Corte II I
C-7556/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAC,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del
30 novembre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7556/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 30 novembre 2009, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la richiesta di rendita presentata l'11 dicembre
2008 dal cittadino italiano A._______, nato il 4 aprile 1955,
che, con gravame del 4 dicembre 2009, A._______, rappresentato dal
Patronato INAC di Zurigo, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo, l'accoglimento del
ricorso ed il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità
allegando diversa documentazione medica,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale nel suo rapporto
del 6 marzo 2010 ha rilevato la necessità di effettuare un complemento
di accertamenti specifici alfine di valutare l'effettiva residua capacità
lavorativa in mansioni adatte,
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 16 marzo 2010, propone
pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, il 18 marzo 2010, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. B._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
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assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
B._______ nel suo rapporto del 6 marzo 2010,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700.- franchi a carico dell'UAIE (art.
7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv.
2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
ll ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 30 novembre 2009, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché
completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario);
- autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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