Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7550/2010
Sen t e n z a d e l 1 7 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Madeleine HirsigVouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 settembre
2010).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera nel
1965, nel 1966, nel 1969 (7 mesi), nel 1970 (1 mese) e dall'ottobre del
1979 al giugno del 1983, solvendo contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 7).
Rientrato in Italia, dal 1983, ha svolto attività lucrativa come meccanico in
proprio, in ragione di 38.40 ore alla settimana fino al 1999. Dal 2000,
avrebbe ridotto l'attività lucrativa per motivi di salute a 9 ore alla settimana
(doc. 13 e 14).
A.b Il 16 novembre 2006, ha formulato una prima richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 3). Nel rapporto del 10 settembre 2007, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti
(doc. 16, 17 e 22 [v. in particolare perizia medica particolareggiata E 213
del 27 novembre 2006]), che l'interessato era affetto segnatamente da
disturbi degenerativi alla colonna lombare a lieve incidenza funzionale ed
obesità. Il medico ha quindi ritenuto che il medesimo presentava una
capacità al lavoro completa (ossia del 100%) nella precedente attività di
meccanico in proprio (doc. 19; v. anche presa di posizione del 9
novembre 2007 del dott. C._______ [doc. 24]).
A.c Il 14 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità
al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che
dagli atti risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita (doc. 25).
A.d Con sentenza del 29 agosto 2008, il Tribunale amministrativo
federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto il 13 dicembre
2007 contro la decisione dell'UAIE del 14 novembre 2007 (doc. 27), non
avendo l'insorgente versato, entro il termine impartito, l'anticipo sulle
presumibili spese processuali (doc. 46).
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B.
B.a Il 15 settembre 2009, l'interessato ha formulato una seconda richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 47)
B.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
la perizia medica particolareggiata E 213 del 21 ottobre 2009, da
cui emerge la diagnosi di spondiloartrosi dorsolombosacrale a
lieve incidenza funzionale in sovrappeso corporeo, riferita
ipertensione arteriosa ben trattata dalla eventuale terapia in atto;
le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori pesanti nonché, e a tempo pieno, sia il suo
ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato
segnalato che l'interessato è considerato invalido nella misura del
50% per l'ultimo lavoro svolto conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza (doc. 62);
documenti medici di data intercorrente da dicembre 2009 a
febbraio 2010 (doc. 60, 61, 63, 64 e 67);
documenti medici del febbraio 2010, secondo cui l'interessato è
affetto segnatamente da gonalgia e gonartrosi (doc. 65, 66, 68 e
69);
il questionario per indipendenti del 10 giugno 2010 (doc. 58),
unitamente al formulario per la dichiarazione dei redditi per l'anno
2008 (doc. 57);
il questionario per l'assicurato del 10 giugno 2010 (doc. 59), nel
quale l'assicurato ha affermato d'avere svolto attività lucrativa
come meccanico in proprio, in ragione di 42 ore alla settimana, dal
1980 al 2006 e d'avere, sempre nel 2006, ridotto l'attività lucrativa
per motivi di salute ad 8 ore alla settimana (v. doc. 58).
B.c Nel rapporto dell'8 agosto 2010, il dott. C._______, medico dell'UAIE,
ha esposto la diagnosi di gonalgie e lombalgie senza significativa perdita
della funzionalità. Il medico ha quindi ritenuto, fondandosi in particolare
sulla perizia particolareggiata E 213 del 21 ottobre 2009 (doc. 62), che
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l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%,
nella predente attività di meccanico in proprio (doc. 71).
C.
Il 26 agosto 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esercitata senza diminuzione di guadagno. L'autorità
inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel
termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
obiezioni per iscritto (doc. 72).
D.
Il 5 settembre 2010, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 26 agosto 2010 mediante le quali ha postulato il
riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una
completa incapacità al lavoro (doc. 73).
E.
Il 29 settembre 2010, l'autorità inferiore ha respinto la seconda domanda
di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un
anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla
salute l'interessato esercita un'attività lucrativa confacente allo stato di
salute senza diminuzione di guadagno (doc. 74).
F.
F.a Il 20 ottobre 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 29
settembre 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha ribadito che le affezioni di cui soffre comportano
un'incapacità al lavoro nella misura del 100%. Infine, ha formulato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali. Ha esibito documenti medici già agli
atti nonché un referto di esame neurologico del 13 luglio 1996, un
certificato medico del 20 settembre 2006, una prescrizione medica del 14
aprile 2010, i referti di esami radiologici del 30 settembre 2006 e del 19
gennaio, 20 aprile e 6 giugno 2010, una relazione medica del 13 aprile
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2010 del dott. D._______ ed un rapporto ortopedico del 17 settembre
2010 (doc. TAF 1).
F.b Il 24 novembre 2010, l'interessato ha prodotto il formulario "domanda
di gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
G.
