Corte III
C-7560/2006
{T 0/2}
Sentenza del 12 aprile 2007
Composizione: Giudici Parrino, Frölicher e Avenati-Carpani; Cancelliere
Croci Torti.
A._______, ricorrente,
contro
U._______, autorità inferiore
concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto considerando in diritto che:
A._______, cittadina italiana, nata il 13 gennaio 1947, ha formulato in data
19 ottobre 2005, una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità;
a due riprese, ma senza esito positivo, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha invitato la richiedente a voler far compilare
diversi formulari ed esibire alcune attestazioni di pubblici uffici locali; una
diffida è stata inviata il 3 agosto 2006, ove si invitava l'interessata a voler
spedire quanto richiesto entro 30 giorni,
mediante decisione del 20 novembre 2006, l'UAIE ha comunicato alla
richiedente che la sua domanda non sarebbe stata esaminata per carenza
di collaborazione;
con tempestivo gravame del 10 dicembre 2006, depositato alla posta il 13
dicembre successivo, A._______ fa presente di aver inviato la
documentazione richiesta il 2 settembre 2006, plico che è stato ricevuto
dall'amministrazione, in base alla ricevuta postale di ritorno, l'11 settembre
successivo;
preso atto del ricorso d'A._______, l'UAIE, nelle sue osservazioni
ricorsuali del 12 marzo 2007, ha riconosciuto che all'insorgente non può
essere rimproverato alcun difetto evidente di collaborazione, atteso che
quanto richiesto era stato tempestivamente inviato il 2 settembre 2006 e
regolarmente ricevuto;
l'UAIE propone dunque l'accoglimento del gravame, l'annullamento
dell'impugnata decisione ed il rinvio degli atti perché possa entrare nel
merito della domanda di rendita AI;
con ordinanza del 16 marzo 2007, la scrivente autorità ha comunicato
all'insorgente la composizione del collegio giudicante e le ha trasmesso
per conoscenza la risposta dell'UAIE del 12 marzo 2007;
i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
31959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS830.1]), è pertanto
necessario entrare nel merito;
ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere il
gravame e rinviare l'inserto di causa perché entri nel merito della domanda
di rendita AI, il ricorso deve essere integralmente accolto e gli atti rinviati
all'autorità inferiore;
non si percepiscono spese;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 20 novembre 2006
annullata.
2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
perché entri nel merito della domanda di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
3. Non si prelevano spese.
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
4Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.
Il Giudice: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: