Corte II I
C-7550/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______ SAGL,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18,
casella postale 224, 6928 Manno
controparte,
Previdenza professionale (decisione del 1° dicembre
2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7550/2006
Fatti:
A.
La società a garanzia limitata A._______, di cui X. è socio e gerente, è
stata iscritta al Registro di commercio il e ha per scopo, tra gli altri, il
commercio al minuto ed all'ingrosso di ..., ecc., nonché la
realizzazione di ...., compreso il .... Nel mese di aprile 2006, la
A._______ Sagl ha aperto un esercizio di ... ed ha assunto una
dipendente (cfr. questionario per l'affiliazione delle persone giuridiche
sottoscritto il 12 aprile 2006). Rispondendo ad una richiesta della
Fondazione istituto collettore LPP, il datore di lavoro ha precisato di
non essere affiliato ad un istituto di previdenza poiché il salone era
ancora in fase di allestimento (cfr. lettera del 2 maggio 2006).
B.
Con lettera raccomandata del 2 novembre 2006, la Fondazione istituto
collettore LPP, su segnalazione della competente Cassa di
compensazione AVS, ha constatato che la A._______ Sagl non era
affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datore di lavoro.
Risultava infatti dalla dichiarazione dei salari alla Cassa di
compensazione che A._______ Sagl aveva impiegato una persona
come salariata dall'11 aprile al 31 ottobre 2006 per un compenso di
Fr. 12'420.-. La Fondazione ha pertanto invitato la società a garanzia
limitata ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la comminatoria che,
nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con susseguenti spese
amministrative a suo carico. Alla società veniva impartito un termine
scadente il 23 novembre 2006 per rispondere.
Con lettera del 28 novembre 2006, la A._______ Sagl ha informato la
Fondazione che effettivamente aveva impiegato una persona la quale
però aveva subito un infortunio il 4 agosto 2006. Il 28 agosto il datore
di lavoro ha disdetto il contratto per fine ottobre 2006. Vengono allegati
i documenti relativi alla dichiarazione di sinistro all'attenzione della
SUVA.
Dando seguito alla comminatoria del 2 novembre 2006, la Fondazione
ha affiliato d'ufficio la A._______ Sagl, con decisione del 1° dicembre
2006, mettendo a suo carico la tassa di decisione di Fr. 825.-,
maggiorata da un importo di Fr. 200.- per i costi amministrativi
straordinari.
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C.
A._______ Sagl ha inoltrato un ricorso il 2 gennaio 2007 contro questa
decisione chiedendo di essere esentata dal pagamento dalle spese
amministrative. L'insorgente fa valere che la fiduciaria che si occupava
delle questioni amministrative ha disdetto il mandato in data 27
settembre 2006 (produce una copia della lettera di disdetta) e che la
mancata affiliazione è dovuta ad un disguido. L'interessata spiega
inoltre di avere nel frattempo licenziato la sua dipendente. Tra l'altro,
quest'ultima sarebbe stata assunta con un contratto di durata
determinata limitato a 3 mesi con lo scopo di riprendere il salone di
parrucchiere dopo questo periodo.
Invitata a pronunciarsi sul gravame, la Fondazione ha proposto di
respingere il ricorso ritenendo l'affiliazione d'ufficio giustificata. Inoltre,
aggiunge l'insorgente, un evento previdenziale si è verificato il 4
agosto 2006 senza la dovuta copertura assicurativa.
In sede di replica, il 9 maggio 2007, la ricorrente insiste nel ritenere
che la mancata affiliazione d'ufficio era dovuta al cambiamento della
fiduciaria e che vi è buona fede da parte sua.
D.
In data 23 maggio 2007 A._______ Sagl ha versato l'anticipo per le
presunte spese processuali pari a Fr. 400.- che le era stato richiesto
con decisione incidentale del 15 maggio 2007.
Con ordinanza del 28 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo
federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze
di ricusa.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dagli Istituti collettori concernenti la previdenza professionale
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possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h
LTAF.
2.
2.1 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
A._______ Sagl adempie nella fattispecie queste condizioni.
2.2 Il ricorso del 2 gennaio 2007 è tempestivo e rispetta i requisiti
minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
2.3 Il ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è
comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA).
3.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di
previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. La
Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa
assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato (cpv. 4).
La Cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che
non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi
entro due mesi a un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il
datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine
impartito, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto
collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto
collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore
di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cpv. 7).
