Corte II I
C-753/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
V._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-753/2007
Fatti:
A.
V._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato dal (...), ha lavorato
in Svizzera dal 1986 al 2002, da ultimo in qualità di aiuto muratore,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale arco temporale. In data
30 maggio 2002 V._______ è rimasto vittima di un incidente sul lavoro
riportando un grave trauma al ginocchio destro. Dal punto di vista
infortunistico, il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) e l'interessato è stato
posto al beneficio di una rendita d'invalidità SUVA del 20% a partire
dal 1° giugno 2003. In data 30 novembre 2002 V._______ ha cessato
qualsiasi attività lavorativa per dimissioni e in Italia non ha ripreso
alcuna attività lavorativa. In data 2 aprile 2003, V._______ ha formulato
una richiesta volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il richiedente è stato visitato
il 5 luglio 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di (...), ove il sanitario incaricato ha
diagnosticato "esiti di gonopatia destra trattata chirurgicamente con
impegno funzionale di grado lieve-discreto ed esiti di osteomielite III°
metatarso destro” e, dopo aver precisato che l'assicurato è in grado di
svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni, ha
posto un tasso di invalidità del 35% per qualsiasi attività lavorativa
(doc. 35). Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli
atti anche l'incarto SUVA, il questionario per l'assicurato del 18
dicembre 2003 ed il questionario del datore di lavoro del 28 maggio
2005 (doc. 1-26).
B.
Nel suo rapporto del 12 agosto 2005, il Dott. F._______ del Servizio
medico dell'amministrazione, ha posto la diagnosi di "stato dopo
meniscectomia interna destra ed esiti minimi e non invalidanti di
osteomielite III° metatarso destro” ed è giunto alla conclusione che
l'assicurato nella sua precedente attività di aiuto muratore è inabile al
100% dal 6 febbraio 2002, al 50% dal 12 marzo 2002 e nuovamente al
100% dal 5 luglio 2002 mentre è abile al 100% in qualsiasi attività
lavorativa media adeguata (quale, ad es., operaio non qualificato in
un'industria, magazziniere e venditore al dettaglio in generale) a
decorrere dal 23 settembre 2002 (doc. 28 e 29).
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Dal raffronto dei redditi operato l'amministrazione giunge alla
conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 24%
dal 23 settembre 2002 (doc. 30).
Con decisione del 20 ottobre 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha pertanto
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato (doc. 31).
V._______a, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di (...),
ha formulato in data 19 novembre 2005 opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 37). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto: il referto di un'indagine RM
del 2 agosto 2004, un certificato medico dell'U._______ di (...) del 5
agosto 2004, i referti di tre visite specialistiche ambulatoriali
(segnatamente del 6 settembre 2004, del 4 e 11 luglio 2005), il referto
di un'indagine RMN del 5 luglio 2005 ed un certificato medico del 16
novembre 2005 del Dott. G._______(doc. 38-44).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
L._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
12 novembre 2006, ha confermato integralmente il contenuto della
precedente presa di posizione del 2 agosto 2005 del Dott. F._______
(doc. 46).
Mediante decisione su opposizione del 28 novembre 2006,
l'amministrazione ha quindi respinto l'opposizione del 19 novembre
2005 e confermato nel contempo la propria decisione del 20 ottobre
2005 (doc. 47).
C.
Con gravame depositato alla posta italiana il 22 gennaio 2007,
V._______a, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita di invalidità. A suffragio
delle sue conclusioni produce un insieme di nuova documentazione
medica obiettiva e segnatamente: una relazione medica del Dott.
F._______ del 13 gennaio 2004, una consulenza medico-legale (non
datata) del Dott. P._______, giusta la quale l'assicurato è affetto da
“validi esiti funzionali di trauma al ginocchio dx e di osteomielite piede
destro” che comportano sul piano funzionale una riduzione
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dell'articolarità del ginocchio e del piede di 2/3 che si riverberano
negativamente sulla sua capacità di guadagno determinando una
percentuale di invalidità del 55%, i referti di due radiografie, al piede
ed al ginocchio destro, entrambi del 5 gennaio 2007.
Con scritto del 26 marzo 2007 l'amministrazione ha preliminarmente
chiesto che l'impugnativa fosse dichiarata irricevibile in quanto tardiva.
Dopo aver sentito il ricorrente, la scrivente Autorità, con decisione
incidentale del 23 aprile 2007, ha accertato la tempestività del ricorso
invitando nel contempo l'amministrazione a prendere posizione nel
merito del gravame.
L'amministrazione ha quindi sottoposto gli atti al Dott. L._______ del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 17 maggio
2007, ha confermato integralmente il contenuto della sua precedente
presa di posizione del 12 novembre 2006 (doc. 52).Nelle osservazioni
responsive del 18 giugno 2007 l'amministrazione ha pertanto proposto
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Invitato a replicare, il ricorrente ha ribadito, con scritto del 30 luglio
2007, la richiesta di accoglimento del gravame con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. A suffragio
delle sue conclusioni ha prodotto un complemento del 30 luglio 2007
della consulenza medico-legale (non datata) del Dott. P._______ che
invita l'amministrazione a sottoporre l'assicurato ad una visita medica.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. L._______, il quale, nella sua relazione del 1° settembre 2007,
ha confermato integralmente il contenuto delle sue precedenti prese di
posizione del 12 novembre 2006 e del 17 maggio 2007. Nella
medesima occasione ha pure precisato che non è dato motivo per
sottoporre l'assicurato ad una visita medica (doc. 54).
Nella duplica dell'11 settembre 2007 l'amministrazione ha quindi
ribadito la propria posizione processuale.
In data 17 settembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha
comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il
termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
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Con scritto del 3 ottobre 2007 il ricorrente ha ribadito la propria
posizione processuale, avanzando nel contempo la formale richiesta di
essere sottoposto ad una visita medica.
In data 10 ottobre 2008 il ricorrente ha versato l'anticipo equivalente
alle presunte spese processuali.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 Dal 1° gennaio 2003, in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta
l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
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entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 aprile 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 2 aprile 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 28 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
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C-753/2007
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
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d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Ai fini del presente giudizio giova ricordare che per costante
giurisprudenza, in ragione dell'uniformità della nozione di invalidità,
occorre evitare che per il medesimo danno alla salute, le assicurazioni
infortuni, militare e invalidità, giungano a degli apprezzamenti differenti
in merito al tasso di invalidità. Questo perchè, anche se un
assicuratore non può limitarsi a riprendere semplicemente e senza un
più ampio esame il tasso di invalidità fissato da un altro assicuratore,
una valutazione presa nell'ambito di una decisione cresciuta in
giudicato, non può essere ignorata. Allo stesso modo, l'assicuratore
dovrà lasciarsi opporre la presunzione di esattezza della valutazione
dell'invalidità effettuata. Un apprezzamento divergente di quest'ultima
potrà, infatti, intervenire unicamente a titolo eccezionale e solamente
se sono adempiute certe condizioni. In particolare, possono costituire
dei motivi sufficienti per discostarsi da una tale valutazione il fatto che
la stessa è fondata su un errore di diritto oppure su un apprezzamento
insostenibile o che è frutto di una transazione conclusa con
l'assicurato o ancora che è fondata su delle misure d'istruzione
estremamente limitate e superficiali oppure, infine, se non è
assolutamente convincente o è viziata di parzialità (sentenza del
Tribunale federale del 18 ottobre 2006 I 490/05 in re P.J.-P./UAIE; DTF
126 V 293 consid. 2 d.; VSI 2004 p. 185 consid. 3).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
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probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi è condivisa essenzialmente da
tutti i medici che si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere
affetto da "esiti funzionali di trauma al ginocchio dx e di osteomielite
piede destro” (modello E 213 del 5 luglio 2004, rapporto medico del
Dott. F._______ del 12 agosto 2005; rapporti medici del Dott.
