarta classe funzionale NYHA. Esibisce
inoltre un rapporto d'esame ortopedico del 17 aprile 2007.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti, per
esame, al Dott. Croisier che, nella sua relazione del 22 maggio 2007,
ha affermato che la documentazione prodotta non poneva in evidenza
una patologia cardiologica di rilievo e che l'inserimento del paziente
nella classe NYHA 4 non troverebbe riscontro clinico (doc. 48).
Duplicando in data 25 maggio 2007, l'UAIE ha riproposto la reiezione
dell'impugnativa.
F.
Con ordinanza del 5 giugno 2007, l'interessato è stato inviato a voler
versare un anticipo di Fr. 300.- franchi corrispondente alle presunte
spese ricorsuali. La somma in questione è stata versata il 3 luglio
2007.
Con ordinanza del 1° aprile 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al
precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del
beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una
possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono
fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 20 agosto 2001, con la quale l'UAIE ha erogato in
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favore dell'assicurato una rendita intera AI a decorrere dal 1°
settembre 1998, ed il 17 novembre 2006, data in cui l'amministrazione
ha ridotto a un quarto la precedente rendita intera alla metà a far
tempo dal 1° gennaio 2007.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo il 1994.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
Pagina 9
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8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che A._______ era portatore di una cardiomiopatia
dilatativa in precario compenso emodinamico, spondiloartrosi e
tassemia minor (doc. 18-22).
8.2 Al momento della revisione in esame, il medico dell'INPS ha
evidenziato una cardiomiopatia dilatativa in compenso emodinamico,
spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale. Tuttavia, in sede
ricorsuale, viene esibito un elettrocardiogramma che attesterebbe, a
detta del cardiologo strumentista (Dott. Impala), una cardiopatia
dilatativa in labile compenso emodinamico inseribile nella classe
NYHA 3-4. In sede di replica viene esibita una relazione d'esame
cardiologica stilata da un primario cardiologo (Dott. Consolo)
attestante una cardiomiopatia dilatativa in IV classe funzionale NYHA.
Divergenti sono dunque già le considerazioni dal punto di vista
diagnostico.
9.
9.1 Pure divergenti sono le valutazioni sulle conseguenze invalidanti
delle menzionate affezioni. Infatti, sebbene il medico dell'INPS, nella
sua relazione del 17 novembre 2005, affermi che la cardiomiopatia
dilatativa è in fase di compenso, egli pone un tasso d'invalidità del
75%. Dal canto suo, il Dott. Croisier, del SMR, rileva un netto
miglioramento della funzionalità cardiaca del paziente. Di diverso
parere sono i due cardiologi che si sono espressi in sede ricorsuale e
di replica. Essi, sulla base di esami strumentali, ribadiscono che la
patologia in atto è scompensata e che il paziente è inquadrabile nella
classe NYHA da 3 a 4, il che, secondo la dottrina medica,
comporterebbe l'assoluta incapacità a qualsiasi lavoro con rischio, in
caso contrario, quo ad vitam. Il referto di visita cardiologica del 14
aprile 2007, come detto, attesta persino una classe funzionale 4
NYHA. Il Dott. Croisier interpreta in altro modo gli esami strumentali
esibiti dal ricorrente ed effettuati da due cardiologi. La divergenza è
dunque netta. Va rilevato che i referti esibiti in sede ricorsuale e di
replica sono, nel tempo, molto più prossimi alla data dell'impugnata
decisione (17 novembre 2006), mentre gli atti sui quali si fonda
quest'ultima datano del novembre 2005.
Pagina 10
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9.2 Il collegio giudicante non può pertanto effettuare sulla base degli
atti di causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire
ad un chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato.
Pertanto il gravame deve essere parzialmente accolto. La decisione
impugnata deve essere quindi annullata e l'incarto retrocesso all'UAIE
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se
si considera l'importanza delle divergenze rilevate e l'ampiezza delle
informazioni mediche bisognose di essere ancora raccolte.
L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a vi-
sita specialistica in cardiologia e a tutti gli esami oggettivi che il caso
richiede (elettrocardiogramma, ecocardiogramma, elettrocardiogram-
ma da sforzo, esame Holter, ecc.). Inoltre dovrà essere allestito un mo-
dello E 213 aggiornato. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio
medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà segnatamente sullo stato di
salute dell'interessato.
10.
10.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo per le spese processuali di Fr. 300.- versato il 3
luglio 2007 viene restituito al ricorrente.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è
assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.- a carico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 17 novembre 2006, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 9.2 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.-
versato il 3 luglio 2007 viene restituito al ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 500.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui
agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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