G.a Nel rapporto del 19 gennaio 2011, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha in particolare constatato che il rapporto ortopedico del
settembre 2009 riferisce di un intervento di meniscectomia al ginocchio
sinistro che giustifica un'incapacità al lavoro di poche settimane. Ha
altresì rilevato che la relazione medica dell'aprile 2010 fa certo stato di
una sindrome ansiosodepressiva e di una broncopneumopatia cronica
ostruttiva, che sono state diagnosticate per la prima volta, ma senza che
siano state corroborate da alcun riscontro medico oggettivo. Quanto
all'obesità e alla cefalea, disturbi peraltro curabili, rimarrebbero senza
ripercussione sulla capacità lavorativa dell'interessato. Il dott. E._______
ha quindi ritenuto che non vi erano motivi per modificare la valutazione
del dott. C._______ (doc. 77).
G.b Nella risposta al ricorso del 3 febbraio 2010 (recte 2011), l'autorità
inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici
dell'8 agosto 2010 e del 19 gennaio 2011 del proprio servizio medico, il
ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per
conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile (doc. TAF 8).
H.
Con provvedimento del 10 febbraio 2011 (notificato il 17 febbraio 2011;
doc. TAF 10 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale
ha invitato il ricorrente, nel termine di 30 giorni a decorre da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, ad inoltrare
una replica (doc. TAF 9). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
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rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
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2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La
domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 15 settembre
2009, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a
revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza
del Tribunale amministrativo federale C1529/2010 del 14 ottobre 2010).
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3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la nuova domanda
di rendita il 15 settembre 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI
prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla
data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni
dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì
rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data
della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina
infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti
verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 5 anni
(doc. 7) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
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guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
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l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e relativi
riferimenti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
7.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova
domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima
domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era
insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Per valutare
questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova
domanda (in concreto al 15 settembre 2009) con quella esistente al
momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al
14 novembre 2007) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto
alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF
130 V 108 e DTF 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta
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dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti
valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione
raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata
una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi
a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la
possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento
esame successivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_68/2007 del
19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita di una nuova domanda,
l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazione
dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse
essere il caso, potrà liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto
più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone
di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_667/2010 del 28 aprile
2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando
l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice
non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133
V 108 consid. 5.2 e DTF 109 V 108 consid. 2b).
8.
8.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
8.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
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sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
8.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
9.2. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
10.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di spondiloartrosi dorsolombosacrale a lieve incidenza
funzionale in sovrappeso, lombalgie, gonalgie, stato dopo meniscectomia
al ginocchio sinistro, ipertensione arteriosa ben trattata dalla terapia in
atto e cefalea (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 21 ottobre
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2009 [doc. 62] e prese di posizione del servizio medico dell'UAIE dell'8
agosto 2008 e del 19 gennaio 2011 [doc. 71 e 77]).
11.
11.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se tra il 14
novembre 2007, data della decisione cresciuta in giudicato mediante la
quale è stata respinta dall'UAIE la prima domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ed il 29 settembre 2010, data
della decisione impugnata, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2. L'UAIE ha respinto la seconda domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Detto Ufficio ha ritenuto a
giusto titolo che non emerge dagli atti di causa per il ricorrente
un'incapacità lavorativa media del 40% sull'arco di un anno, senza
notevole interruzione. Nel rapporto dell'8 agosto 2010 (doc. 71), il dott.
C._______, del servizio medico dell'UAIE, ha ritenuto che il ricorrente è
affetto da lombalgie e gonalgie, peraltro senza incidenza significativa
sulla capacità lavorativa, e che (rispetto a quanto ritenuto nel 2007 e nel
2008; v. in particolare rapporti medici del servizio medico dell'UAIE del 10
settembre 2007 e del 20 febbraio 2008 [doc. 19 e 43]), non è ravvisabile
alcun peggioramento determinante dello stato di salute dell'insorgente.
Ha quindi concluso che il ricorrente è completamente abile nella
precedente attività di meccanico in proprio. Il dott. E._______, nel
rapporto del 19 gennaio 2011 (doc. 77), ha altresì, e nella sostanza,
confermato la valutazione del dott. C._______, anche alla luce della
nuova documentazione presentata. In particolare, ha segnalato che
l'insorgente, a causa dell'intervento di meniscectomia al ginocchio
sinistro, è stato inabile al lavoro durante poche settimane. Ha altresì
sottolineato che la documentazione medica, prodotta in sede ricorsuale,
fa certo stato di una sindrome ansiosodepressiva e di una
broncopneumopatia cronica ostruttiva, che sono state diagnosticate per la
prima volta, ma senza che siano state corroborate da alcun riscontro
medico oggettivo. Infine, ha rilevato che il ricorrente soffre di cefalea ed
obesità, ma che tali affezioni non comportano alcuna limitazione
funzionale determinante nella precedente attività.
11.3. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 21 ottobre 2009 (doc. 62). In
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effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro
sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 62 pag. 9 n. 11.4 a 11.6).