L._______ del 12 novembre 2006, del 17 maggio e del 1° settembre
2007; relazione medica del Dott. F._______ del 13 gennaio 2004;
certificato medico del 16 novembre 2005 del Dott. G._______; una
consulenza medico-legale non datata ed il rispettivo complemento del
30 luglio 2007 del Dott. P._______). Il collegio giudicante non intravede
quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni
convergenti inerenti la diagnosi, ritenuto pure che dagli atti non si
evince l'insorgenza di alcuna patologia extrainfortunistica
nell'interessato atta a peggiorarne il complesso patologico.
10.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
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almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni, il
sanitario medico dell'INPS, nel suo rapporto del 5 luglio 2004, dopo
aver precisato che l'assicurato è in grado di svolgere a tempo pieno un
lavoro adeguato alle sue condizioni, ha posto un tasso di invalidità del
35% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 35) mentre il Dott.
F._______, medico curante dell'assicurato, nella sua relazione medica
del 13 gennaio 2004, si è limitato sostanzialmente a rilevare che
l'interessato non può più svolgere l'abituale attività di aiuto-muratore
nell'ambito dell'edilizia ma può comunque essere reintegrato in lavoro
adeguato alle sue condizioni di salute. L'altro medico curante
dell'assicurato (Dott. G._______, chirurgo specialista in dermatologia e
venerologia), nel suo certificato del 16 novembre 2005 si è limitato ad
attestare genericamente che il paziente presenta “impossibilità a
svolgere le attività della vita quotidiana e lavorativa” (doc. 44). Infine, il
Dott. P._______, medico chirurgo, nella sua consulenza medico-legale
non datata e nel rispettivo complemento del 30 luglio 2007, osserva -
invero, piuttosto genericamente - che le affezioni di cui è affetto il
paziente comportano sul piano funzionale una riduzione
dell'articolarità del ginocchio e del piede di 2/3 che si riverberano
negativamente sulla sua capacità di guadagno determinando una
percentuale di invalidità del 55%. Dal canto loro, i medici
dell'amministrazione (segnatamente il Dott. F._______ nel suo
rapporto del 12 agosto 2005 ed il Dott. L._______ nei suoi rapporti 12
novembre 2006, del 17 maggio e del 1° settembre 2007) sono giunti
alla conclusione che l'assicurato nella sua precedente attività di aiuto
muratore è inabile al 100% dal 6 febbraio 2002; al 50% dal 12 marzo
2002 ed al 100% dal 5 luglio 2002 mentre è abile al 100% in qualsiasi
attività lavorativa media adeguata (quale, ad es., operaio non
qualificato in un'industria, magazziniere e venditore al dettaglio in
generale) a decorrere dal 23 settembre 2002 (doc. 28, 29, 46, 52 e
54).
11.2 Ora, dalla documentazione medica agli atti, si evince che
l'assicurato ha una costituzione normale (statura 176 cm per 63 kg) e
beneficia di uno stato di nutrizione buono con portamento ed andatura
normali. L'apparato sensoriale (a parte il visus corretto con lenti) come
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pure quelli respiratorio, cardiocircolatorio (pressione arteriosa 135/90),
digerente, locomotorio (a parte il ginocchio destro limitato nella
flessione di circa 1/3 con accovacciamento difficoltoso e la lievissima
claudicazione a destra) e genito-urinario sono nella norma. Parimenti
dicasi per il sistema nervoso-psichico (perizia particolareggiata INPS
del 5 luglio 2004: doc. 27). L'osteomielite è stata trattata
farmacologicamente con terapia antibiotica ed anticoagulante secondo
le indicazioni fornite dal Dott. P._______, il quale osserva una modica
ipomiotrofia muscolare, il che lascia supporre che l'arto destro è
praticamente utilizzato nella stessa misura che il sinistro. Lo stato di
salute dell'assicurato nel periodo di riferimento appare essere quindi
buono e sono presenti unicamente delle patologie prettamente
ortopediche e di origine infortunistica. Egli risulta quindi essere
obiettivamente impedito esclusivamente nell'assolvimento di lavori
medio-pesanti mentre la sua capacità di lavoro in attività adeguate è
da ritenersi totale.
