Corte II I
C-7535/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher;
Cancelliere Dario Croci Torti
A._________,
patrocinato dall'avv. Angelo Fachechi, via Carso 1,
IT-73032 Andrano
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
decisione del 9 novembre 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7535/2006
Fatti:
A.
A._________, cittadino italiano, nato il coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1964 al 1995 (dal 1978 come capomastro), solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il
rimpatrio, ha svolto attività lucrativa occasionale come bracciante
agricolo, lavoro che ha esercitato da ultimo dal 13 aprile al 31 agosto
2004, con retribuzione ridotta del 30% a causa delle sue precarie
condizioni di salute (doc. 10).
In data 24 ottobre 2005, A._________ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 5).
B.
Il richiedente è stato visitato il 21 novembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"spondiloartrosi con discopatia lombare e moderato impegno
funzionale, esiti di intervento di acromioplastica per lesione della cuffia
dei rotatori spalla destra con moderato impegno funzionale, sindrome
dispeptica in gastroesofagite, aritmia extrasistolica in ipertensione
lieve" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 42). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, quali:
- i risultati di esami di natura ortopedica del 1994 (doc. 13, 14);
- due ecografie prostatiche transrettali rispettivamente del 30 ottobre
1997 e del 5 ottobre 1998; i risultati di un'ecografia addominale del 14
maggio 1999 e di un'endoscopia gastrica del 30 novembre 1999 (doc.
15-17);
- i risultati di un esame Holter effettuato nel 2000 (data non
esattamente determinabile, doc. 23);
- esami ematochimici del 13 gennaio 2004 (doc. 26);
- un referto d'esame ecodoppler vasi sovra-aortici del 10 febbraio 2004
(doc. 27);
Pagina 2
C-7535/2006
- un elettrocardiogramma del 20 febbraio 2004 (doc. 28);
- un rapporto d'esame ortopedico del 5 gennaio 2005 con i risultati di
un'ecografia della spalla destra del 22 dicembre 2004 (doc. 32, 33);
- un referto di risonanza magnetica articolazione scapolo-omerale del
7 febbraio 2005 (doc. 36);
- un rapporto di dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 14 al 16
marzo 2005 per conflitto sottoacromiale e tendinopatia della cuffia dei
rotatori a destra con intervento di acromioplastica (doc. 37);
- i risultati di esami ematochimici del 21 aprile 2005 (doc. 38);
- un certificato medico del 26 settembre 2005 (servizio di
fisiokinesiterapia dell'Ospedale Civile di Casarano) attestante
un'anchilosi della scapolo-omerale destra con processo periartritico
cronico ed impotenza funzionale in esito a lesione della cuffia dei
rotatori trattata con intervento chirurgico di acromioplastica,
cervicobrachialgia bilaterale da ernia del disco C4-C5 e C5-C6 con
lombosciatalgia bilaterale da ernia del disco L4-L5 e L5-S1, ulcera
duodenale ed esofagite da riflusso (doc. 39);
- un referto radiografico del rachide cervicale e dorsolombosacrale e
delle ginocchia del 21 agosto 2005 (doc. 41).
C.
L'amministrazione ha sottoposto gli atti al Servizio medico regionale
“Rhône”, il cui sanitario incaricato, Dott. Battaglia, nella sua relazione
dell'8 giugno 2006, ha affermato che il paziente non potrebbe più
svolgere il precedente lavoro di muratore e nemmeno quello più
recente di addetto alla raccolta e alla pulizia di funghi coltivati, ma a lui
sarebbero proponibili attività leggere e/o sedentarie che non
richiedano un particolare impegno delle spalle, in misura completa
(doc. 43, 44).
L'UAIE ha effettuato un'indagine comparativa dei redditi (doc. 45),
dalla quale è risultato che, svolgendo attività alternative in misura
completa invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato
subirebbe una perdita di guadagno del 20%. In questo caso, le attività
di sostituzione comportano salari superiori a quello precedentemente
percepito dall'assicurato. Nel calcolo in parola, è stata applicata una
Pagina 3
C-7535/2006
riduzione del 20% del salario dopo l'invalidità per fattori personali (età,
handicap).
In data 25 agosto 2006, l'UAIE ha invitato al Patronato ENCAL di Patù,
regolare rappresentante di A._________, un progetto di decisione
comportante il diniego di prestazioni assicurative (doc. 46).
L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto.
Mediante decisione del 9 novembre 2006, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita AI (doc. 47).
D.
Con gravame del 23 dicembre 2006, Giuseppe Maraglia, regolarmente
rappresentato dall'avv. Angelo Fachechi, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, segnatamente:
un reperto di esame istologico del 10 giugno 2006 attestante una
gastrite cronica follicolare; un referto di risonanza magnetica del 30
ottobre 2006 del ginocchio sinistro e del bacino; un attestato del 7
giugno 2006 della dott.ssa Trazza che conferma la nota diagnosi.
E.
Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli
atti al Dott. Battaglia, il quale, nella sua relazione dell'11 aprile 2007, si
è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 maggio 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
Da parte sua, il ricorrente non ha esercitato il suo diritto di replica.
F.
Con ordinanza dell'8 agosto 2007, la parte ricorrente è stata invitata a
versare l'importo di Fr. 300.-- a valere quale anticipo delle presunte
spese ricorsuale. Tale somma è stata versata entro il termine stabilito.
