B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7560/2016
Sen t en z a d e l 1 0 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Michael Peterli,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità, domanda di rendita respinta
(decisione del 9 novembre 2016).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 9 novembre 2016 (doc. 54 pag. 140), l’Ufficio dell’assi-
curazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha re-
spinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 12 aprile
2016 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) (doc. 10 pag. 18), dopo
avere assunto, il 9 agosto 2016, a titolo di provvedimenti d’intervento tem-
pestivo, i costi di un corso di formazione, segnatamente un corso sulle tec-
niche di vendita che l’interessata ha regolarmente frequentato (doc. A 41
pag. 111 e 44 pag. 115). Nella motivazione della decisione del 9 novembre
2016 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del 25 ago-
sto 2016 del SMR (doc. 45 pag. 116), risulta che l’interessata (affetta da
sindrome algica panvertebrale cronica su disturbi del rachide sia statici che
degenerativi di lieve entità a carattere plurisegmentale in paziente con si-
gnificativo decondizionamento muscolare; lieve perioartropatia omero-sca-
polare bilaterale; disturbo somatoforme da dolore cronico in tendenza fi-
bromialgica con Tenderpoints 16/18; obesità) presenta, nell’attività di ope-
raia per la lavorazione dei formaggi, un’incapacità lavorativa totale dal 5
ottobre 2015 al 29 febbraio 2016, del 50% dal 1° marzo 2016 al 5 maggio
2016 e totale dal 6 maggio 2016, mentre, in attività adeguata, l’incapacità
lavorativa risulta totale dal 5 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016, del 50% dal
1° marzo 2016 al 31 luglio 2016 e dello 0% dal 1° agosto 2016, ciò che
comporta un grado d’invalidità dello 0%.
2.
Il 5 dicembre 2016, l'interessata ha inoltrato al Tribunale amministrativo fe-
derale (TAF) una dichiarazione di ricorso contro la decisione dell'UAIE del
9 novembre 2016 (doc. TAF 1 e allegati). Con atto di regolarizzazione del
ricorso del 23 dicembre 2016, la ricorrente ha fatto valere un accertamento
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto il riconoscimento del
diritto di percepire una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. TAF 5 e allegati).
3.
Il 6 febbraio 2017, la ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del ri-
chiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 7).
4.
4.1 Sulla base della risposta dell'Ufficio AI del 20 marzo 2017, che a sua
volta si fonda sull’annotazione SMR del dott. B._______ del 22 febbraio
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2017, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della de-
cisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
sia proceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti psichiatrico,
reumatologico e neurologico (doc. TAF 10 e allegati).
4.2 La risposta di causa dell’UAIE, nonché gli allegati documenti, è stata
trasmessa all’interessata con provvedimento del 29 marzo 2017, mediante
il quale le è stata concessa la facoltà d’inoltrare le proprie osservazioni
rispettivamente di pronunciarsi anche sulla proposta dell’autorità inferiore
(doc. TAF 11).
4.3 Con scritto del 25 aprile 2017 (cfr. timbro postale), la ricorrente ha se-
gnalato un peggioramento del suo stato di salute e trasmesso nuova docu-
mentazione medica (doc. TAF 13 e allegati).
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre
che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
6.
6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
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6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato
nell’annotazione del SMR del 22 febbraio 2017, è giustificata dalla neces-
sità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con rife-
rimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l’esperi-
mento di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di spe-
cialisti in reumatologia, psichiatria e neurologia. In tal senso basti rilevare
che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa di data
anteriore alla decisione impugnata, risulta che la ricorrente soffre di affe-
zioni reumatologiche (segnatamente di fibromialgia; cfr. certificato del 31
maggio 2016 della dott.ssa C._______, specialista in reumatologia [alle-
gato al doc. TAF 1] e valutazione fiduciaria per la D._______ del dott.
E._______ del 13 luglio 2016 [incarto Cassa malati, doc. 30 pag. 37]) e
psichiatriche (sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico; cfr. va-
lutazione fiduciaria per la D._______ del dott. E._______ del 13 luglio 2016
[incarto Cassa malati, doc. 30 pag. 34]) nonché possibilmente di patologia
neurologica (cfr. segnatamente il certificato della F._______ del 4 novem-
bre 2015, da cui risulta che una RM della colonna cervico-dorsale eseguita
il 3 novembre 2015 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale in D9-10
che lambisce il profilo anteriore della corda midollare [doc.17 pag. 59]). Ne
consegue che le patologie di cui soffre la ricorrente giustificano i menzionati
esami specialistici – sinora non eseguiti dall’autorità inferiore – alfine di
permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata –
rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante – dello stato di
salute dell’insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità la-
vorativa.
7.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (segnatamente una perizia pluridisciplinare in reumatologia,
psichiatria e neurologia), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione
nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario,
ed emani una nuova decisione.
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7.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione
ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni
di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue.
7.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento
che nella decisione impugnata del 9 novembre 2016 è stata respinta la
domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione sviz-
zera per l’invalidità.
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
800.-, versato il 6 febbraio 2017, sarà restituito alla ricorrente allorquando
il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
8.2 Ritenuto che l’insorgente non è rappresentata in questa sede e che non
ha fatto valere, né risulta ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto soppor-
tare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla pre-
sente procedura di ricorso, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 segg. del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 novembre
2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proce-
duto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non sono prelevate spese processuali. L’anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di fr. 800.-, corrisposto il 6 febbraio 2017, sarà restituito
alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie dello scritto
della ricorrente del 25 aprile 2017 e dell’allegata documentazione
medica)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: