Corte II I
C-7548/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione dell'11 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7548/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di un figlio,
ha lavorato in Svizzera in qualità di muratore, con permesso per
confinanti, dal 1983 al 1996, come pure nel 1999, 2005 e 2006,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
Il 17 novembre 1997 l'assicurato ha formulato una domanda di rendita
d'invalidità in Ticino, la quale è stata respinta, con decisione del 1°
febbraio 2001, dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), sulla base di un grado d'invalidità
tra il 26 e il 37% (doc. 88). Il ricorso contro questa decisione è poi
stato rigettato, mediante giudizio del 7 gennaio 2002, dalla
Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero
(CFR), la quale ha ritenuto un grado d'invalidità del 23.40% (doc. 93).
Non essendo stato impugnato, il giudizio della CFR è cresciuto in
giudicato.
B.
Il 24 ottobre 2006, per il tramite dell'Istituto nazionale confederale
italiano di assistenza (INCA), l'assicurato ha presentato una domanda
d'aggravamento in Ticino (doc. 100) e, il 9 novembre 2006, ha
formulato una nuova domanda di rendita d'invalidità (doc. 104).
Nell'ambito dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
canton Ticino (UAI) ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto dell'assicurazione malattia collettiva del datore di lavoro, la
CSS, dal quale risulta, in particolare, che l'assicurato ha smesso di
lavorare per malattia il 6 ottobre 2005, e che il caso è stato preso a
carico dalla CSS (incarto CSS, doc. 2/1 a 17),
- la presa di posizione del dott. F._______, medico dell'UAI, del 14
novembre 2006, nella quale, dopo apprezzamento della
documentazione medica prodotta dall'assicurato con la domanda di
rendita, si conclude che è necessario entrare nel merito di quest'ultima
(doc. 105),
- il questionario per il datore di lavoro, del 22 novembre 2006, dal
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quale si evince che l'assicurato ha lavorato come muratore-capo
squadra per l'impresa di costruzioni "... S.A.", dal 26 settembre al 6
ottobre 2005, giorno in cui ha interrotto il lavoro per malattia,
percependo un salario orario di Fr. 27.46 (doc. 108),
- il rapporto medico del dott. Pr._______, medico curante
dell'assicurato, del 7 dicembre 2006, facente stato di una recidiva di
un'ernia discale L4-L5, già operata tre anni prima, di un'ipertensione
arteriosa e di una sindrome ansioso-depressiva (doc. 109),
- il rapporto medico del dott. Pi._______, del 14 febbraio 2007, su
mandato della CSS, da cui risulta la diagnosi di sindrome lombo-
radicolare L3 e L4 a destra, algica ma non deficitaria, persistente in
esiti da intervento per ernia discale L3-L4 nel 2002, e nel quale è
stabilito che l'assicurato non può più svolgere l'attività di muratore-
capo squadra, mentre può invece normalmente esercitare un'attività
confacente al suo stato di salute, con frequenti cambiamenti di
posizione, deambulazione normale, leggermente ridotta su scale, e
che non implichi, soprattutto, lavori con il tronco piegato in avanti e il
trasporto di pesi superiori a 20 kg (doc. 112/2 a 4),
- un allegato al rapporto medico del dott. Pr._______, del 19 gennaio
2007, che stabilisce un'impotenza funzionale e dolore, come pure
l'impossibilità per l'assicurato di svolgere l'ultima attività lavorativa e
una diminuzione del suo rendimento pari al 70% (doc. 112/5);
- una lettera della CSS, del 16 febbraio 2007, nella quale si annuncia
all'assicurato che l'indennità giornaliera gli sarà versata al massimo
fino al 16 maggio 2007 (doc. 113/2),
- diversa documentazione medica prodotta dall'assicurato, da cui si
evince, in particolare, la diagnosi di lombosciatalgie a destra (doc.
113/3 a 7 e 114/1 a 6).
C.
L'UAI ha quindi trasmesso l'incarto per valutazione al proprio servizio
medico, nella persona del dott. F._______. Prendendo posizione il 12
aprile 2007, quest'ultimo ha condiviso l'apprezzamento contenuto nel
rapporto del dott. Pi._______, del 14 febbraio 2007, ed ha aggiunto
che l'ultima documentazione medica prodotta dall'assicurato non rivela
nuovi elementi suscettibili di modificarlo, concludendo quindi che
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sussiste un'incapacità lavorativa completa nell'ultima professione
svolta, da ottobre 2005, ed una capacità lavorativa completa in attività
confacenti, a decorrere dal 14 febbraio 2007 (data della perizia del
dott. Pi._______; doc. 115).
I consulenti in integrazione professionale hanno così redatto un
rapporto, il 20 giugno 2007, dal quale si evince che, nel 2005,
l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal datore di
lavoro, un salario da valido annuo di Fr. 62'828.- e, secondo i dati
dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non
qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido di Fr. 57'830.- (operaio
generico, custode, fattorino), ridotto del 5% per tenere conto delle
circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 54'939.-, per cui si
ottiene una perdita di guadagno del 12.55%, corrispondente ad un
grado d'invalidità pari al 13% (doc. 118).
Il 28 giugno 2007 l'UAI ha quindi approntato un progetto di decisione,
tramite il quale ha manifestato all'assicurato l'intenzione di
riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre
2006 al 31 maggio 2007, invitandolo nel contempo ad esprimere sue
eventuali osservazioni in proposito (doc. 119 e 120).
Il 6 agosto 2007 l'assicurato ha presentato le sue osservazioni e
prodotto un referto del dott. St._______, del 6 giugno 2007, relativo ad
una tomografia assiale computerizzata (TAC) del rachide, ed un
certificato medico del dott. Pr._______, del 30 luglio 2007, facente
stato di un peggioramento delle lombosciatalgie e di una capacità
lavorativa non superiore al 50% in attività di non grande fatica (doc.
123/3 a 5).
L'UAI ha quindi sottoposto i detti referti alla valutazione del dott.
F._______, il quale ha rilevato, nella sua presa di posizione del 21
agosto 2007, come essi non siano in grado di modificare le sue
precedenti conclusioni (doc. 125).
Con lettera dell'11 settembre 2007, l'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS) ha fatto pervenire alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) una perizia medica particolareggiata E 213 del
dott. D._______, del 12 luglio 2007, da cui si evince la diagnosi d'ernia
discale L3-L4 in recidiva iniziale, d'obesità essenziale non trattata e
d'ipertensione sistemica di tipo secondario e grado lieve, ben
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controllata da farmaci. Nella perizia è pure riportato che l'assicurato è
in grado di svolgere regolarmente, a tempo pieno, lavori leggeri,
adeguati alle sue condizioni di salute, ossia evitando l'umidità, il freddo
e frequenti flessioni, come pure il trasporto e il sollevamento di pesi,
con pause supplementari e senza ritmi particolarmente stressanti,
alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta. La
valutazione peritale conclude che il grado d'invalidità per l'ultimo lavoro
svolto e per qualsiasi altra attività è pari al 60%, e che l'assicurato non
è invalido ai sensi del diritto italiano (doc. 129/2 a 13).
L'11 ottobre 2007 l'UAIE, competente in ragione del domicilio all'estero
dell'assicurato, ha emesso una decisione che riconosce a quest'ultimo
il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 2006 al 31
maggio 2007 (doc. 130).
D.
Contro la decisione dell'UAIE dell'11 ottobre 2007, per il tramite
dell'INCA, l'assicurato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo
federale il 7 novembre 2007, chiedendo che gli sia riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 maggio 2007.
Il 15 novembre 2007 il ricorrente ha prodotto un rapporto medico del
dott. E._______, del 6 novembre 2007, nel quale, da un lato, sono
diagnosticate una sofferenza radicolare L3 e L4 a destra, algica e con
discreti deficit, ed una leggera irritazione anche a sinistra, con
peggioramento rispetto allo stato presente il mese di febbraio 2007, e,
dall'altro lato, è rilevata l'impossibilità di riprendere l'esercizio della
professione di muratore-capo squadra ed è riferito che le possibilità
lavorative residue sono piuttosto limitate.
E.
Chiamato dall'UAI a pronunciarsi su quest'ultimo referto, il dott.
Er._______ ha osservato, nella sua presa di posizione del 20
dicembre 2007, riferendosi esplicitamente anche alla perizia E 213 del
12 luglio 2007, che esso non evidenzia una modifica sostanziale dello
stato di salute del ricorrente, per cui la valutazione del caso rimane
invariata.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 20 dicembre 2007, rispettivamente il 3
gennaio 2008, proponendo la conferma della decisione impugnata e il
conseguente rigetto del ricorso.
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Il ricorrente ha replicato il 5 febbraio 2008, riconfermandosi nelle
proprie conclusioni.
Dopo la replica non sono più intervenuti scambi di allegati.
F.
Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 25 febbraio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
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è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
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gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114, consid. 2a). Se
invece l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato, si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
questo caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA e art. 87 segg. OAI;
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999, pag. 8;
DTF 117 V 198).
In concreto, l'amministrazione è entrata nel merito della domanda di
rendita sulla base del rapporto del dott. F._______, del 14 novembre
2006 (doc. 105).
4.2 Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In
deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate
per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti
motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando
ne ha avuto conoscenza.
In concreto, il ricorrente ha presentato la seconda domanda di rendita
il 24 ottobre 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita il 24
ottobre 2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se il diritto ad una rendita sia sorto tra tale data e
l'11 ottobre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.
7.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
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supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI).
7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/
o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della
lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413, consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
8.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione dell'11 ottobre
2007, con la quale l'UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità limitata dal 1° ottobre 2006 al 31 maggio 2007, per il
motivo, in sostanza, che il suo stato di salute non sarebbe migliorato.
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
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fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1 In concreto, l'UAIE, fondandosi essenzialmente sulle risultanze
del rapporto del dott. Pi._______ (doc. 112/2 a 4), ha ritenuto la
diagnosi di sindrome lombo-radicolare L3 e L4.
Considerato che questa constatazione diagnostica risulta essere
univoca agli atti e che, per di più, il ricorrente non l'ha contestata sulla
base dei diversi referti medici da lui prodotti, il collegio giudicante non
intravede motivi per discostarsene.
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di una stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze, sul piano delle prestazioni
dell'assicurazione invalidità, delle affezioni diagnosticate, bisogna
rilevare che non è contestato il riconoscimento di una rendita intera dal
1° ottobre 2006, ossia un anno dopo la cessazione dell'attività
lavorativa per malattia (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Resta pertanto da
esaminare se l'UAIE ha soppresso a giusta ragione la rendita dal 31
maggio 2007.
11.2 Il dott. Pi._______ ha constatato che lo stato di salute del
ricorrente è migliorato, da febbraio 2007, in misura determinante, tale
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da permettergli di lavorare al 100% in attività adeguate al suo stato di
salute. Egli ha infatti osservato che il ricorrente, in buone condizioni
generali, non presenta, al di fuori della problematica ortopedica, altre
patologie: cammina in modo normale, senza zoppie, la colonna
vertebrale è in asse e normalmente mobile, non si riscontrano deficit
neurologici motorico-sensitivi agli arti inferiori, i riflessi patellari e
achillei sono simmetrici e normovivi, la marcia sulle punte e sui talloni
è eseguita senza cedimenti e la manovra di Lasègue è negativa dalle
due parti. Questa valutazione è rispecchiata nella perizia E 213, la
quale attesta che il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente, a
tempo pieno, lavori leggeri, confacenti alle sue condizioni di salute, e
ciò nonostante il fatto che, secondo il diritto italiano, egli
presenterebbe un grado d'invalidità del 60% anche in dette attività. Per
il resto, come osservato dal dott. F._______ dell'UAI nei suoi rapporti
del 12 aprile e 21 agosto 2007, i certificati medici prodotti
dall'assicurato, e in particolare quello del suo medico curante, del 30
luglio 2007 (doc. 123/3), come pure quello del dott. E._______, del 6
novembre 2007, si pronunciano in modo troppo generale
sull'incapacità lavorativa del ricorrente per potere confutare
l'apprezzamento del caso ritenuto dall'UAIE.
È opportuno ancora notare che la diagnosi d'obesità essenziale non
trattata e d'ipertensione sistemica di tipo secondario e grado lieve, ben
controllata da farmaci, contenuta nella perizia E 213 (doc. 129/2 a 13),
come pure quella di sindrome ansioso-depressiva, menzionata
un'unica volta dal solo medico curante del ricorrente (doc. 109),
chiaramente non risultano dagli atti avere un carattere invalidante, per
cui il collegio giudicante non può che considerare che esse non
esplicano alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Viste le considerazioni che precedono, il collegio giudicante non può
che aderire alle conclusioni del rapporto del dott. Pi._______ e della
perizia E 213, riprese dai medici dell'UAI, e riconoscere che lo stato di
salute del ricorrente è migliorato da febbraio 2007, e che non è da
allora peggiorato, per cui la capacità lavorativa è pari, a decorrere da
questa data, al 100% in attività adeguate.
12.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
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esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, i consulenti in integrazione professionale hanno
determinato che, nel 2005, il ricorrente avrebbe potuto guadagnare,
visti i dati forniti dal datore di lavoro, un salario da valido annuo di Fr.
62'828.- e, secondo i dati delle tabelle RSS dell'UFS, un salario da
invalido di Fr. 57'830.- (operaio generico, custode, fattorino), ridotto del
5% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia
Fr. 54'939.-, per cui si ottiene una perdita di guadagno del 12.55%,
corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 13% (doc. 118).
Ciò detto, l'anno determinante per il calcolo del grado d'invalidità non è
il 2005, ma il 2007, ossia l'anno che segna il miglioramento rilevante
della capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti. Ora, il
ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2007, approssimativamente,
un salario da valido di Fr. 64'600.-, considerando un'inflazione
dell'1.1% nel 2006 e dell'1.7 nel 2007 (tabella B10, La Vie
économique, 12-2008), ed un salario da invalido, dopo riduzione del
5% e compensazione del solo rincaro, di Fr. 56'487.-. Comparando il
reddito da valido con quello da invalido, secondo la formula [(64'600 –
56'487) : 64'600 x 100], si ottiene una perdita di guadagno
approssimativa del 12.56%, corrispondente ad un grado d'invalidità del
13%, il quale non dà diritto ad una rendita d'invalidità.
Ne discende che, anche sulla base dei dati economici disponibili per il
2007, il ricorrente non ha diritto ad rendita d'invalidità dopo il 31
maggio 2007.
13.
In definitiva, è quindi a giusto titolo che l'UAIE ha riconosciuto al
ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo,
dal 1° ottobre 2006 al 31 maggio 2007 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione dell'11 ottobre
2007 deve essere confermata e il ricorso respinto.
14.
È doveroso ancora rammentare che, secondo un principio generale
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del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di
ridurre il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale
federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF
117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,
se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale
federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
15.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo versato il 25 febbraio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito della procedura, non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 25
febbraio 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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