4.
Secondo l'art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP l'istituto collettore è un istituto di
previdenza che è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non
adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza.
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5.
Nella fattispecie, la Fondazione ha affiliato d'ufficio A._______ Sagl
mettendo a suo carico le spese amministrative causate da questa
operazione. L'insorgente contesta di dovere pagare queste spese ma
non si oppone al principio dell'affiliazione d'ufficio. L'oggetto del litigio
è quindi limitato al pagamento delle spese amministrative fissate al
punto 4 della decisione impugnata. Non spetta invece allo scrivente
Tribunale riesaminare se le condizioni per procedere all'affiliazione
d'ufficio erano nella fattispecie adempiute (DTF 122 V 36 consid. 2a,
117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c con i
rif.).
6.
6.1 Per completezza va comunque ricordato che sottostanno
all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e
riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore
all'importo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in relazione
all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2,
RS 831.441.1]) e che sono assicurati all'AVS (art. 5 cpv. 1 LPP).
L'art. 7 LPP precisa che i lavoratori che riscuotono da un datore di
lavoro un salario annuo di oltre Fr. 18'990.- sottostanno
all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte e invalidità dal 1°
gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età e per la vecchiaia
dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. Di regola è
tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10). Il salario dichiarato alla cassa di compensazione
fa fede, con riserva di eventuali salari non dichiarati.
6.2 Al momento dell'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985, il
salario annuo minimo era di Fr. 16'560.-. In seguito è stato
regolarmente aumentato fino a Fr. 25'320.- nel 2003 e 2004. Con la
prima revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, l'importo
minimo è stato fissato Fr. 19'350.- (art. 5 OPP2) per permettere ai
lavoratori con redditi modesti di beneficiare della previdenza
professionale. L'importo minimo è di Fr. 19'890.- dal 1° gennaio 2007.
Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo
inferiore a un anno è considerato salario annuo quello che avrebbe
percepito per un anno intero di occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
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7.
7.1 Le spese amministrative relative alla decisione di affiliazione sono
state stabilite in applicazione dell'ordinanza del 28 agosto 1985
concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza
professionale (RS 831.434). Conformemente all'art. 3 cpv. 4 di questa
ordinanza il datore di lavoro deve risarcire all'istituto collettore tutte le
spese inerenti alla sua affiliazione. In base a questa disposizione la
Fondazione ha emanato un regolamento dei costi a copertura degli
oneri amministrativi straordinari che è allegato alle condizioni
d'affiliazioni.
7.2 Il regolamento della Fondazione prevede una tassa di decisione
per affiliazione obbligatoria di Fr. 450.- e di gestione affiliazione
obbligatoria di Fr. 375.- per un totale di Fr. 825.-. La decisione di
affiliazione del 1° dicembre 2006 ha inoltre addebitato al datore di
lavoro Fr. 200.- per costi amministrativi straordinari. Si tratta
dell'importo che di regola viene fatturato retroattivamente per ogni
persona assicurata e per ogni anno. Nella fattispecie, questo importo
di Fr. 200.- era giustificato. Oltretutto va osservato che l'unica
dipendente della ditta ha avuto un infortunio il quale avrebbe potuto
essere coperto dall'istituto di previdenza.
7.3 Il ricorrente fa valere che non si è affiliato prima a causa di un
disguido dovuto al cambiamento della fiduciaria che si occupava delle
sue questioni amministrative. Osserva che il mandato della fiduciaria è
stato disdetto da quest'ultima con effetto immediato e che ci è voluto
un certo tempo per riorganizzare la società. Ora, le motivazioni
addotte dal ricorrente non permettono a questo Tribunale di criticare la
decisione della Fondazione. Gli importi, rispettivamente di Fr. 450.-,
Fr. 375.- e Fr. 200.-, sono standard e sono sempre dovuti quando la
Fondazione deve procedere ad un'affiliazione d'ufficio e
all'assicurazione retroattiva di un salariato.
Il ricorso del 2 gennaio 2007 deve essere pertanto respinto e la
decisione del 1° dicembre 2006 confermata, in particolare per quanto
riguarda il punto 4 del dispositivo.
8.
8.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo le spese processuali a carico della parte soccombente. Se
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questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.
Nella fattispecie, le spese processuali sono fissate a Fr. 400.-. Questo
importo è compensato con l'anticipo già prestato.
8.2 Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA e
art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico di A._______
Sagl. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 400.-.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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