Stante quanto precede il collegio giudicante non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i medici
dell'amministrazione (il Dott. F._______ nel suo rapporto del 12 agosto
2005 ed il Dott. L._______ nei suoi rapporti 12 novembre 2006, del 17
maggio e del 1° settembre 2007) ed è quindi dell'avviso che
l'assicurato nella sua precedente attività di aiuto muratore è inabile al
100% praticamente senza interruzione dal 6 febbraio 2002 mentre
risulta essere abile al 100% in qualsiasi attività lavorativa adeguata
come descritta dai medici dell'UAIE a decorrere dal 23 settembre
2002.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
12.2 Per quanto concerne la determinazione dei redditi da valido e da
invalido il collegio giudicante rileva che deve essere preso in
considerazione, conformemente a quanto previsto dalla
giurisprudenza (DTF 128 V 174 confermata in DTF 129 V 222), il
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salario alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita d'invalidità e
quindi, nel caso di specie, al 2003. Sulla base del questionario per
l'assicurato del 18 dicembre 2003 e del questionario del datore di
lavoro del 28 maggio 2005, l'amministrazione ha tenuto conto (calcolo
effettuato il 14 ottobre 2005: doc. 30) di un salario mensile medio,
privo di invalidità, conseguibile nel 2003 in Svizzera quale aiuto-
muratore di Fr. 5'908.00. Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta
ottobre 2002 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'UAIE ha
accertato il salario mensile medio ottenibile nel 2002 in attività leggere
ed adatte (indicate dai medici dell'amministrazione) comparabili con
attività semplici e ripetitive sono i seguenti:
- nell'ambito della produzione in generale: Fr. 4'798.00;
- nel commercio all'ingrosso Fr. 4'595.00;
- nel commercio al dettaglio Fr. 4'234.00.
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, l'amministrazione ha
considerato, quale reddito da invalido, un importo corrispondente alla
media dei salari relativi alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e,
quindi, un introito mensile di Fr. 4'542.00 [(4'798.00 +
4'595.00+4'234.00):3] per 40 ore settimanali pari a Fr. 4'735.00 per
41,7 ore settimanali. Il reddito così accertato deve essere indicizzato
al 2003 applicando il tasso di indicizzazione di cui all'evoluzione dei
salari nominali tra il 2002 ed il 2003 (La Vie économique, 1/2-2005,
tabella B 10.2, pag. 103: anno 2003: 1,4%). Si giunge così per il 2003
ad un salario mensile da invalido di Fr. 4'801.29. Anche applicando
una riduzione adeguata del 5% consentita dalla giurisprudenza per
tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75),
giungendo cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di Fr. 4'561.22, il confronto fra un reddito privo di
invalidità di Fr. 5'908.00 ed un introito teorico mensile, dopo
l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 4'561.22 evidenzia una perdita di
guadagno del 22,79% [(5'908.00-4'561.22)x100] : 5'908.00, tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità e che
sostanzialmente corrisponde a quello riconosciuto dalla SUVA a
partire dal 1° giugno 2003.
13.
Il ricorrente ha chiesto l'esperimento di una nuova perizia medica. In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
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giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss. E 119 V 344 e ss. con riferimenti). In concreto, il Tribunale
considera che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere
disattesa.
14.
Visto quanto precede V._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
15.
15.1 A titolo di spese processuali si prelevano 297.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
15.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
A titolo di spese processuali si prelevano 297.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla
scrivente autorità in data 10 ottobre 2008.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n...),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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