Con ordinanza del 26 febbraio 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono state presentate
domande di ricusazione.
Pagina 4
C-7535/2006
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
Pagina 5
C-7535/2006
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC)
1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il
grado di invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato esclusivamente
secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
Pagina 6
C-7535/2006
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 ottobre 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 24 ottobre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 9 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
Pagina 7
C-7535/2006
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 A._________ ha lavorato in Svizzera, come muratore/capomastro
fino a settembre 1995 (doc. 6). Egli ha dato le dimissioni per ragioni
personali (doc. 9). Dopo il rimpatrio ha svolto attività lucrativa
Pagina 8
C-7535/2006
occasionale come bracciante agricolo. La sua ultima stagione
lavorativa si è protratta dal 13 aprile al 31 agosto 2004, occupato
come addetto alla raccolta di prodotti freschi e incaricato della pulizia
degli ambienti. Quest'ultimo compito è stato assunto con una riduzione
del 30% del suo salario a causa del suo precario stato di salute.
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
Pagina 9
C-7535/2006
8.1 Nel caso di specie è stata evidenziata la diagnosi di
“spondiloartrosi con discopatia lombare e moderato impegno
funzionale, esiti di intervento (marzo 2005) di acromioplastica per
lesione della cuffia dei rotatori spalla destra con moderato impegno
funzionale, sindrome dispeptica in gastroesofagite, aritmia
extrasistolica in ipertensione lieve”. I referti oggettivi (RM e radiografie)
attestano una discopatia degenerativa C5-C6 ed L5-S1 (cfr. perizia
medica particolareggiata del 21 novembre 2005, doc. 42 e
documentazione esibita con il ricorso).
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS di Casarano ha ritenuto un
tasso d'invalidità del 70% (doc. 42). Dal canto suo, il Dott. Battaglia,
del SMR “Rhône”, ammette che l'interessato non potrebbe più
svolgere, né il lavoro che aveva in Svizzera (muratore/capomastro), né
quello assunto dopo il rimpatrio (bracciante agricolo). Il medico
dell'amministrazione, analizzando la documentazione oggettiva, rileva
tuttavia che l'interessato sarebbe ancora in grado di svolgere attività di
tipo leggero e/o sedentario in misura completa, avuto soprattutto
riguardo ai problemi della spalla destra.
Ora, osserva il Dott. Battaglia, l'esame clinico contenuto nell'E 213
(doc. 42) attesta una contrattura muscolare moderata ed una flessione
diminuita di un terzo. La spalla destra è dolente alla digitopressione
sull'interlinea articolare; esiste un modesto ipotonotrofismo del
Pagina 10
C-7535/2006
congolo scapolare, una limitata abduzione e possibilità di
sollevamento ai gradi medi, così come un modesto deficit della forza
prensile a destra. A parte queste limitazioni funzionali di entità non
grave, il paziente si presenta in buone condizioni generali di salute. I
riferimenti a turbe dispeptiche/digestive e ad insignificanti fenomeni di
aritmie cardiache non assumono significato invalidante. Ora, secondo
il Dott. Battaglia, l'assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo
pieno attività che non richiedano un particolare impegno della spalla
destra. A titolo esemplificativo, il medico dell'UAIE indica quelle di
sorvegliante di posteggi, commesso in negozio, fattorino, cassiere,
impiegato addetto alla vendita di biglietti, ecc. Il collegio giudicante
condivide tali valutazioni fondate sul corretto apprezzamento della
documentazione oggettiva ad atti.
10.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Dal calcolo effettuato dall'UAIE, di cui una copia è stata trasmessa alla
parte ricorrente per la replica, si evince che svolgendo attività
sostitutive, invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato non
presenterebbe alcuna invalidità ai sensi di legge. In particolare, per
stabilire il salario percepito prima dell'insorgere dell'invalidità,
l'amministrazione ha tenuto conto del guadagno senza la deduzione
del 30% che l'assicurato subiva a causa del suo precario stato di
salute (cfr. nel dettaglio il doc. 10, questionario dell'ultimo datore di
lavoro). Per quanto riguarda il salario dopo l'insorgere dell'invalidità,
l'UAIE si è basato sullo stesso importo percepito prima dell'invalidità.
Infatti, il salario statistico da invalido sarebbe superiore a quello
percepito per l'attività di bracciante (questo procedimento è favorevole
per il ricorrente in quanto nel caso contrario si otterrebbe una perdita
di guadagno inferiore). Il salario da invalido è stato ulteriormente
ridotto per tenere conto dell'età e degli handicap dell'interessato:
l'amministrazione ha ammesso una deduzione del 20%, la quale, tutto
sommato, è da considerarsi equa, atteso che la riduzione massima
consentita dalla giurisprudenza si situa al 25% (DTF 126 V 75). Si
ottiene pertanto una perdita di guadagno del 20% che non permette di
Pagina 11
C-7535/2006
raggiungere il tasso d'invalidità del 40% necessario per avere diritto
alla rendita d'invalidità. Visto quanto precede, il ricorso deve essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
11.
11.1 Le spese processuali ammontanti a Fr. 300.--, vengono
compensate con l'anticipo fornito di egual importo.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.--.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziale)
- autorità inferiore (n. di rif. X)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 12
C-7535/2006
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13