Certo, nella perizia E 213 è pure stata evidenziata un'invalidità del 50%,
per la precedente attività di meccanico in proprio, ritenuta in Italia
conformemente alle disposizioni legge di detto Paese. Sennonché, a tale
riguardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con
riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di
principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio), fermo restando
che il medico dell'INPS stesso si è distanziato da quanto ritenuto dalle
autorità italiane sull'incapacità lavorativa.
11.4. Per quanto attiene ai referti di esame del settembre 2006 e del
gennaio, aprile e giugno 2010 (doc. TAF 1), gli stessi si limitano a riferire
le affezioni ortopedicoreumatologiche già note e precedentemente
diagnosticate. Peraltro, e notoriamente, una gonartrosi di grado I
costituisce una forma iniziale di artrosi. Non soccorre l'insorgente neppure
la relazione medica del 13 aprile 2010 del dott. D._______ (doc. TAF 1),
che si esaurisce in una semplice enumerazione di affezioni di cui
soffrirebbe il ricorrente (alcune fino ad allora mai ritenute), che non è
corroborata da riscontri medici oggettivi, ed in un generico
apprezzamento delle conseguenze delle affezioni, che appare peraltro
fondarsi su una valutazione dell'invalidità come vigente in Italia non
conciliabile con il sistema svizzero, fermo restando che un'insufficienza
cardiaca classe NYHA II costituisce notoriamente un'insufficienza di
grado moderato e che una sindrome depressiva endoreattiva lieve, senza
alcun riferimento ad una classificazione secondo un metodo scientifico
riconosciuto internazionalmente ed in assenza d'informazioni precise
sullo stato psichico del paziente, non implica altresì e, di per sé,
un'incapacità lavorativa. In conclusione, l'insorgente non ha presentato, in
sede ricorsuale, argomenti o mezzi di prova suscettibili di far sorgere dei
dubbi sulla valutazione dei dott. C._______ e E._______, fondata a sua
volta sulla perizia medica E 213 dell'ottobre 2009.
11.5. Occorre altresì rilevare che, per costante giurisprudenza,
allorquando, come nel caso di specie, l'insorgente presenta una capacità
lavorativa totale nella precedente attività di meccanico in proprio (lo
stesso varrebbe anche per una capacità lavorativa superiore al 60%),
l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del grado
d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età del
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ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi
ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima
professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in
questione, ma la percentuale d'incapacità lavorativa corrisponde allora al
grado d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del
29 maggio 2009 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C
4955/2009 del 25 marzo 2011 consid. 10.4). Basti ancora osservare, per
sovrabbondanza, che né nell'ambito della procedura di prima istanza né
in sede di ricorso il ricorrente ha mai indicato con la necessaria
precisione, tanto meno dimostrato con documentazione medica oggettiva,
quali specifiche attività della sua professione (in percentuale rispetto al
totale) non sarebbe più in grado di svolgere, e a partire da quando, a
causa delle affezioni da lui evocate, non essendo decisivo per la
determinazione del grado d'invalidità la sua decisione di ridurre l'orario
lavorativo (peraltro, sia detto per sovrabbondanza, il ricorrente ha fornito
su questo punto delle versioni divergenti nei questionari per indipendenti
del 16 maggio 2007 [doc. 13] e del 10 giugno 2010 [doc. 58]).
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, dovrebbero di principio essere poste a carico del
ricorrente (art. 63 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TSTAF, RS 173.320.2]). L'insorgente ha chiesto l'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali.
Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se l'istante si trova
nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dovere avere esito
sfavorevole (DTF 119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art.
65 cpv. 1 PA, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Se la parte che domanda
l'assistenza giudiziaria è coniugata, occorre tenere conto pure dei redditi
del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di
bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa
al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto
esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un
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supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.2 e
relativi riferimenti). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta
possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per
questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta a procurarsi i
mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (cfr.
sentenza del Tribunale delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003).
Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non
disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al
mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è
da considerarsi unicamente la situazione di reddito, ma globalmente
l'intera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e
7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di potere chiedere l'assistenza
giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la
giurisprudenza federale garantendo una riserva di soccorso
["Notgroschen"]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF
119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il
richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito
ipotecario]). Ora, nel caso concreto, dal formulario "Gratuito patrocinio"
(doc. TAF 5) compilato dal ricorrente medesimo si evince, in particolare,
che lo stesso percepisce un reddito pari a Euro 4'200.00 annuali (v.
anche doc. 58) e che il medesimo non dispone di alcuna sostanza La
domanda d'assistenza giudiziaria può pertanto essere accolta, ritenuto
che l'indigenza dell'insorgente appare sufficientemente dimostrata e che il
ricorso non poteva considerarsi a priori sprovvisto di probabilità di esito
favorevole.
13.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TSTAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TSTAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processali, è accolta. Pertanto, non sono
percepite spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: